Tipologia: Ipotesi di accordo di rinnovo
Data firma: 24 giugno 2010
Validità: 01.04.2010 - 31.03.2011
Parti: Aimpes e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Pelli, cuoio, Industria
Fonte: FILCEM-CGIL

Sommario:

Art. 6 - Decorrenza e durata
Art. 101 - Minimi contrattuali conglobati di paga o stipendio
• Tabella "A" - Aumenti retributivi Aimpes industria pelletterie CCNL triennale 24 giugno 2010
• Tabella "B" - Minimi tabellari conglobati (ERN) Aimpes industria pelletterie CCNL triennale 24 giugno 2010
Art. 101 bis - Importo forfetario Una Tantum
Art 8 - Livelli di contrattazione
Art. 9 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)
Art. 10 - Contrattazione aziendale
1 - Soggetti

2 - Requisiti
3 - Finalità e contenuti
4 - Durata
5 - Procedure
6 - Commissione consultiva
7 - Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)
Art. 33 - Inquadramento unico dei lavoratori
• Commissione Tecnica Paritetica per l'inquadramento
Art. 45- Definizione ed elementi della retribuzione contrattuale
1 - Retribuzione nazionale
2 - Elementi Aggiuntivi della Retribuzione
3 - Premio aziendale per obiettivi
Art. 63 - Procedura per l'applicazione dei provvedimene disciplinari
A - Pubblicizzazione normativa

B - Contestazione addebito
C - Collegio conciliazione
Art. 62 - Provvedimenti disciplinari
Art. 64 - Norme per il licenziamento
Art. 78 - Ferie (Parte Operai)
Art. 86 - Ferie (Parte Intermedi)
Art. 87 - Tredicesima mensilità (Parte Intermedi)
Art. 94 - Ferie (Parte Impiegati)
Art. 95 - Tredicesima mensilità (Parte Impiegati)
Art. 103 - Nuovo inquadramento "Commissione Tecnica Paritetica per l'inquadramento"
• "Commissione Nazionale Tecnica Paritetica per l'inquadramento"

• "Sperimentazione"
Art. 105 - Contribuzione a Previmoda Fondo intersettoriale di previdenza complementare
Allegato IX Tabella dei "Divisori mobili"
Allegato XIV Casistica del trattamento economico di malattia nei casi di Cig e Cigs
Capitolo II Sistema di informazione
Art. 11 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli
• Osservatorio nazionale di categoria

• Sessione annuale sulla politica industriale
• Attività al livello regionale
Protocollo d'intesa sulla bilateralità - Programma delle attività dell'Osservatorio Nazionale e dell'Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione per il triennio 2010-2012


Ipotesi di accordo di rinnovo triennale
Settore industriale manifatturiero pelli - cuoio - succedanei


Addi 24 giugno 2010, in Milano presso la sede sociale dell'Aimpes tra l'Aimpes - Associazione Italiana Manifatturieri Pelli e Succedanei, aderente alla Confindustria [...] con l'assistenza diretta del consulente sindacale Aimpes [...] di Confindustria Macerata e [...] dell'Unione Industriale di Torino, con l'assistenza diretta e indiretta delle Associazioni/Unioni Territoriali industriali della Confindustria, dell'Assolombarda, di Firenze e di Vicenza, nonché della stessa Confindustria, e la Femca/CisI - Federazione Energia, Moda, Chimici e Affini; la Filctem/Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture; la Uilta/Uil - Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento, è stato raggiunto il presente Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennale 1° luglio 2008 per i dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei.
Il presente accordo è comprensivo dell'Accordo 4 giugno 2010 con il quale era stata rinnovata la sola Parte economica (Aumenti retributivi, Una Tantum e Protocollo quota OOSS).

Art 8 - Livelli di contrattazione
Le Parti qui intendono disciplinare:
A - la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
B - la contrattazione di secondo livello: contratti aziendali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri il contratto collettivo nazionale di lavoro si basa su elementi predeterminati, validi e concretamente esigibili per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
La contrattazione aziendale potrà inoltre intervenire per disciplinare tutte le materie normative per le quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando ai livello aziendale, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.
Al fine di facilitare ed estendere la contrattazione aziendale e sulla base delle esperienze già acquisite nel settore, le Parti stipulanti il presente contratto definiranno apposite linee guida sulle modalità e sui contenuti degli accordi aziendali, con riguardo alle diverse tipologie e dimensioni delle aziende ed alle caratteristiche specifiche dei vari comparti produttivi.
Inoltre, le Parti, tenendo conto delle migliori pratiche già sviluppate, definiranno modelli/schemi tipo di premio di risultato e/o esempi di parametri utili a misurare la produttività, la qualità, il livello di servizio e l'andamento economico aziendale nei vari comparti produttivi.
A livello territoriale, con l'obiettivo di cogliere le reciproche opportunità, le Associazioni territoriali aderenti a Confindustria e le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacati nazionali stipulanti il presente contratto, potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento dei mercato del lavoro, con particolare riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza dei lavoro e degli orari.

