Tipologia: CCNL
Data firma: 3 febbraio 1993
Validità: 01.03.1991 - 31.12.1994
Parti: Ancpl -Lega, Federlavoro - Servizi - Cci, Aicpl - Agci e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edilizia e affini, Coop
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Disciplina generale
Sezione prima - Rapporti e diritti sindacali

Art. 1 - Rapporti tra sindacato e cooperazione - Natura dell'impresa cooperativa - Ruolo del socio lavoratore
Art. 2 - Osservatorio nazionale e osservatori regionali
Art. 3 - Informazioni: metodologia del confronto
Art. 4 - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 5 - Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti
Art. 6 - Accordi locali e aziendali
• Norma transitoria
Art. 7 - Delegati e consiglio dei delegati
Art. 8 - Assemblee
Art. 9 - Affissioni
Art. 10 - Cariche sindacali e pubbliche
Art. 11 - Accordi generali
Art. 12 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 13 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Disciplina generale
Sezione seconda - Regolamentazione comune agli operai, agli impiegati, quadri

Art. 14 - Classificazione dei lavoratori
Art. 15 - Quadri
Art. 16 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 17 - Tutela della maternità e della paternità
Art. 18 - Chiamata e richiamo alle armi - Volontari in servizio civile
Art. 19 - Permessi
Art. 20 - Lavoratori extracomunitari
Art. 21 - Lavoratori invalidi
Art. 22 - Tossicodipendenza
Art. 23 - Portatori di handicap.
Art. 24 - Assenze
Art. 25 - Alloggiamenti e cucine
Art. 26 - Mense aziendali
Art. 27 - Diritto allo studio
Art. 28 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 29 - Igiene e sicurezza del lavoro
1) Sedi e obiettivi del confronto
• Progetti e programmi
2) CTP (Comitati Tecnici Paritetici)
3) Organizzazione della prevenzione
4) Informazione e formazione
5) Servizi di prevenzione e protezione
6) Osservatorio tramite monitoraggio dei dati infortunistici - Banche dati
7) Costi
Art. 30 - Disciplina dell'apprendistato
• Norma transitoria
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Art. 32 - Licenziamenti
Art. 33 - Passaggio da operaio a impiegato
Art. 34 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 35 - Indennità in caso di morte o di invalidità permanente
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto di lavoro
Art. 37 - Controversie e reclami
Art. 38 - Comitati Tecnici Paritetici per le controversie
Art. 39 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore
Art. 40 - Disposizioni generali
Art. 41 - Decorrenza e durata del presente CCNL
Disciplina speciale
Prima parte - Regolamentazione per gli operai

Art. 42 - Assunzione e relativa documentazione
Art. 43 - Periodo di prova
Art. 44 - Mutamento di mansioni
Art. 45 - Mansioni promiscue
Art. 46 - Orario di lavoro
Art. 47 - Regimi di orario e lavoro a turni
Art. 48 - Riposo settimanale

Art. 49 - Soste di lavoro
Art. 50 - Sospensione e riduzione del lavoro
Art. 51 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Art. 52 - Indennità territoriale di settore
Art. 53 - Lavori a cottimo
Art. 54 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
Art. 55 - Ferie
Art. 56 - Gratifica natalizia
Art. 57 - Festività
Art. 58 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia normativa sull'orario di lavoro e modalità di attuazione
Art. 59 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Art. 60 - Indennità per lavori speciali
Art. 61 - Trasferta
A) Norme generali
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario.
Art. 62 - Trasferimenti
Art. 63 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Art. 64 - Elementi della retribuzione
Art. 65 - Modalità di pagamento
Art. 66 - Trattamento in caso di malattia
Art. 67 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 68 - Congedo matrimoniale
Art. 69 - Anzianità professionale edile
Art. 70 - Conservazione degli utensili
Art. 71 - Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli
Art. 72 - Preavviso
Art. 73 - Commissione Tecnica Nazionale
Art. 74 - Quote sindacali e di servizio
Art. 75 - Addestramento professionale
Disciplina speciale
Seconda parte - Regolamentazione per gli impiegati e i quadri

Art. 76 - Assunzioni e documenti
Art. 77 - Periodo di prova
Art. 78 - Orario di lavoro
Art. 79 - Elementi del trattamento economico globale
Art. 80 - Premio di produzione
Art. 81 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 82 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 83 - Festività
Art. 84 - Ferie
Art. 85 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro
Art. 86 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
Art. 87 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Art. 88 - Indennità di zona malarica
Art. 89 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 90 - Trasferta
Art. 91 - Trasferimento
Art. 92 - Alloggio
Art. 93 - Mutamento di mansioni
Art. 94 - Pagamento della retribuzione
Art. 95 - Tredicesima mensilità
Art. 96 - Premio annuo
Art. 97 - Premio di fedeltà
Art. 98 - Trattamento in caso di malattia
Art. 99 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
Art. 100 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 101 - Congedo matrimoniale
Art. 102 - Aspettativa
Art. 103 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Art. 104 - Previdenza integrativa
Art. 105 - Quote sindacali
Allegati
Allegato A Valori di paga base
Allegato C Protocollo sul trattamento di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale dall'1/4/1988.
Allegato D Regolamento dell'anzianità professionale edile


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini

Il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese Cooperative di produzione e lavoro che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per tutti i lavoratori delle stesse. Tali lavorazioni possono essere eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati:
Costruzioni edili
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno o in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere e in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.;
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc,; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc., opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- disfacimento di opere edili in legno metalliche.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne o serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali, e lagunari in genere.
Movimenti di terra - cave di prestito - costruzioni stradali - ponti e viadotti
Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche) sterri, riporti o reinterri, adattamento o trattamento di terreni, preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini, terrapieni, ecc.;
Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farina, fossili, tripoti, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitati alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre e aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno o metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotti
Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche, installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi o cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazione a verbale
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione del calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le Federazioni dei lavoratori edili stipulanti dichiarano che il presente contratto non è applicabili al personale marittimo perché non è da esse rappresentato.

