Tipologia: CCNL
Data firma: 31 dicembre 2003
Validità: 01.09.2003 - 31.08.2007
Parti: Cifa, Fedarcom e Confsal, Filtac
Settori: Tessili, Lavorazioni c/terzi a façon
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Titolo I - Sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.
Titolo II - Classificazione del personale dipendente
Articolo 2.
• Declaratorie
Titolo III - Assunzioni documentazione esclusione
Articolo 3.
Articolo 4.
Articolo 5.
Titolo IV - Orario di lavoro, lavoro straordinario, lavoro festivo e notturno
Articolo 6.
Articolo 7.
Articolo 8.
Articolo 9.
Titolo V - Lavoro straordinario
Articolo 10.
Titolo VI - Riposo settimanale - Festività - Ferie
Articolo 11.
Articolo 12.
Articolo 13.
Titolo VII - Malattia - Maternità - Infortunio - Congedo matrimoniale - Servizio militare
Articolo 14.
Articolo 15.
Articolo 16.
Articolo 17.
Articolo 18.

 

Titolo VIII - Sospensione - Anzianità - Gratifica natalizia
Articolo 19.
Articolo 20.
Articolo 21.
Titolo IX - Trattamento economico
Articolo 22.
Articolo 23.
Titolo X - Risoluzione rapporto di lavoro - Preavviso - TFR
Articolo 24.
Articolo 25.
Articolo 26.
Articolo 27.
Titolo XI - Lavoro part-time - Apprendistato - Formazione e lavoro e inserimento
Articolo 28.
Articolo 29.
Articolo 30.
Articolo 31.
Titolo XII - Organo di previdenza e assistenza contrattuale
Articolo 32.
Articolo 33.
Articolo 34.
Titolo XIII - Decorrenza e durata - Esclusività di stampa
Articolo 35.
Articolo 36.
Allegato A Tabella paga base nazionale


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende che svolgono attività nel settore del
- tessile
- abbigliamento
- calzaturieri
- contoterzisti
- façonisti
sottoscritto dalle parti il 31 dicembre 2003


In vigore dal 31 dicembre 2003 tra Confederazione Italiana Autonoma (Cifa) […], Federazione Autonoma Commercianti, Rappresentanti, Operatori del Turismo e Artigiani (Fedarcom) […] e Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori (Confsal) […], Federazione Italiana Lavoratori Tessile Abbigliamento e Calzaturieri (Filtac) […] è stato stipulato il 31 dicembre 2003, con decorrenza 31 dicembre 2003 e scadenza 30 dicembre 2007, il seguente CCNL per i lavoratori dipendenti che svolgono attività Tessile, Abbigliamento, Calzaturieri, Contoterzisti, Façonisti.

Titolo I - Sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato delle piccole e medie imprese, nonché delle società Cooperative, o dai loro consorzi esercenti l'attività dell'abbigliamento e delle Confezioni, delle calzature dei contoterzisti e façonisti.
Inoltre il presente CCNL comprende i comparti di alta moda, della confezione su misura di qualsiasi tipi di indumenti compresa la biancheria intima, corsetteria, da tavola a da letto; lavorazioni e confezioni di pantofole e scarpe di ombrelli e ombrelloni di cuoio, pelli borse e cravatte, camiceria in genere e tutte quelle attività accessorie alla confezione.
Le parti convengono che per accedere a finanziamenti agevolati nazionali e comunitari, le aziende assuntrici di mano d'opera devono scrupolosamente attenersi alle norme del presente CCNL ed essere in regola con ogni adempimento di ordine fiscale e previdenziale nel rispetto dell'applicazione delle norme per la sicurezza e della programmazione, della formazione del personale dipendente.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le leggi vigenti in materia di lavoro.

Titolo III - Assunzioni documentazione esclusione
Articolo 4.

All'atto dell'assunzione il dipendente deve produrre:
[…]
- ogni e qualsiasi documentazione sanitaria attestante l'idoneità al lavoro.

Titolo IV - Orario di lavoro, lavoro straordinario, lavoro festivo e notturno
Articolo 6.

L'orario di lavoro, per la generalità delle qualifiche è stabilito in 40 ore settimanali da distribuirsi su 5 o 6 giorni lavorativi.
Per lavoro effettivo deve intendersi ogni prestazione che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di custodia.
La distribuzione dell'orario di lavoro non può essere diviso in più di 3 frazioni, la cui durata e la determinazione saranno determinati dal datore di lavoro con programma motivato.
Diverse condizioni di orario di lavoro sono demandate alla contrattazione provinciale o aziendale, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro nel determinare la distribuzione.
Le ore settimanali eccedenti le 48 ore devono essere sempre recuperate con riposi.
I Quadri possono usufruire di particolari condizioni di flessibilità nell'orario di lavoro in considerazione delle funzioni espletate nel rispetto delle esigenze aziendali.
L'assenza durante l'orario di lavoro deve comunque essere autorizzata e determinata.

