Tipologia: Ipotesi di rinnovo
Data firma: 15 luglio 2010
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti: Assogiocattoli e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Giocattoli, Industria
Fonte: FILCEM-CGIL

Sommario:

Art. (5) - Decorrenza e durata
Art. (..) - I livelli di contrattazione
Art. (..) - Il contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. (6) - Regolamentazione della contrattazione aziendale
3 - Finalità e contenuti
4 - Durata e procedure
5 - Commissione Consultiva
6 - Elemento di Garanzia Retributiva [punto aggiunto]
Art. (7) - Relazioni sindacali - Formazione sindacale - Impresa di dimensione europea
Sessione annuale sulla politica industriale
Art. (28) - Commissione per lo studio della riforma del sistema di inquadramento
Art. (48) - Minimi contrattuali [nuovo titolo: Definizione ed elementi della retribuzione contrattuale]
1 - Retribuzione nazionale
2 - Elementi aggiuntivi della retribuzione
3 - Premio aziendale per obiettivi
Art. (53) - Tredicesima mensilità
Art. (58) - Assenze per malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. (62) - Servizio militare [nuovo titolo: Servizio militare e volontariato civile]
Art. (62) - Iniziative a sostegno della formazione continua
Art. (62) - Ambiente di lavoro
Art. (84) - Ferie
Artt. (95) - Ferie
Protocollo d'intesa sulla bilateralità - Programma delle attività dell'Osservatorio Nazionale per il triennio 2010-2012
Protocollo d'intesa sulla gestione delle flessibilità
Premessa

Procedura
Scheda
Tabelle Retributive rinnovo contrattuale 15 luglio 2010
Importo forfetario una tantum
Previdenza Complementare
Protocollo sulle modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta da Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil ai lavoratori non iscritti a seguito del rinnovo del CCNL 15 luglio 2010
Allegato "A" al protocollo del 15 luglio 2010 - Comunicato ai lavoratori
Allegato "B" al protocollo del 15 luglio 2010 - Avviso ai lavoratori Quota di partecipazione alle spese contrattuali

Macerata, addì 15 luglio 2010 tra Assogiocattoli e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilta-Uil è stato redatto il presente documento di ipotesi di rinnovo del CCNL 10 luglio 2008

Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
Art. (...) - I livelli di contrattazione
Le parti hanno inteso disciplinare:
* la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
* la contrattazione di secondo livello: contratti aziendali.
[...]
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
La contrattazione aziendale potrà inoltre intervenire per disciplinare tutte le materie normative per le quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando al livello aziendale, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.
Al fine di facilitare ed estendere la contrattazione aziendale e sulla base delle esperienze già acquisite nel settore, le parti stipulanti il presente contratto potranno definire apposite linee guida sulle modalità e sui contenuti degli accordi aziendali, con riguardo alle diverse tipologie e dimensioni delle aziende ed alle caratteristiche specifiche dei vari comparti produttivi.
Inoltre, le parti, tenendo conto delle migliori pratiche già sviluppate, potranno definire modelli/schemi tipo di premio di risultato e/o esempi di parametri utili a misurare la produttività, la qualità, il livello di servizio e l'andamento economico aziendale nei vari comparti produttivi.
A livello territoriale, con l'obiettivo di cogliere le reciproche opportunità, le Associazioni territoriali aderenti a Confindustria e le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto, potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.

Art. (...) - Il contratto collettivo nazionale di lavoro
Il contratto collettivo nazionale di lavoro regola lo svolgimento del rapporto di lavoro e definisce i diritti ed i doveri delle aziende e dei lavoratori.
[...]

Art. (6) - Regolamentazione della contrattazione aziendale
I punti 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
3 - Finalità e contenuti
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività, anche attraverso la gestione dei rimandi dei singoli articoli del contratto nazionale e l'individuazione degli interventi di innovazione produttiva, in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti, anche in raccordo con quanto previsto all'art. ... comma 4.
[...]