Disciplina generale
Sezione prima - Rapporti e diritti sindacali
Art. 1 - Rapporti tra sindacato e cooperazione - Natura dell'impresa cooperativa - Ruolo del socio lavoratore

Nel definire il rinnovo del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le Associazioni delle Cooperative di Produzione e lavoro aderenti: alla lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, alla Confederazione delle Cooperative italiane e alla Associazione generale delle Cooperative Italiane e la: Feneal, Filca e Fillea, si propongono come obiettivo di fondo la creazione di condizioni sociali ed economiche che consentano l'eliminazione delle condizioni di sfruttamento dei lavoratori, unitamente alla ricerca di momenti di convergenza per affermare una politica di sviluppo, di trasformazione e di rinnovo della società.
A tal fine esse si impegnano a dar vita a più avanzate relazioni industriali. Il metodo del più ampio confronto costruttivo, nel pieno rispetto delle rispettive autonomie e del riconoscimento dei compiti e del ruolo che ad ognuno compete, deve caratterizzare sempre di più le relazioni industriali tra i due movimenti, sia per la definizione di impegni comuni riguardo le scelte di sviluppo economico, sociale e industriale del settore, sia per tutti gli altri aspetti oggetto del confronto.
Nel quadro di queste finalità, le associazioni cooperative di produzione e lavoro con il contributo anche del movimento sindacale si impegnano a promuovere e ad assumere concrete iniziative atte ad allargare le attività produttive autogestite nel Mezzogiorno anche e soprattutto con la costituzione di nuove imprese cooperative.
Le tre Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali firmatarie concordano di riconoscere all'autogestione una forma avanzata di democrazia industriale che consente al lavoratore socio di realizzare una aspirazione comune a tutta la classe lavoratrice; quella cioè di diventare essa stessa soggetto dell'impresa.
La realizzazione dell'autogestione pone l'impresa cooperativa in una condizione diversa rispetto all'impresa privata. Infatti l'impresa cooperativa non persegue fini speculativi ma ha come scopo il conseguimento, attraverso la gestione in forma associata dell'impresa da parte dei soci lavoratori (autogestione), della continuità di occupazione per i lavoratori e delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali consentite dalla situazione di mercato.
L'adesione alla cooperativa stabilisce un rapporto in forza del quale, il socio dispone collettivamente dei mezzi di produzione, partecipa alla elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della sua azienda, partecipa responsabilmente ai risultati economici e al rischio d'impresa, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, mette a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, assumendo in tal modo le caratteristiche di un lavoratore associato che dispone, collettivamente, degli strumenti di direzione, dei mezzi di produzione delle sue cooperative e della destinazione dei risultati.
In considerazione di ciò la posizione giuridica del socio nei confronti della cooperativa di cui fa parte costituisce un rapporto associativo.
Fermo restando quanto sopra, le prerogative statutarie, e in questo ambito le delibere assembleari, le associazioni cooperative e le organizzazioni sindacali firmatarie convengono che il trattamento minimo per il socio è quello previsto dal presente CCNL.

Art. 2 - Osservatorio nazionale e osservatori regionali
Considerata la specificità delle relazioni sindacali del settore, della presenza di strumenti paritetici di gestione di parti del CCNL, del fatto che tali strumenti paritetici sono cogestiti con altre componenti dell'imprenditorialità, si ritiene che tale Osservatorio potrà raccordarsi ed essere di supporto a quanto previsto dal protocollo di intesa interconfederale del 5.4.90 punto 5 (Osservatorio Nazionale della Cooperazione).
Si conviene di costituire un Osservatorio Nazionale, la cui istituzione dovrà avvenire attraverso il concorso delle parti firmatarie il presente contratto nazionale di lavoro.
Tale Osservatorio potrà condurre, a favore dei propri membri, analisi, ricerche ed elaborazioni relativamente alle materie di seguito riportate:
- andamento della spesa pubblica
- legislazione sugli appalti pubblici
- politica industriale e processi di ristrutturazione delle imprese del settore
- tecnologie e materiali da costruzione
- andamento del mercato del lavoro
- costo del lavoro nel settore edile
- analisi sui fenomeni economici-sociali che caratterizzano il mercato delle costruzioni
- analisi dei processi ed andamenti legati alla sicurezza ed alla salute, con riferimento alla natura, gravità dei fatti, tendenze.
L'Osservatori Nazionale viene costituito da un Comitato Paritetico di gestione, composto da tre membri delle Associazioni Imprenditoriali e da tre membri delle Organizzazioni sindacali.
Per ogni membro effettivo potrà essere nominato un supplente.
Il comitato paritetico di gestione, che dovrà riunirsi almeno due volte al semestre, nominerà un coordinatore la cui carica viene prevista nella misura di un anno; tale coordinatore sarà prescelto, una volta tra i componenti la parte imprenditoriale e la volta successiva tra i componenti la parte sindacale.
L'Osservatorio Nazionale, nell'espletamento delle sue funzioni, attiverà le opportune energie, utilizzando gli istituti di ricerca, ivi compresi quelli esistenti nelle organizzazioni imprenditoriali e sindacali; inoltre utilizzerà le potenzialità degli enti paritetici previsti dal CCNL quali Casse Edili, scuole Edili, CTP.
Le parti si impegnano, entro il 31.3.1993 a definire le modalità organizzative e funzionali per l'attività del predetto organismo.

