REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo
Dott. MONACI Stefano
Dott. DI NUBILA Vincenzo
Dott. STILE Paolo
Dott. MORCAVALLO Ulpiano

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
L.P. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore e di S.A. in proprio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell'avvocato FRANCUCCI FULVIO, rappresentata e difesa dall'avvocato PRIMERANO GIULIO CESARE, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati TARANTINO CRISTOFARO, ROSSI ANDREA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 527/2005 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 09/02/2006 R.G.N. 1106/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2010 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito l'Avvocato ROSSI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Giudice del lavoro dell'Aquila dichiarava la decadenza dell'INAIL dall'azione di regresso, promossa dall'Istituto nei confronti della ditta L.P. s.r.l. e di S.A., per gli infortuni occorsi a due dipendenti della stessa, infortuni dai quali erano derivate invalidità permanenti, per le quali l'INAIL aveva corrisposto le relative rendite.

Osservava, a sostegno della sua decisione, che il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, u.c., prevedeva due fattispecie diverse: la prima caratterizzata dalla mancanza di accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale, e la seconda invece dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna; correlativamente, l'azione di regresso dell'INAIL era sottoposta, nella prima ipotesi, al termine triennale di decadenza, insuscettibile di interruzione, e decorrente dalla data della sentenza penale di non doversi procedere, mentre, nella seconda ipotesi, al termine triennale di prescrizione, decorrente dal giorno in cui era divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna.

Nel caso di specie, essendo stata adottata una sentenza di patteggiamento della pena, che, secondo il giudicante, poteva paragonarsi ad una sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, amnistia, etc, e, quindi, vertendosi nella prima ipotesi di mancato accertamento del fatto reato in sede penale, il termine per proporre l'azione di regresso era di decadenza e non di prescrizione, con la conseguenza che, essendo divenuta irrevocabile la sentenza di patteggiamento il ***, al momento del deposito del ricorso introduttivo, avvenuto il 15/5/02, era ampiamente decorso il termine triennale. Contro tale sentenza proponeva impugnazione l'INAIL, rilevando che la sentenza di patteggiamento doveva ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, comma 5, doveva ritenersi di prescrizione e quindi suscettibile di interruzione; interruzione da esso Istituto posta in essere con numerose diffide di pagamento, del ***.

Ne conseguiva, pertanto, la permanenza del proprio diritto di regresso, oltre al vincolo di solidarietà dell'obbligazione risarcitoria a carico dei debitori convenuti in giudizio.

Nel merito assumeva la responsabilità degli stessi, posto che i due operai infortunatisi. D.L.R. e C.V. lavoravano sul tetto di un edificio, intenti al suo smantellamento, senza indossare le prescritte cinture di sicurezza, ciò che costituiva il fondamento della responsabilità della datrice di lavoro ai sensi dell'art. 590 c.p., degli artt. 2049 e 2050 c.c. e del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 75.

Resistevano gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza del 5 maggio 2005 - 9 febbraio 2006, l'adita Corte di Appello degli Abruzzi L'Aquila, in accoglimento dell'impugnazione, condannava in solido la ditta L.P. s.r.l. e S.A. al pagamento della somma complessiva di Euro 183.860,71, oltre accessori ed automatici miglioramento ex lege della rendita.

A sostegno della decisione osservava, preliminarmente, che, ai fini della qualificazione del termine di decorrenza dell'azione di regresso dell'INAIL, la sentenza pronunciata dal giudice penale a norma dell'art. 444 c.p.c., doveva considerarsi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, comma 5, doveva ritenersi di prescrizione e, pertanto, suscettibile di interruzione.

Pertanto, tenuto conto che gli atti elencati dall'INAIL, con i quali lo stesso esprimeva la volontà di rivalersi, sui responsabili dell'infortunio, di quanto corrisposto agli infortunati, costituivano atti interruttivi della prescrizione, equivalendo all'esercizio del proprio diritto di regresso, doveva affermarsi che, al momento del deposito del ricorso introduttivo, la prescrizione non era ancora compiuta.

Nel merito doveva ritenersi provata la circostanza dell'inosservanza delle norme di sicurezza, per quanto risultava dagli atti di causa, in particolare dal fascicolo relativo alla notizia di reato, dove erano descritte le varie contravvenzioni alle norme di sicurezza.

Pur se, infatti, a seguito del nuovo codice di procedura penale, doveva ritenersi venuto meno il principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, con la conseguenza che il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 2, doveva essere interpretato dando particolare rilievo, rispetto all'elemento letterale, alla sua ratio e all'elemento sistematico (Cass. 1501/96), tuttavia l'esame degli atti del processo penale ben potevano valutarsi liberamente come prove assunte in altro processo, le quali, in assenza di elementi probatori contrari, conducevano, nel caso di specie, a ritenere la sussistenza della responsabilità penale, e la conseguente responsabilità civile, a norma dell'art. 2043 c.c. Ne conseguiva che gli appellati andavano condannati in solido al pagamento della somma complessiva erogata dall'INAIL, così come documentata in atti.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono la L.P. s.r.l. in persona dell'amministratore unico S.A., legale rappresentante pro tempore, ed S.A. in proprio, con tre motivi.

Resiste l'INAIL con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo d'impugnazione i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, comma 5, nonché omessa e/o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), chiedono l'annullamento della impugnata sentenza che, a loro dire, avrebbe erroneamente ritenuto non ancora compiuta la prescrizione dell'azione esercitata dall'INAIL. In particolare, i ricorrenti contestano l'efficacia delle lettere interruttive della prescrizione, il cui contenuto non sarebbe stato oggetto di verifica da parte del Giudice di merito, omettendo, tuttavia, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di riprodurne il contenuto se non in relazione all'ultima di esse (del 30.4.2002).

Il motivo, pertanto, non può trovare accoglimento.

Invero - come ripetutamente affermato da questa Corte -, in forza del principio di autosufficienza, desunto dall'esegesi dell'art. 366 c.p.c. nelle sue singole disposizioni e nel suo complesso precettivo e sanzionatorio, nel caso di contestazione sul contenuto di un documento, od anche di questione concernente il suo mancato esame, è indispensabile che il soggetto interessato, riporti - nell'esposizione in fatto o nello svolgimento delle sue ragioni - il testo del documento stesso su cui fonda la propria difesa, diversamente non ponendosi il giudice di legittimità in condizione di svolgere il suo compito istituzionale (ex plurimis, Cass. n. 4905/2003).

Con il secondo motivo, i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza di secondo grado per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 5, ovvero per vizio di motivazione.

Anche il secondo motivo di doglianza non merita accoglimento perché con esso sì intende sollecitare una nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio correttamente esaminato dal giudice del gravame.

Ed infatti la Corte di Appello, servendosi degli atti compresi nel fascicolo relativo alla notizia di reato, ha ritenuto dimostrata la responsabilità penale per un reato perseguibile d'ufficio commesso dai sigg.ri S. e D.P., anche perché i convenuti non avevano offerto alcuna prova a loro discarico né erano emersi elementi probatori contrari all'esistenza di una responsabilità penale a carico di entrambi gli imputati ed alla conseguente responsabilità civile, ex art. 2043  c.c. Né, in questa sede, sono stati riprodotti elementi, circostanze od altro, che possano evidenziare vizi di motivazione nell'iter argomentativo seguito dalla impugnata pronuncia.

Infine, con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, art. 2697 c.c. e art. 61 c.p.c., nonché difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare, lamentano che la sentenza impugnata li abbia condannati a pagare la somma di Euro 183.860,71, dagli stessi contestata, senza prima verificare se questa era nei limiti dell'ammontare complessivo del danno civilistico risarcibile. Anche questo motivo va disatteso.

Va in proposito rammentato che, in tema di prova della congruità della indennità corrisposta dall'INAIL al lavoratore nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, poiché l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (Cass. 15 ottobre 2007 n. 21540; Cass. 1 dicembre 1999 n. 13377).

Nella specie, non risulta vi sia stata, da parte dei ricorrenti alcuna specifica contestazione in ordine al quantum richiesto dall'INAIL in via di rivalsa ed, in ogni caso, ove anche vi fosse stata, non potrebbe avere ingresso in questa sede, non essendo stato rispettato il principio di autosufficienza, come sopra descritto. Ne discende il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 20,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.