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L'obbligo di aggiornamento per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore in fase di esecuzione che hanno conseguito l'attestato di frequenza ai corsi abilitanti antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008
(c.r. 285)

Roma, maggio 2010

Un aggiornamento obbligatorio per tutti

Oggetto della presente nota è chiarire se l'obbligo di aggiornamento quinquennale, di cui all'art. 98, 2° comma ed Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, sussista anche per i coordinatori della sicurezza (per la progettazione ed in fase di esecuzione) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza ai corsi qualificanti ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 494/96 e, dunque, antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 81/2008.

Come si vedrà più in dettaglio avanti, tale obbligo vale anche per tali soggetti, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008.

L'art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ha individuato i requisiti professionali richiesti per ricoprire l'incarico di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. La norma ha imposto il possesso rispettivamente:

  1. di un determinato titolo di studio (1° comma lett. a, b e c del citato art. 98);

  2. di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza (2° comma), fatte salve le eccezioni di cui al 4° comma dell'art. 98;

  3. l'obbligo di aggiornamento professionale che, in verità l'art. 98, comma 2 richiama solo incidentalmente ("Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV.... ") e che è imposto dall'Allegato XIV al citato D.Lgs ("É inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto").

Venendo all'oggetto specifico del quesito sottoposto, si rileva la differenza, posta dal 2° comma dell'art. 98 citato, fra il possesso di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento finale di un corso in materia di sicurezza e l'obbligo di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa.

Per quanto concerne l'attestato di frequenza, le modalità di rilascio ed i contenuti dei corsi sono descritti dall'Allegato XIV al citato D.Lgs. n. 81/2008. L'art. 98 introduce, tuttavia, un regime transitorio prevedendo che debbano ritenersi validi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa (D.Lgs. 494/1996) a conclusione dei corsi che siano stati avviati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.

Anche l'obbligo ed i contenuti minimi dei corsi di aggiornamento professionale (obbligo che né l'art. 10 né l'Allegato V al D.Lgs. n. 494/1996 menzionavano) sono stati introdotti dal citato All. XIV il quale dispone che: "É inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell 'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti".

L'All. XIV precisa anche che, per coloro che abbiano conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Del pari sussiste l'obbligo di aggiornamento anche per coloro che abbiano conseguito l'attestato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, ma sulla base di corsi avviati anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultimo1.

Per i professionisti in possesso dell'attestato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, il termine quinquennale imposto per l'aggiornamento comincerà a decorrere dalla data dell'entrata in vigore di tale D.Lgs. (15 maggio 2008).

In sintesi, la data ultima per lo svolgimento dell'aggiornamento da parte dei coordinatori in possesso di attestato di frequenza di corsi antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, è il 15 maggio 2013.

In difetto di espressa disposizione normativa di segno contrario, non è possibile alcuna interpretazione diversa (ad esempio conteggio del quinquennio dalla data del conseguimento dell'attestato e non dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008) giusto anche il principio generale secondo cui la legge non può disporre per il passato.

Da evidenziare è che l'obbligo di aggiornamento professionale ha anche una sua concreta rilevanza giuridica sotto il profilo della responsabilità civile per "culpa in eligendo", riscontrabile in tutti quei caso in cui il committente si avvalga di coordinatori che, in spregio ad uno specifico dettato normativo, non abbiano provveduto al loro aggiornamento.

Occorre sottolineare anche che l'obbligo di aggiornamento, nel contesto del D.Lgs. n. 81/2008, appare svincolato da quello di conseguimento dell'attestato di formazione di cui al 2° comma dell'art. 98 del citato D.Lgs. n. 81/2008.

Difatti il 4° comma del citato art. 98 individua una serie di eccezioni all'obbligo del possesso di un attestato di qualificazione. Si tratta rispettivamente:

  1. dei professionisti che, non più in servizio, abbiano svolto attività in materia tecnica di sicurezza per almeno cinque anni come pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;

  2. coloro che siano in possesso di un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero che siano in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione universitario avente i contenuti delineati dal predetto Allegato XIV;

  3. coloro che siano in possesso di una laurea magistrale della classe LM-26.

Tuttavia anche per detti soggetti, in assenza di una specifica disposizione normativa di segno opposto, non viene meno l'obbligo dell'aggiornamento di cui all'Allegato XIV.

Il quadro normativo summenzionato delinea inequivocabilmente l'obbligo di aggiornamento per tutti i soggetti che rivestano la qualifica di coordinatore per la sicurezza senza porre alcuna distinzione basata sulla data di conseguimento dell'attestato di formazione. In particolare i professionisti dovranno ritenersi soggetti all'obbligo di aggiornamento professionale.

Per concludere sul punto l'aggiornamento professionale di cui al D.Lgs. n. 81/2008 è obbligatorio per tutti i professionisti che ricoprano l'incarico di coordinatore per la progettazione ed in fase di esecuzione e dunque anche per quelli in possesso di un attestato conseguito ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 494/1996; questo a prescindere non solo dalla data di conseguimento dell'attestato di frequenza, ma anche dal possesso di detto attestato (si vedano le eccezioni di cui al 4° comma dell'art. 98).
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1 Ai fini della vincolatività della previsione, è irrilevante che l'obbligo di aggiornamento sia previsto da un Allegato al D.Lgs. n. 81/2008 che di quest'ultimo è parte integrante, assumendone la stessa natura normativa. È invece opportuno sgombrare il campo da eventuali incertezze circa la data di entrata in vigore della prescrizione di cui all'Allegato XIV concernente l'obbligo di aggiornamento. Difatti, secondo alcuni, poiché l'Allegato XIV era stato oggetto di modifica ad opera del D.Lgs. 106/2009 che ha introdotto la frase “per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto”, il “decreto” citato sarebbe il D.Lgs. n. 106/2009 e non il D.Lgs. n. 81/2008; il quinquennio, dunque, dovrebbe essere conteggiato partendo dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/2009 e non del D.Lgs. 81/2008. Detta interpretazione non è corretta, in quanto il D.Lgs. n. 106/2009 modifica il precedente D.Lgs. n. 81/2008, ivi inclusi i suoi allegati (a conferma della loro indiscutibile natura normativa) che, pertanto, vanno letti come parte del D.Lgs. n. 81 e non del D.Lgs. n. 106.


Fonte: Centro Studi Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Roma

La nota è stata resa pubblica il 18 giugno 2010