REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo
Dott. MONACI Stefano
Dott. DI NUBILA Vincenzo
Dott. ZAPPIA Pietro
Dott. MELIADÒ Giuseppe

- Presidente
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso 15852-2006 proposto da:
S.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato BRASCHI FRANCESCO LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAGNA VITTORIO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto Notar Carlo Federico Tuccari di ROMA del 20/07/2 006 rep. n. 71353;

- resistente con procura -

avverso la sentenza n. 678/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/01/2006 R.G.N. 492/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2009 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;
Udito l'Avvocato BRASCHI FRANCESCO LUIGI;
udito l'Avvocato LA PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


A seguito di un incidente stradale in cui è stato coinvolto, riportando lesioni gravissime, il signor S.G. conveniva in giudizio l'Inail, chiedendo il riconoscimento del trattamento per infortunio sul lavoro e della relativa rendita per invalidità permanente.

Il ricorrente sosteneva che si era trattato di un infortunio in itinere perché il sinistro era intervenuto mentre si recava al suo caseificio dopo avere provveduto allo svolgimento di formalità amministrative e burocratiche connesse alla propria attività, ed avere effettuato pagamenti in banca, inerenti anch'essi alla propria attività di artigiano casaro.

Istituitosi il contraddittorio il giudice di primo grado accoglieva i la domanda, e condannava l'Istituto assicuratore a corrispondere alla parte ricorrente una rendita rapportata ad una inabilità del 60%, l'indennità di legge sui ratei scaduti di rendita e quella di invalidità temporanea dal giorno del dovuto al saldo.

In secondo grado, invece, la Corte d'Appello di Bologna andava in contrario avviso, e, con sentenza n. 678/04, depositata in cancelleria il 17 gennaio 2006, rigettava la domanda del S..

La sentenza riteneva che il sinistro non fosse indennizzabile perché occorso all'artigiano nell'espletamento dell'attività amministrativa ed imprenditoriale, e che la tutela assicurativa fosse limitata all'attività lavorativa manuale svolta dall'artigiano.

Avverso la sentenza, notificata il 24 marzo 2006, il S. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi di impugnazione, notificato il 18 maggio 2006, entro i termini di legge, ma all'Inail "in persona del Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale Inail, in Bologna". L'Istituto assicuratore non ha presentato difese in questa fase, ma si è limitato a depositare copia di procura speciale defensionale a due legali, ed ha partecipato tramite un legale alla discussione orale, cui ha partecipato, del resto, anche un difensore per il ricorrente.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Nel primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 2 e dell'articolo 4, n. 3, anche in relazione alla Legge n. 443 del 1985, articolo 2, comma 1.

Sostiene che la tutela assicurativa non poteva essere circoscritta alla sola fase materiale e manuale dell'attività lavorativa, ma doveva essere estesa anche alla fase inerente alla direzione e alla gestione dell'attività imprenditoriale.

Nel secondo motivo il S. lamenta la violazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 Cost. e conseguentemente dei diritti fondamentali in essa contenuti.

Sostiene in particolare che l'interpretazione seguita dalla Corte d'Appello di Bologna comporterebbe un diverso trattamento - per un identico evento e durante lo svolgimento della medesima attività lavorativa - a seconda che l'infortunio sia occorso ad un lavoratore subordinato oppure a un lavoratore autonomo.

2. Va rilevato, innanzi tutto, che l'appello è ammissibile e deve essere esaminato.

È vero, infatti, che l'atto non è stato notificato al difensore dell'appellato, bensì alla parte personalmente, vale a dire all'Istituto assicuratore, ma questa forma di notificazione è soltanto nulla, e non inesistente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, pienamente condivisa e fatta propria dal Collegio, "la notificazione del ricorso in cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario (nella specie, sede legale della società, anzichè domicilio eletto per il giudizio in cui fu pronunciata la sentenza impugnata), determina la nullità non dell'impugnazione in senso sostanziale ma della notifica, che è sanata con effetto "ex tunc" per raggiungimento dello scopo, sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell'intimato (cui la notificazione stessa era diretta), ancorché dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità." (Cass. civ., 11 agosto 2004, n. 15530; nello stesso senso, 18 giugno 2008, n. 16578 e 15 marzo 2001, n. 3796).

La nullità è sanata perciò quando la parte abbia svolto attività difensiva, accettando così il contraddittorio, così come ha fatto nel caso di specie l'Istituto assicuratore depositando procura rilasciata ai propri difensori e, soprattutto, partecipando alla discussione orale.

3. Nel merito il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di lavoro autonomo la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro non consente di comprendere tra le attività protette ogni attività umana che (a differenza di quelle complementari e sussidiarie in senso stretto rispetto allo svolgimento dell'attività artigianale) possano invece essere ricollegate soltanto occasionalmente (ed indirettamente all'esercizio dell'attività lavorativa, come avviene appunto per quelle di carattere amministrativo ed imprenditoriale di gestione dell'azienda (Cass. civ., 26 giugno 2004, n. 11929; nello stesso senso, 22 giugno 2005, n. 13348).

La decisione adottata dalla Coorte d'Appello di Bologna, appare perciò corretta, ed è stata correttamente motivata.

Va esclusa ogni violazione del principio costituzionale della parità di trattamento, sia per le differenze esistenti tra il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato, sia perché l'esclusione dalla tutela di eventuali infortuni in itinere sofferti dall'artigiano, si riferisce soltanto a quelli che siano verificati nel corso di una attività di carattere amministrativo e/o imprenditoriale, ma non si estende a quelli funzionali allo svolgimento delle attività manuali artigiane, ad esempio per recarsi al luogo in cui eseguire la prestazione o ritornare da esso.

4. Il ricorso dunque deve essere rigettato.

Dato che il giudizio è stato proposto nel 2000, prima che il testo dell'articolo 152 disp. att. c.p.c. venisse modificato dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42 convertito con Legge 24 novembre 2003, n. 26), la norma si applica nella sua precedente formulazione, e, di conseguenza, l'assicurata ora ricorrente non può essere assoggettato all'onere delle spese.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.