REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo
Dott. MONACI Stefano
Dott. DI NUBILA Vincenzo
Dott. CURZIO Pietro
Dott. MELIADO' Giuseppe

- Presidente
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
P.P., P.G.;

- intimati -

e sul ricorso n. 557/2007 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato ZARDO FULVIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MISCIONE MICHELE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto Notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 18/01/07 rep n. 72624;

- resistente con procura -

avverso la sentenza n. 800/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/06/2006 R.G.N. 75/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 26/01/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per accoglimento del ricorso principale, assorbito l'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Su ricorso di P.G., B.V. e P.P., il Tribunale di Ravenna dichiarava il diritto degli attori alla maggiorazione Legge n. 257 del 1992, ex articolo 13, comma 8 dei periodi contributivi a fronte dei periodi di lavoro prestati da ciascuno di essi con esposizione a rischio amianto. Proponeva appello l'INPS. Proponeva appello incidentale l'INAIL per riproporre l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Previa costituzione ed opposizione dei tre attori, la Corte di Appello di Bologna dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL; confermava il diritto dei lavoratori alla maggiorazione contributiva richiesta "per i periodi a fianco di ciascuno indicati" e dichiarava l'INPS tenuto al relativo accredito.

2. La Corte di Appello così in sintesi motivava: l'indagine va condotta sul punto se sia ragionevolmente accettabile che gli attori abbiano lavorato in ambienti in cui il livello di fibre di amianto sia superiore a 0,1 ff/litro per anno fino a superare la 1000 ff/litro in un arco di almeno dieci anni; al riguardo il consulente tecnico officiato in appello ha accertato tale superamento "sostanzialmente" dal 1972 al 1990 in relazione alle modalità di lavoro; non è applicabile il più rigoroso limite invocato dall'INPS di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articolo 31.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione l'INPS nei confronti dei soli P.G. e P.P., deducendo due motivi. Resiste con controricorso il P.G., il quale propone ricorso incidentale affidato ad un motivo.
L'INPS propone controricorso al ricorso incidentale.
P.P. è rimasto intimato.
L'INAIL ha depositato procura speciale.


MOTIVI DELLA DECISIONE


4. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti. Trattandosi di posizioni scindibili, non ricorrono i presupposti per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del B.V., nei cui confronti la sentenza di appello è passata in giudicato.

5. Con il primo motivo del ricorso, l'INPS premette l'indicazione dei periodi richiamati nelle domande del P.G. e del P.P. e deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, della Legge n. 257 del 1992, articolo 13 perché la Corte di Appello, la quale ha limitato il periodo di accertata esposizione ad amianto al 1990, non ha rilevato che nessuno dei due aveva superato i dieci anni di esposizione, requisito questo imprescindibile per la rivalutazione dei contributi.

6. Con il secondo motivo del ricorso, l'INPS deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte di Appello rilevato che il P.G. non aveva chiesto la rivalutazione del periodo 22.3.1980 30.8.1989, con ultrapetizione conseguente.

7. Col ricorso incidentale, il P.G. controdeduce che arbitrariamente la Corte di Appello ha "letto" la consulenza tecnica di ufficio come se essa avesse affermato l'esistenza di un rischio - amianto fino al 31.12.1990, cosa che la relazione peritale non afferma affatto, con la conseguenza che il requisito dell'esposizione ultradecennale va confermato.

8. Il ricorso principale è infondato e va rigettato. Si premette che la sentenza di appello ha fatto riferimento alla consulenza tecnica di ufficio e quindi la relazione peritale deve intendersi come facente parte integrante della motivazione. Il dispositivo della sentenza, a sua volta, recepisce le domande attrici mediante la formula "periodi a fianco di ciascuno segnati" (scilicet nei ricorsi introduttivi) e quindi l'apparente contrasto con l'indicazione di un periodo globale, senza le interruzioni indicate dagli stessi attori e per tutti indicativamente protratto fino al 1990, deve cedere alla più precisa "condemnatio" riferita per l'appunto ai "periodi a fianco di ciascuno segnati".

Dalla relazione peritale, che questa Corte di Cassazione esamina in quanto parte integrante della motivazione della sentenza di appello richiamata "per relationem", non risulta l'indicazione del 31.12.1990 come data oltre la quale si debba intendere cessata la predetta esposizione.

Nell'anamnesi relativa al P.G., la relazione parla di esposizione "almeno fino a tutti gli anni 90".

Nella esposizione delle caratteristiche del lavoro nella cantieristica si parla di "navi costruite dopo il 1994". Riportando letteratura in materia, si ricorda che "solo dopo il 21.8.2000 si può supporre una consistente riduzione delle concentrazioni di fibre di amianto nell'aria durante interventi sull'amianto nell'ambito di contesti quali quelli considerati".

Nella discussione, si ribadisce l'esistenza di rischio dal 72 agli "anni 90" e non al solo 1990.

 

9. Ne deriva che l'esposizione a rischio non deve intendersi necessariamente cessata al 31.12.1990, con la conseguenza che il requisito dell'esposizione ultradecennale sussiste.

10. Il ricorso incidentale può considerarsi a questo punto assorbito. Non sussiste inammissibilità del ricorso principale per carenza dei "quesiti", posto che gli stessi sono formulati in calce ai due motivi e risultano puntuali.

11. Le spese del processo di legittimità possono essere compensate attesa l'opinabilità delle questioni trattate e la complessità in fatto della vicenda esaminata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
Compensa tra le parti costituite le spese del processo di legittimità.