Tipologia: CCNL
Data firma: 1 ottobre 2004
Validità: 01.10.2004 - 31.12.2007
Parti: Anaepa, Assoedili-Cna, Anse-Cna e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Imprese edili e affini, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

Disciplina generale
Sfera di applicazione
Sistemi di concertazione e di informazione
A) - Sistema di concertazione
• Livello nazionale
• Livello regionale
• Livello territoriale
• Mobilità
• Osservatorio nazionale ed osservatori regionali
Parte Prima - Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Mutamento di mansioni
Art. 5 - Mansioni promiscue
Art. 6 - Orario di lavoro
• Norma transitoria
Art. 7 - Riposi annui
Art. 8 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa
Art. 9 - Flessibilità di orario e lavoro a turni
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Soste di lavoro
Art. 12 - Sospensione e riduzione di orario
Art. 13 - Recuperi
Art. 14 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Art. 15 - Elemento economico territoriale
Art. 16 - Lavoro a cottimo
Art. 17 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti
Art. 18 - Ferie
Art. 19 - Gratifica natalizia
Art. 20 - Festività
Art. 21 - Accantonamenti presso la cassa edile artigiana
Art. 22 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 23 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 24 - Trasferta
A) - Norme generali
B) - Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Art. 25 - Elementi della retribuzione
Art. 26 - Modalità di pagamento
Art. 27 - Trattamento in caso di malattia
Art. 28 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 29 - Congedo matrimoniale
Art. 30 - Aspettativa
Art. 31 - Anzianità professionale edile
Art. 32 - Conservazione degli utensili
Art. 33 - Preavviso
Art. 34 - Indennità in caso di morte
Art. 35 - Controversie
Art. 36 - Reclami
Art. 37 - Comitati Tecnici Paritetici per le Controversie
Art. 38 - Trattamento di fine rapporto
Art. 39 - Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro
Art. 40 - Formazione professionale
Art. 41 - Quote sindacali
Art. 42 - Accordi locali
Art. 43 - Casse edili
Parte seconda - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 44 - Assunzione
Art. 45 - Documenti
Art. 46 - Periodo di prova
Art. 47 - Orario di lavoro
Art. 48 - Elementi del trattamento economico globale
Art. 49 - Stipendio minimo mensile
Art. 50 - Elemento economico territoriale
Art. 51 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 52 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
Art. 53 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Art. 54 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 55 - Mense aziendali
Art. 56 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 57 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 58 - Trasferta
Art. 59 - Mutamento mansioni
Art. 60 - Pagamento della retribuzione
Art. 61 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 62 - Ferie
Art. 63 - Tredicesima mensilità
Art. 64 - Premio annuo
Art. 65 - Premio di fedeltà
Art. 66 - Trattamento in caso di malattia
Art. 67 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 68 - Congedo matrimoniale
Art. 69 - Aspettativa
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto
Art. 71 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 73 - Indennità in caso di morte
Art. 74 - Certificato di lavoro
Art. 75 - Controversie
Art. 76 - Quote sindacali
Parte Terza - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati

Art. 77 - Classificazione dei lavoratori
• Commissione paritetica

Art. 78 - Quadri
• Assicurazione
• Indennità di funzione
• Cambiamento di mansioni
Art. 79 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 80 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 81 - Diritti
• Tutela della maternità e paternità

• Occupazione femminile
• Videoterminali
• Lavoratori invalidi
• Portatori di handicap
• Lavoratori extracomunitari
• Tossicodipendenti
Art. 82 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Art. 83 - Sicurezza del lavoro
A) - Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni

B) - Prevenzione e sicurezza del lavoro
• Sedi e strumenti di confronto
• Formazione professionale per la sicurezza
• Organizzazione della prevenzione - Piani di sicurezza
• Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
• Normativa tecnica
Art. 84 - Rappresentante per la sicurezza
Art. 85 - Aspettative
Art. 86 - Diritto allo studio
Art. 87 - Assenze e permessi
Art. 88 - Provvedimenti disciplinari
Art. 89 - Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 90 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 91 - Cariche sindacali e pubbliche
• Diritti sindacali
A) - Diritto di assemblea

B) - Rappresentanze sindacali
C) - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 92 - Previdenza integrativa
Art. 93 - Contratto a termine
Art. 94 - Distacco temporaneo
Art. 95 - Somministrazione di lavoro
Art. 96 - Contratti di inserimento
Art. 97 - Lavoro a tempo parziale
Art. 98 - Prestazioni sanitarie integrative del servizio sanitario nazionale
Art. 99 - Disposizioni generali
Art. 100 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali. Condizioni di migliore favore
Art. 101 - Aumenti retributivi e minimi di paga base e stipendio
Art. 102 - Una tantum
Art. 103 - Decorrenza e durata
Art. 104 - Esclusiva di stampa
Allegati
Allegato "A" - Tabella dei minimi di paga base e di stipendio mensili per gli operai e gli impiegati
Allegato "B" - Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore.
Allegato "C" - Sistema contrattuale - Accordo interconfederale 17 marzo 2004
• Premessa

A) - CCNL scaduti
B) - Contrattazione decentrata
C) - Riforma del modello contrattuale - Linee guida
D) - Bilateralità
E) - Ammortizzatori sociali
F) - Previdenza complementare
Allegato "D" Regolamento nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Età dell'apprendista
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Forma e contenuto del contratto
Art. 5 - Apprendistato presso aziende diverse
Art. 6 - Durata del contratto
Art. 7 - Retribuzione
Art. 8 - Inquadramento
Art. 9 - Piano formativo individuale
Art. 10 - Formazione dell'apprendista
Art. 11 - Attribuzione della qualifica
Art. 12 - Prestazioni aggiuntive
Allegato "E" - Casse Edili
Allegato "F" - Regolamento dell'anzianità professionale edile
Allegato "G" - Relazioni sindacali
Allegato "H" - Protocollo sulla trasferta
Allegato "I" - Protocollo sull'inserimento della manodopera proveniente dai paesi extracomunitari nel settore dell'edilizia
Allegato "L" - Fondo per l'apprendistato
Allegato "M" - Protocollo di intesa 18 dicembre 1998
• Allegato n. 1 - Modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza
• Allegato n. 2 - Regolamento attuativo della disciplina della reciprocità
Allegato "N" - Accordo nazionale 19 maggio 2000

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini - 1 ottobre 2004

Il 1° ottobre 2004, in Roma tra: l'Associazione Nazionale Artigiani dell'Edilizia, dei Decoratori e Pittori ed attività Affini (Anaepa) [...] con l'assistenza [...] della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato Imprese) [...], l'Assoedili/Cna e l'Anse/Cna [...] assistiti [...] [dalla] Cna e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal) - aderente all'Unione Italiana del Lavoro Uil [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl [...], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (Fillea - Costruzioni e Legno) - aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro Cgil [...] viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini.