4 - Durata e procedure
[...]
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento, in apposite riunioni che potranno essere effettuate anche nell'ambito degli incontri informativi di cui all'art. (7), punto 4, del presente contratto.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e l'effettuazione delle verifiche.
Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto aziendale non sia stato ancora rinnovato, l'Associazione industriale di riferimento e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono essere interessate dalle parti per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo ed agevolare le possibili soluzioni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione delle procedure come sopra disciplinate saranno definite secondo quanto previsto dall'art. (2), punto B) del presente contratto nazionale.

5 - Commissione Consultiva
Opera una Commissione consultiva nazionale per effettuare l'analisi delle coerenze, rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione, in tale ambito, potrà indirizzare, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti.
La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui al punto 4, e l'attività della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello ed alla evoluzione del sistema di relazioni industriali.
Al fine di favorire il lavoro della Commissione gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.

Art. (7) - Relazioni sindacali - Formazione sindacale - Impresa di dimensione europea
I commi 1 e 2 delle premesse sono soppressi
Nel comma 3 delle premesse dopo la parola "Attraverso", la parola "esso"è sostituita con le seguenti:
l'articolato sistema di informazioni che segue
Al termine del punto 1 del paragrafo livelli informativi e osservatorio sono aggiungi i seguenti commi:

Sessione annuale sulla politica industriale
Le parti stipulanti il presente contratto, anche valendosi delle analisi e delle attività di concertazione dell'Osservatorio Nazionale, si impegnano a svolgere una sessione annuale di confronto sui temi della politica industriale al fine di:
- condividere le linee strategiche di evoluzione del settore;
- analizzare congiuntamente, in coerenza con tali linee, le proposte di politica industriale utili e prioritarie per il consolidamento e lo sviluppo del sistema delle imprese del settore giocattoli, giochi, modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia; - definire le proposte comuni e le iniziative congiunte nei confronti del Governo e delle altre istituzioni ai vari livelli competenti in materia di politica industriale.
La sessione di confronto di cui sopra si svolgerà di norma nel mese di maggio, comunque preventivamente alla presentazione da parte del Governo dei documenti di programmazione economica e finanziaria e del disegno di legge finanziaria.
Le parti potranno definire modalità di verifica congiunta degli esiti delle eventuali iniziative comuni intraprese.
La sessione annuale di confronto sulla politica industriale a livello nazionale potrà essere preceduta da analoghe sessioni di confronto a livello territoriale e secondo quanto previsto dai paragrafi che seguono.

Art. (28) - Commissione per lo studio della riforma del sistema di inquadramento
Al 2° comma la parola "2008" è sostituita con la seguente: 2010
Nella prima alinea di cui al 2° comma dopo la parola "lavoratori" sono aggiunte le seguenti:
La ricognizione si dovrà concludere, salvo che congiuntamente si definisca una proroga, entro il mese di giugno 2011.
All'ultimo comma le parole " luglio 2009 "sono sostituite con le parole " ottobre 2011" e le parole "della parte economica" sono soppresse.

Art. (62) - Ambiente di lavoro
Al 1° comma del punto 1 le parole "4 e 5 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626" sono sostituite dalle seguenti: 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Nella prima alinea del 2° comma del punto 1 le parole "3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626" sono sostituite dalle seguenti: 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Nella seconda alinea del 2° comma del punto 1 le parole "5 del D. Lgs 19 settembre 1994, n. 626" sono sostituite dalle seguenti: 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Al punto 6 dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
Ai sensi dell'art. 37, comma 14, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. I) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
Al 3° comma del punto 8 le parole "19 settembre 1994, n. 626" sono sostituite dalle seguenti: 9 aprile 2008, n. 81
Al 1° comma del punto 9 le parole "51, primo comma, lett. c) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626" sono sostituite dalle seguenti: 173, primo comma, lett. c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Al punto 10 le parole "19 settembre 1994, n. 626" sono sostituite dalle seguenti: 9 aprile 2008, n. 81
Nella dichiarazione a verbale le parole "al processo di riforma legislativo in atto del D.Lgs. 626/1994, realizzato" sono sostituite con le seguenti: alla riforma legislativa realizzata

Art. (84) - Ferie
Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
Il periodo minimo di ferie di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Artt. (95) - Ferie
Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.