Art. 3 - Informazioni: metodologia del confronto
Le parti, ferma restando l'autonomia decisionale e le rispettive distinte responsabilità degli organi sociali delle cooperative e delle strutture del sindacato, in coerenza con quanto contenuto nella premessa, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni e valutazioni, consenta intese e forme di azione convergenti nelle materie oggetto della informazione.
Al fine di facilitare il raggiungimento di tali obiettivi le parti concordano quanto segue:
a) di norma annualmente o su iniziativa di una delle parti le Associazioni nazionali delle imprese cooperative e le organizzazioni sindacali firmatarie, si incontreranno per esaminare congiuntamente la situazione del settore. Nel corso di tali incontri le associazioni cooperative forniranno le informazioni globali riguardanti le prospettive e gli indirizzi in materia di investimenti produttivi e tecnologici al fine di verificarne la rispondenza agli obiettivi della programmazione pubblica degli interventi nel territorio. Analoghe informazioni dovranno essere fornite anche per quanto riguarda l'assunzione di lavori all'estero. Nel corso di questi incontri le associazioni cooperative, forniranno altresì informazioni sulle implicazioni di tali indirizzi sull'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, sulle organizzazioni del lavoro, sulla mobilità della manodopera, sulla formazione professionale. Inoltre, tali informazioni dovranno riguardare i settori materiali di costruzione.
b) di norma semestralmente o su iniziativa di una delle parti, le associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, nel corso di appositi incontri da effettuarsi a livello regionale, provinciale e\o comprensoriale, informazioni globali e specifiche, riferite alle imprese cooperative associate, anche per verificarne la corrispondenza alla programmazione degli interventi nel territorio riguardanti le scelte produttive e i programmi di investimento sia produttivi, sia riferiti alle innovazioni tecnologiche; i relativi volumi; le entità dei finanziamenti e i tempi di attuazione; la realizzazione di nuove iniziative produttive, i relativi criteri di definizione, le loro caratteristiche e dislocazione; l'assunzione di lavori all'estero. Nel corso di questi incontri le associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno, altresì, informazioni sui riflessi di tali iniziative sul mercato del lavoro, ed in particolare sull'occupazione giovanile e femminile, sulla mobilità, sull'organizzazione del lavoro, sui programmi di formazione professionale, in relazione anche all'esigenza di una riqualificazione del lavoro in edilizia, sulle condizioni ambientali ed igieniche. Particolarmente a livello regionale il previsto confronto dovrà affrontare: i problemi inerenti la gestione e la formazione dei programmi di attività e degli strumenti per la formazione professionale; l'andamento e il controllo del mercato del lavoro comprese le eventuali esigenze di mobilità; le scelte e gli orientamenti della programmazione territoriale. Inoltre, le informazioni dovranno riguardare i settori dei materiali da costruzione.
c) di norma quadrimestralmente o su iniziativa di una delle parti, le imprese cooperative e i consorzi, nel corso di appositi incontri, forniranno ai Consigli dei delegati ed al sindacato di categoria informazioni relative alle scelte produttive e ai programmi di investimenti sia produttivi, sia relativi ad acquisizioni di impianti, macchine ed innovazioni delle tecnologie e\o delle tecniche produttive, i relativi volumi e i tempi di realizzazione; l'attuazione di nuove iniziative produttive, i relativi criteri di definizione, le loro caratteristiche e dislocazioni.
Formeranno altresì oggetto di informazione dati articolati relativi a: programmi produttivi, andamento occupazionale, decentramento produttivo, programmazione e gestione degli orari di lavoro, politica e piani di sicurezza, formazione professionale.
In occasione di tali incontri informazioni di merito relativamente a: previsione della durata dei lavori, struttura qualitativa e quantitativa dell'occupazione, orario di lavoro, lavori a turno e relativi servizi di cantiere e di trasporto, piani di sicurezza, eventuale decentramento di fasi di lavoro, fabbisogni formativi, potranno riguardare singole realtà produttive più significative per quantità di occupati, dimensione economica e complessità organizzativa e gestionale programmata o in via di realizzazione.
Si conviene inoltre che nelle aziende di significativa rilevanza per occupati e dimensione economica si attiveranno procedure di informazione preventiva relativamente a: piani poliennali, budgets annuali, bilanci consuntivi.
In tali aziende il processo formativo si svilupperà in appositi incontri in cui gli organi di direzione della cooperativa forniranno alle organizzazioni sindacali informazioni utili alla comprensione delle strategie aziendali e delle scelte gestionali conseguenti.
Incontri specifici di informazione preventiva si produrranno anche relativamente ai processi di innovazione tecnologica ed organizzativa di significativa rilevanza aziendale e nel caso di fusione o costituzione di consorzi tra cooperative.
Nelle imprese polisettoriali le informazioni di cui sopra riguarderanno anche i settori dei lapidei, laterizi e manufatti in cemento.
In questo quadro le imprese cooperative che intendono assumere i lavori all'estero sono tenute ad informare i Consigli dei delegati e i sindacati di categoria sulle caratteristiche e sulle modalità di attuazione di tali lavori.
Nel corso di questi incontri, le imprese cooperative e i consorzi forniranno informazioni sui riflessi di tali iniziative, sui livelli e sulla struttura occupazionale con l'inserimento nel settore dei giovani e delle donne; sulla mobilità; sugli eventuali flussi migratori; sulle modifiche e gli effetti sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Art. 5 - Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti
Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi che regolano i pubblici appalti, qualora per esigenze di carattere tecnico-produttivo o organizzativo vengano affidate in appalto o subappalto opere relative a lavorazioni tipicamente edili, la cooperativa si impegna nello spirito e nella lettera dell'art. 3, alla attuazione di quanto definito alle lettere successive:
A) dare comunicazione preventiva, almeno 15 gg. prima del ricorso al subappalto, al consiglio dei delegati e al sindacato territoriale delle fasi produttive che si intendono appaltare o subappaltare, specificando i tempi di esecuzione, la qualità e quantità della mano d'opera che vi sarà impegnata, nonché la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e la dichiarazione della stessa di adesione al CCNL e agli accordi locali di propria competenza.
La suddetta comunicazione sarà oggetto, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali aziendali e\o territoriali, di confronto specifico che consenta convergenze e intese tra le parti, fatta salva la reciproca autonomia.
Analoghe comunicazioni verranno fornite alle Casse Edili competenti, agli istituti previdenziali e assistenziali ed agli organismi pubblici preposti alla gestione del collocamento della manodopera.
B) La ricerca delle imprese a cui affidare l'appalto o il subappalto verrà dalla cooperativa sottoposta ad indagini di mercato finalizzate a verificare la affidabilità e correttezza di dette imprese.
C) L'azienda si impegna a verificare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, che le imprese, a cui sono affidate in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, operino correttamente nella tenuta dei libri paga, libri matricola e nulla osta di avviamento al lavoro, nonché nella coerente ed integrale assunzione di tutti gli obblighi ed adempimenti di legge e contrattuali con particolare ed esplicito riferimento alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. Alla impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, impianti di betonaggio).
E) La cooperativa, che eventualmente affidi in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, è tenuta a fare obbligo alla impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e dagli accordi locali di propria competenza.
F) La cooperativa è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice, per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specifico alla lettera precedente. È compito dei delegati sindacali o del Consiglio dei delegati di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.
G) Qualsiasi reclamo o richiesta diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alla lettera E, debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto.
In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 33 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
H) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle opere.
Le parti concordano che il ricorso all'appalto e il subappalto, quando riguarda le fasi costruttive che comportano lavorazioni tipicamente edili, non deve avere carattere generalizzato e non è consentito quando comprometta l'occupazione dei lavoratori dell'impresa idonei alle lavorazioni medesime.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che la disciplina di cui sopra non trova applicazione nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione e della successiva gestione di opere pubbliche, qualora le imprese medesime siano vincolate all'inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali idonee ad assicurare la osservazione integrale della contrattazione collettiva di settore.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vengono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