Disciplina generale
Sfera di applicazione

Il presente contratto di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle seguenti attività:
- costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento ed alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di attrezzature varie di servizio;
- lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti;
- costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema auto affondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
- costruzione od installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve ed altri materiali;
- costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
- messa in opera di pali, tralicci e simili;
- costruzione di linee elettriche e telefoniche;
- scavi, rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.;
- realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
- movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica;
- lavorazioni in amianto collegate all'edilizia civile, industriale, compresi i lavori di bonifica. In particolare nel ciclo edilizio sono previste lavorazioni che riguardano il cemento amianto (lastre piane e ondulate, tubi, canne) mattonelle di vinil-amianto, cartoni di amianto, spruzzati intonacati su pareti, soffitti e impianti. Inoltre, nei cicli industriali, lavorazioni inerenti a centrali termiche e termoelettriche, ceramiche e laterizi, chimiche, distillerie e zuccherifici, siderurgia;
- costruzioni di opere marittime e lagunari in genere. Le opere attinenti alle lavorazioni marittime, portuali, lagunari inerenti a lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse o temporanee in muratura, in cemento armato compreso montaggio, smontaggio o assemblaggio di elementi prefabbricati;
- opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l'ausilio di reti di riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio ecc.;
- infrastrutture, costruzione di strade, pavimentazioni stradali, installazione di barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento, acciaio, costruzioni di particolari in cemento armato, montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza stradale compresi interventi nei giunti di dilatazione;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili, di beni mobili di opere tutelate ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
a) fabbricati ad uso abitazioni;
b) fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
c) opere monumentali;
- attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
Dichiarazione congiunta
Con la definizione di beni mobili si intendono quelle parti che compongono la sola struttura edile da restaurare e che per gli interventi manutentivi e/o di ristrutturazione necessitano anche di essere trasportate presso strutture esterne adeguate.
Nota a verbale
Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dall'impresa o consorzio artigiano che esegue i lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente contratto le attività connesse per complementarietà e/o sussidiarietà all'edilizia, compresi gli installatori di impianti, o le stesse attività regolate da contratti artigiani di altre categorie.

Sistemi di concertazione e di informazione
Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali articolate nel presente CCNL.
Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali a carattere non negoziale.
La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni Nazionali stipulanti.

A) - Sistema di concertazione
Il sistema di concertazione tra le parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali del settore in materia delle politiche della domanda, politiche industriali, politiche di mercato e della formazione professionale.
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi enti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate da un apposito Regolamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.
La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro il mese di marzo e di settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL.

Livello nazionale
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli seguenti indirizzi generali del settore:
- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione;
- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- azioni da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia professionale, evasione contributiva e prevenzione.

Livello regionale
Semestralmente, su richiesta di una delle Parti, le Organizzazioni regionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori, si incontreranno per l'esame dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi riguardante il settore anche in relazione al ruolo dell'Ente Regione, nonché sulle prospettive globali di investimento relative al credito agevolato delle imprese artigiane ed indirizzato al sostegno ed allo sviluppo della piccola impresa anche in riferimento alla crescita delle strutture consortili, del settore edili ed affini.
Le Parti si impegnano per un coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale rivolta in modo particolare all'occupazione giovanile tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente Regione per le sue specifiche competenze.
Le Parti concordano, infine, per un confronto in merito ai problemi dell'occupazione e per sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.
"Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali dell'artigianato e della piccola impresa industriale firmatarie del presente CCNL forniranno anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario".

Livello territoriale
A livello territoriale che coincide con quello provinciale o comprensoriale delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le parti su propria iniziativa si incontreranno, semestralmente, per un esame congiunto in ordine alle prospettive economiche e produttive della globalità delle imprese artigiane dell'edilizia operanti nel territorio ed in ordine all'ampliamento dei livelli occupazionali anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive occupazionali e del settore, ai problemi relativi alla formazione e alla riqualificazione professionale, con specifico riferimento all'occupazione giovanile ed in particolare sull'andamento dell'occupazione nel comparto dell'apprendistato:
- nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dai rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere con particolare riferimento all'artigianato ed alle piccole imprese.
Nota a verbale
1) Le parti concordano che sui problemi di cui ai punti precedenti i livelli d'intervento sono quelli sopra determinati; ciò comporta che le singole imprese non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intendono necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermo restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall'istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.