Art. 10 - Contrattazione aziendale
1 - Soggetti

La contrattazione aziendale viene delegata dalle Parti stipulanti da un lato alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle Organizzazioni nazionali di categoria.

2 - Requisiti
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le specifiche clausole contrattuali di rinvio, e riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dai presente accordo nazionale.

3 - Finalità e contenuti
Le Parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti anche in raccordo con quanto previsto all'art. 8, comma 4.
[...]

5 - Procedure
[...]
Ai fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in finizione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le Parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento, in apposite riunioni che potranno essere effettuate anche nell'ambito degli incontri informativi di cui all'art. 11 ("Sistema informativo" - paragrafo "Informazioni al livello aziendale") del presente contratto.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e l'effettuazione delle verifiche.
Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto aziendale non sia stato ancora rinnovato, l'Associazione industriale di riferimento e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono essere interessate dalle parti per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo ed agevolare le possibili soluzioni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione delle procedure come sopra disciplinate saranno definite secondo quanto previsto dall'art. 3 ("Reclami e controversie -Controversie collettive") del presente contratto nazionale.

6 - Commissione consultiva
Opera una Commissione consultiva nazionale per effettuare l'analisi delle coerenze, rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati, La Commissione, in tale ambito, potrà indirizzare, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti.
La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui al paragrafo "Procedure", e l'attività della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello ed alla evoluzione del sistema di relazioni industriali.
Al fine di favorire il lavoro della Commissione gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.

Art. 33 - Inquadramento unico dei lavoratori
(Declaratorie ed esemplificazioni art. 102)
(Commissione Tecnica Paritetica art 103)

Omissis

Commissione Tecnica Paritetica per l'inquadramento
Nel triennio di vigenza del presente CCNL opererà la "Commissione Tecnica Paritetica per l'inquadramento" le cui funzioni sono definite nell'Art. 103 - Parte Inquadramento.

Art. 64 - Norme per il licenziamento
Nelle rispettive esemplificazioni, inserire questa ulteriore indicazione (lettera I per l'art. 62 e lettera M per l'art. 63):
- l'uso improprio di macchine e strumenti in orario di lavoro, compreso l'utilizzo del sistema e di apparecchi informatici aziendali, per fini diversi da quelli lavorativi.

Art. 78 - Ferie (Parte Operai)
[...]
Il periodo minimo di ferie di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 86 - Ferie (Parte Intermedi)
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]
I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.

Art. 94 - Ferie (Parte Impiegati)
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]
I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.

Art. 103 - Nuovo inquadramento "Commissione Tecnica Paritetica per l'inquadramento" Sperimentazione Indennità di Posizione Organizzativa (IPO)
(Inquadramento unico dei lavoratori - art. 33)

"Commissione Nazionale Tecnica Paritetica per l'inquadramento"
Nel triennio di vigenza dei CCNL opererà una apposita "Commissione Tecnica Paritetica per l'inquadramento" - composta da pari numero di Rappresentanti designati dalle due Parti - cui è demandato il compito di individuare e procedere all'inquadramento:
- di mansioni obiettivamente nuove;
- nonché di quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche abbiano subito trasformazioni tali da far loro assumere una diversa tipologia.
La Commissione si riunirà a richiesta di una delle Patti in presenza di un problema di inquadramento che abbia carattere generale.
La Commissione, accertata preliminarmente la propria competenza, esaminerà il contenuto professionale della mansione individuata, elaborerà la relativa esemplificazione e procederà all'inquadramento sulla base dei criteri contrattuali, anche con eventuale ricorso ad elementi di valutazione concordemente ritenuti idonei.
Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte alle Organizzazioni stipulanti, per la ratifica e una volta che saranno state concordemente accolte integreranno il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
La "Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento" effettuerà attività di ricerca e di confronto per verificare motivazioni, criteri di elaborazione e di attuazione nonché effetti pratici di esperienze innovative. A tal fine le Organizzazioni nazionali provvederanno a far pervenire alla Commissione nazionale settoriale per l'inquadramento i testi delle intese raggiunte. I risultati degli studi compiuti saranno portati a conoscenza delle Organizzazioni stipulanti, che si riuniranno per una verifica dei risultati stessi.
La Commissione decide all'unanimità.

