Legge 5 marzo 1963, n. 245 - Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 21 marzo 1963

Legislazione successiva:
L. 146/1994,art. 35 ;

 

Giurisprudenza CollegataCass. Civ. 11549/2023; 

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:


Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le attività, anche se esercitate dallo Stato e dagli Enti pubblici, alle quali siano comunque addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane e quelli che lavorano a domicilio su commissione.

Articolo 2

Nei lavori di lavaggio a secco, di sgrassaggio e di pulitura in genere, è vietato l'uso di solventi contenenti benzolo. É pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso. Qualora il solvente contenga più di una delle dette sostanze la percentuale del 5 per cento si intende riferita al complesso di esse.

Articolo 3

Nelle impermeabilizzazioni dei tessuti, nella fabbricazione e riparazione degli impermeabili, nella fabbricazione e riparazione delle calzature, è vietato l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, sciolti in solventi contenenti benzolo. É pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso del solvente.
Nelle lavorazioni diverse da quelle indicate al primo comma è consentito l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, i cui solventi contengano toluolo o xilolo in misura non eccedente il 30 per cento, complessivamente considerati, fermo restando il divieto per l'uso del benzolo.

Articolo 4

Nei lavori di pittura, di decorazione, di verniciatura e di rivestimento in genere, nonchè nei lavori di sverniciatura e di decapaggio, è vietato l'uso del benzolo. É consentito l'uso di prodotti i cui solventi o diluenti contengano toluolo o xilolo in percentuale non superiore al 45 per cento in peso, complessivamente considerati.

Articolo 5

É vietato l'uso di inchiostri, nei quali le sostanze diluenti o disperdenti contengano benzolo. É pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento, complessivamente considerati.
Nei lavori di rotocalcografia è consentito l'impiego di inchiostri con solventi costituiti in tutto o in parte da toluolo o xilolo, fermo restando il divieto di uso del benzolo.
Rimane in vigore per quanto riguarda le operazioni di ripulitura dei rulli inchiostratori, dei cilindri, dei calamai, di parti di macchine, di attrezzi in genere, il disposto dell'art. 2 della presente legge relativo ai lavori di pulitura.

Articolo 6

Nelle lavorazioni previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e per quanto disposto dal successivo art. 9 è tollerata la presenza del benzolo solo come impurezza, fino al valore massimo del 2 per cento in peso del solvente. Detta percentuale deve essere conteggiata ai fini della somma complessiva massima prevista per il toluolo e lo xilolo.

Articolo 7

Quando sia necessario, durante l'uso, aggiungere solventi o diluenti ai prodotti considerati dagli articoli 3, 4 e 5, allo scopo di riportarli alla consistenza di impiego, le aggiunte non devono modificare i requisiti di composizione previsti dagli articoli citati.

Articolo 8

É fatto obbligo ai fabbricanti di solventi per uso industriale, nonchè ai fabbricanti di prodotti destinati ad essere impiegati nei lavori considerati dalla presente legge, quando essi solventi o prodotti contengano benzolo, toluolo o xilolo, di apporre sui recipienti posti in vendita una etichetta, la quale indichi la presenza di dette sostanze nel solvente o nel prodotto, la percentuale complessiva di esse e, separatamente, la percentuale del benzolo, riferendo il dato percentuale, in peso, al totale del solvente. Lo stesso obbligo compete a coloro che, per fini commerciali, sostituiscono o in qualunque modo modificano i recipienti originariamente forniti dal fabbricante.

Articolo 9

Ai sensi dell'art. 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, devono essere contrassegnati con il simbolo delle sostanze tossiche i recipienti che contengono comunque, per la conservazione o per l'impiego diretto da parte del lavoratore, solventi o prodotti in cui sia presente il benzolo in misura superiore al 2 per cento in peso del solvente.
L'obbligo di contrassegno sussiste anche per solventi o prodotti che contengano toluolo o xilolo in misura superiore al 3 per cento in peso del solvente.

Articolo 10

Coloro che, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, commettono a domicilio lavorazioni, o fasi di lavorazioni, considerate dalla presente legge, e, a tal fine, devono fornire al lavoratore solventi o prodotti a base di solventi, sono tenuti ad osservare per le materie fornite, le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5, relativamente ai requisiti prescritti per i solventi.
I recipienti contenenti i solventi e i prodotti forniti dal committente devono essere muniti del contrassegno di tossicità, quando le materie suddette abbiano le caratteristiche indicate nell'art. 9.
I committenti devono mettere a disposizione dei lavoratori a domicilio anche i solventi eventualmente necessari per riportare i prodotti forniti alla consistenza d'uso.

Articolo 11

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 si applicano anche agli analoghi prodotti introdotti dall'estero nel territorio nazionale.

Articolo 12

Salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale:
1) i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
2) i fabbricanti ed i commercianti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'art. 8;
3) i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, sono puniti:
a ) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'art. 10, primo e terzo comma;
b ) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 per l'inosservanza della norma di cui all'art. 10, secondo comma

Articolo 13

La vigilanza sull'osservanza della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'ispettorato del lavoro che può avvalersi della collaborazione degli ufficiali sanitari.