Osservatorio nazionale ed osservatori regionali
Le parti firmatarie del presente contratto condividono l'interesse a costituire un osservatorio nazionale.
Entrambe convengono che l'istituzione di un osservatorio nazionale dovrà avvenire attraverso il concorso, contrattualmente sancito, di tutte le parti firmatarie di contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni.
Detto osservatorio potrà condurre, a favore dei propri membri, analisi, ricerche ed elaborazioni relative alle dinamiche dei mercati, anche internazionali e/o regionali, nonché acquisire, a fini di divulgazione sistematica, conoscenza sulle tecnologie e materiali da costruzione.
Inoltre la centralità della spesa pubblica nonché la prossima apertura dei mercati europei consiglia che l'osservatorio approfondisca e contribuisca con proprie proposte alla messa a punto di una moderna legislazione degli appalti e subappalti nonché alla predisposizione di idoneo sistema informativo degli appalti pubblici banditi in ambito comunitario.
Si conviene inoltre che le parti firmatarie dei diversi contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni diano vita ad apposite commissioni di lavoro incaricate di suggerire le modalità tecnico-organizzative più opportune per il conseguimento delle finalità convenute.
In tale opera di proposta saranno attentamente considerati, al fine di un loro corretto e pieno utilizzo, i contributi acquisibili da enti e/o istituti aderenti alle associazioni firmatarie.
Le parti firmatarie inoltre ritengono utile e necessario produrre occasioni di confronto ed approfondimento sui temi rilevanti della politica economica (con particolare riferimento al settore delle costruzioni del Mezzogiorno ed ai grandi interventi infrastrutturali e di risanamento urbano ed ambientale) nonché, con spirito innovativo, cogliere e sviluppare l'esigenza di più avanzate relazioni sindacali.
Le parti convengono, altresì, sulla utilità, al fine di migliorare la comprensione dei fenomeni economico- sociali che caratterizzano il comparto costruzioni, di costituire osservatori regionali composti da tutte le associazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie di CCNL nel comparto delle costruzioni, operanti nel territorio regionale.
Tale organismo utilizzerà le potenzialità operative dell'intero sistema delle Casse Edili per acquisire dati ed informazioni relative alle dinamiche del mercato del lavoro (con specifico riferimento all'uso di CIG e DS ed ai fabbisogni quali-quantitativi di manodopera nonché relativi agli investimenti pubblici, agli appalti e loro modalità.
Regionalmente saranno definite le forme e le finalità di eventuali rapporti di interscambio informativo con gli osservatori pubblici del lavoro.
Al fine di arricchire il confronto previsto all'art. 89, destinatari delle informazioni raccolte dovranno essere le rappresentanze territoriali delle parti firmatarie. Fermo restando l'impegno delle parti per realizzare i presupposti convenuti ai commi precedenti, qualora ciò non fosse possibile, le parti si incontreranno entro sei mesi dalla stipula del contratto per individuare praticabili soluzioni alternative procedendo, in via sperimentale, alla costituzione di comitati regionali tra le associazioni firmatarie con i compiti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
Sulla base dei dati acquisiti da tali comitati, le parti converranno iniziative, procedure e contenuti finalizzati ad orientare in materia di mobilità l'attività delle Commissioni regionali e territoriali dell'impiego e delle Agenzie di lavoro, nell'ambito delle quali si ritiene
utile ed opportuna la costituzione di una speciale sezione edile. Nell'ambito dell'osservatorio nazionale viene costituito un Comitato paritetico di gestione, composto da sei membri delle Associazioni artigiane e sei membri delle Organizzazioni sindacali.
Il Comitato paritetico di gestione, che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno, nominerà un coordinatore la cui carica è prevista nella durata di 18 mesi: tale coordinatore sarà prescelto, una volta tra i componenti di parte artigiana e la volta successiva tra i componenti di parte sindacale.
L'Osservatorio nazionale, nell'espletamento delle sue funzioni, attiverà le opportune sinergie utilizzando istituti di ricerca ivi compresi quelli esistenti nelle organizzazioni artigiane e sindacali; inoltre utilizzerà la potenzialità degli enti paritetici previsti dal CCNL, quali le Casse Edili Artigiane, le Scuole Edili, i Comitati Tecnici di cui all'art. 39 del CCNL.

Parte Prima - Regolamentazione per gli operai
Art. 6 - Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi dal precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma del presente articolo in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale prestabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per il lavoro straordinario di cui all'art. 22.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico- produttive ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 13 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
[...]

Art. 8 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa nel qual caso valgono le norme dell'art. 6.
In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
[...]

Art. 9 - Flessibilità di orario e lavoro a turni
Qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori, tra l'impresa ed i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
L'impresa informerà la propria organizzazione territoriale degli accordi intervenuti in materia la quale, a sua volta, informerà le OOSS territoriali.

Art. 10 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 sempre che non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 22 punto 12).
L'eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicata all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14 di calendario.

Art. 13 - Recuperi
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forze maggiori o dalle interruzioni dell'orario normale concordato tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 16 - Lavoro a cottimo
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.
[...]
Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'Albo del cantiere ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con la indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
[...]
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[...]

Art. 17 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti
A) L'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine ed attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto.
All'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
B) L'impresa artigiana che nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'articolo 42 dello stesso.
L'impresa artigiana è tenuta a comunicare alla Cassa Edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato fra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare per il tramite della propria Associazione al sindacato territoriale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 42, redatta secondo il facsimile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.
C) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera B), l'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice la quale esegua i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera B).
D) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere B) e C), debbono, a pena di scadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversa fermala applicazione delle norme di cui all'art. 35 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante e subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
E) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento di appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle opere.
F) È compito del rappresentante sindacale di cui all'art. 9, lettera B), d'intervenire nei confronti dell'impresa, per il tramite l'Organizzazione territoriale dell'artigianato aderente alle Associazioni nazionali contraenti, per il pieno rispetto della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimenti a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

Art. 22 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[...]
Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo casi di necessità urgenti, indifferibili ed occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione, per il tramite dell'organizzazione territoriale artigiana a cui aderisce, alla rappresentanza sindacale unitaria territoriale ai fini di consentire eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, le Organizzazioni territoriali artigiane forniranno unitariamente alla rappresentanza sindacale unitaria territoriale indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 20, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
[...]
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale direzione provinciale del Ministero del Lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/03, dovranno essere effettuate nei termini stabiliti della legge e dalle disposizioni amministrative.
La media di 48 ore settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.

