Tipologia: CCNL
Data firma: 15 giugno 2000
Validità: 01.06.2000 - 31.12.2003
Parti: Anaepa, Assoedili-Cna, Anse-Cna, Casartigiani, Fiae, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Imprese edili e affini, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

Disciplina generale
Sfera di applicazione.
Sistemi di concertazione e di informazione
A. Sistema di concertazione
• Livello nazionale.
• Livello regionale.
• Livello territoriale.
• Mobilità.
• Osservatorio nazionale e Osservatori regionali.
Parte I - Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Documenti.
Art. 3 - Periodo di prova.
Art. 4 - Mutamento di mansioni.
Art. 5 - Mansioni promiscue.
Art. 6 - Orario di lavoro.
• Norma transitoria.
Art. 7 - Riposi annui.
• Norma transitoria.
Art. 8 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa.
Art. 9 - Flessibilità di orario e lavoro a turni.
Art. 10 - Riposo settimanale.
Art. 11 - Soste di lavoro.
Art. 12 - Sospensione e riduzione di orario.
Art. 13 - Recuperi.
Art. 14 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza.
Art. 15 - Elemento economico territoriale.
Art. 16 - Lavoro a cottimo.
Art. 17 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
Art. 18 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti.
Art. 19 - Ferie.
Art. 20 - Gratifica natalizia.
Art. 21 - Festività.
Art. 22 - Accantonamenti presso la Cassa edile artigiana.
• Norma transitoria.
Art. 23 - Lavoro, straordinario, notturno e festivo.
Art. 24 - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 25 - Trasferta.
A) Norme generali.
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario.
Art. 26 - Elementi della retribuzione.
Art. 27 - Modalità di pagamento.
Art. 28 - Trattamento in caso di malattia.
• Norma transitoria.
Art. 29 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
• Norma transitoria.
Art. 30 - Congedo matrimoniale.
Art. 31 - Aspettativa.
Art. 32 - Anzianità professionale edile.
Art. 33 - Conservazione degli utensili.
Art. 34 - Preavviso.
Art. 35 - Indennità in caso di morte.
Art. 36 - Controversie.
Art. 37 - Reclami.
Art. 38 - Comitati tecnici paritetici per le controversie.
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 40 - Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Art. 41 - Formazione professionale.
Art. 42 - Quote sindacali.
Art. 43 - Accordi locali.
Art. 44 - Casse edili.
Parte II - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 45 - Assunzione.
Art. 46 - Documenti.
Art. 47 - Periodo di prova.
Art. 48 - Orario di lavoro.
• Norma transitoria.
Art. 49 - Elementi del trattamento economico globale.
Art. 50 - Stipendio minimo mensile.
Art. 51 - Elemento economico territoriale.
Art. 52 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario.
Art. 53 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato.
Art. 54 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria.
Art. 55 - Indennità di cassa e maneggio denaro.
Art. 56 - Mense aziendali.
Art. 57 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 58 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 59 - Trasferta.
Art. 60 - Mutamento mansioni.
Art. 61 - Pagamento della retribuzione.
Art. 62 - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 63 - Ferie.
• Norma transitoria.
Art. 64 - Tredicesima mensilità.
Art. 65 - Premio annuo.

Art. 66 - Premio di fedeltà.
Art. 67 - Trattamento in caso di malattia.
Art. 68 - Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Art. 69 - Congedo matrimoniale.
Art. 70 - Aspettativa.
Art. 71 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 72 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale.
Art. 73 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 74 - Indennità in caso di morte.
Art. 75 - Certificato di lavoro.
Art. 76 - Controversie.
Art. 77 - Quote sindacali.
Parte III - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 - Classificazione dei lavoratori.
Art. 79 - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 80 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 81 - Diritti.
• Tutela della maternità e paternità.

• Occupazione femminile.
• Videoterminali.
• Lavoratori invalidi.
• Portatori di handicap.
• Lavoratori extracomunitari.
• Tossicodipendenti.
Art. 82 - Sicurezza del lavoro.
A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni.

B) Prevenzione e sicurezza del lavoro.
• Sedi e strumenti di confronto.
• Formazione professionale per la sicurezza.
• Organizzazione della prevenzione - Piani di sicurezza.
• Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
• Normativa tecnica.
Art. 83 - Rappresentante per la sicurezza.
Art. 84 - Aspettative.
Art. 85 - Diritto allo studio.
Art. 86 - Assenze e permessi.
Art. 87 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 88 - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 89 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda.
Art. 90 - Cariche sindacali e pubbliche.
Diritti sindacali.
A) Diritto di assemblea.

B) Rappresentanze sindacali.
C) Tutela dei licenziamenti individuali.
• Premessa.
• Punto 2.
• Punto 3.
• Punto 4.
• Punto 5.
• Punto 6.
Art. 91 - Previdenza integrativa.
Art. 92 - Contratto a termine.
Art. 93 - Distacco temporaneo.
Art. 94 - Lavoro temporaneo.
Art. 95 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 96 - Prestazioni sanitarie integrative del Servizio sanitario nazionale.
Art. 97 - Disposizioni generali.
Art. 98 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali. Condizioni di migliore favore.
Art. 99 - Una tantum.
Art. 100 - Decorrenza e durata.
Art. 101 - Esclusiva di stampa.
Allegati
Allegato A - Tabella dei minimi di paga base e di stipendio mensili per gli operai e gli impiegati
Allegato B - Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore
Allegato C - Sistema contrattuale
1. Livello nazionale.

2. Livello regionale.
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
1. Livello nazionale.
1.1. Indennità di vacanza contrattuale.
2. Livello regionale.
Allegato D - Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato
Art. 1 - Norme generali.

Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Tirocinio presso aziende diverse.
Art. 4 - Durata del tirocinio.
Art. 5 - Retribuzione.
Art. 6 - Attuazione legge n. 56/87.
Art. 7 - Insegnamento complementare.
Art. 8 - Attribuzione della qualifica.
Art. 9 - Decorrenza e durata.
Allegato E - Casse Edili
Allegato F - Regolamento dell'anzianità professionale edile
Allegato G - Relazioni sindacali
Allegato H - Protocollo sulla trasferta


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 15 giugno 2000 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole imprese industriali del settore delle costruzioni

In Roma, il 15 giugno 2000 tra Associazione Nazionale Artigiani dell'Edilizia, dei Decoratori e Pittori e Attività affini (Anaepa) [...] con l'assistenza [...] della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato) [...], Assoedili-Cna e Anse-Cna [...] assistiti [da] Cna [...], Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casartigiani) [...] e con l'intervento della Federazione Italiana Artigiani Edili (Fiae) [...], Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) [...] e Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal) aderente a Uil [...], Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) - aderente a Cisl [...], Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie affini ed estrattive (Fillea - Costruzioni e Legno) - aderente a Cgil [...] viene stipulato il presente CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane edili e affini.

Disciplina generale
Sfera di applicazione.

Il presente CCNL vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8.8.85 n. 443 e successive modificazioni, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili e affini e in particolare nelle seguenti attività:
- costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico e altri rivestimenti. applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di attrezzature varie di servizio;
- lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti;
- costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema auto affondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- costruzione, manutenzione e irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
- costruzione o installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve e altri materiali;
- costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
- messa in opera di pali, tralicci e simili;
- costruzione di linee elettriche e telefoniche;
- scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.;
- realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
- movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale - posa in opera di segnaletica;
- lavorazioni in amianto collegate all'edilizia civile, industriale, compresi i lavori di bonifica. In particolare nel ciclo edilizio sono previste lavorazioni che riguardano il cemento amianto (lastre piane e ondulate, tubi, canne) mattonelle di vinil-amianto, cartoni di amianto, spruzzati intonacati su pareti, soffitti e impianti. Inoltre, nei cicli industriali, lavorazioni che ineriscono a centrali termiche e termoelettriche, ceramiche e laterizi, chimiche, distillerie e zuccherifici, siderurgia;
- costruzioni di opere marittime e lagunari in genere. Le opere attinenti alle lavorazioni marittime, portuali, lagunari ineriscono a lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse o temporanee in muratura, in cemento armato compreso montaggio, smontaggio o assemblaggio di elementi prefabbricati;
- opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l'ausilio di reti di riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio ecc.;
- infrastrutture, costruzione di strade, pavimentazioni stradali, installazione di barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento, acciaio, costruzioni di particolari in cemento armato, montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza stradale compresi interventi nei giunti di dilatazione;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili, di beni mobili di opere tutelate ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
- fabbricati ad uso abitazioni;
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- opere monumentali;
- attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
Dichiarazione congiunta.
Con la definizione di beni mobili s'intendono quelle parti che compongono la sola struttura edile da restaurare e che per gli interventi manutentivi e/o di ristrutturazione necessitano anche di essere trasportate presso strutture esterne adeguate.
Nota a verbale.
Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dall'impresa o consorzio artigiano che esegue i lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente contratto le attività connesse per complementarità e/o sussidiarietà all'edilizia, compresi gli installatori di impianti, o le stesse attività siano regolate da contratti artigiani di altre categorie.

Sistemi di concertazione e di informazione
Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema d'informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali articolate nel presente CCNL.
Il sistema d'informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali a carattere non negoziale.
La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.

A. Sistema di concertazione
Il sistema di concertazione tra le parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali del settore in materia delle politiche della domanda, politiche industriali, politiche di mercato e della formazione professionale;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi enti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate da un apposito Regolamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.
La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro marzo e settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL.

Livello nazionale.
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sui seguenti indirizzi generali del settore:
- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione e innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/ flessibilità dell'occupazione;
- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni: formazione professionale;
- azioni da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia professionale, evasione contributiva e prevenzione.

Livello regionale.
Semestralmente, su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni regionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori s'incontreranno per l'esame dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi riguardante il settore anche in relazione al ruolo dell'Ente Regione, nonché sulle prospettive globali d'investimento relative al credito agevolato delle imprese artigiane e indirizzato al sostegno e allo sviluppo della piccola impresa anche in riferimento alla crescita delle strutture consortili del settore edili e affini.
Le parti s'impegnano per un coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale rivolta in modo particolare all'occupazione giovanile tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente Regione per le sue specifiche competenze.
Le parti concordano, infine, per un confronto in merito ai problemi dell'occupazione e per sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.
"Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali dell'artigianato e della piccola impresa industriale firmatarie del presente CCNL forniranno anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario".

Livello territoriale.
A livello territoriale che coincide con quello provinciale o comprensoriale delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le parti su propria iniziativa s'incontreranno, semestralmente, per un esame congiunto in ordine alle prospettive economiche e produttive della globalità delle imprese artigiane dell'edilizia operanti nel territorio e in ordine all'ampliamento dei livelli occupazionali anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive occupazionali e del settore, ai problemi relativi alla formazione e alla riqualificazione professionale, con specifico riferimento all'occupazione giovanile e in particolare sull'andamento dell'occupazione nel comparto dell'apprendistato;
- nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dai rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere con particolare riferimento all'artigianato e alle piccole imprese.
Nota a verbale.
1) Le parti concordano che sui problemi di cui ai punti precedenti i livelli d'intervento sono quelli sopra determinati; ciò comporta che le singole imprese non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intendono necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermo restando i livelli d'incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall'istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.

