REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano
Dott. DE RENZIS Alessandro
Dott. BANDINI Gianfranco
Dott. NAPOLETANO Giuseppe
Dott. MORCAVALLO Ulpiano

- Presidente
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell'Avv. S.A., Responsabile della Direzione Affari Legali a ciò delegato in virtù dei poteri conferiti con procura per atto notaio Ambrosone di Roma del 15.06.2 005 rep. n. 36583, elettivamente domiciliata presso Funzioni Affari Legali in Roma, Viale Europa n. 75, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Rosaria Ursino per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
C.S., elettivamente domiciliata in Roma via M. Saveria Sanzi n. 21 presso lo studio dell'Avv. Maria Natalia Panetta, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con gli Avv.ti Pier Paolo Marras e Romano Metonelli del foro di Sassari come da procura in calce al controricorso;

- controcorrente -

e contro
C. S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Ing. C.L., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Don Minzoni n. 9, presso lo studio dell'Avv. Carlo Martuccelli, che a rappresentata e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'Avv. Paolo Simeoni del foro ai Verona per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 508/05 della Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari del 19.10.2005/28.10.2005 nella causa n. 173 R.G. 2004.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis nella pubblica udienza del 18.05.2010;
udito l'Avv. Romano Mentonelli per la controricorrente C.;
sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fedeli Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 161 del 2003 il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda proposta da C.S. nei confronti delle Poste Italiane S.p.A., riconoscendole il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale nella misura complessiva di Euro 72.300.00 il tutto in relazione ad infortunio subito nell'aprile 1999, da collegare a chiusura dello sportello della cassaforte con distacco del cardine superiore.
Le Poste Italiane appellavano la decisione di primo grado contestando sia il profilo dell'an debeatur, non potendosi ascrivere ad essa datrice di lavoro alcuna responsabilità per avere fatto revisionare da poco da ditta specializzata la chiusura della cassaforte, sia il profilo del quantum debeatur con riferimento al danno biologico e morale.
Le Poste chiedevano, in via subordinata, dichiarazione di responsabilità della C. S.p.A. e, in via ancor più subordinata, della C. e della C. in via solidale.

2. All'esito la Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, ha confermato la decisione di primo grado, osservando che l'infortunio era da collegare alla caduta della porta della cassaforte per essersi completamente svitata la vite di bloccaggio dei perno interno, relativo alla cerniera, inconveniente da considerarsi non improvviso o imprevedibile, giacché in precedenza si era manifestato un chiaro segnale del non funzionamento della porta in questione.
La stessa Corte territoriale ha ritenuto corretta la quantificazione del danno biologico e morale, versandosi in ipotesi di lesioni colpose, e ha puntualizzato, quanto alla prima voce di danno, che la stessa fino al 2000 non poteva essere risarcita dall'INAIL.
Le Poste Italiane ricorrono per cassazione con tre motivi.
Le controricorrenti resistono con controricorso.

La società C. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia; con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 2087 c.c.; con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 2087 c.c.. Il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Le Poste in particolare contestano la decisione di appello ribadendo le difese già svolte in primo grado in ordine alla non configurabilità di una sua responsabilità nell'infortunio ed evidenziando che il nesso di causalità si era interrotto per effetto della sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, e tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni, sia che il piolino fosse caduto da solo sia che la C. avesse sforzato malamente lo sportello, tanto più che avrebbe potuto ravvisarsi anche negligenza della ditta C., intervenuta nel 1998 per rilevare l'anomalia.
Le Poste contestano la sentenza impugnata anche con riguardo al danno non patrimoniale, che sarebbe stato riconosciuto senza una specifica dimostrazione della sua esistenza da parte della lavoratrice ed in assenza di accertamento del delitto di lesioni colpose in sede penale.

3. Le censure così formulate non colgono nel segno e non meritano di essere condivise.

La Corte territoriale ha ricostruito in maniera chiara la dinamica dell'infortunio in questione ponendo in rilievo la condotta omissiva della datrice di lavoro nell'adottare le misure necessaria a tutelare l'integrità tisica della lavoratrice, essendo emerso che la direttrice dell'ufficio postale, resasi conto che la porta della cassaforte presentava problemi, non avrebbe dovuto limitarsi a chiedere l'intervento della dipendente, ma avrebbe dovuto provvedere ad eliminare l'inconveniente del malfunzionamento in modo più appropriato.
La stessa Corte ha osservato che la responsabilità delle Poste Italiane non avrebbe potuto essere esclusa con il riconoscimento della responsabilità della ditta C., giacché non era stata fornita alcuna prova dell'inadeguatezza o insufficienza dell'intervento della ditta manutentrice risalente ad un anno prima dell'infortunio.
La valutazione del giudice di appello poggia quindi su valutazione immune da vizi logici e giuridici, che la ricorrente si limita a contestare sottoponendo all'esame di questa Corte un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, non consentiti in sede di legittimità.
Neppure condivisibile è il rilievo delle Poste in ordine alla al riconoscimento e alla quantificazione del risarcimento del danno biologico e morale, avendo il giudice di appello correttamente ritenuto sussistenti tali voci di danno, in particolare collegando il danno morale alle sofferenze patite in conseguenze delle non lievi lesioni sofferte dalla lavoratrice e rapportando il danno biologico all'entità delle stesse lesioni, i cui postumi erano stati riconosciuti nella misura del 26% da parte dell'INAIL. Ad ogni buon fine va precisato che il danno biologico correttamente è stata posto a carico della datrice di lavoro, in quanto soltanto dal 2000 lo stesso viene risarcito dall'INAIL (D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12).

Non rilevante e non decisiva infine è l'osservazione della ricorrente circa la non possibilità di procedere a riconoscimento del danno non patrimoniale in sede civile in assenza di accertamento del delitto di lesioni colpose in sede penale, giacché secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p. non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, per concorso di tutti gli elementi rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente, come nel caso di specie, che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato e sia conseguentemente idoneo a ledere l'interesse tutelalo dalla norma penale.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dei controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 34,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, a favore di ciascuno dei controricorrenti.