N. 01293/2010 REG.DEC.

N. 04746/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

 

Sul ricorso numero di registro generale 4746 del 2003, proposto da:
R. Antonietta, rappresentato e difeso dall'avv. G. Sante Assennato, con domicilio eletto presso G. Sante Assennato in Roma, via Carlo Poma N. 2;

contro

Unita Sanitaria Locale Rm 10- Ora U.S.L. Roma D, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Ferrara, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Usl Rm/D in Roma, via Casal Bernocchi 73;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I BIS n. 02895/2002, resa tra le parti, concernente EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA'.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il Cons Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Amodeo, per delega dell'Avv. Assennato.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. La ricorrente è vedova del sig. E. F., deceduto nell’agosto 1988 per una leucemia mieloide cronica che la C.M.O. giudicava, il 7.12.1988, dipendente da causa di servizio; dipendenza della quale la amministrazione di appartenenza del F. (odierna resistente) prendeva atto con apposita deliberazione in data 2.3.1989.

La natura professionale di detta infermità veniva però smentita sia dal C.p.p.o. che dall’U.m.l. del Ministero della Sanità, interessati dalla Usl RM 10 in esito a domanda di equo indennizzo prodotta dalla vedova F..

Tali determinazioni inducevano la Usl RM 10 a denegare, con deliberazione n.3484 del 1993, la richiesta indennitaria dianzi richiamata ed a revocare il precedente provvedimento del 2.3.1989 di presa d’atto della dipendenza da causa di servizio dell’infermità patita dal F., con comunicazione all’interessata con nota del 14.2.1994.

Avverso detta nota ha proposto ricorso al TAR l’interessata, deducendo sostanzialmente difetto di motivazione nel provvedimento di diniego di equo indennizzo.

Il TAR, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l’interessata, contestando le argomentazioni del TAR ed insistendo sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato in primo grado.

3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha eccepito, trattandosi di obbligazione sorta anteriormente al 30.6.1994, il proprio difetto di legittimazione passiva al giudizio per effetto dell’entrata in vigore della legge regionale Lazio 6.2.2004 n. 3, il cui art. 24 avrebbe attribuito alla Regione la gestione dei rapporti attivi e passivi delle gestioni liquidatorie delle USL.

4. L’Amministrazione ha inoltre rilevato la tardività dell’appello, in quanto notificato dopo il termine di un anno e 45 giorni dopo la pubblicazione della sentenza. Ha comunque chiesto il rigetto dell’appello per infondatezza.

5. Con ordinanza n. 2648/2008, il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione dell’Azienda USL ROMA D, sulla necessità di chiamare in causa la Regione, subentrata nei rapporti attivi e passivi delle gestioni liquidatorie delle USL anche con riferimento ai rapporti di che trattasi, e ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lazio.

6. L’interessata ha provveduto tempestivamente e ritualmente ad integrare il contraddittorio, ma la Regione Lazio non si è costituita. L’appellante ha poi confermato il proprio interesse alla decisione del ricorso, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato dall’articolo 57 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

7. È priva di pregio l’eccezione di tardività dell’appello. Infatti, è pacifico che per le controversie in materia di pubblico impiego, affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa, non si applica l’eccezione alla sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista solo per le controversie di lavoro di competenza del giudice ordinario. Non è seriamente contestabile, al riguardo, il principio in forza del quale la sospensione feriale dei termini processuali trova applicazione riguardo alle controversie di pubblico impiego che, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, in quanto relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; pertanto, per queste controversie, i termini processuali, compreso quello per proporre appello, rimangono sospesi nel periodo dall'1 agosto al 15 settembre di ciascun anno (Consiglio Stato , sez. V, 23 marzo 2004 , n. 1529).