Osservatorio nazionale e Osservatori regionali.
Le parti firmatarie del presente contratto condividono l'interesse a costituire un Osservatorio nazionale.
Entrambe convengono che l'istituzione di un Osservatorio nazionale dovrà avvenire attraverso il concorso, contrattualmente sancito, di tutte le parti firmatarie di CCNL operanti nel comparto costruzioni.
Detto Osservatorio potrà condurre, a favore dei propri membri, analisi, ricerche ed elaborazioni relative alle dinamiche dei mercati, anche internazionali e/o regionali, nonché acquisire, a fini di divulgazione sistematica, conoscenza sulle tecnologie e materiali da costruzione.
Inoltre la centralità della spesa pubblica nonché la prossima apertura dei mercati europei consiglia che l'Osservatorio approfondisca e contribuisca con proprie proposte alla messa a punto di una moderna legislazione degli appalti e subappalti nonché alla predisposizione di idoneo sistema informativo degli appalti pubblici banditi in ambito comunitario.
Si conviene inoltre che le parti firmatarie dei diversi CCNL operanti nel comparto costruzioni diano vita ad apposite Commissioni di lavoro incaricate di suggerire le modalità tecnico-organizzative più opportune per il conseguimento delle finalità convenute.
In tale opera di proposta saranno attentamente considerati, al fine di un loro corretto e pieno utilizzo, i contributi acquisibili da enti e/o istituti aderenti alle associazioni firmatarie.
Le parti firmatarie inoltre ritengono utile e necessario produrre occasioni di confronto e approfondimento sui temi rilevanti della politica economica (con particolare riferimento al settore delle costruzioni del Mezzogiorno e ai grandi interventi infrastrutturali e di risanamento urbano e ambientale) nonché, con spirito innovativo, cogliere e sviluppare l'esigenza di più avanzate relazioni sindacali.
Le parti convengono, altresì, sull'utilità, al fine di migliorare la comprensione dei fenomeni economico-sociali che caratterizzano il comparto costruzioni, di costituire Osservatori regionali composti da tutte le Associazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie di CCNL nel comparto delle costruzioni, operanti nel territorio regionale.
Tale Organismo utilizzerà le potenzialità operative dell'intero sistema delle Casse edili per acquisire dati e informazioni relative alle dinamiche del mercato del lavoro (con specifico riferimento all'uso di CIG e DS e ai fabbisogni quali-quantitativi di manodopera nonché relativi agli investimenti pubblici, agli appalti e loro modalità.
Regionalmente saranno definite le forme e le finalità di eventuali rapporti di interscambio informativo con gli Osservatori pubblici del lavoro.
Al fine di arricchire il confronto previsto all'art. 89, destinatari delle informazioni raccolte dovranno essere le rappresentanze territoriali delle parti firmatarie. Fermo restando l'impegno delle parti per realizzare i presupposti convenuti ai commi precedenti, qualora ciò non fosse possibile, le parti s'incontreranno entro 6 mesi dalla stipula del contratto per individuare praticabili soluzioni alternative procedendo, in via sperimentale, alla costituzione di Comitati regionali tra le Associazioni firmatarie con compiti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
Sulla base dei dati acquisiti da tali Comitati, le parti converranno iniziative, procedure e contenuti finalizzati ad orientare in materia di mobilità l'attività delle Commissioni regionali e territoriali dell'impiego e delle Agenzie di lavoro, nell'ambito delle quali si ritiene utile e opportuna la costituzione di una speciale sezione edile.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale viene costituito un Comitato paritetico di gestione, composto da 6 membri delle Associazioni artigiane e 6 membri delle OOSS.
Il Comitato paritetico di gestione, che dovrà riunirsi almeno 1 volta l'anno, nominerà un coordinatore la cui carica è prevista nella durata di 18 mesi: tale coordinatore sarà prescelto, una volta tra i componenti di parte artigiana e la volta successiva tra i componenti di parte sindacale.
L'Osservatorio nazionale, nell'espletamento delle sue funzioni attiverà le opportune sinergie utilizzando istituti di ricerca ivi compresi quelli esistenti nelle Organizzazioni artigiane e sindacali; inoltre utilizzerà la potenzialità degli Enti paritetici previsti dal CCNL, quali le Casse edili artigiane, le Scuole edili, i Comitati tecnici di cui all'art. 40 del CCNL.

Parte I - Regolamentazione per gli operai
Art. 6 - Orario di lavoro.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 24.6.97 n. 196.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dal contratti integrativi del precedente CCNL, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 6, CCNL 15.11.91, in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge di cui al comma 2, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale prestabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per il lavoro straordinario di cui all'art. 23.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, art. 26.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 13 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
[...]

Art. 8 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa.
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa nel qual caso valgono le norme dell'art. 6.
L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino, o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche, o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
[...]
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che le attività previste dal RD 6.12.23 n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Art. 9 - Flessibilità di orario e lavoro a turni.
Qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti e una più rapida esecuzione dei lavori, tra l'impresa e i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
L'impresa informerà la propria Organizzazione territoriale degli accordi intervenuti in materia la quale, a sua volta, informerà le OOSS territoriali.

Art. 10 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese e agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato; [...]
L'eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicata all'operaio almeno 24 ore prima.
[...]

Art. 13 - Recuperi.
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forze maggiori o dalle interruzioni dell'orario normale concordato tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti d'orario non possono eccedere il limite massimo di 1 ora al giorno e devono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 16 - Lavoro a cottimo.
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.
[...]
Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo e affisse all'Albo del cantiere ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
[...]
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[...]