Protocollo d'intesa sulla bilateralità - Programma delle attività dell'Osservatorio Nazionale per il triennio 2010-2012
Fatto salvo quanto previsto dagli artt. (7) e ( 8) del presente contratto nazionale, le parti nel triennio 2010-2012 si attiveranno per realizzare, in via prioritaria, le seguenti iniziative bilaterali:
- Realizzazione delle sessioni annuali sulla politica industriale (art. (7) del CCNL).
- Possibile definizione di "Linee guida" della contrattazione aziendale e di "modelli di premio di risultato" ai sensi dell'art. 6 del CCNL.
- Costituzione dell'Organismo Nazionale Bilaterale per la Formazione sulla base di quanto previsto dall'art. (8)
- Costituzione di un Organismo Bilaterale Paritetico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art. 51 del T.U. n. 81/2008.
- Studio di un eventuale progetto settoriale nazionale (con finanziamenti di Fondimpresa e/o dell'Inail) in materia di informazione e formazione dei lavoratori, dei RLS e dei RSPP
- Iniziative comuni in materia di contraffazione e di sicurezza dei prodotti del settore giocattolo.
- Definizione dei profili formativi per la piena attuazione dell'apprendistato professionalizzante.
Le parti si impegnano a concludere tale attività entro il 30 giugno 2011
Nel caso in cui, nel corso della realizzazione delle iniziative di cui sopra, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale o sulla base di nuove disposizioni di legge, dovesse emergere la necessità di costituire un ente bilaterale con propria autonoma personalità giuridica, soprattutto in relazione alla possibilità dell'ottenimento di finanziamenti per la realizzazioni di specifici progetti in favore del settore, le parti dichiarano la propria disponibilità ad esaminare tale eventualità, purché la costituzione di tale ente sia strumentale alle attività dei suddetti organismi contrattuali e sia stabilita la compartecipazione delle parti ai costi di costituzione e di gestione.

Protocollo d'intesa sulla gestione delle flessibilità
Premessa

L'evoluzione della strumentazione contrattuale che le parti hanno individuato e reso disponibile nel contratto nazionale di lavoro per consentire alla filiera manifatturiera di esprimere le proprie potenzialità è un percorso che narra la storia delle relazioni industriali dell'insieme del sistema delle imprese del settore giocattoli, giochi, modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia.
In particolare, l'ampia ed articolata serie di istituti messi a disposizione ha consentito di individuare le migliori risposte alla domanda di efficienza che il sempre più agguerrito confronto competitivo impone in un mercato globale dove l'economia di scopo è subentrata all'economia di scala.
La struttura organizzativa delle aziende si è evoluta verso sistemi sempre più flessibili interpretando impostazioni a geometria variabile nel ricorso ai sempre più ampi strumenti messi a disposizione dalla disciplina contrattuale, coniugando l'innovazione di prodotto con l'innovazione di processo.
Ma in questi ultimi mesi si è verificata una ulteriore criticità, suscettibile di pregiudicare l'efficacia delle soluzioni ad oggi positivamente utilizzate, rendendo necessario individuare adeguate contromisure.
L'ostacolo costituito dalla suddetta nuova criticità è determinato dalla irregolarità dei flussi che costituiscono - a monte e/o a valle - impedimenti imprevedibili per la programmazione delle attività aziendali, perché non compatibili con i tempi di intervento per le risposte organizzative.
Tale fenomeno, sia pure con intensità variabile, impatta sulle aziende dei diversi comparti produttivi a prescindere dalla dimensione delle imprese e dall'esistenza o meno di un sistema di relazioni sindacali strutturato.
Riconfermando la validità dell'insieme degli istituti contrattuali già definiti (flessibilità, straordinari, riduzione dell'orario di lavoro, ferie, ect.), in considerazione delle particolari condizioni che pregiudicano la regolarità dei flussi di attività cui tende ad orientarsi la programmazione dei processi manifatturieri e dei servizi, ma anche in considerazione della imprevedibile durata di tale fenomeno, si conviene sull'opportunità di definire, in via sperimentale e limitatamente alla durata del presente contratto, una modalità supplementare di ricorso a detti istituti, secondo il percorso di seguito indicato.

