Categoria: 2009
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Tipologia: Accordo
Data firma: 16 luglio 2009
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil Toscana
Settori: Commercio, Toscana
Fonte: CONFCOMMERCIO Toscana

Sommario:

 

Premessa
1. Premesse
2. Relazioni sindacali
2.1 Livello regionale
2.2 Livello provinciale
3. Osservatorio regionale
4. Formazione professionale
5. Mercato del lavoro
6. Sicurezza sul lavoro e RLS territoriale
7. Controversie di lavoro
8. Codice del commercio (legge regionale n. 28/2005 e relativo regolamento)

 

9. Ammortizzatori sociali
9-bis. Verifica periodica
Allegato 1 Accordo Quadro Regionale sul rappresentante territoriale per la sicurezza nel settore terziario distribuzione e servizi
Premessa
1. Premesse
2. RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
3. Organismo Paritetico Territoriale (OPT)
4. Criteri d’individuazione e durata degli RLST
5. Formazione degli RLST
6. Fondo territoriale per la sicurezza


Accordo sulle relazioni sindacali

Il 16 luglio 2009 presso la sede della Confcommercio Toscana, via Santa Caterina d'Alessandria 4, Firenze, tra: la Confcommercio Toscana [...] e la Filcams-Cgil Toscana [...], la Fisascat-Cisl Toscana [...], la Uiltucs-Uil Toscana [...] stipulano il seguente accordo quadro per le imprese e i lavoratori del settore terziario della distribuzione e dei servizi della regione Toscana.

Premesso che:
- il processo di innovazione pone problemi rilevanti soprattutto per il sistema delle imprese toscane, soprattutto del terziario avanzato, che già oggi costituiscono una componente essenziale dell'economia regionale e fonte importante di occupazione e reddito;
- il consolidamento e lo sviluppo del settore è possibile attraverso una forte innovazione ed il consolidamento dell'offerta di lavoro;
- le attuali contingenze economiche stanno determinando incertezze ma anche opportunità che vanno utilizzate per consolidare il tessuto produttivo ed infrastrutturale della regione e che per conseguire tali obiettivi occorre valorizzare la qualificazione e l'esperienza dei lavoratori nonché il dinamismo imprenditoriale degli operatori economici;
- è necessario offrire un sostegno a questo processo, rafforzando e consolidando le relazioni sindacali tra gli attori protagonisti del sistema che sono l'impresa nel suo complesso, cioè l'imprenditore ed i lavoratori dipendenti,
le parti sociali firmatarie individuano alcuni strumenti per attivare sinergie e maggiori opportunità per i lavoratori, gli imprenditori e le imprese, con l'obiettivo di far coincidere le esigenze di efficienza, flessibilità, qualificazione, con quelle di garantire migliori condizioni lavorative e certezze nei diritti.
Tanto premesso, tra le parti si stipula e conviene quanto segue:

1. Premesse
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. Relazioni sindacali
A seguito di un'attenta valutazione dei problemi del Commercio, del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, dei riflessi che ne scaturiscono nei confronti delle imprese e dei lavoratori, le parti convengono sulla necessità di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni concrete e utili per lo sviluppo del settore e la soluzione dei problemi, anche attraverso comuni strumenti operativi di gestione.
Ogni qualvolta una delle parti lo ritenga opportuno e ne faccia richiesta, si effettueranno incontri per esaminare congiuntamente le problematiche del settore; tali confronti dovranno produrre intese utili per la programmazione di interventi anche presso le istituzioni.
In particolare si confermano le attribuzioni ai vari livelli delle seguenti competenze:

2.1 Livello regionale
a) esercizio della contrattazione integrativa territoriale prevista dall'art. 5 capo II del CCNL e sua gestione applicativa prevista dall'art. 6 capo II in accordo con i livelli provinciali;
b) attività di coordinamento, supporto ed indirizzo dei sistemi di relazioni sindacali a livello provinciale e delle attività da essi derivanti (contrattazione integrativa, accordi, concertazione istituzionale, bilateralità ecc.);
c) individuazione e gestione di iniziative congiunte nei confronti della Regione e degli altri organismi di livello regionale;
d) promozione e sollecitazione di iniziative di programmazione, sviluppo e sostegno del settore;
e) coordinamento e promozione di iniziative formative e di riqualificazione.