Art. 6 - Accordi locali e aziendali
Alle associazioni sindacali territoriali, delle cooperative e dei prestatori di opera aderenti alle organizzazioni nazionali contraenti è demandato in particolare di provvedere:
a) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
[...]
d) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 56;
[...]
g) alla determinazione dell'indennità per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, secondo i criteri fissati nell'art. 60;
[...]
i) alla istituzione ed al funzionamento dei comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro;
[...]
o) alle modalità di attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla lettera a) dell'art. 5;
p) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro a norma del quarto comma dell'art. 46, nonché alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 47.
In caso di dissenso che non consenta la stipula degli accordi locali entro un termine ragionevole e tempestivo, l'esame delle singole situazioni sarà avocato alle associazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Le questioni di interpretazione della disciplina nazionale sono immediatamente demandate alle Associazioni nazionali contraenti.
Nello spirito della premessa contrattuale e fermo restando che i livelli di contrattazione collettivi e generali del salario sono regolati dal contratto nazionale e dagli accordi integrativi territoriali, il Consiglio dei delegati ha il diritto di intervenire alle seguenti specifiche materie:
a) l'organizzazione del lavoro nell'impresa e nel cantiere;
b) le condizioni ambientali e la sicurezza sul lavoro;
c) la distribuzione dell'orario di lavoro, previsto dai contratti nazionali ed integrativi territoriali;
d) l'inquadramento dei lavoratori nelle qualifiche e nei livelli;
[...]
f) la contrattazione degli elementi della politica salariale aziendale riferiti sia a forme di incentivazione legate alla dinamica della produttività sia a condizioni ambientali e di lavoro.

Art. 7 - Delegati e consiglio dei delegati
Le cooperazioni prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatari dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive, ai delegati ed al Consiglio dei delegati, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale del lavoratore;
b) che nei delegati e nel Consiglio dei delegati composto soltanto da lavoratori in forza delle unità produttive, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300.
Per i rapporti con la Cooperativa, il Consiglio dei delegati, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito.
I nominativi dei componenti di questa struttura, verranno comunicati per iscritto alla cooperativa, a cura del consiglio dei delegati, tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
Nell'esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà altresì farsi assistere da altri delegati componenti il consiglio dei delegati e\o da lavoratori interessati in relazione alle materie in discussione.
[...]
La Legge n. 300\70 si applica a tutti i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro indipendentemente dal numero degli addetti.
[...]

Art. 8 - Assemblee
Nell'unità produttiva (cantiere, stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di lavoro, nonché, nei limiti di dodici ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
[...]