Articolo 7.
L'orario di lavoro svolto dai fanciulli e dagli adolescenti non può durare senza una interruzione, da un minimo di 30 minuti, per più di 3 ore e mezza.
È fatto obbligo al datore di lavoro di programmare un minimo di 3 ore settimanali di formazione ai fanciulli e adolescenti.

Articolo 9.
Le ore di lavoro svolte tra le ore 22 e le 6 sono considerate notturne.
Ai lavoratori che effettuano orario notturno spetta un'indennità pari al 5% della retribuzione giornaliera.

Titolo V - Lavoro straordinario
Articolo 10.

Ai fini del presente CCNL è considerato straordinario la prestazione lavorativa eccedente le 48 ore settimanali.
Il datore di lavoro, per necessità tecnica può richiedere prestazioni straordinarie a livello individuale sino alla concorrenza massima di 150 ore annuali.
[…]
È fatto divieto di trasformare l'orario di lavoro straordinario in orario ordinario, o trasformare il relativo compenso in ordinario.

Titolo VI - Riposo settimanale - Festività - Ferie
Articolo 11.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ogni 40 ore di lavoro continuativo prestato, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riposi, la quale è parte integrante del presente contratto.

Titolo VII - Malattia - Maternità - Infortunio - Congedo matrimoniale - Servizio militare
Articolo 15.

Alle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio deve riconoscersi il periodo di astensione obbligatoria in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela fisica ed economica, ovvero altra astensione nell'interesse del genitore e del nascituro, il tutto nelle more del riconoscimento o meno degli enti previdenziali e assistenziali.

Titolo X - Risoluzione rapporto di lavoro - Preavviso - TFR
Articolo 25.

Il recesso senza preavviso può invocarsi in caso di licenziamento per giusta causa come ad esempio:
- litigio seguito dalle vie di fatto nel luogo di lavoro tra dipendenti
- insubordinazione verso superiori o datore di lavoro
- comportamento oltraggioso verso altri dipendenti
- appropriazione o danneggiamento di beni aziendali
[…]

Titolo XI - Lavoro part-time - Apprendistato - Formazione e lavoro e inserimento
Articolo 29.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla normativa nazionale e provinciale e da quando disposto dal presente contratto e precisamente:
- la durata dell'apprendistato per i giovani di primo inserimento e senza attestati di qualifica rilasciati da istituti o scuole professionali avrà una durata massima di 3 anni con l'obbligo da parte del datore di lavoro di corsi di addestramento, da inserire nella programmazione più generale della formazione professionale per tutti i dipendenti;
- per i giovani in possesso di specifiche qualifiche professionale, il periodo di apprendistato non deve superare i 6 mesi dalla data di assunzione.

Articolo 31.
Per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro valgono le norme vigenti che regolano il contratto, mentre per i contratti d'inserimento, relativamente a soggetti senza alcuna esperienza lavorativa, sono equiparate agli apprendisti sia per la durata che per la retribuzione e l'obbligo della formazione professionale.

Titolo XII - Organo di previdenza e assistenza contrattuale
Articolo 32.

Le parti firmatarie del presente contratto, con riferimento agli obblighi dettati dalla legge n. 626/94 in tema di sicurezza e prevenzione, ritenendo di vitale importanza la tutela dell'integrità fisica del lavoratore nell'ambiente di lavoro, e la salvaguardia del datore di lavoro dall'impegno professionale dei dipendenti, costituiscono un Organo di previdenza e assistenza contrattuale con il preciso impegno di garantire:
- il pieno rispetto e l'applicazione di tutte le norme in tema di lavoro e del presente CCNL;
- la scrupolosa applicazione delle norme di prevenzione e sicurezza in azienda;
- l'erogazione di sostegno in casi di sinistro infortuni e malattie di impiegati e operai;
- il miglioramento delle condizioni economiche del personale dipendente;
- l'essere promotori e garanti di corsi di formazione professionale permanente;
- la conciliazione delle controversie tra dipendenti e datore di lavoro;
- commisurare le sanzioni disciplinari ai sensi della legge n. 300/70;
- i verbali di conciliazione o di non accordo.

Articolo 33.
Il datore di lavoro, con atto scritto, dichiara di applicare il presente CCNL e di aderirvi all'Organo di previdenza e assistenza contrattuale, atto obbligatorio per la validità del presente CCNL, nel rispetto delle deliberazioni che saranno adottate dall'Organo di gestione. Le parti s'impegnano entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto alla costituzione e redazione delle norme esplicative e di comportamento del presente Organo di previdenza e assistenza contrattuale.