Con la sentenza qui impugnata la Corte d'appello di Milano, confermando la decisione del Tribunale della stessa città in data 28 ottobre 2002, escludeva il diritto di Si.Ma. ad ottenere dall'INAIL l'indennità per inabilità temporanea e la rendita per inabilità permanente in relazione all'infortunio sul lavoro occorso in data (OMESSO), allorchè il Si. , dipendente dell'Azienda ospedaliera (OMESSO) quale  dirigente medico, era caduto nel corridoio del laboratorio di analisi a causa di una chiazza di liquido tossico sparso sul pavimento.

Si.Ma ricorre in Cassazione -  Respinto.

"In particolare, il ricorso insiste sulla esistenza di un trauma cranico collegabile all'infortunio e sull'efficacia causale - o almeno concausale - dell'evento lavorativo, così configurato in base a presupposti scientifici e precisi accertamenti strumentali; ma, in proposito, si prospettano ipotesi ricostruttive che contrastano con accertamenti di fatto compiutamente valutati e si evidenziano osservazioni medico-legali che hanno trovato nel giudizio di merito puntuali risposte sul piano fattuale - in base alle risultanze istruttorie acquisite - e sul piano medico-legale - in base a considerazioni approfondite e plausibili e, comunque, non inficiate da una dimostrata devianza da canoni fondamentali o da protocolli usualmente praticati per l'accertamento delle malattie professionali.
Nè assume valore decisivo, al riguardo, la esistenza di comportamenti dell'assicurato successivi all'infortunio, come evidenziati in ricorso, che avrebbero dovuto confermare la sussistenza di un nesso causale fra infortunio e malattia, poichè si tratta di fatti che non rivelano, di per sè e per la sola vicinanza temporale, un collegamento certo con il precedente infortunio e sono comunque inidonei a contrastare le risultanze acquisite e considerate dai giudici di merito."


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente
Dott. MONACI Stefano - Consigliere
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere
Dott. STILE Paolo - Consigliere
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
SI. MA. , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GARLATTI ALESSANDRO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del 5/10/06, rep. 71775;
- controricorrente -e contro AZIENDA OSPEDALIERA (OMESSO);
- intimata -  
e contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 666/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/09/2005 r.g.n. 1250/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
udito l'Avvocato VINCENZO BELLUCCI per delega GARLATTI ALESSANDRO;
udito l'avv. Antonio Sgroi;
udito l'Avvocato LUCIANA ROMEO per delega RITA RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto
 
 
1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d'appello di Milano, confermando la decisione del Tribunale della stessa città in data 28 ottobre 2002, escludeva il diritto di Si.Ma. ad ottenere dall'INAIL l'indennità per inabilità temporanea e la rendita per inabilità permanente in relazione all'infortunio sul lavoro occorso in data (OMESSO), allorchè il Si. , dipendente dell'Azienda ospedaliera (OMESSO) quale  dirigente medico, era caduto nel corridoio del laboratorio di analisi a causa di una chiazza di liquido tossico sparso sul pavimento.

2. In particolare, i giudici di appello, ritenuta inammissibile in via preliminare una nuova domanda dell'assicurato intesa ad ottenere il trattamento di inabilità anche in relazione ad una nuova caduta verificatasi il (OMESSO), rilevavano che:
 
a) le c.t.u., espletate in primo grado e in appello, avevano escluso la natura certamente traumatica della malattia denunciata (sindrome di apnea morfeica ostruttiva, cd. OSAS) e avevano evidenziato l'assenza di prove dirette circa la verificazione di un trauma cranico al momento dell'infortunio dell'(OMESSO), che le testimonianze raccolte in giudizio non avevano riferito di un interessamento della testa al momento della caduta, nè di uno stato di incoscienza dell'infortunato, e di tale trauma non esisteva traccia nella documentazione medica successiva all'evento;
 
b) in sede di chiarimenti, il c.t.u., in relazione all'ipotesi - avanzata dal consulente di parte - di uno spasmo del circolo arterioso vertebro-basilare tale da determinare una lesione tronco-encefalica e l'emiparesi faringea sinistra accusata dal Si. , aveva osservato che una lesione vascolare avrebbe dovuto comportare al momento dell'infortunio una imponente sindrome vertiginosa, invece non verificata;
 
