REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo
Dott. DE RENZIS Alessandro
Dott. DI NUBILA Vincenzo
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo
Dott. AMOROSO Giovanni

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato AIELLO FILIPPO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
- I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA EMILIA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del 25/09/06, rep. 71694;
- A.C.C.L.R. - AZIENDA COMUNALE CENTRALE DEL LATTE DI ROMA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 40, presso lo studio dell'avvocato BISCOTTO BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCOGNAMIGLIO LUCIA, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3167/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/09/2005 r.g.n. 1941/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l'Avvocato RAFFAELA FABBI per delega EMILIA FAVATA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, con sentenza depositata il 28 febbraio 2002 ed emessa tra l'appellante C.G., che aveva proposto ricorso per ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 2 dicembre 1996, e l'I.N.A.I.L. e l'Azienda comunale centrale del latte di Roma, resistenti, rigettava i ricorsi, proposti distintamente nei confronti dei convenuti, compensando le spese di lite ad eccezione di quelle di consulenza tecnica di ufficio, posta a carico solidale delle parti e liquidate con separato decreto. In ogni caso - riteneva il tribunale - era onere del datore di lavoro fornire prova di aver adempiuto a quanto prescritto dall'art. 2087c.c..
Il giudice di primo grado si era uniformato alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata in tale grado, secondo le quali dall'infortunio sul lavoro, occorso all'appellante, non erano derivati postumi invalidanti. Infatti la pur riscontrata, dal consulente, riduzione permanente della capacità lavorativa, valutata nella misura del 25%, era riconducibile a patologie pregresse, patite dall'appellante medesimo.

2. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2003, C.G. proponeva appello avverso la sentenza del tribunale.
Chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'Azienda comunale intimata.
Si costituiva l'I.N.A.I.L., osservando che, nell'atto di gravame, l'appellante non aveva formulato richiesta alcuna confronti dell'Istituto medesimo sicché era passata in giudicato la pronuncia di rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Si costituiva anche la Azienda comunale centrale del latte di Roma, contestando la fondatezza del gravame, di cui eccepiva l'inammissibilità. In particolare deduceva che l'art. 2087 c.c., non configurava un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, atteso che era onere del lavoratore provare, oltre la sussistenza del danno che assumeva aver patito, anche la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso eziologico tra il danno e tale nocività. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello.
La Corte d'appello di Roma con sentenza 20 aprile - 15 settembre 2005 respingeva l'appello e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese processuali.

4. Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione l'originario ricorrente con un unico motivo.

Resistono con controricorso la parti intimate.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso, articolato in un unico motivo, il ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in particolare censurando l'impugnata sentenza per non aver ammesso i mezzi istruttori richiesti con il ricorso introduttivo del giudizio.

2. Va premesso che la sentenza della Corte d'appello di Roma, in esame, non è stata impugnata dal ricorrente nella parte in cui ha rigettato il ricorso nei confronti dell'INAIL ed avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti quale conseguenza del denunciato infortunio sul lavoro. Sul punto quindi si è formato il giudicato tra le parti.

3. Il ricorso quindi riguarda in realtà solo la posizione dell'intimata Azienda comunale e la pretesa di risarcimento del danno fatta valere dal ricorrente.
In questa parte il ricorso è inammissibile.
L'impugnata sentenza, in particolare nella parte narrativa, ha richiamato la consulenza medico-legale d'ufficio che ha escluso che i postumi permanenti denunciati dal lavoratore ricorrente dipendessero dalla caduta sul luogo di lavoro occorsagli il 2 dicembre 2006, ma - ad avviso del c.t.u. - avevano una diversa eziogenesi.
Sulla base di questa tipica valutazione di merito - non censurabile in sede di legittimità, ed in realtà neppure censurata perché il ricorrente non si pone in critico confronto con le risultanze della consulenza medico-legale - il tribunale ha rigettato la domanda del ricorrente.

4. Ha poi aggiunto la Corte d'appello che era onere del lavoratore fornire prova della nocività dell'ambiente di lavoro; una volta adempiuto tale onere sarebbe stato a sua volta onere del datore di lavoro provare di aver adottato ogni opportuna misura di protezione dell'incolumità fisica del lavoratore.
Tale affermazione in sé si sottrae a censure essendo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. lav., 25 agosto 2003, n. 12467) che ha affermato che, non configurando l'art. 2087 c.c., un'ipotesi di responsabilità oggettiva, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra, l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. Cfr. anche Cass., sez. lav., 17 febbraio 2009, n. 3788, che, nel precisare che la responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ., è di natura contrattuale, ha ribadito che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.
Quindi corretta è, anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata.

5. Il ricorrente però si duole essenzialmente, nell'unico motivo di ricorso, di non essere stato ammesso a provare la nocività dell'ambiente e specificamente la presenza di latte, olio e sapone sul pavimento. Ciò ridonderebbe in vizio di motivazione dell'impugnata sentenza sotto il profilo della contraddittorietà.

La censura del ricorrente - pur astrattamente coerente non potendo il giudice ad un tempo predicare il mancato assolvimento dell'onere probatorio e non ammettere la parte alla prova stessa - è però nella specie priva di decisività.
Questa Corte (Cass., sez. lav., 15 maggio 2004, n. 9290) ha affermato che, quando sia denunziato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo della mancata ammissione di un mezzo istruttorio, è necessario che il ricorrente non si limiti a censure generiche di erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, ma precisi e specifichi, svolgendo critiche concrete e puntuali, seppure sintetiche, le risultanze e gli elementi di giudizio dei quali lamenta la mancata acquisizione, evidenziando altresì in cosa consistesse e con quali finalità e in quali termini la richiesta fosse stata formulata; più in particolare, ove trattisi di una prova per testi, è onere del ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, indicare specificamente le circostanze concrete che formavano oggetto della prova, quale ne fosse la rilevanza, e a quale titolo i soggetti chiamati a rispondere su di esse potessero esserne a conoscenza, atteso che il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

Nella specie la decisività della prova sulla nocività dell'ambiente deve escludersi in ragione della ritenuta mancanza dell'eziogenesi lavorativa dei postumi invalidanti lamentati dal lavoratore, avendo la Corte territoriale come già rilevato -motivatamente negato, sulla base della c.t.u. espletata, che i postumi lamentati fossero riferibili all'infortunio patito.

6. Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione della controvertibilità delle questioni dibattute e della problematicità delle stesse) per compensare tra il ricorrente e l'azienda comunale le spese di questo giudizio di Cassazione.

Invece non occorre provvedere sulle spese quanto all'INAIL anche ex art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di questo giudizio di cassazione tra il ricorrente e l'azienda comunale; nulla sulle spese per l'INAIL.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.