Art. 23 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), lett. a) dell'art. 25 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Gruppo A) - Lavori vari
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora):
a) Tab.unica nazionale: 4;
b) Situazione Extra: 5;
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli):
a) Tab.unica nazionale: 5;
b) Situazione Extra: 5;
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango:
a) Tab.unica nazionale: 5;
b) Situazione Extra: 12;
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario:
a) Tab.unica nazionale: 8;
b) Situazione Extra: 15;
5) Lavori su punti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume:
a) Tab.unica nazionale: 8;
b) Situazione Extra: 15;
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe:
a) Tab.unica nazionale: 8;
b) Situazione Extra: 17;
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio:
a) Tab.unica nazionale: 10;
b) Situazione Extra: 10;
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio:
a) Tab.unica nazionale: 10;
b) Situazione Extra: 10;
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure a condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività:
a) Tab.unica nazionale: 11;
b) Situazione Extra: 17;
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione):
a) Tab.unica nazionale: 12;
b) Situazione Extra: 20;
11) Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio:
a) Tab.unica nazionale: 13;
b) Situazione Extra: 20;
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre:
a) Tab.unica nazionale: 13;
b) Situazione Extra: 22;
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti:
a) Tab.unica nazionale: 16;
b) Situazione Extra: 23;
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12):
a) Tab.unica nazionale: 16;
b) Situazione Extra: 28;
15) Lavori su scale aeree tipo Porta:
a) Tab.unica nazionale: 17;
b) Situazione Extra: 35;
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato stesso:
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 metri:
a) Tab.unica nazionale: 17;
b) Situazione Extra: 35;
18) Lavori per fognature nuove in galleria:
a) Tab.unica nazionale: 19;
b) Situazione Extra: 35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri:
a) Tab.unica nazionale: 20;
b) Situazione Extra: 35;
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti:
a) Tab.unica nazionale: 21;
b) Situazione Extra: 40;
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre 10 metri:
a) Tab.unica nazionale: 22;
b) Situazione Extra: 40;
22) Lavori in pozzi neri preesistenti:
a) Tab.unica nazionale: 27;
b) Situazione Extra: 55;
In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B) - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità la cui misura è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro il valore massimo sotto indicato: per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, resta in vigore la indennità percentuale prevista.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi: gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%: gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di una ulteriore indennità non superiore al 20%.
Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'art. 24 - Gruppo C costruzione linee elettriche e telefoniche del CCNL 15 novembre 1991 - restano confermati ad personam per gli importi in atto alla data del 30 settembre 1995.

Art. 32 - Conservazione degli utensili
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
[...]

Art. 35 - Controversie
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e degli operai per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Quando la controversia individuale o plurima riguarda l'attribuzione della categoria, ciascuna delle Associazioni suddette, su mandato della parte interessata, può richiedere l'intervento del Comitato Tecnico paritetico previsto all'art. 38, per l'accertamento degli elementi di fatto.
Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali dovrà essere esperito entro 15 gg. dalla data di ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata all'Associazione sindacale dirimpettaia.
La richiesta d'intervento del Comitato Tecnico paritetico sospende il decorso del predetto termine.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facoltà di esperire per le controversie individuali il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, secondo modalità che possono essere eventualmente concordate.

Art. 37 - Comitati Tecnici Paritetici per le Controversie
In ciascuna delle Circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la stipulazione degli accordi integrativi del presente contratto nazionale a norma dell'art. 42 è istituito un Comitato Tecnico paritetico a carattere permanente per l'applicazione dei compiti di cui al secondo comma dell'articolo 35.
I componenti del Comitato sono nominati in eguale numero rispettivamente dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 42 primo comma, in ragione queste ultime di un rappresentante per ciascuna di esse.
Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di intervento.

Art. 39 - Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro
È data facoltà alle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle associazioni nazionali contraenti di istituire un comitato paritetico a carattere permanente per lo studio ed i problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, s'impegnano a promuovere il funzionamento dei comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si potrà provvedere mediante il contributo di cui all'art. 40 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, mediante altro contributo previsto dal presente Contratto Collettivo Nazionale.
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati saranno disciplinati da un protocollo nazionale d'intesa.
Le parti, nel riconoscere la validità dei Comitati per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti nel presente articolo, concordano sull'esigenza della loro diffusione in tutto il territorio nazionale.

Art. 40 - Formazione professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e o perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza decidono l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo all'istituzione di apposito Ente Scuola o al potenziamento di quello esistente.
Detti Enti Scuola realizzeranno i loro scopi mediante l'istituzione di scuole professionali edili o laddove queste, per obiettive accertate difficoltà, non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati sotto controllo degli Enti Scuola stessi, ad Istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento si provvederà con il contributo a carico delle imprese da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20%o e 1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali.
Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di Amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti.
Il CdA nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante degli artigiani, il Vice Presidente nella persona di una rappresentante dei lavoratori ed il Direttore al di fuori del Consiglio stesso su designazione delle Associazioni territoriali dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti Scuola.
Clausole difformi dagli Statuti esistenti dalla data dell'entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.
I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti Scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
I corsi dovranno essere riservati in via di massima agli operai edili.
Agli operai che avranno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali:
Gli operai muniti di tale attestato ed assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo di addestramento pratico non superiore a 30 giorni alle lavorazioni di cantiere e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di addestramento, gli operai avranno diritto ad un trattamento economico, non inferiore a quello del primo livello e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 3.
Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 3, valgono anche per gli operai già in servizio che presentato l'attestato anzidetto.
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali, gestiti dagli Enti Scuola, gli operai ritenuti idonei ed incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
Le Organizzazioni regionali e territoriali di categoria realizzano l'attuazione pratica delle finalità di cui al presente articolo avendo cura, in particolare di:
- svolgere la funzione di rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- assumere funzioni e compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative che consentono altresì di realizzare il coordinamento della progettazione formativa, la realizzazione di un sistema di validazione e diffusione dei supporti didattici, l'individuazione dei fabbisogni formativi e quant'altro ritenuto utile in ambito regionale per realizzare omogeneità qualitativa e razionalizzazione delle risorse;
- promuovere la formazione dei formatori.
I soggetti che a livello regionale e territoriale, sono chiamati a sovrintendere agli interventi formativi che interessano la categoria, cureranno, in particolare: adeguate iniziative di prima formazione dei giovani che entrano nel settore; adeguate iniziative di formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati, tecnici e quadri; percorsi professionalizzanti nell'ambito della formazione integrata superiore, secondo le esigenze del mercato del lavoro con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica ed all'igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
L'attività suddetta dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nell'organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte a livello nazionale delle patti contraenti e anche dallo stesso Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:
- Giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- Giovani neo diplomati e neo laureati;
- Giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione lavoro (formazione teorica);
- Personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- Manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- Lavoratori in mobilità;
- Imprenditori e lavoratori autonomi per particolari corsi di formazione - informazione.
Ai partecipanti che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi.
Le parti nazionali contraenti o il Formedil nazionale cureranno la diffusione del libretto personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati, al fine della certificazione dei crediti formativi individuali.
Per la realizzazione dell'indagine annuale sull'attività formativa del settore i singoli Enti di formazione sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dalle parti contraenti o dal Formedil nazionale.
Le parti, in sede di contrattazione del secondo livello, possono definire una disciplina del seguente articolo che tenga conto della situazione presente nelle singole realtà territoriali.