Art. 17 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. È altresì vietato il ricorso a prestazione di lavoratori, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 18 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti.
[...]
B) L'impresa artigiana che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili e affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto nel presente CCNL e negli accordi locali di cui all'art. 43 dello stesso.
L'impresa artigiana è tenuta a comunicare alla Cassa edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al CCNL e agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il facsimile concordato fra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare per il tramite della propria Associazione al Sindacato territoriale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al CCNL e agli accordi locali di cui all'art. 42 [43], redatta secondo il facsimile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai Sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.
C) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. B), l'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice, la quale esegui i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili e affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al comma 1, lett. B).
[...]
E) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione e organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento di appalto, ad imprese edili e affini della fase esecutiva delle opere.
F) È compito del rappresentante sindacale di cui all'art. 9, lett. B), d'intervenire nei confronti dell'impresa, per il tramite l'Organizzazione territoriale dell'artigianato aderente alle Associazioni nazionali contraenti, per il pieno rispetto della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimenti a verbale.
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono CCNL diversi da quelli riguardanti le imprese edili e affini.

Art. 24 - Indennità per lavori speciali disagiati.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità personali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), lett. a), art. 26 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A) - Lavori vari.

tabella unica nazionale situazioni extra

1) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la 1a mezzora (compresa la 1a mezz'ora)

4 5

2) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5 5

3) lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango

5 12

4) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8 15

5) lavori su punti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume

8 15

6) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe

8 17

7) lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio

10 10

8) lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10 10

9) lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure a condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11 17

10) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12 20

11) lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13 20

12) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre

13 22

13) lavori di demolizione di strutture pericolanti

16 23

14) lavori in acqua (per lavori in acqua devono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12

16 28

15) lavori su scale aeree tipo porta

17 35

16) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato stesso

17 35

17) costruzione di pozzi a profondità da m. 3,50 a 10

19 35

18) lavori per fognature nuove in galleria

9 35

19) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3

20 35

20) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21 40

21) costruzione di pozzi a profondità oltre m. 10

22 40

22) lavori in pozzi neri preesistenti

27 55

In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B) - Lavori in galleria.
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro il valore massimo sotto indicato:
a) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, resta in vigore l'indennità percentuale prevista.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%: gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre km. 1 dall'imbocco; le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al comma 1, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.
[...]

Art. 33 - Conservazione degli utensili.
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per danno subito, previa contestazione dell'addebito.
[...]

Art. 36 - Controversie.
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e degli operai per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Quando la controversia individuale o plurima riguarda l'attribuzione della categoria e l'applicazione delle norme sulla disciplina del cottimo di cui all'art. 17 [16], ciascuna delle Associazioni suddette, su mandato della parte interessata, può richiedere l'intervento del Comitato tecnico paritetico previsto all'art. 38, per l'accertamento degli elementi di fatto.
Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali dovrà essere esperito entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di un'Associazione sindacale della richiesta avanzata all'Associazione sindacale dirimpettaia.
La richiesta d'intervento del Comitato tecnico paritetico sospende il decorso del predetto termine.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facoltà di esperire per le controversie individuali il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, secondo modalità che possono essere eventualmente concordate.

Art. 38 - Comitati tecnici paritetici per le controversie.
In ciascuna delle circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la stipulazione degli accordi integrativi del presente CCNL a norma dell'art. 43 è istituito un Comitato tecnico paritetico a carattere permanente per l'applicazione dei compiti di cui al comma 2, art. 36.
I componenti del Comitato sono nominati in eguale numero rispettivamente dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 43, comma 1, in ragione queste ultime di 1 rappresentante per ciascuna di esse.
Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta d'intervento.

Art. 40 - Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
È data facoltà alle OOSS territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di istituire un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio e i problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, s'impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si potrà provvedere mediante il contributo di cui all'art. 41 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, mediante altro contributo previsto dal presente CCNL.
La costituzione e il funzionamento dei Comitati saranno disciplinati da un protocollo nazionale d'intesa.
Le parti, nel riconoscere la validità dei Comitati per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti nel presente articolo, concordano sull'esigenza della loro diffusione in tutto il territorio nazionale.

Art. 41 - Formazione professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e o perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare e aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza decidono l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo all'istituzione di apposito Ente Scuola o al potenziamento di quello esistente.
Detti Enti Scuola realizzeranno i loro scopi mediante l'istituzione di scuole professionali edili o laddove queste, per obiettive accertate difficoltà, non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati sotto controllo degli Enti Scuola stessi, ad Istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento si provvederà con il contributo a carico delle imprese da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e 1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26, e da versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali.
Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio d'amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Il CdA nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante degli artigiani, il Vice Presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori e il Direttore al di fuori del Consiglio stesso su designazione delle Associazioni territoriali dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti Scuola.
Le clausole difformi dagli Statuti esistenti dalla data dell'entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.
I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti Scuola in questione, in linea di massima e in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
I corsi dovranno essere riservati in via di massima agli operai edili.
Agli operai che avranno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali.
Gli operai muniti di tale attestato e assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo di addestramento pratico non superiore a 30 giorni alle lavorazioni di cantiere e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di addestramento, gli operai avranno diritto a un trattamento economico, non inferiore a quello del 1° livello e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 3.
Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 3, valgono anche per gli operai già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali, gestiti dagli Enti Scuola, gli operai ritenuti idonei e incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
Le Organizzazioni regionali e territoriali di categoria realizzano l'attuazione pratica delle finalità di cui al presente articolo avendo cura, in particolare di:
- svolgere la funzione di rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale e ai suoi collegamenti con quella nazionale per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- assumere funzioni e compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative che consentono altresì di realizzare il coordinamento della progettazione formativa, la realizzazione di un sistema di validazione e diffusione dei supporti didattici, l'individuazione dei fabbisogni formativi e quant'altro ritenuto utile in ambito regionale per realizzare omogeneità qualitativa e razionalizzazione delle risorse;
- promuovere la formazione dei formatori.
I soggetti che a livello regionale e territoriale sono chiamati a sovrintendere agli interventi formativi che interessano la categoria, cureranno, in particolare: adeguate iniziative di prima formazione dei giovani che entrano nel settore; adeguate iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento per operai, impiegati, tecnici e quadri; percorsi professionalizzanti nell'ambito della formazione integrata superiore, secondo le esigenze del mercato del lavoro con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica e all'igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94 n. 626.
L'attività suddetta dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nell'organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte a livello nazionale delle parti contraenti e anche dallo stesso Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Le attività di formazione saranno rivolge di massima a:
- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo-diplomati e neo-laureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione lavoro (formazione teorica);
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- lavoratori in mobilità;
- imprenditori e lavoratori autonomi per particolari corsi di formazione-informazione.
Ai partecipanti che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi.
Le parti nazionali contraenti o il Formedil nazionale cureranno la diffusione del libretto personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati, al fine della certificazione dei crediti formativi individuali.
Per la realizzazione dell'indagine annuale sull'attività formativa del settore i singoli Enti di formazione sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto e inviato dalle parti contraenti o dal Formedil nazionale.
Le parti, in sede di contrattazione del 2° livello, possono definire una disciplina del seguente articolo che tenga conto della situazione presente nelle singole realtà territoriali.

