RSPP e congedo di maternità
(Art. 31, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81)


In aziende con obbligo di servizio di prevenzione e protezione interno, quali sono le disposizioni che regolano la sostituzione del RSPP in congedo di maternità ?


Nella trattazione della fattispecie in esame è opportuno, in via preliminare, individuare l'esatto significato da attribuire al termine Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione "interno" di cui all'art. 31, comma 7, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Al riguardo è possibile ipotizzare che il legislatore abbia inteso riferirsi al fatto che i componenti del servizio di prevenzione e protezione, compreso il RSPP, devono far parte obbligatoriamente dell'organico interno all'azienda (a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro, e, quindi, ad esempio, anche con forme di collaborazione a progetto) ovvero essere necessariamente legati al datore di lavoro da un vincolo di subordinazione continuativa.

Un'interpretazione logica e non meramente formale della norma in esame porta a propendere per la prima soluzione, atteso che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 non si riferisce in maniera esplicita ai dipendenti dell'azienda.

Premesso che, in generale, i compiti facenti capo al RSPP richiedono una presenza assidua ed un'azione continua e tenuto, inoltre, conto della peculiare natura nonché dell'entità delle attività di settore svolte dalle aziende per le quali è prevista l'istituzione di un SPP interno, appare plausibile ritenere che il datore di lavoro possa procedere alla sostituzione temporanea della RSPP in "astensione obbligatoria o facoltativa per maternità", ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 151/2001.

A tal scopo il datore di lavoro potrà ricorrere, mediante contratto a termine (ad es. di somministrazione), ad un "sostituto interno" e solo ove ciò non sia possibile (per mancanza di personale interno che abbia i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dall'art. 32 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), potrà fare ricorso ad un "sostituto esterno", così come previsto dall'art. 31, comma 3, ad integrazione dell'azione di prevenzione e protezione del servizio.


Fonte: Ministero del Lavoro