"Sperimentazione"
Le Parti altresì riconoscono che i cambiamenti organizzativi e tecnologici del sistema produttivo e l'evoluzione del rapporto tra impresa e mercato influiscono sulle prestazioni richieste ai lavoratori e rendono sempre più importante l'apporto individuale allo svolgimento dell'attività lavorativa e convengono sull'utilità di un confronto volto a monitorare l'evoluzione di tale fenomeno.
Pertanto nel triennio di vigenza del CCNL, alla Commissione Tecnica Paritetica per l'inquadramento" è demandato anche il compito di;
- realizzare una ricognizione dei problemi derivanti dai citati cambiamenti organizzativi e tecnologici sull'organizzazione del lavoro, con particolare riguardo all'attuale disciplina dell'inquadramento dei lavoratori;
- analizzare e valutare l'opportunità di proporre l'introduzione di nuovi criteri applicativi e/o regolamentazioni che prevedano il riconoscimento e la valorizzazione della professionalità, con particolare riferimento a forme di pluralità di mansioni che determinano l'arricchimento della professionalità, a figure professionali innovative, a comportamenti organizzativi di particolare interesse aziendale (quali la disponibilità a lavorare in gruppo, a rilevare e valutare le difettosità, a propone soluzioni, a gestire gli imprevisti, a trasferire le competenze) o, in via generale, la valorizzazione delle competenze richieste dall'azienda ed acquisite anche tramite idonei percorsi formativi. Particolare attenzione sarà riservata all'analisi degli ostacoli che frenano la valorizzazione del personale femminile con l'obiettivo di valorizzarne la professionalità.
Le conclusioni condivise dei lavori della Commissione dovranno permettere alle Parti stipulanti il CCNL di individuare le soluzioni più adeguate per riconoscere, nell'ambito dei contenuti della mansione, anche l'apporto individuale all'esercizio della professionalità.
Collateralmente ai lavori della Commissione di cui sopra, le Parti convengono di realizzare nell'arco di vigenza del presente contratto nazionale, anche attraverso una fase di congrua sperimentazione, una modalità di riconoscimento dei migliori comportamenti organizzativi, con le caratteristiche e nel rispetto delle seguenti linee direttrici.
Pertanto, entro il 31 maggio 2011, con il contributo di appositi Gruppi di lavoro composti da esperti e rappresentanti di aziende e lavoratori dei vari comparti produttivi e facendo particolare riferimento agli aspetti di innovazione tecnologica e organizzativa intervenuti negli ultimi anni, saranno individuati in modo tassativo per ognuno dei principali comparti produttivi:
- i comportamenti organizzativi più significativi dei singoli comparti;
- una o più mansioni per ciascun comparto produttivo tra quelle già previste dall'inquadramento contrattuale vigente su cut si evidenziano maggiormente tali comportamenti organizzativi.
A titolo esemplificativo, gli elementi di arricchimento della professionalità di cui sopra, intesi come comportamenti organizzativi, oggettivamente descritti, che differenziano in modo inequivocabile e riconosciuto la professionalità espressa dai lavoratori inquadrati nel medesimo livello professionale di base, potranno riguardare:
- assunzione di responsabilità aggiuntive, rispetto a quelle di norma richieste al livello professionale di base, nell'ambito del processo produttivo;
- particolari abilità o competenze tecniche, descritte in modo obiettivo e dettagliato, che integrano e completano il profilo professionale di base;
- conoscenza, capacità ed esperienza, richieste dall'azienda e assicurate dal lavoratore, nello svolgimento di differenti mansioni in diversi reparti/impianti produttivi tassativamente indicati;
- responsabilità di assistenza e supporto di altri lavoratori svolgenti le medesime mansioni;
- affidamento esplicito di lavoratori in formazione on the job per periodi di durata significativa.
Nel corso dei suoi lavori, la Commissione Tecnica paritetica per l'inquadramento potrà precisare, modificare e integrare i suddetti comportamenti organizzativi indicati dalle parti.
Saranno individuate, per ogni specifico comparto produttivo, mansioni che interessano un ninnerò di lavoratori significativo, ma non maggioritario.
Per ciascuna delle mansioni individuate saranno definiti in modo oggettivo e dettagliatamente descritti gli elementi di arricchimento della professionalità in base ai quali potrà essere riconosciuta una differenziazione qualitativa di valore professionale rispetto ai profili base già descritti nelle declaratorie e nei profili vigenti. Tali elementi saranno definiti, in relazione all'interesse aziendale all'arricchimento della professionalità dei lavoratori, come stimolo nei confronti dei lavoratori stessi per la loro progressione professionale.
Le conclusioni della "Commissione Tecnica paritetica per l'inquadramento" saranno valutate e formalizzate dalle Parti con specifico Accordo entro il 30 settembre 2011. In tale Accordo le Parti formalizzeranno:
- le mansioni individuate dalla "Commissione Tecnica paritetica per l'inquadramento" secondo i criteri di cui sopra;
[...]
Inoltre, l'Accordo deferirà i tempi e le modalità di attivazione della sperimentazione prevedendo:
- un congruo periodo di tempo nel quale le aziende interessate saranno opportunamente informate con specifiche iniziative;
- un periodo di prima applicazione, per ciascun comparto produttivo, in alcune "aziende pilota" tra quelle maggiormente strutturate a livello di relazioni industriali; , la data di applicazione nella generalità delle imprese interessate.
Tre mesi prima della scadenza del contratto nazionale, le Parti verificheranno quanto emerso dall'applicazione della presente normativa e i risultati formeranno oggetto di una valutazione in sede di rinnovo contrattuale.