c) di tale emiparesi faringea, d'altra parte, si era riferito solo in un referto del (OMESSO), tardivamente prodotto in giudizio, che non consentiva alcuna certezza riguardo alla data del trauma che vi aveva dato causa, e la stessa sindrome dell'apnea notturna era stata diagnosticata solo il (OMESSO), ad un anno di distanza dall'infortunio, e poteva anche ascriversi all'aumento progressivo di peso corporeo dell'assicurato, così come avevano osservato i consulenti d'ufficio, sì che non poteva ritenersi, con sufficiente certezza, l'esistenza di un nesso causale fra la malattia e l'infortunio, se pure in termini di concausalità ai sensi dell'articolo 41 c.p..

3. Di questa sentenza l'assicurato domanda la cassazione con quattro motivi. L'INAIL resiste con controricorso, precisato con successiva memoria, mentre l'INPS, già evocato in giudizio nelle fasi di merito, ha depositato delega ai propri difensori; non si è costituita l'Azienda ospedaliera, anch'essa destinataria della notifica del ricorso per cassazione.
 
 
Diritto
   
1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione.
Si censura la sentenza impugnata per avere recepito, in maniera acritica, le conclusioni del c.t.u. con riguardo alla esclusione del nesso causale fra l'infortunio dell'(OMESSO) e la sindrome delle apnee ostruttive notturne e si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il trauma cranico subito dal ricorrente rappresentava il fattore eziologico primario del predetto disturbo respiratorio alla luce dei riscontri scientifici evidenziati nella documentazione medica prodotta in giudizio.
 
2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione degli articolo 40 e 41 c.p..
Si lamenta che la sentenza impugnata abbia immotivatamente escluso la sussistenza del trauma cranico in base ad una erronea ricostruzione delle modalità della caduta e in base a considerazioni - relative alla manifestazione degli effetti di tale trauma - sconfessate dalla letteratura scientifica e dalla documentazione medica prodotta; quest'ultima, in particolare, mediante specifica diagnosi strumentale, aveva evidenziato una lesione bulbare, riferibile all'infortunio, che aveva causato, o comunque concorso a causare, la emiparesi faringea che aveva determinato la malattia ostruttiva notturna; infine, il lasso temporale fra evento e insorgenza della malattia, evidenziata dal mutamento di comportamento dell'assicurato, doveva egualmente essere considerato ai fini della configurazione del nesso causale.

3. Il terzo motivo denuncia "errata interpretazione dei dati diagnostici"; si lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto l'obesità dell'assicurato come concausa della malattia respiratoria senza considerare che, al contrario, alla luce della esperienza scientifica, non sempre è riscontrabile un tale nesso causale e, anzi, nella specie era stata proprio la malattia respiratoria - con la perdita di importanti fasi del sonno notturno - a cagionare uno squilibrio ormonale e l'aumento di peso corporeo.
 
4. Con il quarto motivo si critica la sentenza per avere disatteso l'istanza di rinnovazione di c.t.u. e, in particolare, per non avere adeguatamente valutato il referto di visita specialistica otorinolaringoiatrica, allegato alle note critiche del ct. di parte, che aveva, anch'esso, evidenziato la probabile preesistenza di un trauma cranico.
 