Art. 43 - Accordi locali.
Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti integrativi di 2° livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale.
Il contratto integrativo, in particolare provvede:
a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, comma 3 dell'orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tenere conto delle condizioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
[...]
i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria.
In presenza di zone montane e/o economicamente deboli o disagiate, le Organizzazioni predette potranno prevedere, ove ne ricorrano i presupposti contrattuali, un'indennità forfettaria unica in sostituzione dell'indennità di alta montagna, del concorso alle spese di trasporto e dell'indennità di mensa.
[...]
Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:
1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili artigiane;
[...]
5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 41;
6) all'istituzione e al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei CPT per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 40.
Dichiarazione a verbale.
Le Organizzazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale o nazionale sugli assetti contrattuali comporteranno il riesame della materia contrattuale entro 60 giorni dalle modifiche intervenute.

Art. 44 - Casse edili.
In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa edile artigiana. Essa è lo strumento per l'attuazione per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra le Associazioni artigiane Anaepa - Fnae - Fiae - Claai e le Federazioni nazionali dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
L'Organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse edili artigiane sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al comma 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati fra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse edili artigiane stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi e inscindibili tra loro e pertanto non è ammesso il parziale adempimento.
[...]
Gli organi delle Casse edili artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
[...]
Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle Casse edili artigiane sono assicurate da un Organismo paritetico a carattere permanente (Commissione nazionale per le Casse edili artigiane) costituito tra le Associazioni nazionali di cui al comma 1 del presente articolo.
In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:
[...]
- la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere delle Casse edili artigiane.
Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Consiglio d'amministrazione delle Casse edili artigiane;
- la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull'attività delle Casse edili artigiane.
La disciplina delle Casse edili artigiane è contenuta nell'allegato al presente contratto.
Entro il 30.9.00 si darà attuazione ad un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse edili.
Entro il 15.9.00 saranno predisposti i modelli unici di denuncia mensile e del modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva, che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati entro il termine del 30.9.00.
Fermo restando i termini su indicati, in relazione agli accordi sottoscritti dalle Associazioni artigiane e sindacali contraenti e da Ance del 18.12.98 e del 19.5.00, nelle more della costituzione del sistema unitario di Casse edili, le parti convengono sulla necessità di costruire un sistema informatico a rete delle Casse edili artigiane che sia in collegamento con le Casse edili industriali anche in relazione al protocollo sulla trasferta.

Parte II - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 48 - Orario di lavoro.
A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 24.6.97 n. 196. Gli impiegati sia tecnici che amministrativi entro i limiti consentiti dalla legge eseguiranno lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi d'impedimento.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 58 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'art. 49.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella detta per gli operai di produzione dall'art. 6 e dagli accordi integrativi dello stesso.
[...]
Chiarimenti a verbale.
Le parti si danno atto che le attività previste dal RD 6.12.23 n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Art. 54 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria.
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai CCNL e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7, art. 49;
b) per lavori in galleria un'indennità di £. 15.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 58 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
[...]
Nessun impiegato tecnico o amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi d'impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[...]

Art. 62 - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Art. 63 - Ferie.
[...]
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, e in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a versargli un'indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie.
[...]

Art. 68 - Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
[...]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[...]

Art. 72 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale.
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali oltre che al superiore diretto ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni inerenti al lavoro e alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[...]

Art. 76 - Controversie.
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni degli artigiani e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta avanzata dall'Associazione sindacale proponente. Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di esperimentare per le controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra le parti interessate.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Parte III - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 79 - Lavoro delle donne e dei fanciulli.

L'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 81 - Diritti.
Tutela della maternità e paternità.

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri nonché per la tutela dei lavoratori padri si fa riferimento alle norme di legge.

Videoterminali.
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento, le parti concordano sull'attivazione di progetti pilota da parte del Comitato tecnico di cui all'art. 40 del CCNL, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.

Lavoratori invalidi.
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa d'infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, s'impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

Portatori di handicap.
Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:
a) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi.
Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture Sanitarie pubbliche;
b) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.

Lavoratori extracomunitari.
Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola previsti dall'art. 41 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola, per il tramite delle Associazioni territoriali artigiane, la presenza di lavoratori extracomunitari.

Art. 82 - Sicurezza del lavoro.
A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni.

