Categoria: Cassazione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella
Dott. AMOROSO Giovanni
Dott. MORCAVALLO Ulpiano

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15524/2007 proposto da:
A.E., (E ALTRI ***)

- ricorrenti -

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1449/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/05/2006 R.G.N. 4947/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 4 luglio 2002 il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso depositato il 6/2/01 dai ricorrenti di cui in epigrafe, tutti marittimi che lavoravano o avevano lavorato a bordo di varie navi con mansioni e per periodi riportati negli estratti di matricola allegati all'atto introduttivo del giudizio, i quali avevano chiesto il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della loro posizione contributiva ai sensi della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, disciplinante gli effetti della esposizione all'amianto.

Il primo giudice motivava tale pronuncia rilevando che il ricorso era da ritenere nullo ai sensi dell'articolo 414 c.p.c., n. 4 e articolo 156 c.p.c., comma 2, in quanto carente della allegazione delle condizioni necessarie per l'accesso ai benefici richiesti.

2. Con ricorso depositato il 3 luglio 2003 i predetti marittimi hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza censurando la decisione del primo giudice di ritenere l'inammissibilità della domanda ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio in favore dei procuratori antistatari.

Col gravame i ricorrenti si sono doluti del fatto che il primo giudice sia pervenuto ad una declaratoria di inammissibilità della loro domanda a fronte degli elementi indicati nell'atto introduttivo del giudizio e in quelli allo stesso allegati e, nel contempo, ribadiscono la fondatezza della domanda, ribadendo che ciò che rileva nella fattispecie è la circostanza che essi sono stati esposti direttamente o indirettamente agli effetti dell'amianto per il tempo previsto dalla legge che regola la materia.

L'inps si è costituito in giudizio opponendosi all'accoglimento del gravame.

3. Con sentenza del 28 febbraio - 29 maggio 2006 la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello.

Osserva la Corte territoriale che la domanda è assolutamente carente in ordine alla prova degli elementi costitutivi del diritto reclamato. L'attribuzione del beneficio di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991 e successive modifiche (valori espressamente richiamati dalla predetta Legge n. 257 del 1992, articolo 3, così come modificato dalla Legge n. 128 del 1998, articolo 16), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare.

Nella specie non solo i ricorrenti non hanno offerto la prova del superamento dei predetti valori normativamente previsti, ma nemmeno è possibile eseguire d'ufficio tale tipo di accertamenti atteso che, come riferito dai medesimi ricorrenti, diversi natanti sui quali essi erano stati imbarcati sono stati demoliti e alcuni di essi erano di provenienza estera.

4. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione gli originari ricorrenti.
Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, come sostituito dalla Legge n. 271 del 1993. Negano in particolare l'esistenza di una soglia di esposizione all'amianto sostenendo che quando il legislatore ha voluto prevedere una concentrazione specifica l'ha detto espressamente.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l'omessa o insufficiente valutazione della prova documentale e testimoniale.

2. Il ricorso - i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente - è inammissibile.

3. Come ricordato in narrativa l'impugnata sentenza è stata depositata il 29 maggio 2006 sicché trova applicazione, ratione temporis, l'articolo 366 bis c.p.c.; disposizione questa che, inserita dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 6, si applicava, per espressa previsione dell'articolo 272, Decreto Legislativo cit., ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (2 marzo 2006). Quindi la nuova prescrizione - successivamente abrogata dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 471, lettera d), ma solo per le controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato dopo la data di entrata in vigore della legge medesima - trova applicazione, ratione temporis, anche nella specie mentre i ricorrenti hanno del tutto omesso di formulare il quesito di diritto in relazione alla dedotta censura di violazione di legge.

Sicché sotto questo profilo il primo motivo del ricorso è inammissibile e ciò esonera dall'argomentare l'infondatezza comunque della censura nel merito avendo questa Corte più volte (ex plurimis Cass., sez. lav., 26 febbraio 2009, n. 4650) affermato che, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di zero virgola uno fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento.

4. Quanto al vizio di motivazione di cui al secondo motivo del ricorso, deve parimenti rilevarsi - in disparte il rilievo che tale motivo impinge in valutazioni di fatto operate dai giudici di merito con motivazione sufficiente e non contraddittoria e quindi non censurabili in sede di legittimità - che, in violazione ancora dell'articolo 366 bis c.p.c., i ricorrenti hanno parimenti pretermesso di indicare con chiarezza il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, il ricorso risulta inammissibile (cfr. Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652).

Questa Corte (Cass., sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897) ha infatti affermato in proposito che, allorché nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall'articolo 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris, rispetto all'illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso.

5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese di lite ex articolo 152 disp. att. cod. proc. civ., nuovamente vigente a seguito di C. Cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, comma 11, conv. in Legge 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.