Art. 9 - Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle Associazioni Nazionali, firmatarie del presente contratto, hanno il diritto di affiggere su appositi spazi predisposti dalla Cooperativa in luoghi accessibili a tutti i lavori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 11 - Accordi generali
Gli accordi di carattere generale vigenti anche se non esplicitamente richiamati si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 12 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le organizzazioni nazionali contraenti convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le medesime Organizzazioni nazionali salvo quanto è stato specificatamente demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Disciplina generale
Sezione seconda - Regolamentazione comune agli operai, agli impiegati, quadri
Art. 16 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti

L'ammissione e il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, sono regolati dalle disposizioni di legge.
Per il lavoro delle donne si fa riferimento alle norme stabilite dalla Legge n. 903/77.
[...]

Art. 17 - Tutela della maternità e della paternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
[...]

Art. 20 - Lavoratori extracomunitari
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli enti scuola di cui all'art. 76 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e dagli enti locali.

Art. 21 - Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

Art. 23 - Portatori di handicap.
Le imprese Cooperative favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno:
1) Compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato, di sottoporsi a progetti terapeutico- riabilitativi (analoghe misure potranno riguardare lavoratori che siano genitori o coniugi di portatori di handicap, per i quali sia richiesto, nell'ambito di un progetto terapeutico-riabilitativo, una assistenza continuativa).
Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatori di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture sanitarie medesime.
2) Il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.

Art. 25 - Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato ai lavoratori a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre lavoratori da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall'orario di lavoro.

Art. 29 - Igiene e sicurezza del lavoro
A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e l'igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione dei lavoratori occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccolo cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all'avvio dei lavori del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistono le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione dei servizi comuni a più imprese.
B) È istituito il libretto sanitario e dei dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati da servizi ispettivi dagli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della Legge n. 300/1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della Legge n. 300/1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali.
Il libretto sarà fornito a cura delle Casse edili, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni Nazionali, e distribuito al lavoratore.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui alla presente lettera B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo al servizio sanitario nazionale.
Le parti concordano che l'ottenimento di maggiori livelli di igiene e sicurezza del lavoro nei cantieri e negli uffici, costituisce uno degli obiettivi principali del presente contratto.
Per meglio individuare le direttrici e le attività del futuro intervento, le parti concordano sulla necessità di basarsi anche su un bilancio dell'esperienza maturata nel corso degli anni '80. A tale scopo le Associazioni Nazionali sottoscritte si faranno promotrici, entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, dell'organizzazione di un convegno di studi da finanziarsi nell'ambito delle attività a carattere paritetico.
Le parti convengono fin d'ora che è necessario affermare una cultura sistemica della prevenzione, e pertanto porre maggiore attenzione ai contenuti metodologici, organizzativi e di gestione del cambiamento. Ci si propone inoltre di approfondire l'analisi costi/benefici dell'intervento prevenzionale, per far sì che il modo di lavorare in sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente vantaggioso.
Le parti ritengono fondamentale cooperare per favorire lo sviluppo di strategie prevenzionali, tramite l'individuazione e applicazione di programmi e progetti comuni.
Le parti infine concordano che le direttive CEE, attuali e future, riguardanti gli aspetti generali e specifici del settore delle costruzioni, rappresentano il punto di riferimento per l'attività di ricerca, sperimentazione che si andrà ad individuare. Tali direttive dovranno essere prese a riferimento per una nuova regolamentazione legislativa e normativa che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione del lavoro e nell'assetto tecnologico dell'industria delle costruzioni.

1) Sedi e obiettivi del confronto
Le parti concordano di istituire un tavolo permanente nazionale, con compiti di elaborazione, programmazione e controllo delle attività di seguito elencate.
Il tavolo permanente nazionale può decidere di demandare a livello regionale aspetti applicativi di parti o fasi dei progetti-programmi individuati, anche in considerazione di quanto previsto ai punti successivi.

Progetti e programmi
Gli argomenti sui quali impegnare il tavolo nazionale sono i seguenti:
a) Formazione
- nella fase di accesso al settore
- in presenza di cambiamento di mansione
- in caso di introduzione di nuove tecnologie.
Le parti individuano l'impresa e le scuole edili come sedi di tale formazione.
Per quanto concerne la formazione nella fase di accesso al settore, fino ad un massimo di otto ore retribuite sarà finalizzata alle specifiche mansioni.
b) Esame delle problematiche relative all'igiene e sicurezza nel lavoro d'ufficio, ed individuazione di possibili progetti pilota di tipo conoscitivo e sperimentale, da finanziarsi nell'ambito dell'attività a carattere paritetico.
Per il punto b) il tavolo negoziale dovrà definire contenuti e modalità entro 10 mesi dalla decorrenza contrattuale.
In relazione a quanto sopra le parti concordano che uno dei primi progetti- pilota da attivare sia legato alle problematiche relative all'uso dei videoterminali con particolare riguardo, in tale ambito, all'uso di videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento.
Le parti concordano inoltre sulla necessità di prevedere una valutazione dei risultati della formazione di cui sopra.
c) Saranno altresì oggetto di esame le materie di cui ai successivi punti.

2) CTP (Comitati Tecnici Paritetici)
Le parti concordano sull'esigenza di aprire un confronto sugli indirizzi generali e contenuti specifici dell'attività dei CTP al fine di garantirne uniformità di indirizzo e di programmazione, sinergie nella produzione di materiali informativi e formativi.
In questa logica dovrà anche essere riesaminato il riferimento territoriale che maggiormente garantisce gli obiettivi suddetti, tenuto conto della realtà cooperativa. A tale fine le parti si dicono disponibili ad esaminare il livello regionale, da sperimentare nell'ambito della validità del contratto.
Entro tale periodo dovrà essere definito il regolamento che ne disciplina l'attività.
Nell'ambito del tavolo nazionale sarà definito il regolamento che disciplina l'attività dei CTP, entro il 21.12.91.

