REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico
Dott. DI NUBILA Vincenzo
Dott. AMOROSO Giovanni
Dott. NAPOLETANO Giuseppe
Dott. CURZIO Pietro

- Presidente
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22110/2006 proposto da:
P.G.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTELLI Roberto, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, gli avvocati, LA PECCERELLA Luigi, PUGLISI LUCIA lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 26/07/2006, rep. n. 71411;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 547/2006 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/04/2006 R.G.N. 1997/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;
udito l'Avvocato ROMEO LUCIANA per delega PUGLISI LUCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. P.G.P. conveniva dinanzi al Tribunale di Aosta l'INAIL, per sentir riconoscere la natura di infortunio sul lavoro di un incidente occorsogli in data ***, mentre si trovava ad operare in un cantiere presso ***. Assumeva di essere dipendente della P* srl. e che nel periodo feriale era stato comandato presso il cantiere di ***, dove operava la ditta D. Ascensori, con la quale la P* aveva rapporti commerciali. Fruendo dell'auto aziendale e prelevato materiale dalla stessa, in occasione dell'attività lavorativa era caduto con gravi conseguenze lesive.

2. Si costituiva l'INAIL e controdeduceva che l'incidente era avvenuto durante la chiusura per ferie della P*; il P. aveva autonomamente accettato un incarico da parte della D. Ascensori, a prescindere dal rapporto di dipendenza con la P*.
Trattavasi quindi di un rapporto di lavoro autonomo, onde non sussisteva la copertura assicurativa pubblica.

3. Il Tribunale respingeva la domanda attrice. Proponeva appello l'attore P., insistendo nella propria tesi: era stata la P* ad ordinargli di recarsi presso la D. Ascensori e si era assunta la retribuzione, mentre competeva alla D. unicamente la spesa dell'albergo.
L'INAIL ribadiva invece la propria posizione: il P. intratteneva un rapporto di lavoro autonomo con la D. e non era iscritto all'albo degli artigiani, onde nulla gli competeva. La Corte di Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:
- dall'istruttoria espletata è emerso che l'attore si trovava in Francia, nel periodo feriale, non su incarico della P*, ma in virtù di un rapporto diretto con la D. Ascensori;
- l'auto aziendale era stata presa in prestito e la retribuzione consisteva nell'accollo delle spese di permanenza del P. e della moglie in un albergo della costa;
- pur essendo la ditta P* chiusa per ferie, nondimeno il magazzino gli veniva aperto, onde consentirgli di procurarsi del materiale;
- non è stata raggiunta la "prova certa" dell'occasione di lavoro (dipendente), ed il P. non era neppure lavoratore autonomo regolarmente iscritto all'INAIL né dipendente occasionale della D..

4. Ha proposto ricorso per Cassazione P.G.P., deducendo due motivi. Resiste con controricorso l'INAIL.

Motivi della decisione

5. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione di norme di diritto, non meglio indicate. Egli ricostruisce la fattispecie come una ipotesi di "distacco" da parte della P* srl presso la D. Ascensori, per il montaggio di impianti, operazione cui la P* era interessata essendo creditrice della D., nella prospettiva che incassando il corrispettivo quest'ultima fosse in grado di estinguere la propria posizione debitoria. Essendo dunque l'attività di esso attore una attività di lavoro dipendente prestata in virtù di comando presso altra impresa, a sensi del D.P.R. n. 1126 del 1965, art. 4 il lavoratore doveva essere ritenuto coperto dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in quanto parte di un rapporto di lavoro non autonomo ma dipendente, anche occasionale.

6. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddirori a motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello accerta in fatto che il P. era stato presentato al titolare della D. Ascensori, tale B., dal B.., socio della P*, qualche giorno prima della "trasferta", talché la P* forniva all'attore un'auto di maggiori dimensioni rispetto all'autovettura di servizio di cui normalmente fruiva. Veniva aperto il magazzino della P*, allo scopo di consentirgli di prelevare il materiale necessario, onde non si comprende a quale titolo o per quali fini siano stati posti in essere tali comportamenti.

7. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi, a prescindere dal profilo di inammissibilità per insufficienza dei "quesiti" richiesti dall'art. 366 bis Codice di Procedura Civile, sono infondati.

8. Giova al riguardo evidenziare che il quesito di diritto posto a chiusura del primo motivo non evidenzia la violazione del citato D.P.R. n. 1165 del 1964, art. 4, ponendo in risalto una tesi in certo senso nuova, vale a dire la prospettazione di un rapporto di lavoro "occasionale" con la D., laddove il corpo del motivo sostiene piuttosto l'ipotesi del comando o distacco. Ma a prescindere dalla corrispondenza più o meno univoca del quesito con il motivo, va comunque rimarcato come entrambi i motivi muovano da una ricostruzione del fatto completamente diversa ed alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito con adeguata motivazione. Né il ricorrente è in grado di individuare lacune o salti logici nella motivazione della sentenza di appello, limitandosi egli a riproporre la propria versione del fatto e la propria interpretazione delle prove raccolte, operazione questa preclusa in Cassazione. La Corte di Appello, confermando la sentenza del Tribunale, accerta che non di comando o distacco si è trattato, bensì dell'assunzione da parte del P. di un incarico conferito dalla D. Ascensori, da espletarsi durante il periodo feriale e compensato con il soggiorno del P. e della moglie presso in albergo della riviera.

9. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Stante la natura della controversia (nella quale un lavoratore chiede il riconoscimento di un infortunio come accaduto in occasione di lavoro) in relazione alla data di inizio del processo, le spese non sono ripetibili.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.