Procedura
L'orario di lavoro e la flessibilità è regolamentato dagli appositi articoli del CCNL.
Le parti riconoscono che l'andamento dei mercati, i volumi sempre più variabili, la diversificazione della tipologia del prodotto e l'incertezza sulla conferma degli ordini si traduce in una sempre maggiore irregolarità dei flussi e causa un forte impedimento per la programmazione delle attività aziendali, anche in relazione alle specificità delle stesse.
Pertanto per migliorare la competitività e l'efficienza, cogliere le potenzialità di un mercato sempre più imprevedibile e flessibile con decorrenza dalla data del presente accordo e per un periodo sperimentale pari alla durata dello stesso si conviene che con apposito accordo da realizzare a livello aziendale potrà essere adottata una specifica procedura per gestire, in via preventiva e anticipata rispetto all'eventuale verificarsi della emergenza produttiva o di servizio, l'articolo contrattuale riguardante la flessibilità e/o individuare altri dispositivi in grado di rispondere al meglio alle esigenze organizzative aziendali.
Tale procedura potrà essere attivata in base ad una specifica formale richiesta dell'azienda alla RSU o, in sua assenza, alle organizzazioni sindacali territoriali informando l'Associazione imprenditoriale di riferimento. Tale richiesta farà riferimento esplicito al presente Protocollo e potrà avvenire anche all'interno della contrattazione di secondo livello. La procedura può definire:
• Il passaggio dal confronto negoziale sul singolo evento al confronto previsionale sulle situazioni che potrebbero verificarsi nel periodo.
• La durata del periodo di riferimento nel quale ipotizzare le diverse situazioni che potrebbero verificarsi, che sarà definito secondo le specificità produttive e organizzative delle singole imprese. Tale periodo sarà di norma di 3 mesi salvo diverso accordo tra le parti.
• La previsione di massima dell'andamento della produzione nell'arco di tempo considerato.
• L'individuazione dei casi e delle situazioni che potrebbero verificarsi nel periodo con le connesse esigenze di variazione dell'organizzazione del lavoro (aumento o riduzione delle capacità produttive).
• Indicazione delle modalità applicative (relative alla disposizione delle ore di supero) dell'istituto della flessibilità (o di altri istituti previsti nella contrattazione aziendale) da applicare nel caso in cui si determinassero le situazioni non prevedibili.
• Definizione, nel rispetto del CCNL, di eventuali ulteriori strumenti di gestione delle emergenze.
• Definizione dei tempi di preallerta e dei tempi di preavviso per l'applicazione, con semplice informazione da parte dell'azienda, di quanto convenuto in fase previsionale. Il preavviso di applicazione della flessibilità sarà di 2 giorni.
• Impegno dell'azienda a comunicare, nel momento in cui ha la certezza del verificarsi della situazione non prevedibile, della probabile durata di tale evento;
• Definizione delle modalità di recupero delle ore di flessibilità;
• Riconoscimento della possibilità di recupero in termini individuali e su semplice richiesta del lavoratore, con 2 giorni di preavviso all'azienda, di almeno 8 ore di flessibilità salvaguardando le esigenze che hanno portato alla richiesta della presente procedura.
Inoltre l'accordo su richiesta dell'azienda conterrà la possibilità:
- del recupero a livello individuale della flessibilità nel limite dell'articolo contrattuale;
- di monetizzare i permessi per ROL;
- di utilizzo collettivo dei permessi per ROL.
Le parti definiscono anche le verifiche sull'applicazione di quanto ipotizzato e sul rispetto di tutte le parti della procedura.
La procedura si concluderà con un documento nel quale saranno indicate le soluzioni organizzative concordate per affrontare, nel periodo di tempo definito, le emergenze produttive.
In caso di mancato accordo in sede aziendale entro il termine di 20 giorni dall'inizio dell'attivazione della procedura, ciascuna delle parti potrà richiedere, in sede territoriale, l'intervento delle Organizzazioni firmatarie del CCNL ed eventualmente, in seconda istanza, l'intervento delle parti nazionali firmatarie del CCNL entro i successivi 15 giorni. Le organizzazioni firmatarie del CCNL destinatarie di tali richieste si riuniranno per un esame congiunto della specifica situazione aziendale con l'obiettivo di chiarire ogni aspetto di tale situazione in relazione alla presente procedura, al fine di facilitare la rimozione degli eventuali impedimenti, ferma restando la titolarità negoziale delle parti a livello aziendale.
Resta inteso che le aziende che non intendano seguire la nuova procedura di cui al presente Protocollo potranno continuare ad applicare le regole già previste dal CCNL, affrontando le singole emergenze organizzative con gli strumenti contrattuali ordinari.
La presente procedura ha l'obiettivo di rendere più competitive le imprese, di migliorare la loro posizione sul mercato, di dare stabilità all'occupazione e di garantire il rispetto delle condizioni individuali dei lavoratori. Per questo le parti si impegnano a garantire la massima coerenza nell'applicazione della presente procedura.
Le parti ritengono che la positiva e corretta attuazione del percorso sperimentale sopra delineato possa contribuire ad ampliare l'area del confronto costruttivo tra imprese e lavoratori anche nella prospettiva dell'estensione della contrattazione aziendale.
Ogni 6 mesi verrà attuata, fra le parti firmatarie del CCNL, una verifica sullo stato di applicazione del protocollo anche con l'obiettivo di individuare possibili interventi in grado di agevolarne la sua applicazione.
Al fine di facilitare e semplificare l'applicazione della procedura viene riportata in allegato, al solo scopo esemplificativo, una scheda contenente l'illustrazione delle soluzioni già adottate all'interno del settore dei giocattoli, giochi, modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia.