Capitolo II Sistema di informazione
Art. 11 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli

Osservatorio nazionale di categoria
omissis
Nota a verbale
Una riunione annuale sarà comunque dedicata - su richiesta delle Organizzazioni sindacali - alle informazioni di cui all'art 11, punto 1, del CCNL 19 maggio 2000 ("livello nazionale").

(inserire)
Sessione annuale sulla politica industriale
Le parti stipulanti il presente contratto, anche valendosi delle analisi e delle attività di concertazione dell'Osservatorio Nazionale, si impegnano a svolgere una sessione annuale di confronto sui temi della politica industriale al fine di:
- condividere le linee strategiche di evoluzione del settore;
- analizzare congiuntamente, in coerenza con tali linee, le proposte di politica industriale utili e prioritarie per il consolidamento e lo sviluppo del sistema delle imprese del settore Tessile - Moda italiano;
- definire le proposte comuni e le iniziative congiunte nei confronti del Governo e delle altre istituzioni ai vati livelli competenti in materia di politica industriale.
In tali occasioni sarà valutata l'opportunità di aggiornamento e/o integrazione del Documento di Politica Industriale del 15 dicembre 2008.
La sessione di confronto di cui sopra si svolgerà di norma nel mese di maggio, comunque preventivamente alla presentazione da patte del Governo dei documenti di programmazione economica e finanziaria e del disegno di legge finanziaria.
Le patti potranno definire modalità di verifica congiunta degli esiti delle eventuali iniziative comuni intraprese.
La sessione annuale di confronto sulla politica industriale a livello nazionale potrà essere preceduta da analoghe sessioni di confronto a livello territoriale e/o di distretto industriale secondo quanto previsto dai paragrafi che seguono.

Attività al livello regionale
omissis

Protocollo d'intesa sulla bilateralità - Programma delle attività dell'Osservatorio Nazionale e dell'Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione per il triennio 2010-2012
Fatto salvo quanto previsto dagli arti 11 e 30 del presente contratto nazionale, le Parti nel triennio 2010-2012 si attiveranno per realizzare, in via prioritaria, le seguenti iniziative bilaterali:
- Realizzazione delle sessioni annuali sulla politica industriale (art. 11 del CCNL) con eventuale aggiornamento del Documento comune di politica industriale del 15 dicembre 2008.
- Definizione di un Protocollo di Intesa tra le parti e con le Istituzioni competenti in materia di istruzione e formazione professionale.
- Definizione delle "Linee guida" della contrattazione aziendale e dei "modelli di premio di risultato" ai sensi dei nuovi art. 8 e 10 del CCNL;
- Attuazione di quanto previsto al punto "Disposizioni finali e verifiche" del Protocollo 2 del CCNL;
- Costituzione, nell'ambito dell'Organismo Bilaterale Nazionale, di un Organismo Bilaterale Paritetico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art.... del T.U. n. 81/2008;
- Studio di un eventuale progetto settoriale nazionale (con finanziamenti di Fondimpresa e/o dell'Inail) in materia di informazione e formazione dei lavoratori, dei RLS e dei RSPP;
- Iniziative comuni in materia di contraffazione e di corretta distribuzione dei prodotti della pelletteria e in materia di sicurezza dei prodotti del settore pelli e succedanei in collaborazione con il Ministero della Sanità.
Nell'ipotesi di costituzione del'Ente Bilaterale di cui all'art. 11, la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma sarà affidata al citato Ente Bilaterale.