N. 04461/2010 REG.DEC.
N. 02439/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2439 del 2007, proposto dal signor L.A.O., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Giuliani, con domicilio eletto presso il signor Bruno Taverniti in Roma, via Germanico 96;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Casa Circondariale di Siena;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00039/2007, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO DANNO PER MANSIONI USURANTI.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2010 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti l’avvocato Taverniti, su delega dell’avv. Giuliani e l'avv. dello Stato Corsini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al TAR Toscana, il sig. A.O.L., dipendente del Ministero di Grazia e giustizia, esponeva che nel 1990 il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie lo aveva riconosciuto affetto da “ipertensione arteriosa con vertigini”, causata dal servizio prestato.

Successivamente, nel 1995, il ricorrente aveva presentato una domanda di aggravamento dell’infermità riscontratagli, ma l’accertamento fu effettuato solo in data 10.5.2000 presso la C.M.O. dell’ospedale militare di Firenze, con esito di “ipertensione arteriosa persistente con mediocre controllo e iniziali segni di cardiopatia ipertensiva, note ansiose reattive non invalidanti”.

In conseguenza di ciò il dipendente era stato ritenuto idoneo in modo parziale al servizio ed abile solo a servizi non comportanti stress emotivo, stazione eretta e variazioni climatiche.

In data 3.10.2000 la stessa C.M.O. riconosceva il ricorrente inidoneo permanentemente al servizio per la seguente infermità “Sindrome depressiva ansiosa,…ipertensione arteriosa…cefalea di probabile natura muscolo-tensiva”, riconoscendo l’aggravamento della patologia cardiocircolatoria ed assegnando la VI categoria per cumulo di patologie;

Infine, in data 30.8.2001, il dipendente veniva riformato con concessione di pensione privilegiata ascrivibile alla IV categoria.

Con il predetto ricorso il sig. L., sostenendo la responsabilità dell’amministrazione per non averlo sottoposto tempestivamente a visita medico-legale (come richiesto fin dal 1995), argomentava che il mancato tempestivo accertamento delle patologie intervenute aveva determinato lo svolgimento di un’attività lavorativa usurante, motivo di stress e di implicazioni neuro-psichiche irreversibili, e che quindi l’aggravamento delle patologie preesistenti e la comparsa di altre patologie erano da ritenersi dipendenti da causa di servizio, come riconosciuto dalla stessa C.M.O. di Firenze. Il sig. L., quantificata mediante consulenza di parte la misura del danno ricevuto, concludeva quindi domandando la condanna del Ministero della Giustizia a pagare la somma di euro 50.000,00, a titolo di risarcimento del danno, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso proposto; di qui l’appello proposto dal dipendente ed affidato ai motivi trattati nel prosieguo dalla presente decisione.

Si è costituito nel giudizio il Ministero della giustizia, resistendo al gravame ed esponendo in memoria le proprie argomentazioni difensive.

Alla pubblica udienza del 9 aprile 2010 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1- A sostegno della sentenza gravata, che ha escluso i presupposti per affermare la responsabilità del Ministero della giustizia nella determinazione dei danni dedotti da dipendenza da causa di servizio, il TAR ha ritenuto che la questione dell’infermità contratta in servizio dal ricorrente è stata affrontata e definita in sede di procedimento di liquidazione dell’equo indennizzo.

I primi giudici hanno poi precisato che nessuna prova è stata data del cosiddetto danno biologico (pregiudizio per l’integrità psico-fisica del ricorrente), osservando che ciò vale anche se se è vero che con un sollecito accertamento si sarebbe potuto probabilmente correggere o ridurre il danno cardiocircolatorio ed impedire la comparsa delle altre malattie da esso dipendenti.

Nella fattispecie, secondo il TAR, non è stata però offerta prova alcuna che, ove il ricorrente fosse stato adibito ad altre mansioni, la patologia originariamente riscontrata non si sarebbe aggravata, né che l’aggravamento fosse riconducibile in via esclusiva all’attività lavorativa svolta.