8. Altrettanto consolidato, poi, è il principio giurisprudenziale secondo cui, per valutare la tempestività della notificazione di un atto giudiziario, occorre considerare il momento in cui la parte notificante ha compiuto tutte le attività necessarie rientranti nella propria disponibilità (quali la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, o la spedizione a mezzo posta), a nulla rilevando che la notifica si sia perfezionata, per il destinatario, in un momento successivo. Infatti, deve essere tenuto distinto il momento in cui la notificazione si intende perfezionata nei confronti del notificante (coincidente con la data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) dal momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto, coincidente con la data in cui quest'ultimo lo riceve (Corte Cost. n. 250/2009, n. 300/2007, e n. 477/2002).

9. Nel merito, tuttavia, l’appello è infondato.

La Sezione, infatti, non ha motivo di discostarsi dal pacifico indirizzo interpretativo, secondo cui la determinazione che nega l’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio è adeguatamente motivata qualora richiami il giudizio medico espresso dalla CPPO.

In tal caso, non rileva la circostanza che altri organi tecnici si siano espressi, precedentemente, in senso difforme, purché il parere della CPPO, a sua volta, esprima, congruamente, le ragioni della valutazione negativa, anche in relazione ai diversi pareri formulati nel corso dell’istruttoria.

Anche di recente, questo Consiglio di Stato ha ribadito che l'ordinamento, con riguardo al procedimento di concessione dell'equo indennizzo, non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, ma affida al C.P.P.O. il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla C.M.O.. Pertanto, il parere del C.P.P.O., in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi, si impone all'Amministrazione. Tale orientamento si è affermato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis, d.l. n. 287 del 1987, convertito con modificazioni dalla l. n. 472 del 1987, consentendosi per tale via all'Amministrazione di uniformarsi al giudizio del C.P.P.O. e di giungere a determinazioni contrastanti con altre precedentemente espresse, le quali non hanno carattere di irretrattabilità né di definitività nell'ambito della sequenza procedimentale volta alla concessione dell'equo indennizzo (Consiglio Stato , sez. VI, 23 settembre 2009 , n. 5664).

La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che la possibilità per il C.p.p.o. di contestare le conclusioni alle quali, in ordine alla dipendenza causale dell’infermità dal servizio espletato, è pervenuta la C.m.o. (ovvero la Commissione medica di 2^ istanza), discende con chiara evidenza dall’art.55 del d.P.R. n.686 del 1957, che affida all’organo in questione il parere “sulla dipendenza della menomazione dell’integrità fisica da causa di servizio” oltrechè “sulla categoria alla quale eventualmente la menomazione stessa va ascritta”.

La necessaria consultazione, ai fini della concessione del trattamento di indennizzo, del C.p.p.o. comporta che l’accertamento del rapporto di causalità tra infermità e servizio effettuato dalla C.m.o. deve considerarsi definitivo solo ad alcuni limitati fini, quali la concessione dell’aspettativa, la misura degli assegni durante tale periodo, il rimborso delle spese di cura e di decesso per causa di servizio, il mantenimento del premio incentivante nel periodo di assenza dal servizio, ecc..; mentre per quanto riguarda il procedimento relativo alla concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata – essendo espressamente previsto il parere del C.p.p.o. – compete a tale organo l’accertamento della dipendenza e della classifica dell’infermità da causa di servizio, con la conseguenza che, ai predetti fini, potrà essere rimesso in discussione il nesso tra infermità e causa di servizio precedentemente accertato dalla C.M.O. (Cfr. ex multis, Cons. St., IV^, n.674 del 28.5.1996).

