La Corte d'appello di Lecce, confermando la statuizione emessa dal Tribunale di Brindisi, nel contraddittorio con l'INAIL e con la SA. s.p.a., accoglieva la domanda di Pa.An. contro l'INPS, per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui l'Istituto previdenziale, il 15 settembre 1998, aveva disposto la sospensione della pensione di anzianità in godimento.

Avverso la sentenza propone ricorso l'INPS - Inammissibile.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - rel. Consigliere
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere  
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
 
sul ricorso 8644-2007 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce ai ricorso;
- ricorrente -
contro S.A.I.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTÀ, presso lo studio dell'avvocato MANFREDONIA PIERLUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato MOTTA CATALDO, giusta mandato a margine del controricorso;
PA. AN. , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato MAFFEI ROSA che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrenti -contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1616/2006 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/10/2006 r.g.n. 3076/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;
udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega ROSA MAFFEI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto

 

La Corte d'appello di Lecce, confermando la statuizione emessa dal Tribunale di Brindisi, nel contraddittorio con l'INAIL e con la SA. s.p.a., accoglieva la domanda di Pa.An. contro l'INPS, per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui l'Istituto previdenziale, il 15 settembre 1998, aveva disposto la sospensione della pensione di anzianità in godimento.

Il lavoratore aveva dedotto di avere lavorato, come (OMESSO), dal 5.10.1981 al 9.10.1990 alle dipendenze della SA., società esercente attività che lo avevano esposto all'amianto, per cui l'INPS, su sua domanda, gli aveva riconosciuto la pensione di anzianità dal primo agosto 1998 con la rivalutazione dei contributi ai sensi della Legge n. 257 del 1992, articolo 13 sulla base della dichiarazione dell'INAIL attestante che la SA. aveva corrisposto il premio supplementare contro l'asbestosi dal 1984; l'INAIL aveva successivamente comunicato all'INPS che la SA. (la quale, peraltro, aveva pagato il sovrappremio per rischio amianto solo fino al 1989), lo aveva chiamato in giudizio per richiedere la restituzione del sovrappremio pagato per gli anni dal 1984 al 1989, deducendo l'inesistenza del rischio nei cantieri di (OMESSO) per quei medesimi anni.

La Corte territoriale affermata la rilevanza della attestazione della SA. allegata alla domanda di pensione circa l'avvenuta esposizione a rischio (attestazione che confermava quella resa dalla medesima società ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 12, comma 1, con riferimento alla natura delle lavorazioni espletate), nonchè dell'attestato INAIL, del pari allegato alla domanda di pensione, che dava atto dell'adibizione del lavoratore a mansioni che avevano determinato il versamento del premio supplementare rilevava che nel 1982 e nel 1986 erano stati eseguiti dall'INAIL accertamenti per la determinazione del premio supplementare per l'asbestosi, mentre risultava priva di ulteriori riscontri tecnici, e quindi inidonea a smentire i precedenti accertamenti, la successiva comunicazione fatta dall'INAIL all'INPS che il premio era stato pagato solo fino al 1989 e che la SA. aveva promosso azione per ottenere la restituzione del premio medesimo relativo agli anni dal 1984 al 1989 per inesistenza del rischio.
In ogni caso, osservava la Corte, il mancato pagamento del premio era irrilevante, essendo l'obbligo connesso alla effettiva esistenza del rischio, comprovato dagli accertamenti espletati dall'INAIL, di talchè - in mancanza di rilevazioni tecniche di segno diverso - l'INPS non avrebbe potuto sospendere la prestazione.