Scheda
Le pratiche adottate dalle aziende del settore dei giocattoli, giochi, modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia si distinguono in due tipologie:

1. Soluzioni adottate a livello aziendale su rimando del CCNL

Tali soluzioni riguardano 4 istituti contrattuali:
Flessibilità: prevedono 3 possibili modalità di intervento:
• Incremento delle ore di flessibilità oltre le 96 previste dal CCNL
• Possibilità di superamento delle 48 ore settimanali
• Recupero della flessibilità con programmazione individuale e non collettiva

Ferie:
• possibilità di programmare il godimento della 3~ settimana di ferie in modo separato rispetto alle altre due

Riduzione dell'orario di lavoro:
• Possibilità di definire il godimento dei permessi per ROL in modo individuale o collettivo
• Possibilità, in caso di particolari esigenze produttive, di monetizzare in tutto o in parte tali permessi

Lavoro straordinario:
• Procedura per il lavoro straordinario di produzione e dell'area amministrativa che agevoli l'adesione volontaria dei lavoratori alle richieste dell'azienda

2. Soluzioni adottate totalmente a livello aziendale per rispondere ad esigenze particolari
Orario di lavoro
• Per consentire la flessibilità di utilizzo degli impianti, possibilità del passaggio, con un preavviso minimo predefinito e per un periodo limitato, da un regime di orario ad un altro

Flessibilità:
• Trasformazione della percentuale di maggiorazione in permessi retribuiti
• Utilizzo contestuale (ad esempio, a settimane alterne) di flessibilità positiva e negativa

Lavoro straordinario:
Particolari procedure per individuare preventivamente la disponibilità impegnativa dei lavoratori a prestare lavoro straordinario in caso di necessità