1.2- L’orientamento testè riassunto è contestato dall’appellante nel primo mezzo d’appello, con il quale si argomenta l’erroneità della pronunzia per aver trascurato la prova, esibita in atti, sia della visita effettuata solo nel 2001 (“rectius” 2000), sia del successivo utilizzo in mansioni usuranti.

Al riguardo, il Collegio, entrando nel merito della controversia, osserva che la tesi dell’appellante è frutto di un’errata lettura della decisione. A fronte di una richiesta risarcitoria tendente a far valere come causa determinativa del danno il lasso di tempo trascorso tra la domanda di aggravamento (1995) e l’accertamento da parte della CMO (2000), e la conseguente assegnazione a mansioni diverse (2001), il TAR ha ritenuto, da un lato, reintegrativo l’equo indennizzo disposto, e dall’altro l’insufficienza di elementi probanti sia il danno biologico sia che, ove il ricorrente fosse stato tempestivamente adibito ad altre mansioni, la patologia originariamente riscontrata non si sarebbe aggravata.

La sentenza, quindi, non ha trascurato gli elementi costituiti dalla visita effettuata solo nel 2001 e dall’utilizzo in mansioni usuranti, ma ha affermato che essi non costituivano elementi per pervenire al riconoscimento di un reintegrazione ulteriore, sino al risarcimento del danno, rispetto all’indennizzo già riconosciuto, non essendovi la necessaria prova, da fornirsi a cura dell’istante. Tale non è stata considerata, e correttamente , la perizia esibita dal ricorrente, la quale pur affermando con certezza che il ritardo ha determinato un aggravamento delle patologie insorte, esprime in realtà una mera ipotesi che, sotto il profilo delle responsabilità, non dimostra “ex se” che l’aggravamento delle complesse patologie registrate si è determinato per esclusiva responsabilità del ritardo dell’amministrazione nel procedere.

D’altro canto la giurisprudenza amministrativa, su analoga fattispecie, ha già affermato che l’ espressione di una mera possibilità di un evento dannoso non corrisponde affatto alla prova del medesimo (v. Cons. di Stato, sez. VI, n. 3337 del 2005).

1.3- L’atto d’appello ha dedotto che altri vizi della sentenza gravata risiederebbero nel:

- non aver censurato il ritardo di cinque anni con il quale la CMO e l’amministrazione hanno proceduto agli accertamenti in merito all’aggravamento;

- aver affermato che l’amministrazione si sarebbe attivata sin dal 2000 per utilizzare il dipendente in mansioni compatibili con la diminuzione della capacità lavorativa, senza specificare però le mansioni ed il tipo di attività svolte e ignorando che la perizia ha affermato il deterioramento delle condizioni di salute nel quinquennio anteriore al 2000.

1.3.1- Quanto al tempo trascorso tra la domanda e l’accertamento dell’aggravamento, il Collegio osserva che quest’ultimo ha per oggetto oggettivamente la situazione psico-fisica del dipendente risultante al momento di effettuazione della visita, comprendendo perciò necessariamente anche esiti eventualmente registratisi tra la domanda e l’accertamento stesso, sicché il ritardo non può oggettivamente determinare un ostacolo alle verifiche da compiere sull’aggravamento ai fini dell’equo indennizzo e non può perciò sotto tale profilo essere censurato.

1.3.2- In merito al profilo residuo, in disparte che non spettava certamente al TAR specificare le mansioni ed il tipo di attività svolte, deve convenirsi col primo giudice sulla prova in atti del fatto che l’amministrazione, sin dal mese successivo all’accertamento dell’aggravamento (giugno 2000), si è attivata per utilizzare il dipendente, che prestò il proprio assenso, in attività compatibili con la accertata ridotta capacità lavorativa.

2.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

3.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello n. 2439 del 2007.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Luigi Maruotti, Presidente FF

Antonino Anastasi, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione