Legge 17 ottobre 1967, n. 977  - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 6 novembre 1967


Giurisprudenza collegata:
Cass. pen. 26391/2005 ; Parere del Consiglio di Stato, sez. 2,9/11/2005; Cass. Pen. 28921/2011; Cass. Pen. 2857/2014; Cass. Pen. 19848/2014; Cass. Pen. 20249/2014; Cass. Pen. 50275/2023;

Rassegna Bibliografica collegata: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, I minori al lavoro ;

Note e commenti:
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, luglio 2007, n. 9799 - Età minima lavoratori ;

 

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:


Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro, è disciplinato dalle norme della presente legge.
Per "fanciulli" si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni.
Per adolescenti si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.

 

 

 

Articolo 2

Le norme della presente legge non si applicano nei riguardi dei fanciulli e degli adolescenti:
a ) addetti ai servizi familiari, salvo il disposto di cui agli articoli 3, secondo comma, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 24;
b ) lavoranti a domicilio, salvo il disposto di cui agli articoli 3, primo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 24;
c ) occupati a bordo delle navi, in quanto tutelati da specifiche disposizioni;
d ) occupati negli uffici o nelle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, semprechè disposizioni legislative o regolamentari assicurino un trattamento più favorevole di quello stabilito dalla presente legge.

 

Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 35706/2010;

 

 

 

Articolo 3

L'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti.
In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purchè ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.

Rassegna Bibliografica collegata: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, I minori al lavoro ;
Note e commenti: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, luglio 2007, n. 9799 - Età minima lavoratori ;



Articolo 4

Nelle attività non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente art. 3, i fanciulli di età non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili con le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e semprechè non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.
I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali.
L'Ispettorato provinciale del lavoro, su conforme parere del prefetto, può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o a riprese cinematografiche, semprechè non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Il fanciullo o l'adolescente che sia stato impegnato in tali prestazioni dovrà, a prestazione compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità del minore, nonchè la sua osservanza dell'eventuale obbligo scolastico.

Rassegna Bibliografica collegata: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, I minori al lavoro ;

Articolo 5

Non possono essere adibiti:
a ) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'art. 6 della presente legge;
b ) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;
c ) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;
d ) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;
e ) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonchè ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;
f ) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;
g ) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;
h ) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche.

Articolo 6

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino ai 18 anni, nonchè i lavori per i quali la occupazione degli stessi può essere consentita dall'Ispettorato provinciale del lavoro previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrità fisica.


Giurisprudenza CollegataCass. Pen. 15009/2009; Cass. Pen. 6870/2012;


Rassegna Bibliografica collegata: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, I minori al lavoro;

Articolo 7

L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità.

Giurisprudenza collegata: Parere del Consiglio di Stato, sez. 2,9/11/2005; Cass. Pen. 28921/2011; Cass. Pen. 46706/2013;

Rassegna Bibliografica collegata: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, I minori al lavoro;

 


Articolo 8

I fanciulli e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di esame medico.
L'esito della visita medica deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.
Qualora il medico ritenga che i minori predetti non siano idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 6 e 14, deve specificare nel certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti.


Giurisprudenza collegata: Parere del Consiglio di Stato, sez. 2,9/11/2005 ; Tribunale di Nola 21/4/2006Cass. Pen. 35706/2010; Cass. Pen. 34900/2007; Cass. Pen. 17216/2011; Cass. Pen. 28921/2011; Cass. Pen. 34750/2011; Cass. Pen. 14854/2012; Cass. Pen. 5464/2014; Cass. Pen. 20249/2014; Cass. Pen. 2257/2018;



Rassegna Bibliografica collegata: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, I minori al lavoro ;

Articolo 9

L'idoneità dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche.
Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.
Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, le visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Per le attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicità delle visite è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 20249/2014;

 

Articolo 10

L'obbligo dell'esame medico preventivo e periodico è esteso ai minori dai 18 ai 21 anni che siano assunti o adibiti alle lavorazioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo precedente.

Articolo 11

La visita medica preventiva è eseguita dall'ufficiale sanitario o da un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro. L'ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente il relativo certificato.
Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'ufficiale sanitario, a cura e spese del datore di lavoro.
L'Ispettorato provinciale del lavoro può disporre in qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche, preventiva o periodica, ovvero eseguirle direttamente.

 

Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 20249/2014;

 

Articolo 12

I minori che, a seguito di visita medica di controllo, risultino non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

Articolo 13

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può promuovere o autorizzare l'istituzione o il funzionamento di centri per l'orientamento professionale dei minori.
Può altresì promuovere o autorizzare, di concerto con il Ministro per la sanità, l'istituzione o il funzionamento di centri per il riadattamento fisico e professionale dei minori che, all'esame medico preventivo o di controllo, siano risultati inidonei a determinati lavori.

Articolo 14

I fanciulli e gli adolescenti possono essere - salvo il divieto stabilito dalla lettera e ) dell'art. 5 - adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purchè questi non superino i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:  
fanciulli        maschi .................................  kg 10 
»       femmine ...............................  »  5    
adolescenti   maschi .................................  » 20       
»       femmine ...............................  » 15;

b ) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana: cinque volte i pesi indicati alla lettera o ) compreso il peso del veicolo;
c ) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a ) compreso il peso del veicolo;
d ) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera a ), compreso il peso del veicolo.
Per quanto riguarda le donne minori in istato di gravidanza si applica il divieto di cui all'art. 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Articolo 15

É vietato adibire al lavoro notturno i fanciulli e gli adolescenti, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 4.

Rassegna Bibliografica collegata: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, I minori al lavoro ;

Articolo 16

Con il termine notte si intende:
a ) per i fanciulli e gli adolescenti fino a 16 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6;
b per gli adolescenti di età superiore ai 16 anni, salvo quanto disposto dal successivo art. 17, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5.
In ogni caso, per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentino le scuole dell'obbligo, con il termine "notte si intende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 20 e le ore 8.

Articolo 17

I minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda.
Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori e le ore in cui sono stati occupati.

Rassegna Bibliografica collegata: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, I minori al lavoro ;


Articolo 18

Per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Rassegna Bibliografica collegata: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, I minori al lavoro ;


Articolo 19

I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

Rassegna Bibliografica collegata: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, I minori al lavoro ;

Articolo 20

L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.
I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.
La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.
L'Ispettorato provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi.

Articolo 21

In deroga a quanto disposto dall'art. 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

Articolo 22

Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.
In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato.
Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonchè in riprese dirette della Radio-televisione, il riposo settimanale può essere concesso anche in giorno diverso dalla domenica.

Giurisprudenza collegata: Cass. pen. 26391/2005; Cass. Pen. 30238/2011;

Rassegna Bibliografica collegata: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, I minori al lavoro ;


Articolo 23

I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età.
I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.

Rassegna Bibliografica collegata: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, I minori al lavoro ;


Articolo 24

I fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.
Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

Rassegna Bibliografica collegata: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, I minori al lavoro ;

Articolo 25

I fanciulli di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi un'adeguata formazione professionale.
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i fanciulli che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.

 

Articolo 26

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge è punita con l'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 100.000.
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 è punita con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ciascuna persona e per ogni giorno cui le contravvenzioni si riferiscono, con un minimo di lire 20.000.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei rimanenti articoli della presente legge è punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.
Chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore ne consente l'avvio al lavoro, in violazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 12.000.

Giurisprudenza collegata: Parere del Consiglio di Stato, sez. 2,9/11/2005; Cass. Pen. 35706/2010;Cass. Pen. 17216/2011;Cass. Pen. 30238/2011; Cass. Pen. 34750/2011; Cass. Pen. 20249/2014; Cass. Pen. 2257/2018;

 



Rassegna Bibliografica collegata: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, I minori al lavoro ;

Articolo 27

Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonchè le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
É abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Articolo 28

Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 6, mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori è rimessa temporaneamente all'Ispettorato provinciale del lavoro.

Articolo 29

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.