Categoria: FAQ Ministeriali
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(Art. 47, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)


Secondo quali modalità viene eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

Le disposizioni di cui all'art. 47, d. lgs. n. 81/2008, stabiliscono che in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, comma 2); ciò indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento e, quindi, anche ove l'azienda o l'unità produttiva abbia un solo lavoratore.

Alla luce di quanto evidenziato, va rimarcato che la elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo.

Quindi, ove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori "interno" all'azienda, ex art. 47 del d.lgs. n. 81/2008, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 48 del "testo unico" e, nella azienda o nella unità produttiva, a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza sarà un rappresentante "esterno" alla azienda, nel rispetto delle previsioni (citate all'art. 48, comma 2) di contratto collettivo che regolamenteranno la elezione o designazione di tale figura, una volta che esse - al momento, non ancora predisposte - verranno emanate.

Sempre in tale secondo caso (assenza del rappresentante dei lavoratori "interno"), come previsto dagli articoli 48, comma 3, e 52 del "testo unico", il datore di lavoro sarà tenuto -una volta emanato il decreto (al momento in fase di preparazione) di cui all'art. 52, comma 3 - a versare una somma pari a due ore di retribuzione ogni anno per lavoratore al Fondo per il sostegno alla rappresentanza ed alla pariteticità di cui al più citato articolo 52.

Infine, per completezza, si segnala che, con propria circolare n. 43 del 25 agosto 2009 (disponibile sul sito www.inail.it), l'INAIL, d'intesa con questo Ministero, ha fornito le indicazioni operative relative alla procedura informatica per la comunicazione dei nominativi del rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, adempimento disciplinato dall'art. 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 81/2008, recentemente modificato dal decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 20091.

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1 Nel testo è riportata erroneamente la data del 5 agosto 2009
 


Fonte: Ministero del Lavoro