3) Organizzazione della prevenzione
Nell'ambito di diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione infortunistica, le parti concordano sulla positività del "piano di sicurezza" previsto all'art. 18 della Legge n. 55/90.
Le parti definiranno i contenuto minimi di tali piani in un apposito allegato.
Le parti concordano che i delegati dell'impresa cooperativa presenti in cantiere sono tra i destinatari, a livello informativo, del piano di sicurezza. L'impresa mandataria o designata quale capogruppo, mette a disposizione dell'insieme delle rappresentanze sindacali presenti in cantiere il piano di sicurezza, generale ed i relativi collegamenti con i piani predisposti dalle imprese esecutrici. In base all'art. 27 della legge 300, i delegati di cui sopra possono usufruire, per le proprie riunioni, del locali messi a disposizione, ciò in armonia con i dettagli contrattuali del settore di appartenenza.
Le parti demandano al tavolo permanente nazionale il compito di valutare la possibile estensione ai lavori privati del piano di sicurezza previsto dalla Legge 55/90, tenuto conto del contesto esperienzale e dell'evoluzione legislativa.

4) Informazione e formazione
I piani, programmi e misure in materia di prevenzione adottati a livello di impresa dovranno prevedere specifici momenti di informazione e formazione.

5) Servizi di prevenzione e protezione
Le parti concordano sull'esigenza di favore l'inserimento e/o lo sviluppo in impresa dei servizi, interni e/o esterni di "prevenzione e protezione", come previsto nella direttiva CEE citata.

6) Osservatorio tramite monitoraggio dei dati infortunistici - Banche dati
Le parti concordano che una conoscenza di settore, fatta tramite campione, per quanto concerne i principali indici infortunistici (frequenza, gravità, durata media ed eventuali altri significativi) è parte costitutiva di una corretta strategia prevenzionale. Pertanto nell'ambito dell'Osservatori Nazionale, già concordato, si svilupperà una sezione a questo scopo che dovrà essere definita negli obiettivi e nei mezzi entro 6 mesi dalla decorrenza.
Le parti inoltre si faranno promotrici per la raccolta e sistematizzazione di dati, esperienze e ricerche, a livello di impresa, CTP, centri di ricerca e sedi universitarie.

7) Costi
Tuttavia le attività a carattere paritetico avranno un finanziamento definito contrattualmente tra le parti a livello nazionale.

Art. 30 - Disciplina dell'apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente articolo.
[...]
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e la frequenza ai corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati.
[...]
Le ore destinate all'insegnamento complementare di cui all'art. 10 della Legge 19 gennaio 1955 n. 25, da effettuarsi di norma presso le Scuole edili sono stabilite i 4 ore settimanali e possono essere in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall'art. 37 del regolamento della legge sull'apprendistato.
L'orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate all'insegnamento complementare.
[...]
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nella lettera a e b) dell'art. 46 (per gli operai) mentre per gli impiegati si applica la normativa dell'art. 79.

Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Ferma restando la preventiva contestazione e le procedure previste dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione costituita: per gli impiegati dagli emolumenti di cui ai punti da 1 a 14 dell'art. 81 e per gli operai dagli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 65;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni lavorativi.
L'impresa ha la facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
e) introduca bevande alcooliche senza averne avuta la preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.
È fatto salvo quanto previsto dall'art. 32 per il licenziamento senza preavviso.
Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari intervenuti entro i due anni immediatamente precedenti.
[...]

Art. 32 - Licenziamenti
Fermo l'ambito di applicazione della Legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificata dall'art. 18 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
1) per riduzione del personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro quali, ad esempio:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o la incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[...]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro; minacce gravi, vie di fatto o gravi offese verso i compagni di lavoro;
g) assenza ingiustificata di cui all'ultimo comma dell'art. 24;
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
[...]
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 37 - Controversie e reclami
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni territoriali delle cooperative e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Quando la controversia individuale o plurima riguarda la attribuzione del livello o l'applicazione delle norme sulla disciplina del cottimo di cui all'art. 53, ciascuna delle associazioni suddette, su mandato della parte interessata, può richiedere l'intervento del Comitato tecnico paritetico previsto dall'art. 38 per l'accertamento degli elementi di fatto.
Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali dovrà essere esperito entro 15 giorni dalla data del ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata dalla Associazione sindacale richiedente.
La richiesta di intervento del Comitato tecnico paritetico sospende il decorso del predetto termine.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazione sindacali, resta salva la facoltà di esperire per le controversie individuali il tentativo di conciliazione fra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale interna.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali, e in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario o qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore, sotto pena di decadenza, entro quattro mesi dalla cessazione del lavoro.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del Codice Civile e sue successive modifiche.

Art. 38 - Comitati Tecnici Paritetici per le controversie
In ciascuna delle circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la stipulazione degli accordi integrativi del presente contratto nazionale a norma dell'art. 6 è istituito un Comitato tecnico paritetico a carattere permanente per l'esplicazione dei compiti di cui al secondo comma dell'art. 37.
I componenti del comitato sono nominati in eguale numero rispettivamente dalle Associazioni territoriali delle cooperative e dei lavoratori di cui all'art. 6 primo comma, in ragione queste ultime di un rappresentante per ciascuna di esse.
Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di intervento.