Art. 42 - Accordi locali
Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti integrativi di secondo livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale convenuto dalle parti.
Il contratto integrativo, in particolare provvede:
a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, terzo comma, dell'orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tenere conto delle condizioni meteorologiche locali;
[...]
c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
[...]
i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria.
l) alle eventuali determinazioni in ordine all'attuazione della disciplina del rappresentante per la sicurezza di cui all'art, 84 anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;
m) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.
[...]
Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:
1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili Artigiane;
[...]
5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
6) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni nazionali contraenti si danno reciprocamente atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale o nazionale sugli assetti contrattuali comporteranno il riesame della materia contrattuale entro 90 giorni dalle modifiche intervenute, con specifico riferimento ai compiti ed alle materie demandate ai livelli nazionale e territoriale di contrattazione.

Art. 43 - Casse edili
In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile Artigiana. Essa è lo strumento per l'attuazione per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra le Associazioni artigiane Anaepa - Assoedili/Anse - Fiae - Claai e le Federazioni Nazionali dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
L'Organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili Artigiane sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati fra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse Edili Artigiane stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammesso il parziale adempimento. Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.
[...]
Gli organi delle Casse Edili Artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
[...]
Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle Casse Edili Artigiane sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente (Commissione Nazionale per le Casse Edili Artigiane) costituito tra le Associazioni Nazionali di cui al primo comma del presente articolo.
In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:
[...]
- la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere delle Casse Edili Artigiane.
Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Consiglio di Amministrazione delle Casse Edili Artigiane;
[...]
La disciplina delle Casse Edili Artigiane è contenuta nell'allegato al presente contratto.
Entro il 30 settembre 2000 si darà attuazione ad un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili.
Fermo restando i termini su indicati, in relazione agli accordi sottoscritti dalle Associazioni Artigiane e Sindacali contraenti e dall'Ance del 19 dicembre 1999 e del 19 maggio 2000, nelle more della costituzione del sistema unitario di Casse Edili, le parti convengono sulla necessità di costruire un sistema informatico a rete delle Casse Edili Artigiane che sia in collegamento con le Casse Edili Industriali anche in relazione al protocollo sulla trasferta.

Parte seconda - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 47 - Orario di lavoro

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Gli impiegati sia tecnici che amministrativi, entro i limiti consentiti dalla legge, eseguiranno lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 58 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell'art. 48.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 6 e dagli accordi integrativi dello stesso.
[...]
Chiarimenti a verbale
Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrarti con qualifica impiegatizia.

Art. 53 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 48;
b) per lavori in galleria una indennità di € 7,75 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 57 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 48 del presente contratto.
Nessun impiegato tecnico o amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[...]

Art. 61 - Giorni festivi e riposo settimanale
[...]
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il risposo viene considerato giorno festivo.

Art. 67 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
[...]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
[...]

Art. 71 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per la esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[...]

Art. 75 - Controversie
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni degli artigiani e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta avanzata dalla Associazione sindacale proponente. Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di esperimentare per le controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra le parti interessate.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Parte Terza - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 77 - Classificazione dei lavoratori
Commissione paritetica

È istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato del lavoro e formazione, che dovrà terminare i propri lavori entro il 30 giugno 2006.
La medesima Commissione è chiamata, altresì, a definire il nuovo sistema di inquadramento dei lavoratori, anche alla luce delle risultanze della ricerca sui fabbisogni formativi realizzata per il settore artigiano, giusta quanto previsto dalla lettera C, punto 4 dell'Accordo interconfederale 17 marzo 2004.
In particolare, entro il 30 giugno 2006, la Commissione dovrà effettuare:
- l'analisi e l'eventuale rielaborazione dell'attuale sistema di classificazione;
- l'introduzione di nuove figure professionali;
- la revisione delle competenze delle figure tradizionali;
- la revisione dei periodi di preavviso.

Art. 79 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione al lavoro delle donne e dei minori è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 81 - Diritti
Tutela della maternità e paternità

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri nonché per la tutela dei lavoratori padri si fa riferimento alle norme di legge.
[...]

Videoterminali
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed allattamento le parti concordano sull'attivazione di progetti pilota da parte del Comitato Tecnico di cui all'art. 39 del CCNL, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.

Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

Portatori di handicap
Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:
a) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi.
Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture Sanitarie pubbliche;
b) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.

Lavoratori extracomunitari
Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le Parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola previsti dall'art. 40 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola, per il tramite delle Associazioni territoriali artigiane, la presenza di lavoratori extracomunitari.

Art. 82 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all'integrità psico-fisica del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.

Art. 83 - Sicurezza del lavoro
A) - Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri, parteciperanno all'attuazione dei servizi comuni a più imprese, ove svolgano la propria attività nell'ambito di un unico cantiere, e proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti.
In caso di cantieri autonomi, ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero minimo dei dipendenti oltre il quale l'impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione degli operai occupati idonee attrezzature da adibire ad uso spogliatoio, munito di scalda- vivande e riscaldato nei mesi invernali e per uso servizio igienico-sanitari.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate anche con baracche metalliche o di legno, fisse o mobili ovvero con altri elementi provvisionali che potranno avere sede in unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra si dovranno apprestare non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive alla durata dei cantieri.
È istituito il libretto sanitario ed i dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattie e infortunio.
Il libretto sarà fornito a cura delle Casse Edili, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni su libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso, saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituto servizio sanitario nazionale.