La Corte di merito, poi, con riguardo al superamento della soglia di esposizione per il diritto al beneficio, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 2000, riteneva che con gli atti di indirizzo del 6-8 marzo 2001 del Ministero del lavoro, emanati a seguito di accertamenti svolti dall'INAIL, era stata riconosciuta la esposizione alle polveri di amianto dei dipendenti delle aziende appaltatici dei lavori di manutenzione operanti - come, nella specie, la SA. - presso i cantieri della centrale EN. e del Petrolchimico di (OMESSO), onde era incontestabile il superamento dei valori-soglia fissati dalla legge.
Avverso detta sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Il lavoratore e la SA. s.p.a. hanno resistito con propri controricorsi, mentre l'INAIL non ha svolto difese. Sia l'INPS che il lavoratore hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

 

Diritto

 

1. L'INPS, con l'unico motivo censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione su fatto  controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Tale motivo è inammissibile, dovendo per esso rilevarsi la mancanza del quesito di diritto, prescritto dall'articolo 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis), in quanto, a prescindere dalla intitolazione, si risolve in una censura ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3.

In concreto, infatti, si critica la sentenza impugnata
a) per avere ritenuto, erroneamente, che l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi rappresenti un presupposto per beneficiare della rivalutazione contributiva, mentre l'obbligo di pagamento del premio supplementare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 153, scaturisce solo dalla astratta corrispondenza fra le lavorazioni svolte nell'impresa e quelle menzionate al n. 8 della tabella allegata, a prescindere da ogni valutazione sui modi e ai tempi di assolvimento delle mansioni da parte dei dipendenti;
b) per avere ritenuto direttamente rilevanti, ai fini della configurazione dell'esposizione superiore alla soglia prescritta dalla legge, i dati emergenti dagli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, che, invece, secondo l'Istituto, non assurgono a valenza autonoma in ordine al diritto ai benefici, ma servono da supporto e orientamento per l'INAIL, cui è deferito il compito di accertare la durata e la consistenza della esposizione di ciascun lavoratore;
c) per aver ritenuto sufficiente, ai fini dell'attribuzione del chiesto beneficio contributivo, una durata della esposizione all'amianto inferiore al decennio.
 
Tali considerazioni, all'evidenza, non investono il cd. giudizio di fatto, cioè la logicità e coerenza della motivazione nell'esame delle risultanze probatorie acquisite nel processo, ma mirano alla (ri)affermazione di precisi principi di diritto - elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (significativo è il richiamo di numerosi "precedenti" in materia) e, asseritamente, violati dal giudice di merito riguardanti la efficacia giuridica del pagamento del premio supplementare ai fini del riconoscimento della ripetuta agevolazione contributiva, il valore probatorio degli (V. atti di indirizzo ministeriali), nonchè le conseguenze, in ordine al possibile riconoscimento del beneficio, della carenza del presupposto del decennio di esposizione, espressamente richiesto dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8; sostenendosi, specificamente, da un lato, che la decisione impugnata "ha operato un'indebita commistione fra due distinti ed autonomi rapporti assicurativi (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) ed individuato, così, un nesso funzionale, a ben vedere inesistente, fra l'obbligo assicurativo e contributivo corrente fra la SA. e l'INAIL ed il rapporto previdenziale"; dall'altro, che gli atti di indirizzo ministeriale, non seguiti da apposita certificazione INAIL rilasciata ai sensi della Legge n. 179 del 2002, articolo 18, comma 8, non possono assurgere a prova dell'esposizione individuale qualificata; infine, che un periodo di esposizione (ancorchè qualificata ma) inferiore ai dieci anni è, comunque, ostativo all'attribuibilità del richiesto beneficio contributivo.
D'altra parte, proprio la effettiva proposizione di una quaestio juris, e non di una censura di vizio di motivazione, giustifica, da parte dell'Istituto ricorrente, la mancata produzione dei documenti (dichiarazioni SA. e INAIL, atti di indirizzo), escludendo la improcedibilità del ricorso, ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4.


2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. L'INPS va condannato, secondo soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del lavoratore, con liquidazione come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avvocato R.M..

Vanno invece compensate le spese nei confronti della SA. s.p.a., la cui costituzione in giudizio non ha comportato, alla stregua delle relative conclusioni, alcuna contrapposizione rispetto all'impugnazione proposta dall'INPS, mentre nulla deve disporsi nei confronti dell'INAIL in difetto di una sua attività difensiva.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di Pa.An. , liquidate in euro 27,00 per esborsi e in euro duemila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi; compensa le spese nei confronti della SA. ; nulla nei confronti dell'INAIL.