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e d'igiene nei luoghi di lavoro, le imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, parteciperanno all'attuazione dei servizi comuni a più imprese, ove svolgano la propria attività nell'ambito di un unico cantiere, e proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti.
In caso di cantieri autonomi, ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero minimo dei dipendenti oltre il quale l'impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione degli operai occupati idonee attrezzature da adibire ad uso spogliatoio, munito di scaldavivande e riscaldato nei mesi invernali e per uso servizi igienico-sanitari.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate anche con baracche metalliche o di legno, fisse o mobili ovvero con altri elementi provvisionali che potranno avere sede in unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra si dovranno apprestare non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive alla durata dei cantieri.
È istituito il libretto sanitario e i dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del comma 2, art. 5, legge n. 300/70;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattie e infortunio.
Il libretto sarà fornito a cura delle Casse edili, sulla base di un facsimile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito al lavoratori.
Le modalità per le registrazioni su libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso, saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un facsimile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituto Servizio sanitario nazionale.

B) Prevenzione e sicurezza del lavoro.
Le parti affermano la necessità di promuovere e sviluppare una cultura sistemica della prevenzione e, pertanto, di porre maggiore attenzione ai contenuti metodologici, organizzativi e di gestione del cambiamento. In modo specifico si dovrà approfondire l'analisi costi-benefici dell'intervento preventivo per far sì che il modo di lavorare in sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente vantaggioso.
Le parti ritengono fondamentale cooperare per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni.
Le parti concordano, infine, che le Direttive CEE, attuali e future, riguardanti gli aspetti generali e specifici del settore delle costruzioni, costituiscono il punto di riferimento per l'attività di ricerca, sperimentazione ed elaborazione che si andrà ad individuare. Tali direttive dovranno essere prese a riferimento per una nuova regolamentazione legislativa normativa che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione del lavoro e nell'assetto tecnologico del settore delle costruzioni con particolare riguardo alle piccole imprese e all'artigianato.

Sedi e strumenti di confronto.
Le parti s'impegnano a costituire strumenti a livello nazionale e regionale atti ad elaborare un'informazione e una cultura della sicurezza attraverso la promozione di idonee iniziative.
In particolare le parti concordano la costituzione di un Comitato Paritetico Nazionale (CPN), il cui Statuto, regolamento e finanziamento saranno determinati dalle parti, avente le finalità previste dall'art. 39 del CCNL, entro il 31.12.95, predisponendo entro lo stesso termine analoga normativa statutaria e regolamentare per i Comitati Paritetici Regionali (CPR).
Alla determinazione del finanziamento dei CPR provvedono le competenti Associazioni artigiane e sindacali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
I Comitati e gli Organismi di cui sopra assumeranno la funzione prevista dall'art. 20, D.lgs. 19.9.94 n. 626, di 1a istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.
In relazione all'importanza del ruolo demandato ai CPT e agli Organismi paritetici analoghi istituiti dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti il presente CCNL a livello regionale e/o territoriale, le parti s'impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l'attività.
Si demanda alle competenti Associazioni territoriali la facoltà di procedere all'unificazione tra Ente Scuola e CPT, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi. A tal fine Formedil e la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro formuleranno un elaborato che sarà approvato dalle Associazioni nazionali contraenti.
I Comitati operano sulla base dello schema tipo di Statuto allegato al presente contratto.
La Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali, da portare a conoscenza delle parti nazionali.

Formazione professionale per la sicurezza.
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno e sinergia per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.
La formazione professionale svolta dagli Enti Scuola, in collaborazione e coordinamento con i Comitati tecnici di prevenzione territoriali, deve essere sviluppata ed estesa a tutto il territorio nazionale negli aspetti della formazione specifica per la sicurezza e in quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
A tal fine assume un ruolo determinante la costituenda Commissione nazionale Scuole edili in stretto raccordo e coordinamento con il CPN al fine di fornire gli opportuni indirizzi alle Scuole Edili e ai CPR.
Le parti individuano, quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza, quelli rivolti a:
- lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
- lavoratori assunti con CFL o apprendistato;
- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- lavoratori occupati.
Le parti, in collaborazione con il CPN, elaboreranno moduli di corsi formativi per la sicurezza, di 8 ore retribuite, ai quali parteciperanno i lavoratori che accedono per la prima volta al settore. I costi potranno essere mutualizzati attraverso un accordo tra le parti a livello regionale o territoriale.
Le parti si riservano di approvare, sulla base di un accordo successivo, uno schema tipo dello Statuto delle Scuole edili di cui all'art. 41 del CCNL.

Organizzazione della prevenzione - Piani di sicurezza.
Le parti concordano sulla funzionalità del "Piano di sicurezza" nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.
Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cui all'art. 90, lett. B) del CCNL.
In caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'impresa mandataria o destinata quale capogruppo, mette a disposizione della rappresentanza sindacale di cui sopra il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i piani predisposti delle imprese esecutrici.
In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 18, legge 19.3.90 n. 55 e dell'art. 9, DPCM 10.1.91 n. 55, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è il documento redatto dall'impresa prima dell'inizio dei lavori e adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle modifiche produttive, nel quale, in relazione alle varie fasi di esecuzione, alle tecnologie prescelte, alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che devono essere osservate al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni di legge per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Nel caso di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto in fasi successive.

Normativa tecnica.
Rilevato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al 1956, le parti concordano sull'esigenza che, in attuazione anche della delega contenuta nell'art. 24, legge 23.12.78 n. 833, venga approvata una nuova regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione produttiva e nell'assetto tecnologico dell'industria delle costruzioni.

