Categoria: Prassi amministrativa
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Documento: Delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010.

Oggetto: Riscrittura a tariffa vigente dell'articolo 24 del DM 12.12.2000.
Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione).


IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO


visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché i successivi Decreti Interministeriali del 27 marzo 2009 e 12 gennaio 2010 di conferma nel predetto incarico;

visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e, in particolare, l'art. 3 comma 1 che prevede l'approvazione con “decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, di distinte tariffe dei premi”;
visto il Decreto Ministeriale 12.12.2000 concernente le nuove tariffe dei premi e le relative modalità di applicazione ed in particolare l'articolo 24 che rubrica “Oscillazione del tasso medio per prevenzione”;
considerate le criticità manifestatesi in questo primo decennio di applicazione dell'attuale tariffa in relazione alla scarsa adesione delle aziende ed, in particolare delle PMI, allo sconto di che trattasi;

ritenuta la necessità di intervenire su detto articolo:

* per renderlo maggiormente rispondente, attraverso una migliore e più mirata riarticolazione delle percentuali di sconto immediatamente correlate alle dimensioni aziendali, misurate in termini di lavoratori – anno, al fine di renderle maggiormente rispondenti alle esigenze delle PMI, asse portante del sistema produttivo italiano, al fine di indurle ad investire in prevenzione;
* per posticipare la data di presentazione delle istanze ex art. 24 MAT dal 31 gennaio al 28 febbraio di ogni anno al fine di evitare il ricorso a proroghe ormai costanti di detto termine;
* per ampliare lo spettro dei possibili interventi in materia di prevenzione, aggiornandolo costantemente all'evoluzione della normativa liberandolo dai precisi riferimenti presenti nella versione vigente della norma;

tenuto conto delle risultanze dell'analisi tecnica condotta dalla CSA, di cui alla relazione finale in data 15 febbraio 2010;
vista la relazione del Direttore Generale in data 21 aprile 2010,

DELIBERA



di approvare il nuovo testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000 che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Roma, 21 aprile 2010

Art. 24
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività

1. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa , in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

Lavoratori - anno Riduzione

Fino a 10 - 30 %
Da 11 a 50 - 23 %
Da 51 a 100 - 18 %
Da 101 a 200 - 15 %
Da 201 a 500 - 12 %
Oltre 500 - 7 %

2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

3. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.

4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.