B) - Prevenzione e sicurezza del lavoro
Le parti affermano la necessità di promuovere e sviluppare una cultura sistemica della prevenzione e, pertanto, di porre maggiore attenzione ai contenuti metodologici, organizzativi e di gestione del cambiamento. In modo specifico si dovrà approfondire l'analisi costi - benefici dell'intervento preventivo per far sì che il modo di lavorare in sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente vantaggioso.
Le parti ritengono fondamentale cooperare per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni.
Le parti concordano, infine, che le direttive della Comunità Economica Europea, attuali e future, riguardanti gli aspetti generali e specifici del settore delle costruzioni, costituiscono il punto di riferimento per l'attività di ricerca, sperimentazione ed elaborazione che si andrà ad individuare. Tali direttive dovranno essere prese a riferimento per una nuova regolamentazione legislativa normativa che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione del lavoro e nell'assetto tecnologico del Settore delle costruzioni con particolare riguardo alle piccole imprese ed all'artigianato.

Sedi e strumenti di confronto
Le parti si impegnano a costituire strumenti a livello nazionale e regionale atti ad elaborare una informazione ed una cultura della sicurezza attraverso la promozione di idonee iniziative.
In particolare le parti concordano la costituzione di un Comitato Paritetico Nazionale (CPN), il cui Statuto, regolamento e finanziamento saranno determinati dalle parti, avente le finalità previste dall'art. 38 del CCNL, entro il 31/12/1995, predisponendo entro lo stesso termine analoga normativa statutaria e regolamentare per i Comitati paritetici regionali.
Alla determinazione dei finanziamento dei Comitati Paritetici Regionali, provvedono le competenti Associazioni artigiane e sindacali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
I Comitati e gli Organismi di cui sopra assumeranno la funzione prevista dall'art. 20 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.
In relazione all'importanza del ruolo demandato ai CPT ed agli organismi paritetici analoghi istituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali contraenti il presente CCNL a livello regionale e/o territoriale, le parti si impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l'attività.
- Si demanda alle competenti Associazioni territoriali la facoltà di procedere alla unificazione tra Ente Scuola e CPT, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema- tipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi. A tal fine il Formedil e la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, formuleranno un elaborato che sarà approvato dalle Associazioni nazionali contraenti.
- I Comitati operano sulla base dello schema tipo di Statuto allegato al presente contratto.
- La Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali, da portare a conoscenza delle parti nazionali.

Formazione professionale per la sicurezza
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno e sinergia per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.
La formazione professionale svolta dagli Enti Scuola, in collaborazione e coordinamento con i Comitati Tecnici di Prevenzione territoriali, deve essere sviluppata ed estesa a tutto il territorio nazionale negli aspetti della formazione specifica per la sicurezza e in quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
A tal fine assume un ruolo determinante la costituenda Commissione Nazionale Scuole Edili in stretto raccordo e coordinamento con il Comitato Paritetico Nazionale al fine di fornire gli opportuni indirizzi alle Scuole Edili ed ai Comitati paritetici regionali.
Le parti individuano, quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza, quelli rivolti a:
- lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
- lavoratori assunti con contratto di formazione- lavoro o di apprendistato;
- tecnici, capisquadra, capi cantiere e preposti;
- lavoratori occupati.
Le parti, in collaborazione con il Comitato Paritetico Nazionale, elaboreranno moduli di corsi formativi per la sicurezza, di otto ore retribuite, ai quali parteciperanno i lavoratori che accedono per la prima volta al settore. I costi potranno essere mutualizzati attraverso un accordo tra le parti a livello regionale o territoriale.
Le parti si riservano di approvare, sulla base di un accordo successivo, uno schema tipo dello Statuto delle Scuole Edili di cui all'art. 40 del CCNL.

Organizzazione della prevenzione - Piani di sicurezza
Le parti concordano sulla funzionalità del "Piano di Sicurezza" nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.
Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cui all'art. 91, lett. B), del CCNL.
In caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'impresa mandataria o destinata quale capogruppo, mette a disposizione della rappresentanza sindacale di cui sopra il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i piani predisposti delle imprese esecutrici.
In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 18 della legge 19/03/1990, n. 55 e dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è il documento redatto dall'impresa prima dell'inizio dei lavori ed adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle modifiche produttive, nel quale, in relazione alle varie fasi di esecuzione, alle tecnologie prescelte, alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che debbono essere osservate al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni di legge per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Nel caso di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto in fasi successive.

Normativa tecnica
Rilevato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al 1956 le Parti concordano sulla esigenza che, in attuazione anche della delega contenuta nell'art. 24 della legge 23.12.1978 n. 833, venga approvata una nuova regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione produttiva e nell'assetto tecnologico dell'industria delle costruzioni.

Art. 84 - Rappresentante per la sicurezza
1) In ciascuna circoscrizione vengono istituiti rappresentanti territoriali per la sicurezza, riconosciuti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
2) In presenza dei rappresentanti territoriali per la sicurezza, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti presso la sede del Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL, per il tramite dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
3) L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, avviene con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
4) Le modalità e le procedure di quanto previsto ai punti precedenti sono concordate dalle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
5) Nei cantieri ove insistono imprese appartenenti ai settori dell'industria e/o della cooperazione, il rappresentante alla sicurezza assolve ai propri compiti in collaborazione con i rappresentanti delle imprese per la sicurezza delle imprese dei suddetti settori con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate.
6) Il rappresentante territoriale per la sicurezza ha il diritto di ricevere i chiarimenti sui contenuti dei piani su citati e di formulare proprie proposte a riguardo con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa artigiana è iscritta o alla quale conferisce mandato, anche avvalendosi in tale attività del Comitato paritetico di cui all'art. 39 del vigente CCNL. Il rappresentante per la sicurezza è informato ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 626/1994.
7) Il rappresentante territoriale per la sicurezza verrà messo in condizioni di espletare il proprio mandato, utilizzando quanto accantonato nel Fondo di categoria di cui al Punto 9.
8) Le Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori sono impegnate affinché i rappresentanti territoriali siano in grado di espletare il loro mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità.
9) In relazione ai punti precedenti le imprese artigiane accantoneranno presso le Casse Edili Artigiane o, in assenza di esse, in un Fondo regionale di categoria delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate a € 6,00 annue per dipendente, di cui € 4,00 per l'attività di rappresentanza di cui al punto 7.
10) A livello regionale le Parti, all'interno di programmi decisi congiuntamente, determinano, fermo restando i costi di agibilità del rappresentante territoriale della sicurezza, la ripartizione della rimanente quota tra formazione, informazione del rappresentante stesso, la formazione dei lavoratori e programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra rappresentante alla sicurezza ed il Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL.
11) La gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra indicate è definita con accordo delle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Tale accordo dovrà, inoltre, stabilire la programmazione della formazione del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori, prevista dall'art. 22 del D.Lgs. 626/1994 in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle mansioni svolte.
12) Ai rappresentanti territoriali per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione ed il Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL terrà un'anagrafe in merito.
13) Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 5 e 6, nel caso in cui le imprese non si avvalgano della disciplina prevista ai punti precedenti, ne informano i propri lavoratori, i quali procedono alla elezione del rappresentante per la sicurezza al loro interno. Dalla data di elezione del rappresentante per la sicurezza cessa l'obbligo degli accantonamenti di cui al punto 9.
14) Il rappresentante per la sicurezza eletto ai sensi del punto 13, ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti.
15) In applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/1994 alla formazione del rappresentante per la sicurezza, eletto secondo quanto previsto al precedente punto 13, e dei lavoratori che l'hanno eletto provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori addetti a nuove lavorazioni o in presenza di nuovi macchinari ed impianti tecnologici.
16) La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni. Le Parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto Decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Art. 88 - Provvedimenti disciplinari
A) Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con una multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi della lettera E).
[...]
C) Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[...]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
D) Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
E) L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[...]
- rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode o danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[...]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[...]
- recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi precedenti.
F) Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 91 - Cariche sindacali e pubbliche
Diritti sindacali
A) - Diritto di assemblea