5. L'esame congiunto di tali motivi, fra loro intimamente connessi, ne rivela la infondatezza.  

L'esistenza di un trauma cranico, ascrivibile con certezza all'infortunio occorso al ricorrente nell'(OMESSO), quale causa - o concausa - della malattia denunciata, è stata esclusa dai giudici di merito in base a puntuali considerazioni di fatto e a valutazioni approfondite delle conclusioni medico­legali dei consulenti d'ufficio di primo e di secondo grado.
In particolare, le risultanze istruttorie esaminate nella sentenza impugnata hanno escluso - come osservato dalla Corte territoriale - una prova diretta di tale trauma cranico all'atto della caduta, in assenza di un interessamento della testa e di uno stato di incoscienza dell'assicurato tale da evidenziare una simile eventualità; e tale accertamento è rimasto confermato dalla documentazione medica relativa agli esami effettuati dopo l'infortunio.
A fronte di tale accertamento, la decisione impugnata ha dato anche conto delle specifiche contestazioni, di ordine medico-scientifico, sollevate dall'assicurato alla stregua della documentazione prodotta e delle osservazioni del consulente di parte, ritenendole peraltro inidonee a inficiare il predetto accertamento come anche ritenuto dal consulente d'ufficio in sede di chiarimenti.
Specificamente, i giudici d'appello hanno evidenziato il distacco temporale fra la data dell'infortunio e la documentazione medica, prodotta dal Si. , che aveva riscontrato la esistenza di un trauma cranico quale probabile causa della grave sindrome respiratoria accusata dall'assicurato, sì che il medesimo trauma, comunque, non era ricollegabile con certezza all'evento infortunistico; in definitiva, quindi, i medesimi giudici hanno escluso la sussistenza di un trauma cranico riferibile all'infortunio dell'(OMESSO), ritenendo al riguardo inidonee le contrarie osservazioni medicolegali di parte attrice, intese a spiegare con la sussistenza di tale trauma la evoluzione della malattia, come successivamente evidenziata da esami specialistici.
 
Orbene, non reputa la Corte - nell'ambito del controllo della motivazione proprio del giudizio di legittimità - che la complessiva valutazione, così operata dai giudici di merito in coerenza con le risultanze istruttorie e con le approfondite considerazioni dei consulenti medico-legali (anche in riferimento alla verifica delle condizioni dell'assicurato successivamente all'evento e alla documentazione medico-specialistica prodotta in giudizio, nonchè in relazione alla spiegazione scientifica delle differenti cause della malattia e della sua evoluzione nel tempo), sia meritevole di censura sotto alcuno dei profili motivazionali evidenziati dal ricorrente, la cui tesi difensiva in questa sede si compendia, essenzialmente, in una diversa configurazione dell'efficienza causale del trauma cranico a lui riscontrato a seguito di alcuni accertamenti specialistici: tesi che, però, da un lato si risolve, inammissibilmente, in una divergenza rispetto alle conclusioni dei consulenti d'ufficio, condivise dai giudici di merito, in ordine alla stessa incidenza del trauma cranico sull'evoluzione della malattia e dall'altro, comunque, presupporrebbe una dimostrazione -della certa, e non solo ipotetica, riconduzione del medesimo trauma all'infortunio dell'(OMESSO) - che le risultanze istruttorie hanno invece escluso secondo una ricostruzione, coerente e approfondita in ogni profilo, che rientra nel giudizio di fatto riservato al giudice di merito (non essendo consentito, in sede di legittimità, procedere a nuove valutazioni di merito, come anche alla rinnovazione di accertamenti già espletati nelle precedenti fasi di giudizio).
In particolare, il ricorso insiste sulla esistenza di un trauma cranico collegabile all'infortunio e sull'efficacia causale - o almeno concausale - dell'evento lavorativo, così configurato in base a presupposti scientifici e precisi accertamenti strumentali; ma, in proposito, si prospettano ipotesi ricostruttive che contrastano con accertamenti di fatto compiutamente valutati e si evidenziano osservazioni medico-legali che hanno trovato nel giudizio di merito puntuali risposte sul piano fattuale - in base alle risultanze istruttorie acquisite - e sul piano medico-legale - in base a considerazioni approfondite e plausibili e, comunque, non inficiate da una dimostrata devianza da canoni fondamentali o da protocolli usualmente praticati per l'accertamento delle malattie professionali.
Nè assume valore decisivo, al riguardo, la esistenza di comportamenti dell'assicurato successivi all'infortunio, come evidenziati in ricorso, che avrebbero dovuto confermare la sussistenza di un nesso causale fra infortunio e malattia, poichè si tratta di fatti che non rivelano, di per sè e per la sola vicinanza temporale, un collegamento certo con il precedente infortunio e sono comunque inidonei a contrastare le risultanze acquisite e considerate dai giudici di merito.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
 
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, in applicazione dell'articolo 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 269 del 2003); nulla per le spese anche nei confronti dell'Azienda ospedaliera, che non ha svolto difese.
 
 
P.Q.M.
 
 
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.