2.2 Livello provinciale
a) esercizio della contrattazione integrativa territoriale prevista dall'art. 5 capo II del CCNL e sua gestione applicativa prevista dall'art. 6 capo II;
b) gestione applicativa degli accordi regionali;
c) gestione degli Enti Bilaterali provinciali e delle Commissioni Paritetiche;
d) iniziative sulle pari opportunità;
e) politiche degli orari di lavoro;
f) gestione della formazione professionale;
g) ulteriori iniziative che le parti riterranno opportuno attivare.

3. Osservatorio regionale
Le parti concordano l'istituzione di un Osservatorio regionale sulle imprese del terziario della distribuzione e dei servizi e relative articolazioni territoriali.
Il suo scopo sarà quello di fornire informazioni di carattere generale ed avrà il compito di reperire/analizzare dati disaggregati per categoria e territorio, con riferimento alla struttura delle imprese e delle risorse lavoro, andamento congiunturale e occupazionale, in particolare riguardo ai flussi occupazionali in riferimento al tipo di contratto (tempo determinato, apprendistato, lavoro a domicilio ecc.), quantità e qualità degli investimenti, rapporto con il sistema creditizio, principali indicatori industriali ed economici.
A questo fine, le parti si attiveranno presso l'Ente Regione per:
- utilizzare al meglio l'attività dell'Osservatorio Regionale sul Commercio per ottenere dei dati utili alle attività di cui sopra;
- sollecitare la necessità di un ruolo di coordinamento dell'istituzione nei confronti di tutti i soggetti che operano nel settore (Centri di Servizio, Camera di Commercio, Inps ecc.), con lo scopo di giungere ad un unico strumento generale per il terziario, prevedendo tutte le articolazioni che le parti sociali riterranno necessarie;
- reperire risorse per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio.
Le articolazioni territoriali dell'Osservatorio potranno avvalersi del supporto degli Enti Bilaterali, valorizzandone così la valenza quale luogo di collaborazione per il raggiungimento di obiettivi specifici.
L'Osservatorio avrà il compito di fornire elementi di analisi e supporto per la contrattazione integrativa e per accordi regionali e provinciali.

4. Formazione professionale
Le parti esprimono la comune esigenza di rilanciare la formazione professionale in rapporto all'evoluzione e soprattutto al fabbisogno del settore, di rendere fruibile ogni opportunità formativa in materia di formazione, mobilità e occupazione rispondendo ai bisogni degli utenti, intesi come imprese e lavoratori, in modo da far incontrare la domanda e l'offerta.
Per migliorare le performance delle iniziative formative nel loro complesso, promuoveranno, presso la Regione Toscana, intese o accordi finalizzati alla valorizzazione di tutti gli strumenti resi disponibili dalla contrattazione di categoria. In particolare svilupperanno relazioni con l'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale che consentano di inserire nei programmi di finanziamento iniziative che rispondano alle esigenze delle imprese del terziario.
Le parti, dando esito all'art. 47 del CCNL Terziario - Distribuzione e Servizi, individuano nella Commissione Paritetica uno strumento utile per la creazione di un sistema efficace per l'apprendistato, attraverso l'accertamento della conformità dei piani formativi e delle modalità di erogazione della formazione; pertanto si impegnano a promuovere presso le proprie rappresentanze provinciali l'utilizzo dei pareri di conformità e la collaborazione tra le Commissioni Paritetiche ed i Centri per l'Impiego locali.
Per le valutazioni dei processi di cui sopra le parti si impegnano a coordinare a livello regionale tutte le informazioni ed i dati utili raccolti dai livelli provinciali e dalle indagini e ricerche realizzate dai livelli nazionali; saranno prese a riferimento anche le informazioni provenienti dall'Osservatorio di cui all'articolo 3.

