Categoria: Cassazione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico
Dott. DI NUBILA Vincenzo
Dott. AMOROSO Giovanni
Dott. NAPOLETANO Giuseppe
Dott. CURZIO Pietro

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
P.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANZELLA PIETRO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati RASPANTI RITA, LA PECCERELLA LUIGI che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 20/12/2006, rep. n. 72446;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7547/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/12/2005 R.G.N. 294/03 +1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2010 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe;
Udito l'Avvocato LA PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli respingeva l'impugnazione proposta da P.A. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda del P., avanzata nei confronti dell'INAIL, avente ad oggetto l'accertamento dell'indennizzabilità dell'infortunio occorso, nella pausa pranzo, durante il tragitto di ritorno dal suo domicilio al posto di lavoro, con conseguente condanna al pagamento della relativa indennità.

La Corte territoriale premetteva che, nella specie, trovavano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema d'infortunio in itinere in quanto non risultava prodotto l'accordo aziendale sulla cui base il P. sosteneva la piena assimilazione al tempo di lavoro dell'intervallo concesso dal datore di lavoro in corrispondenza dell'ora di pranzo.

Riteneva, poi, che "la scelta del dipendente di pranzare a casa, recandosi nel breve arco temporale di meno di un'ora d'intervallo a notevole distanza dal luogo di servizio, a bordo di un mezzo condotto da altri non addetto al trasporto professionale di persone e con modalità di guida tutt'altro che lineare e conforme alle norme del codice della strada" aveva " sicuramente aggravato il rischio fino al punto di escludere il richiesto nesso causale".
Né, aggiungeva la Corte del merito, risultavano articolate prove idonee per dimostrare la ricorrenza di particolari esigenze dietetiche o di ricongiunzione con il nucleo familiare.

Avverso tale sentenza il P. ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura.

Resiste con controricorso l'INAIL che deposita memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il ricorso il P. lamenta che la Corte del merito non ha dato concreta risposta al motivo di appello con cui si è assunto che al momento del sinistro esso ricorrente doveva essere considerato in servizio effettivo.

Contesta, poi, il P. i fatti per come ricostruiti dai giudici di appello e denuncia che la Corte territoriale non ha precisato la fonte di prova dalla quale ha tratto il suo convincimento.

Assume di aver dedotto che la necessità di consumare il pasto presso il suo domicilio era determinata da esigenze di dieta e quindi, la Corte del merito non poteva ritenere ad un tempo pacifiche tutte le affermazioni di fatto di esso ricorrente e poi escludere, contraddittoriamente, tra queste quella della necessità del pasto da consumarsi nel proprio domicilio.

Conclude il ricorrente che alla stregua di siffatti rilievi la motivazione ella sentenza presenta omessa e contraddittoria su punti decisivi" ed assunta in erronea applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 "atteso che la sua corretta applicazione comporta il riconoscimento della sussistenza di una copertura del rischio per le considerazioni svolte".

Il ricorso è infondato.

Invero, a parte ogni considerazione relativa alla non ortodossa formulazione del motivo, vi è di contro, innanzitutto, da sottolineare che i giudici di appello applicano, nella specie, i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema d'infortunio in itinere, ritenendo tale quello in esame, in quanto affermano che non risulta prodotto l'accordo aziendale sulla cui base il P. ha sostenuto la piena assimilazione al tempo di lavoro dell'intervallo concesso dal datore di lavoro in corrispondenza dell'ora di pranzo.
Né in questa sede il ricorrente contesta la ritenuta mancata produzione di tale accordo.

Risultano, pertanto, infondate tutte le critiche che il ricorrente muove alla sentenza di appello in punto di qualificazione dell'infortunio di cui trattasi come in itinere.

Quanto alla ricostruzione dei fatti, di cui alla sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che si tratta di un accertamento di fatto che, in quanto congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (Cfr. ex plurimis da ultimo: Cass. 6 marzo 2008 n. 6064).
A tanto va aggiunto che i giudici di appello, contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, precisano che tale ricostruzione si basa proprio sulle stesse deduzioni del P. e tanto anche con riferimento al mancato rispetto delle norme sul codice della strada.

Né vi è la prospettata contraddittorietà in punto di non ritenuta necessità di far rientro al proprio domicilio per esigenze, pur allegate, di dieta ovvero di ricongiunzione con il nucleo familiare, difettando, come sottolineato dai giudici di secondo grado, l'articolazione di una prova in tal senso.

Neppure vi è la denunciata violazione di legge, atteso che la sentenza impugnata è conforme all'orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell'attività lavorativa diretta, sicché la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice (Cass. 6 agosto 2003 n. 11885 e Cass. 18 marzo 2004 n. 5525).

Del resto è principio affermato da questa Corte che il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro", con riferimento all'"infortunio in itinere" assume una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza (Cass. 3 agosto 2005 n. 16282).

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, pertanto, va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. non trovando applicazione ratione temporis il disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del giudizio di legittimità.