Responsabilità del Presidente del Consiglio di amministrazione della G. Materiali Elettrici srl, nella sua qualità di datore di lavoro del lavoratore G.R., per aver cagionato a costui lesioni personali (schiacciamento primo dito mano destra con frattura apice ungueale, ferita e lesione matrice ungueale) con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni.
Alla imputata era stata contestata colpa generica, imprudenza e negligenza nonchè colpa specifica per violazione dell'art. 2087 c.c. e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 per non avere provveduto, nelle sue qualità, a far dotare la macchina matassatrice Morandi MTS 1000 matricola (OMISSIS), di apposite protezioni che segregassero i rulli verticali e orizzontali; ancora per violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, commi 1 e 2 per non aver valutato nel documento di valutazione dei rischi il pericolo di trascinamento e schiacciamento degli arti superiori dell'addetto alla macchina in questione.

Ricorre in Cassazione -  la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio.

"L'affermazione secondo la quale ove fosse stata operata la valutazione del rischio di imprigionamento degli arti dell'operatore in parti meccaniche della matassatrice in moto e non protette e fosse stato operato l'inserimento di tale previsione di rischio nel documento di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, l'infortunio sarebbe stato certamente evitato, è logicamente priva di giustificazione.
La valutazione dei rischi e la elaborazione di apposito documento costituisce senza dubbio alcuno un passaggio fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ma il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all'evento che si è concretizzato.
Non può essere cioè affermata una causalità di principio. Tale indagine sulla causalità è tanto più indispensabile quando, come nella specie, oggetto di questo procedimento penale, il trascinamento verso i rulli in movimento è stato in concreto determinato da un ulteriore evento costituito dal formarsi di una asola non sciolta in tempo".

 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA



sul ricorso proposto da:

1) G.M.C. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 302/2007 CORTE APPELLO di TRENTO, del 11/06/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZECCA Gaetanino;

Letti gli atti;

Sentito il Procuratore Generale Dott. DE SANDRO Annamaria che ha concluso per la inammissibilità del ricorso:

Sentito l'Avvocato Bertuol Roberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto


La Corte di Appello di Trento con sua sentenza del giorno 11/6/2008 in parziale riforma della sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Trento che aveva ritenuto G.M.C. responsabile del delitto di cui all'art. 590 c.p., commi 1 e 3, concesso alla G. le attenuanti generiche e applicato la minor pena di Euro 200,00 (Euro 300,00 in primo grado) di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

G.M.C. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza appena sopra menzionata e ne ha domandato l'annullamento.

Il ricorso è stato deciso all'udienza pubblica del giorno 4/12/2009 dopo il compimento degli incombenti prescritti dal codice di rito.

Diritto


L'imputata oggi ricorrente è stata condannata per avere, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della G. Materiali Elettrici srl, e nella sua qualità di datore di lavoro del lavoratore G.R. cagionato a costui lesioni personali (schiacciamento primo dito mano destra con frattura apice ungueale, ferita e lesione matrice ungueale) con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni.

Alla imputata era stata contestata colpa generica, imprudenza e negligenza nonchè colpa specifica per violazione dell'art. 2087 c.c. e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 per non avere provveduto, nelle sue qualità, a far dotare la macchina matassatrice Morandi MTS 1000 matricola (OMISSIS), di apposite protezioni che segregassero i rulli verticali e orizzontali; ancora per violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, commi 1 e 2 per non aver valutato nel documento di valutazione dei rischi il pericolo di trascinamento e schiacciamento degli arti superiori dell'addetto alla macchina in questione.

Parte ricorrente censura il provvedimento impugnato per mancanza della motivazione individuata nella brevità del ragionamento giustificativo, nella mancata risposta alle questioni poste con l'appello, nella erroneità del giudizio controfattuale operato senza considerazione alcuna per la consulenza di parte depositata, nella strutturazione di una decisione essenzialmente fondata sul rinvio alla motivazione del primo grado.
In particolare il ricorso censura la sentenza per non aver considerato che la valutazione (negativa) circa la esistenza di uno specifico rischio macchina era stata operata dalla ditta G. avvalendosi dell'opera di esperti consulenti esterni e che la perizia di parte esplicata mediante relazione scritta e mediante esame del ctp in primo grado (udienza del 10/7/2007) aveva dimostrato la imprevedibilità dell'evento che aveva dato causa all'infortunio e la non riconoscibilità del rischio secondo l'ordinaria diligenza.

Il ricorso censura ancora la illogicità per apoddissi in punto di accertata evitabilità dell'infortunio ove non si fosse consumata la omissione di inserimento dello specifico rischio nell'apposito registro e la assenza di motivazione in punto di inutilità se non di maggiore pericolosità del presidio in plexiglas aggiunto su disposizione dell'ispettorato.

Il provvedimento impugnato accerta nel merito la normale prevedibilità del rischio di trascinamento delle braccia dell'operatore nei rulli della matassatrice in relazione alle caratteristiche della macchina e alle modalità delle operazioni normalmente svolte.
La causa dell'infortunio è individuata nella formazione di una asola del cavo in avvolgimento, nell'infilaggio dell'asola medesima nel guanto del lavoratore, e nel conseguente trascinamento del cavo e della mano destra del lavoratore verso i rulli della macchina.

La sentenza impugnata evidenzia la mancata valutazione del rischio nell'apposito documento, e ritiene che ove tale valutazione fosse intervenuta perciò solo sarebbe stato evitato l'infortunio.
E, infine, si sofferma sulla irrilevanza della conformità del macchinario a norme CE nel caso di pericolosità tanto facilmente rilevabile da essere poi facilmente corretta su semplice indicazione dell'ispettorato del lavoro.
L'affermazione secondo la quale ove fosse stata operata la valutazione del rischio di imprigionamento degli arti dell'operatore in parti meccaniche della matassatrice in moto e non protette e fosse stato operato l'inserimento di tale previsione di rischio nel documento di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, l'infortunio sarebbe stato certamente evitato, è logicamente priva di giustificazione.
La valutazione dei rischi e la elaborazione di apposito documento costituisce senza dubbio alcuno un passaggio fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori,ma il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all'evento che si è concretizzato. Non può essere cioè affermata una causalità di principio. Tale indagine sulla causalità è tanto più indispensabile quando, come nella specie, oggetto di questo procedimento penale, il trascinamento verso i rulli in movimento è stato in concreto determinato da un ulteriore evento costituito dal formarsi di una asola non sciolta in tempo, evento che si aggiunge al sistema di funzionamento proprio della macchina e dunque modifica l'assetto delle funzioni di macchina secondo il loro progetto e la loro omologazione, con aspetti da valutare e sui quali spendere motivazione, anche in termini di prevedibilità del rischio.

Infine l'obbligo di motivazione per l'accertamento della causalità e della responsabilità per omissione era ancora più significativo in quanto la macchina con organi in movimento non segregati era caratterizzata da marcatura CE sicchè doveva essere adeguatamente scandagliato il rapporto tra osservanza di regole specifiche ed eventuale decisività della inosservanza di più generali ampie regole di prudenza.

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata che rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010