Vengono riconosciute, a titolo di diritto di assemblea dieci ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
[...]
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa; in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previi accordi tra i datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
[...]

Art. 93 - Contratto a termine
In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
[...]
4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
[...]
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione regionale e/o territoriale aderente alle Organizzazioni artigiane e della piccola industria stipulanti fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali, o alle RSU laddove esistenti, informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.
La stessa informazione alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dall'ultimo comma, lettera A del sistema di concertazione e informazione del vigente CCNL.

Art. 95 - Somministrazione di lavoro
In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/03, che mantengono in vigore le clausole contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 18 febbraio 2002 e 2 ottobre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.
[...]
Il ricorso alla somministrazione è vietato:
[...]
3) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche;
4) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo VII del decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni; per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
5) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
6) per lavori subacquei con respiratori;
7) per lavori in cassoni ad aria compressa;
8) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Nei casi di cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
[...]
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore.
È abolito l'art. 17 del CCNL 15 giugno 2000.

Art. 96 - Contratti di inserimento
[...]
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.
[...]
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
[...]
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione teorica sarà effettuata presso Enti di formazione operanti sul territorio, sulla base di programmi concordati nell'ambito del Comitato nazionale di coordinamento delle iniziative formative in edilizia.
La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione, predisposto secondo le indicazioni del Comitato nazionale di cui sopra.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
[...]
L'orario di lavoro è disciplinato dall'art. 6 del vigente CCNL.
[...]

Art. 99 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.

Allegati
I sotto indicati allegati fanno parte integrante del presente contratto:
- Allegato A: Tabella dei minimi di paga base mensile per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati;
- Allegato B: Accantonamento della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore;
- Allegato C: Sistema contrattuale;
- Allegato D: Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato;
- Allegato E: Casse Edili;
- Allegato F: Regolamento dell'anzianità professionale edile;
- Allegato G: Relazioni sindacali - Accordo interconfederale 21 luglio 1988;
- Allegato H: Protocollo sulla trasferta;
- Allegato I: Inserimento lavoratori extracomunitari;
- Allegato L: Prestazione aggiuntiva apprendistato;
- Allegato M: Protocollo di intesa 18 dicembre 1998;
- Allegato N: Accordo nazionale 19 maggio 2000.

Allegato "C" - Sistema contrattuale - Accordo interconfederale 17 marzo 2004
Premessa

Premesso che le parti ravvisano la necessità di aprire una nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell'artigianato, costruendo un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa;
- visto l'accordo interconfederale del 20 maggio 2002, il quale prevedeva di sviluppare il confronto interconfederale per la verifica e l'aggiornamento del modello contrattuale, stabilendo la definizione del suddetto negoziato entro il 31/12/2002;
- considerato che le esigenze di riforma del modello contrattuale sono oggi urgenti ed indifferibili visti anche gli impegni assunti nel citato accordo del 20 maggio 2002 ed i ritardi determinatisi rispetto alle scadenze dei CCNL intervenute nei diversi settori negli ultimi tre anni;
- vista quindi la necessità di individuare un percorso e linee guida certe per la definizione del nuovo sistema di assetti contrattuali; tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

B) - Contrattazione decentrata
A partire dall'1/4/2004 è avviata in tutte le regioni, relativamente ai CCRIL scaduti a tale data, o che scadranno entro il 31/12/2004, la contrattazione decentrata, che si svolgerà sulla base delle seguenti modalità:
[...]
- per quanto riguarda le materie contrattuali che potranno essere discusse a livello regionale sono definiti, in sede nazionale, i seguenti titoli non disponibili per la trattativa a livello regionale:
a) Regole (luoghi - tempi - modalità delle trattative);
b) Diritti individuali e sindacali (permessi sindacali, assemblea, diritto allo studio, congedi parentali);
c) Inquadramento
d) Salario nazionale
e) Disciplina generale orario di lavoro
Tutte le altre materie potranno essere oggetto di trattazione al secondo livello negoziale.

D) - Bilateralità
Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e le Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil valutano positivamente l'esperienza dell'artigianato maturata a partire dall'Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988 che ha portato alla costituzione di una forte rete di organismi bilaterali finalizzati a gestire le tematiche più importanti per lo sviluppo del comparto e garantire idonei sostegni alle imprese e lavoratori.
Sono pertanto mature le condizioni per l'avvio di una verifica ed aggiornamento dell'accordo interconfederale 21/7/1988 che rilanci, attraverso un significativo intervento, l'esperienza della bilateralità adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio- economiche in cui il comparto opera rafforzando il sistema ed implementandone gli obiettivi.
In tale contesto le parti sociali considerano di reciproco interesse sviluppare iniziative per allargare la rappresentatività e, attraverso essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, nonché la valorizzazione della bilateralità.
Il nuovo sistema bilaterale è chiamato a rispondere ad imprese e lavoratori dell'artigianato attraverso iniziative condivise sulle seguenti aree tematiche:
- Sistemi di rappresentanza;
- Tutela in materia di salute e sicurezza;
- Sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese;
- Formazione;
- Previdenza;
- Welfare integrativo;
- Attività di indagine e ricerca;
- Sviluppo delle pari opportunità;
- Mercato del lavoro.
Le parti concordano pertanto che venga avviato un tavolo di confronto con il compito di determinare, entro il 31 dicembre 2004, i cardini del nuovo sistema bilaterale.

Allegato "D" Regolamento nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante
Premesso che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha introdotto una nuova disciplina di legge dell'apprendistato, prevedendo tre distinte tipologie:
1) l'apprendistato per l'espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione;
2) l'apprendistato professionalizzante;
3) l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
Considerato che, allo stato, si è in attesa dell'emanazione dei provvedimenti che consentano la completa operatività della nuova normativa di legge;
le Parti concordano la seguente regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire il tempestivo utilizzo del nuovo istituto da parte delle imprese edili artigiane e della piccola industria.
Le Parti convengono che la regolamentazione di seguito indicata sarà del caso adeguata alle disposizioni che saranno emanate dai competenti organi.

Art. 1 - Norme generali
La disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'artigianato del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla contrattazione integrativa.
[...]

Art. 2 - Età dell'apprendista
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compito i 17 anni di età e siano in possesso di un titolo di studio.

Art. 4 - Forma e contenuto del contratto
Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che potrà essere acquisita al termine previsto e il piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l'indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.

Art. 5 - Apprendistato presso aziende diverse
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualificazioni.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul "libretto formativo del cittadino", oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione o/e con l'attestato di frequenza rilasciato di norma dalla Scuola Edile.
Le Parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione dei crediti formativi a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
[...]

Art. 6 - Durata del contratto
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:

1° Gruppo Super
Lavorazioni polivalenti che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.

1° Gruppo
Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista - formatore, scalpellino - ornatore, decoratore - pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).
Durata: 5 anni

2° Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.
Durata: 4,5 anni

3° Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati.
Durata: 3 anni

Impiegati
Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l'apprendistato ha la stessa durata del 2° Gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali dal quarto livello in sopra, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° Gruppo.

Art. 9 - Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale sarà redatto in un documento distinto dal contratto individuale di lavoro ed allegato a questo.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l'indicazione del tutor che, come previsto dalle normative vigenti, nelle imprese che occupano meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante.

Art. 10 - Formazione dell'apprendista
La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue medie, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso la Scuola Edile in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale.
L'impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza, per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.
Le ore di formazione eventualmente svolte all'esterno dell'azienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole Edili di cui all'art. 40 del CCNL e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 1668 del 1956; in tal caso l'apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.
La formazione potrà essere svolta all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale ed all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.

Le parti si incontreranno per disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione a seguito della emanazione della relativa normativa di attuazione. Nel frattempo, per tali apprendisti continuerà a trovare applicazione la regolamentazione prevista dall'allegato D del CCNL 15 giugno 2000 con l'applicazione delle retribuzioni previste all'art. 7 della presente regolamentazione.
[...]
Nota a verbale
In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia autonoma di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Allegato "E" - Casse Edili
I rappresentanti delle Organizzazioni artigiane e di Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil si danno reciprocamente atto che il CCNL 30 settembre 2004 è coerente con gli impegni previsti:
- dall'Accordo nazionale 18 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Accordo nazionale 19 settembre 2002 sullo statuto tipo delle Casse Edili;
- dall'Avviso Comune sottoscritto il 16 dicembre 2003 presso il Ministero del Lavoro;
- dalla Convenzione 15 aprile 2004 stipulata con Inail ed Inps.
Pertanto le Casse Edili costituite da Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil sono tenute a riconoscere la legittimità dell'applicazione del CCNL suddetto da parte delle imprese loro iscritte che siano aderenti a Anaepa-Confartigianato, Assoedili-Anse-Cna, Fiae-Casartigiani, Claai, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil si impegnano a procedere, senza ulteriori ritardi, alla modifica degli Statuti e dei Regolamenti delle Casse Edili industriali nelle circoscrizioni in cui ancora non si è proceduto all'adeguamento, ai sensi e nei termini indicati dall'accordo nazionale 19 settembre 2002, richiamato dalla Convenzione nazionale 15 aprile 2004 sottoscritta in materia di DURC.
[...]

Allegato "I" - Protocollo sull'inserimento della manodopera proveniente dai paesi extracomunitari nel settore dell'edilizia
Verificata la diffusa richiesta di reperire maestranze da destinare al comparto delle costruzioni, attualmente sempre meno disponibili sul mercato del lavoro nazionale; nel rispetto della legislazione nazionale vigente sui flussi di migrazione dei lavoratori provenienti da paesi extracomunitari; condividendo l'obiettivo di fronteggiare il fenomeno del lavoro sommerso, anche attraverso l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti delle Istituzioni preposte;
nell'intento di sviluppare azioni comuni che possano coordinare e stimolare l'inserimento di manodopera nel settore, anche superando problematiche procedurali e condizionamenti logistici che rischiano di ostacolare tale collocamento;
le Parti concordano di attivare iniziative idonee a facilitare le procedure per l'immigrazione di lavoratori extracomunitari, il loro inserimento civile, sociale ed alloggiativo, nonché la loro formazione.
A tal fine:
- promuoveranno accordi con le rappresentanze di Paesi extracomunitari interessati al collocamento di lavoratori edili nel nostro Paese ed intese con i Ministeri, le Prefetture ed altre Istituzioni nazionali competenti, per definire procedure omogenee allo scopo di facilitare l'inserimento al lavoro delle suddette maestranze;
- attiveranno un monitoraggio periodico delle richieste di manodopera sul territorio nazionale da parte delle imprese di costruzione allo scopo d'individuare in particolare: localizzazione territoriale, tipologia professionale delle maestranze, specifici settori d'intervento, eventuale disponibilità sulle fattispecie dei contratti d'assunzione;
- definiranno altresì tempi, modalità e procedure d'inserimento e formazione professionale delle maestranze.