Art. 40 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori, inoltre debbono osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa, sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto.

Disciplina speciale
Prima parte - Regolamentazione per gli operai
Art. 46 - Orario di lavoro

1. - Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
2. - L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanale.
[...]
4. - L'orario normale contrattuale di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo, sarà normalmente ripartito su cinque giorni della settimana dal lunedì al venerdì.
5. - Ove per comprovate esigenze tecniche si renda necessario ripartire l'orario normale contrattuale su sei giorni, la prestazione di lavoro nella giornata di sabato dovrà essere concordata fra la cooperativa e la rappresentanza sindacale aziendale.
[...]
9. - L'operaio deve prestare la sua opera nell'ora e nel turno stabiliti.
[...]

Art. 47 - Regimi di orario e lavoro a turni
Si prende atto che le componenti principali sottoposte alle volontà delle parti e determinanti il tempo effettivo di lavoro nonché la sua organizzazione sono: ferie, permessi retribuiti, riduzioni d'orario, lavoro straordinario e flessibilità.
Si stabilisce che annualmente le parti a livello aziendale e territoriale si incontrino per definire un calendario annuo di utilizzo di tali istituti.
Il calendario verrà convenuto delle norme contrattuale che regolano i diversi istituti e dovrà essere riesaminato quadrimestralmente ed ogni qualvolta eventi imprevisti lo richiedano.
Nell'ambito del calendario annuo e delle sue verifiche possono, in sede aziendale e/o territoriale, essere concordate in rapporto ad accertate necessità di carattere tecnico-produttivo, regimi flessibili dell'orario di lavoro settimanali e/o plurisettimanali, nel rispetto mediamente di quanto previsto al 2° comma dell'art. 46.
Quanto sopra può essere disposto anche per singole unità organizzative qualora lo richiedono esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un miglior utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori.
Le parti convengono che in sede aziendale si potranno determinare, a fronte di esigenze di pubblica utilità e/o di comprovate necessità tecnico-organizzative e gestionali o di riscontrate necessità di mercato, forme di organizzazione degli orari di lavoro a turno.
Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragioni delle specifiche situazioni che ne determinano il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri anche continuativi.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in opere notturne.
Quando si faccia ricorso a turni avvicendati di 8 ore di lavoro giornaliere per 5 giorni alla settimana, a livello aziendale verrà riconosciuta una pausa giornaliera retribuita per la consumazione del pasto. In caso di più turni regolari articolati su 6 giorni alla settimana l'orario giornaliero sarà pari a 6 ore lavorative a parità di salario, con assorbimento dei riposi annui di cui alle lettere a) e b) dell'art. 46, in proporzione alla durata del lavoro a turni (1/52 dell'entità annua dei riposi per ogni settimana di lavoro a turno). In tal caso inoltre la indennità per lavoro a turni di cui all'art. 59 viene corrisposta nella misura del 6% e non compete la maggiorazione di cui all'art. 46, 6° comma.
[...]

Art. 48 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge applicabili alla imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazioni a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro di domenica, godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana che deve essere prefissato.
[...]
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o da quella prefissata come compensativa, deve essere comunicata all'operaio almeno con 24 ore di anticipo.
[...]

Art. 53 - Lavori a cottimo
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[...]
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme:
[...]
Ad essi [lavoratori] dovrà essere altresì comunicato:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche);
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
[...]

Art. 54 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi per l'esecuzione di lavorazioni edili e affini, quando non ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 del presente contratto e comunque quando il fine sia quello di eludere le norme sul lavoro subordinato e le disposizioni della legge 1369/60.

Art. 59 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
[...]
In caso di obiettive esigenze tecnico-produttive l'impresa cooperativa ha la facoltà di richiedere agli operai, anche eventualmente in giornata di sabato, lo svolgimento del lavoro supplementare, che verrà preventivamente concordato con il Consiglio dei delegati o in assenza di questo con il delegato di cantiere.
[...]

Art. 60 - Indennità per lavori speciali
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 65 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Gruppo A) Lavori vari

Tab. unica nazionale Situazioni extra
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 4 5
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 5
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti. a getti d'acqua o fango 5 12
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8 15
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume 8 15
6) Lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe 8 17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10 10
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impianto di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10 10
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento.
La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività
11 17
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 20
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 3.50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13 20
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13 22
13) Lavori di demolizioni di strutture pericolanti 16 23
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 16 28
15) Lavori su scale aeree tipo Porta 17 35
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esiste, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 17 35
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m 17 35
18) Lavori per fognature nuove in galleria 19 35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità a m. 3 20 35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21 40
21) Costruzione di pozzi oltre i 10 m 22 40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti 27 55

In situazioni extra si trovano le seguenti provincie: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona. Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B) - Lavori in galleria
Agli operai addetti ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:
a) per gli operai addetti al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetti al carico di materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio...................................... 46
b) per gli operai addetti ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed al trasporto nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione................................................ 20
c) per gli operai addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie....... 18
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 28 novembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in gallerie si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 3 chilometri dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Quando vi è concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento supera i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle associazioni territoriali competenti di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.