Art. 83 - Rappresentante per la sicurezza.
1. In ciascuna circoscrizione vengono istituiti rappresentanti territoriali per la sicurezza, riconosciuti dalle OOSS dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
2. In presenza dei rappresentanti territoriali per la sicurezza, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti presso la sede del Comitato paritetico di cui all'art. 40 del CCNL per il tramite dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
3. L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. a), comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94, avviene con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
4. Le modalità e le procedure di quanto previsto ai punti precedenti sono concordate dalle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
5. Nei cantieri ove insistono imprese appartenenti ai settori dell'industria e/o della cooperazione, il rappresentante alla sicurezza assolve ai propri compiti in collaborazione con i rappresentanti delle imprese per la sicurezza delle imprese dei suddetti settori con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate.
6. Il rappresentante territoriale per la sicurezza ha il diritto di ricevere i chiarimenti sui contenuti dei piani su citati e di formulare proprie proposte a riguardo con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa artigiana è iscritta o alla quale conferisce mandato, anche avvalendosi in tale attività del Comitato paritetico di cui all'art. 40 del vigente CCNL. Il rappresentante per la sicurezza è informato ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, D.lgs. n. 626/94.
7. Il rappresentante territoriale per la sicurezza verrà messo in condizioni di espletare il proprio mandato, utilizzando quanto accantonato nel Fondo di categoria di cui al punto 9.
8. Le Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori sono impegnate affinché i rappresentanti territoriali siano in grado di espletare il loro mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità.
9. In relazione ai punti precedenti le imprese artigiane accantoneranno presso le Casse edili artigiane o, in assenza di esse, in un Fondo regionale di categoria delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate a £. 10.000 annue per dipendente, di cui £. 8.000 per l'attività di rappresentanza di cui al punto 7.
10. A livello regionale le parti, all'interno di programmi decisi congiuntamente, determinano, fermo restando i costi di agibilità del rappresentante territoriale della sicurezza, la ripartizione della rimanente quota tra formazione, informazione del rappresentante stesso, la formazione dei lavoratori e programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra il rappresentante alla sicurezza e il Comitato paritetico di cui all'art. 40 del CCNL.
11. La gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra indicate è definita con accordo delle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Tale accordo dovrà, inoltre, stabilire la programmazione della formazione del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori, prevista dall'art. 22, D.lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle mansioni svolte.
12. Ai rappresentanti territoriali per la sicurezza e ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e il Comitato paritetico di cui all'art. 40 del CCNL terrà un'anagrafe in merito.
13. Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 5 e 6, nel caso in cui le imprese non si avvalgano della disciplina prevista ai punti precedenti, ne informano i propri lavoratori, i quali procedono alla elezione del rappresentante per la sicurezza al loro interno. Dalla data di elezione del rappresentante per la sicurezza cessa l'obbligo degli accantonamenti di cui al punto 9.
14. Il rappresentante per la sicurezza eletto ai sensi del punto 13), ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti.
15. Alla formazione di cui all'art. 22, D.lgs. n. 626/94, del rappresentante per la sicurezza, eletto secondo quanto previsto al precedente punto 13, e dei lavoratori che l'hanno eletto provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
16. La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni. Le parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Art. 87 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con una multa fino al massimo di 2 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di 2 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi della lett. f);
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danno dovranno essere versati alla Cassa edile.
Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[...]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente CCNL e alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
f) L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[...]
- rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode o danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[...]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[...]
- recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi precedenti.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 90 - Cariche sindacali e pubbliche.
Diritti sindacali.
A) Diritto di assemblea.

Vengono riconosciute, a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
[...]
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa; in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra i datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
[...]

B) Rappresentanze sindacali..
Le parti confermano la validità delle soluzioni adottate per le rappresentanze sindacali, all'interno dell'Accordo interconfederale 21.7.88, allegato al presente CCNL, di cui salvaguardano la piena e integrale applicazione.
[...]

Art. 94 - Lavoro temporaneo.
[...]
Il ricorso al lavoro temporaneo è vietato nelle ipotesi individuate dall'art. 1, comma 4, legge n. 196/97, come modificato dall'art. 64, comma 1, lett. b), legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al DM 31.5.99 e con riguardo agli addetti a:
- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a m. 10;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
[...]
Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione e accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi paritetici di settore.
Dichiarazione a verbale.
[...]
Le parti ritengono, ai fini dell'operatività della disciplina convenuta, l'applicazione della contrattazione collettiva dell'edilizia elemento vincolante della disciplina medesima.
Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.

Art. 97 - Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori devono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.

Allegati
I sotto indicati allegati fanno parte integrante del presente contratto;
- allegato A: tabella dei minimi di paga base mensile per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati;
- allegato B: accantonamento della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore;
- allegato C: sistema contrattuale;
- allegato D: regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato;
- allegato E: Casse edili;
- allegato F: regolamento dell'anzianità professionale edile;
- allegato G: relazioni sindacali - Accordo interconfederale 21.7.88;
- allegato H: protocollo sulla trasferta.

Allegato C - Sistema contrattuale
1. Livello nazionale.

Al livello contrattuale nazionale spetta il compito di trattare le materie specifiche del settore e definire il CCNL del settore.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale tratta in particolare i seguenti argomenti:
- le relazioni sindacali di settore;
- le materie da rinviare o rimettere al livello regionale;
- il sistema di classificazione;
- la retribuzione;
- l'orario di lavoro;
- le normative sulle condizioni di lavoro, sicurezza ed igiene;
- le azioni positive per le pari opportunità;
- gli Enti paritetici;
- la costituzione di eventuali Fondi di categoria;
- altre materie tipiche del CCNL.

2. Livello regionale.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato spetta alle Organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare il CCNL alle realtà regionali del settore e definire l'elemento economico di 2° livello che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree provinciali caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore e da consolidata tradizione contrattuale, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato dalle Organizzazioni regionali alle corrispondenti strutture territoriali, fermo restando la collocazione delle intese raggiunte all'interno degli accordi regionali.
Le parti concordano che, in caso di contrasto in ordine l'applicazione della normativa su indicata, le relative questioni, ad iniziativa anche di una sola delle parti territoriali, siano demandate al livello nazionale il quale, entro 15 giorni dalla richiesta, assumerà le conseguenti determinazioni tenendo conto della realtà contrattuale consolidata.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal contratto regionale integrativo, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata da quest'ultima alle strutture territoriali interessate.