5. Mercato del lavoro
Le parti intendono promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino rincontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
A questo proposito le parti valuteranno le potenzialità offerte dal sistema degli Enti Bilaterali territoriali per perseguimento degli scopi di cui sopra.

6. Sicurezza sul lavoro e RLS territoriale
Vedi Allegato 1

7. Controversie di lavoro
Le parti condividono l'obiettivo di ridurre le controversie in materia di lavoro attraverso la promozione di iniziative di informazione e formazione rivolte a imprenditori e lavoratori.
A questo scopo individuano nella bilateralità uno strumento efficace di regolazione dei rapporti e di prevenzione del conflitto.
Altro obiettivo condiviso è quello di limitare le conseguenze negative del contenzioso promuovendo la costituzione delle Commissioni Provinciali di Conciliazione dove non ancora operanti e l'attività di quelle già costituite.

8. Codice del commercio (legge regionale n. 28/2005 e relativo regolamento)
Le parti, nell'affermare la loro fattiva partecipazione alla concertazione che ha prodotto la legge regionale n. 28/2005, condividono l'impegno affinché anche a livello provinciale venga attuato in modo omogeneo quanto convenuto all'interno della suddetta legge.
In particolare, confermano la funzione fondamentale che le parti assegnano allo strumento della concertazione locale, che ha portato le organizzazioni datoriali e dei sindacati a chiedere e ottenere che all'interno del Codice del Commercio regionale lo strumento della concertazione locale abbia un ruolo fondamentale.
Le parti, entro 60 gg. dalla stipula del presente accordo, si impegnano a raggiungere un protocollo di indirizzi generali su alcuni delle materie la cui disciplina è demandata alla concertazione locale. Tali indirizzi costituiranno l'oggetto di un avviso comune che sarà inviato alle rappresentanze provinciali, per garantire una attuazione efficace e omogenea di quanto convenuto, su tutto il territorio regionale.
Inoltre, al fine di dare esito a quanto disposto dal comma 3, art. 6, del regolamento della legge regionale n. 28/2005, le parti definiscono entro 20 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo, uno schema di protocollo tipo da proporre congiuntamente alla Regione Toscana.

9-bis. Verifica periodica
Le parti si incontreranno ogni 6 (sei) mesi per verificare lo stato di attuazione di cui sopra.

Allegato 1 Accordo Quadro Regionale sul rappresentante territoriale per la sicurezza nel settore terziario distribuzione e servizi
L’anno 2009, il giorno 16 del mese di luglio, nella sede di Confcommercio Toscana, Via Santa Caterina d’Alessandria 4, Firenze, si sono incontrati: Confcommercio Toscana[...], Filcams Cgil Toscana [...], Fisascat Cisl Toscana [...], Uiltucs Uil Toscana [...] livelli regionali delle organizzazioni firmatarie del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi.

Premesso che, le parti ritengono la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro una priorità assoluta della loro iniziativa, sulla quale proseguire un impegno comune.

Al fine di dare esito a quanto previsto dal D.lgs. 81/08, le parti considerano indispensabile sviluppare una politica per la prevenzione e per l’attuazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l’istituzione e la valorizzazione diffusa delle Rappresentanze Territoriali dei lavoratori per la sicurezza, promuovendo la costituzione dell’Organismo Paritetico Territoriale per la Sicurezza, come strumento di riferimento e supporto in materia.

Tanto premesso, tra le Parti si stipula e conviene quanto segue:

1. Premesse
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
2.1 L’RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il suo ruolo è disciplinato dall’art. 47 D.lgs 81/08. Il suo compito è quello di realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.lgs. 81/08 e dalla contrattazione collettiva di riferimento.
2.2 Gli RLST devono essere in possesso di adeguate conoscenze e/o una comprovata esperienza sul tema della sicurezza nel settore dove andranno ad operare.