Gruppo C) Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione agli operai addetti ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri...................................54
b) da oltre 10 a 16 metri............................72
c) da oltre 16 a 22 metri...........................120
d) oltre 22 metri...................................180
Agli effetti dell'indennità da corrispondere la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15%, da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Gruppo D) - Lavori marittimi
- Operai imbarcati su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua: palombari. - Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 65 e da corrispondersi per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Gruppo E) Costruzioni di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta un'indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 65 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L'indennità assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione con l'eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali segnalate.
Qualora le organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 65.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 63 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 70 - Conservazione degli utensili
L'operaio deve conservare in buono stato: macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione, darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno arrecato, previa contestazione dell'addebito.
[...]

Art. 71 - Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli
L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo dalle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione degli indumenti, dei cicli e motocicli. In esso l'operaio deve avere la possibilità di provvedere al cambio degli abiti normali con quelli da lavoro, prima e dopo l'orario lavorativo.
L'impresa deve provvedere a far richiudere il locale predetto e ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza degli indumenti personale, dei cicli e motocicli lasciati dagli operai.
Resta fermo che i locali debbono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche.
Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, l'impresa deve provvedere nel modo più idoneo alla conservazione degli indumenti e dei mezzi suddetti.
L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano obiettive condizioni di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui trattasi.

Art. 73 - Commissione Tecnica Nazionale
Viene istituita una Commissione Tecnica paritetica a livello Nazionale per:
a) lo studio dei problemi attinenti la disciplina del lavoro a cottimo, le retribuzioni ad incentivo e gli strumenti idonei allo scopo nell'ambito del Contratto di lavoro, avente riguardo anche alle esperienze e alle realizzazioni di altri Paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti territorialmente in Italia. La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali di comune accordo con le Associazioni locali.
b) L'esame delle questioni di interpretazioni della disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nell'impiego della mano d'opera degli appalti e nei subappalti di cui agli artt. 5 e 54 del presente Contratto.
c) L'esame delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo comma dell'art. 60.

Art. 75 - Addestramento professionale
Le Associazioni cooperative e le Organizzazioni sindacali firmatarie riaffermano la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione dei lavoratori dell'edilizia per affinare e perfezionare le capacità tecniche degli stessi, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Le Associazioni ed Organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito ente scuola od al potenziamento di quello esistente.
Le Associazioni cooperative e le Organizzazioni sindacali firmatarie riaffermano il loro impegno (come per le Casse edili ed altri enti scuola paritetici) a pervenire nelle singole realtà territoriali ad enti scuola unitari gestiti con la partecipazione di tutte le Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni nazionali firmatarie dei CCNL.
A tale scopo le parti, a livello nazionale e territoriale, promuoveranno, ognuna per conto proprio e/o congiuntamente, iniziative atte a realizzare intese che consentano l'attuazione di quanto indicato al comma precedente.
Gli enti scuola realizzeranno i loro scopi mediante la istituzione di scuole professionali edili o la ove queste per obiettive accertate difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli enti scuola stessi - ad istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico delle cooperative, o da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione e di cui al punto 3) dell'art. 64.
Tali enti saranno amministrati da un Consiglio di Amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti sulla base di un apposito regolamento i cui principi verranno fissati dalla Commissione paritetica di cui al quart'ultimo comma. Il Consiglio di Amministrazione nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante delle cooperative, il Vice Presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali delle Cooperative e dei lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti-scuola.
Le clausole difformi dagli statuti esistenti alla data di entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.
I programmi di attività saranno predisposti nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti-scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali o interprovinciali.
I corsi dovranno essere indirizzati alla prima formazione di giovani che entrano nel settore; alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento di operai impiegati, tecnici e quadri, secondo le esigenze del mercato del lavoro.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali. I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico alle lavorazioni di cantiere ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di addestramento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello del 1° livello e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 43.
Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 43 valgono anche per i lavoratori già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare operai ai corsi professionali, gestiti dagli Enti-scuola, ed incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
Le parti convengono di istituire un organismo paritetico, a livello nazionali con la funzione di promuovere e coordinare l'attività di addestramento svolta dagli Enti-scuola territoriali, di armonizzare i programmi e gli indirizzi didattici e di assumere in genere ogni idonea iniziativa atta a favorire l'istruzione professionale.

Disciplina speciale
Seconda parte - Regolamentazione per gli impiegati e i quadri
Art. 78 - Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanale.
Il prolungamento del lavoro oltre gli orari contrattuali di cui ai precedenti commi, fino alla concorrenza di maggiori orari previsti dalla legge, dà agli impiegati il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'art. 90 del presente contratto.
L'orario normale contrattuale di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo, sarà normalmente ripartito su cinque giorni della settimana dal lunedì al venerdì.
Ove, per comprovate esigenze tecniche, si renda necessario ripartire su sei giorni l'orario contrattuale, la prestazione di lavoro nella giornata del sabato dovrà essere concordata fra le parti interessate: cooperativa e rappresentanza sindacale.
[...]
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori in cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione.
[...]

Art. 83 - Festività
[...]
Il riposo si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.
[...]

Art. 84 - Ferie
[...]
Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, ed in via del tutto eccezionale non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a versargli una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (comma 4°). Tale indennità va corrisposta entro i sei mesi successivi alla data in cui l'impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal secondo comma dell'art. 91 con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere dei sei mesi.
[...]

Art. 87 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa, lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 80;
b) per lavori in galleria: una indennità di £. 50.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito per altri motivi specifici.

Art. 88 - Indennità di zona malarica
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 80.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 89 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[...]
Nessun impiegato tecnico od amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario, notturno o festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro supplementare, straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[...]

Art. 99 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
[...]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[...]

Art. 103 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai funzionari della cooperativa dai quali gerarchicamente dipendono.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[...]