Allegato D - Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato
Art. 1 - Norme generali.

La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato del settore edile e affini è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni della presente normativa.
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto.

Art. 3 - Tirocinio presso aziende diverse.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata del tirocinio prevista dalla presente normativa, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a 1 anno e si riferiscono alle stesse qualificazioni.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi d'insegnamento complementare.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le qualificazioni per la cui acquisizione sono stati effettuati.
[...]

Art. 4 - Durata del tirocinio.
La durata del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di lavorazioni e di qualifiche come di seguito indicati:
1° gruppo.
Le lavorazioni artistiche e ad alto contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista-formatore, scalpellino-ornatore, decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).
Durata 4 anni e 6 mesi.
"Per le piccole imprese industriali la durata su indicata è ridotta a 4 anni, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Conseguentemente l'ultimo semestre sarà retribuito con la percentuale dell'85%".

2° gruppo.
Lavorazioni di carattere tradizionale e a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.
Durata 3 anni e 6 mesi.

3° gruppo.
Lavorazioni di carattere tradizionale e a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati.
Durata 1 anno e 6 mesi.

Per gli impiegati l'apprendistato ha la stessa durata del 3° gruppo.

Art. 7 - Insegnamento complementare.
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 16, comma 2, legge 24.6.97 n. 196 sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese.
L'impegno formativo è ridotto a 40 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo all'attività da svolgere.
L'orario di lavoro per gli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate alla formazione esterna. Queste ultime possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività in applicazione dell'art. 38 del Regolamento della legge sull'apprendistato.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell'art. 48 sui riposi annui.
[...]
Le ore destinate all'insegnamento complementare di cui all'art. 10, legge n. 25, saranno stabilite in numero di 4 ore settimanali da effettuare di norma presso le Scuole edili di cui all'art. 41 e possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall'art. 38 del Regolamento della legge sul l'apprendistato: in tal caso l'apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.

Art. 9 - Decorrenza e durata.
La presente normativa è parte integrante del CCNL di cui segue le sorti.
Nota a verbale.
In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Allegato E - Casse Edili
I rappresentanti delle Organizzazioni artigiane e di Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil si danno reciprocamente atto che il CCNL 15.6.00 è coerente con gli impegni sottoscritti unitamente ad Ance con l'Accordo nazionale 18.12.98 e successive modificazioni e integrazioni.
Pertanto le Casse edili costituite da Ance e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil sono tenute a riconoscere la legittimità dell'applicazione del CCNL suddetto da parte delle imprese loro iscritte che sono aderenti ad Anaepa-Confartigianato, Assoedili-Anse-Cna. Fiae-Casartigiani e Claai- Fnae.
Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil s'impegnano a procedere, senza ulteriori ritardi, alla modifica degli Statuti e dei Regolamenti delle Casse edili industriali al fine di riconoscere la rappresentanza artigiana negli Organi di gestione delle Casse medesime.
Le parti stipulanti il presente contratto s'incontreranno entro il 31.12.01 per verificare l'attuazione dei suddetti impegni.
Mediante l'iscrizione alle Casse edili industriali ovvero alle Casse edili artigiane già esistenti, i lavoratori e le imprese aderiscono alla politica contrattuale delle Organizzazioni rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto e si vincolano al versamento delle quote di adesione contrattuale.
La riscossione per il tramite delle Casse edili industriali e artigiane dei contributi associativi è regolata da accordi nazionali.
Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni che sono effettuate per il tramite delle Casse edili al proprio datore di lavoro, il quale peraltro è liberato dall'obbligazione di corrisponderle con l'integrale adempimento degli obblighi verso le Casse medesime stabiliti dal presente contratto, dagli accordi nazionali, dagli accordi locali integrativi, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti delle Casse.
I predetti obblighi sono correlativi e inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale assolvimento.
Le Casse edili, con le modalità stabilite localmente, raccoglieranno dalle imprese artigiane e piccole imprese industriali e dai lavoratori che si avvalgono del servizio e delle prestazioni delle medesime, una dichiarazione scritta di adesione al presente CCNL, agli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, con formale impegno di osservare integralmente gli obblighi e oneri derivanti dai contratti, accordi e atti normativi medesimi. Con l'iscrizione alle Casse edili i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.
Dall'1.1.01 è posta a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3, art. 26, maggiorati del 23,45% a titolo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui. Tale quota può essere aggiornata tramite accordo tra le parti nazionali stipulanti il presente contratto.
L'importo della quota nazionale a carico dei lavoratori è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato unitamente all'importo a proprio carico alle Casse edili con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento dei contributi.
Il gettito complessivo della quota nazionale sarà ripartito in 2 parti uguali da attribuire cumulativamente alle Associazioni e Federazioni nazionali stipulanti il presente contratto di cui uno di spettanza alla rappresentanza dei datori di lavoro.
Le Casse edili provvederanno a rimettere direttamente alle Organizzazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza salvo il caso di accordi diversi stabiliti tra le parti nazionali stipulanti e le rispettive Organizzazioni territoriali.
Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto possono prevedere l'istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e dei lavoratori e da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, art. 26, maggiorati del 23,45% a titolo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui.
L'importo della quota a carico dei lavoratori è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alle Casse edili secondo le modalità e alle condizioni da concordare localmente dalle Associazioni predette.
Il gettito complessivo delle quote di adesione contrattuale sarà ripartito in 2 parti uguali di cui una di spettanza delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto e l'altra da attribuire cumulativamente alle Associazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti che provvederanno al successivo riparto tra loro.