3. Organismo Paritetico Territoriale (OPT)
3.1 Le rappresentanze delle parti sottoscriventi, ai diversi livelli territoriali, costituiscono l’Organismo Paritetico Territoriale per la sicurezza nei luoghi di lavoro del settore terziario, punto di riferimento per l’azione dell’RLST.
3.2 A tale Organismo sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 del D.lgs. 81/08 e quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3.3 Nell’ambito dell’Organismo verranno definite le modalità operative interne e gli obbiettivi in tema di:
a) Iniziative formative ed informative legate alla prevenzione dei rischi sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) Elaborazione programmi di intervento dell’RLST nelle aziende;
c) Modalità di accesso e di convocazione delle assemblee dei lavoratori e di consultazione come previsto dall’art. 50 del D.lgs. 81/08.

4. Criteri d’individuazione e durata degli RLST
4.1 Così come disposto dall’art. 48, comma 8, del D.lgs. 81/08, la carica di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
4.2 Gli RLST sono individuati congiuntamente dalle OO.SS. territoriali dei lavoratori stipulanti il presente accordo e comunicati all’OPT competente per territorio, che li comunicherà ai datori di lavoro, i quali a loro volta li comunicheranno ai lavoratori.
4.3 Gli OPT provinciali comunicheranno i nominativi degli RLST e le loro variazioni alle Organizzazioni Sindacali Regionali firmatarie del presente accordo che istituiranno, presso la sede di Confcommercio Toscana, l’Albo Regionale RLST.
4.4 Il rappresentante della sicurezza territoriale durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto.
4.5 L’Organismo Paritetico Territoriale provvederà a comunicare all’Inail e agli altri organismi preposti i nominativi degli RLST.

5. Formazione degli RLST
5.1 L’Organismo Paritetico Territoriale gestisce, organizza e/o indica le iniziative formative alla quali devono partecipare obbligatoriamente gli RLST.
5.2 Le OO.SS. provvederanno, in relazione alle agibilità, ad indicare i nominativi degli RLST i quali parteciperanno ai corsi di formazione come previsto dal D.Lgs. 81/08.
5.3 Le risorse necessarie alla formazione iniziale e ai relativi aggiornamenti saranno a carico del Fondo di cui al successivo punto 6.

6. Fondo territoriale per la sicurezza
6.1 Allo scopo di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività dell’RLST si costituisce un Fondo Territoriale per la Sicurezza in ogni provincia. Il fondo è alimentato dalle quote che le aziende aderenti al sistema RLST verseranno.
6.2 Le quote che le aziende verseranno sono stabilite in un minimo di 10 € per ciascun addetto, occupato annualmente presso l’unità produttiva del territorio di pertinenza.
L’azienda verserà inoltre un contributo fisso annuale, che per il 2009 è stabilito in 10 €.
Dall’anno 2010 il contributo fisso è stabilito come segue:
• Euro 20 per aziende fino a 15 dipendenti;
• Euro 50 per aziende da 16 dipendenti a 49 dipendenti;
• Euro 200 per aziende oltre 50 dipendenti.
6.3 Le risorse del fondo verranno utilizzate nella percentuale non inferiore all’80% per il finanziamento dell’attività del delegato/i RLST.
6.4 Solo le aziende in regola con il versamento delle quote di cui al punto 6.2, potranno avvalersi del delegato RLST.

Le parti al fine di consentire una maggiore diffusione dei RLS, laddove i lavoratori intendano eleggere l’RLS all’interno dell’azienda, comunicheranno tale decisione all’Organismo Paritetico Territoriale, il quale provvederà a concordare l’assemblea dei lavoratori interessati dove avverrà l’elezione del delegato. Dalla riunione verrà sottoscritto un verbale, che sarà inviato all’Ente Bilaterale provinciale.

Letto, confermato e sottoscritto

Confcommercio Toscana
Segreterie Regionali:
Filcams Cgil
Fisascat Cisl
Uiltucs Uil