Ne deriva che, in tali casi, tale giudizio medico non può più considerarsi definitivo (Cons.St.,VI^, n.719 del 1993) né idoneo a vincolare l’amministrazione che non incorre nel vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti nell’ipotesi in cui riveda, in adesione al conforme parere del C.p.p.o., il nesso di dipendenza da causa di servizio di una infermità già accertata dalla C.m.o. (Cons. St. IV^, n.826 del 1993); altrimenti detto la p.a., ai fini della concessione dell’equo indennizzo, può pervenire a conclusioni difformi dalla pregressa valutazione compiuta dalla C.m.o. ( che si fonda su un giudizio non più definitivo eppertanto non più idoneo a vincolare definitivamente l’amministrazione; cfr., sul principio, Cons.St., IV^, n.621 del 1996) limitandosi unicamente a verificare che il parere del C.p.p.o.:

1) sia stato reso sulla base di una compiuta conoscenza di tutti gli elementi di giudizio che erano sottoposti all’esame dell’organo in questione, primo fra tutti il parere della C.m.o.;

2) non sia affetto da macroscopici vizi logici ovvero da un palese travisamento dei fatti. (Cons., St. IV^, n.549 del 1997).

10. Nel caso di specie, il provvedimento contestato in primo grado risulta basato, correttamente, sulle valutazioni della CPPO, a loro volta attentamente incentrate sull’esame delle circostanze rilevanti.

Il C.p.p.o. ha motivato in maniera esauriente perché il giudizio della C.m.o. non poteva essere condiviso specificando che, “pur essendo ancora oscura l’intima essenza e l’esatta etiopatonogenesi delle neoplasie maligne”, in ogni caso, la prevalente scienza medica esclude ogni influenza causale dei fattori generici (disagi, strapazzi, privazioni ecc.) e, nel caso di specie, ogni rapporto causale o concausale con l’attività prestata doveva essere escluso mancando anche le condizioni precancerose, cui talvolta è possibile ricondurre la forma neoplastica.

Il Comitato ha anche escluso che al parere reso dal primo Collegio medico potesse riconoscersi dignità medico legale non avendo lo stesso specificato le cause che, a suo avviso, avrebbero inciso sul processo formativo dell’infermità ed essendosi, per converso, limitato apoditticamente ad affermare di non potersi escludere efficacia concausale agli eventi di servizio e, dunque, avendo in definitiva formulato una mera ipotesi “di certo non sufficiente a costituire il fondamento di un giudizio di dipendenza”. Altra puntuale e specifica motivazione (che esclude un ruolo concausale nel determinismo della malattia agli eventi di servizio) viene reso nel parere dell’U.M.L. del Ministero della Sanità.

In presenza di determinazioni tecniche così univoche e puntuali che offrivano ampia contezza delle ragioni di non condivisibilità del parere del I° collegio medico, il contegno assunto dalla resistente amministrazione col provvedimento impugnato rimane invulnerato dalle doglianze prospettate da controparte col ricorso in epigrafe che, pertanto, deve ritenersi infondato.

11. Per contrastare questa conclusione, non basta il riferimento alla - asseritamente inadeguata - valutazione della relazione informativa redatta dal coordinatore sanitario Prof. Giovanni P.. Questa fa emergere, fra l’altro, la possibilità che il Sig. F., nel corso del proprio rapporto di lavoro, abbia avuto contatto con “sostanze irritanti” e che, nell’ambito del lavoro presso il reparto di ortopedia (dove esiste una sezione radiologica) sia stato “esposto a radiazioni ionizzanti di tipo non professionale”.

Infatti, nel complesso della motivazione espressa dal CPPO, l’assenza di una specifica citazione della relazione in esame non impedisce di riscontrare l’esistenza di una ponderata valutazione del rapporto esistente tra la patologia del Sig. F. e l’attività lavorativa svolta.

Né potrebbe avere portata decisiva nemmeno la sentenza della Corte dei Conti, Sezione del Lazio, n. 28426/2002, la quale, al contrario, postula “l’azione quanto meno concausale determinata sulla insorgenza della malattia dalle radiazioni ionizzanti e dall’esposizione a sostanze chimiche”.

12. In definitiva, quindi, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Stefano Baccarini, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Filoreto D'Agostino, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Francesco Caringella, Consigliere

 



 



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

 



 



 



 



 



Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione