Categoria: Cassazione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo
Dott. MONACI Stefano
Dott. DI NUBILA Vincenzo
Dott. BANDINI Gianfranco
Dott. NAPOLETANO Giuseppe

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
G. A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato ERRICO EDOARDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso e da ultimo d'ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro
- FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato IZZO RAFFAELE, rappresentata e difesa dagli avvocati RANIERI LEONARDO, CASTIGLIONE FRANCESCO, giusta delega in calce al controricorso;
- G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARA RAFFAELE, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3851/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/08/2005 R.G.N. 2605/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato DONELLA RESTA per delega CASTIGLIONE FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo


G.G. convenne in giudizio la Fincantieri - Cantieri Navali Italiani spa (qui di seguito, per brevità, anche Fincantieri) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni biologico e morale patiti per avere contratto un carcinoma polmonare da riferire causalmente alla inalazione di fibre di amianto subita durante l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della convenuta, che aveva omesso di adottare le misure necessarie a tutelare la salute dei propri dipendenti.

La convenuta si costituì resistendo al ricorso e chiedendo la chiamata in causa della A.G. spa per esserne garantita.

La predetta Compagnia assicuratrice, a sua volta costituitasi, eccepì la mancanza della copertura assicurativa per il danno dedotto in causa.

Il primo Giudice accolse la domanda risarcitoria del lavoratore e respinse quella di garanzia della parte datoriale.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 25.5 - 23.8.2005, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Fincantieri, condannò la A.G. spa a garantire la predetta Società per tutte le somme che quest'ultima avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore danneggiato.

A sostegno del decisum e per quanto ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne che:
contrariamente a quanto dedotto dalla A.G. spa nella memoria difensiva d'appello, ma non anche in quella di costituzione nel giudizio di primo grado, non risultava acquisito alcun elemento che inducesse a ritenere che il G. avesse prestato la propria attività lavorativa per un diverso datore di lavoro - la S. spa - a cui la Fincantieri sarebbe succeduta;
avuto riguardo all'appendice di polizza n. 12 del 31.12.1991, doveva ritenersi, sulla base del tenore letterale della clausola n. 6 delle condizioni particolari di contratto, che la limitazione del periodo di vigenza della polizza concerneva l'insorgenza della malattia, nel mentre il fatto generatore della responsabilità veniva fatto coincidere "con il periodo di assicurazione id est con l'arco di validità temporale dell'intero rapporto tra le parti"; inoltre, l'avere le parti sistematicamente anticipato le scadenze delle singole polizze succedutesi nel tempo comportava "la inscindibilità delle clausole in relazione alle singole frazioni temporali", cosicché, per "periodo di assicurazione", doveva "intendersi l'intera durata dell'unico rapporto mai venuto a scadere tra le parti e rinnovato sempre con nuove condizioni";
tale ricostruzione contrattuale trovava conferma nella comunicazione della Società assicuratrice in data 11.5.1992, dovendo ritenersi che con la dizione utilizzata, secondo cui i danni da infortunio sul lavoro e malattie professionali "accaduti precedentemente alla riforma della polizza in oggetto saranno trattati avendo riguardo alle garanzie prestate con la nuova normativa", le parti avevano espressamente inteso estendere la nuova forma di garanzia pure alle condotte verificatesi in epoca precedente alla modifica, e ciò anche in considerazione delle modalità con le quali il cosiddetto danno biologico da infortunio sul lavoro e malattia professionale aveva trovato ingresso nell'ordinamento, avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 356 del 1991, ritenuto immanente al sistema la responsabilità datoriale per il danno biologico patito dal lavoratore; - la circostanza che proprio nell'appendice n. 12, nella parte in cui era definita la responsabilità "ai sensi del codice civile" e, cioè, per il risarcimento del danno biologico, non fosse contenuto alcun richiamo alle tabelle pure espressamente previste al n. 6 delle condizioni particolari, portava ad escludere l'applicabilità delle limitazioni previste per la diversa ipotesi di responsabilità civile ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale la A.G. spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi.

L'intimata Fincantieri - Cantieri Navali Italiani spa ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, eccependo altresì l'inammissibilità del ricorso per intervenuto decorso dei termini di impugnazione, stante l'inesistenza della notifica.

L'intimato G.G. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. La svolta eccezione di tardività del ricorso si fonda sulla circostanza che la notifica dello stesso, effettuata in data 23.8.2006 (ultimo giorno utile ex art. 327 c.p.c., nel testo all'epoca vigente) ai sensi dell'art. 140 c.p.c., doveva ritenersi inesistente, siccome la stessa avrebbe dovuto essere effettuata nel domicilio indicato nell'atto d'appello e nella stessa sentenza impugnata, ossia in Napoli, via Pergolesi 1, e non già, come richiesto, alla Riviera di Chiaia 276.

Dall'esame diretto degli atti, che questa Corte è abilitata a compiere essendo stato eccepito un vizio della notifica rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è risultato che, effettivamente, nel ricorso d'appello (così come nella memoria difensiva di primo grado), i difensori della Fincantieri hanno indicato il domicilio elettivo in Napoli, via Pergolesi 1 (lo stesso domicilio che è indicato anche nell'intestazione della sentenza impugnata); neppure risultano elementi che indichino una qualche relazione fra i difensori domiciliatari e il diverso indirizzo (Napoli, Riviera di Chiaia 276) ove è stata richiesta la notifica del ricorso per cassazione alla Fincantieri (cfr. la relata in calce).
Trova quindi applicazione nella fattispecie il principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è giuridicamente inesistente la notifica effettuata in luoghi che non abbiano alcuna relazione con il destinatario, risultando a costui totalmente estranei (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 9372/1997; 12717/2000; 10278/2001; 102/2002).
Deve quindi rilevarsi l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della Fincatieri.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 2697, 2699 e 2700 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.), nonché vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto sfornita di prova la circostanza che il G. aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della S. spa, che solo nel 1984, in epoca successiva alla cessazione del rapporto, era stata assorbita dalla Fincantieri; ciò si tradurrebbe nella mancata dimostrazione della copertura assicurativa, all'epoca dell'insorgenza della malattia, sia del cantiere partenopeo gestito dalla predetta S. spa, sia quindi della persona stessa del lavoratore.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 1362, 1363, 1366, 1368, 2043 e 2087 c.c.; D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10), nonché vizio di motivazione, censurando l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale alle pattuizioni contrattuali con particolare riferimento al "periodo di assicurazione", asseritamele da intendersi per quello di vigenza delle garanzie di uguale portata, ed avendo per contro la sentenza impugnata omesso di riscontrare la "differente ontologia delle garanzie prestate con le polizze via via succedutesi".

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (art. 2697 c.c.), nonché vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale, nel ritenere che il "periodo di assicurazione" veniva in rilievo dal 1977, ossia dall'epoca coincidente con la prima manifestazione del processo morboso, non aveva tenuto conto che, nel ricorso, l'origine della patologia era stata ricondotta ad un'esposizione all'amianto iniziata nel 1962 e non aveva quindi rilevato che l'assicurata non aveva fornito la prova della riconducibilità della fattispecie agli ambiti di previsione contrattualmente fissati.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 1362 e 1363 c.c.), nonché vizio di motivazione, dolendosi dell'indebito allargamento della portata dell'art. 6 delle condizioni particolari di contratto, per non avere ritenuto la Corte territoriale che le patologie risarcibili fossero quelle di cui alle tabelle richiamate in tale articolo.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 2, 10, 11 e 74; D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13), nonché vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale non abbia rilevato (anche d'ufficio) l'improponibilità della domanda svolta nei confronti della Fincantieri, dovendo ritenersi l'esclusiva legittimazione passiva dell'Inail, né risultando superato lo sbarramento costituito dall'accertamento in concreto della sussistenza di reato perseguibile d'ufficio.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (art. 1227 c.c., comma 1), nonché vizio di motivazione, osservando che la Corte territoriale non aveva tenuto conto del comportamento imprudente del lavoratore, che, omettendo l'utilizzo dei mezzi di protezione individuali forniti dall'azienda, aveva contribuito alla genesi della malattia, sicché tale comportamento doveva portare all'esclusione o, quanto meno, alla drastica limitazione del risarcimento.

3. La rilevata inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della Fincantieri comporta l'inesaminabilità del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, siccome specificamente attinenti alla sussistenza della copertura assicurativa a favore della Fincantieri in relazione alla malattia professionale dedotta in giudizio.

4. Il primo motivo di ricorso configura sostanzialmente un'eccezione in ordine alla titolarità in capo alla Fincantieri del rapporto lavorativo dedotto in giudizio.
Trattandosi di eccezione di merito, non rilevabile d'ufficio, la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente svolta, a pena di decadenza, con la memoria difensiva di primo grado (art. 416 c.p.c.).
La stessa ricorrente afferma tuttavia di avere sottolineato solo in una memoria difensiva autorizzata che la prima polizza riguardante i bacini napoletani era stata stipulata dalla S. spa e la Corte territoriale ha espressamente rilevato, come già esposto nello storico di lite, che nessuna deduzione in tal senso risultava contenuta nella memoria di costituzione di primo grado della Società assicuratrice.

Ne discende, con rilievo assorbente, l'inammissibilità dell'eccezione su cui si fonda il motivo all'esame.

5. In ordine al quinto mezzo deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato o tecnopatico e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, riguarda soltanto le componenti del danno, coperte dalla stessa assicurazione obbligatoria, la cui individuazione, peraltro, è mutata nel corso degli anni (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 3616/1996; 859/1997; 8182/2001; 1114/2002; 16250/2003)
Conseguentemente detta limitazione, con riferimento alle fattispecie che, come la presente, sono sottratte ratione temporis alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, riguarda soltanto il danno patrimoniale, derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica (cfr. il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74), coperto dall'assicurazione obbligatoria, ma non, invece, il danno non patrimoniale (ivi compreso quello alla salute o biologico) e morale.
Per tali fattispecie continua quindi a trovare applicazione la disciplina precedente a quella introdotta dal ricordato D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, che escludeva la copertura assicurativa obbligatoria per le ragioni di danno che qui rilevano (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 1114/2002 cit.; 16250/2003, cit.).
L'ulteriore profilo di doglianza relativo alla mancata verifica della sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio investe questione, implicante un accertamento di fatto, non affrontata dalla Corte territoriale; la ricorrente tuttavia, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non indica se e in che termini e modi tale questione (già, quantomeno implicitamente, risolta dal primo Giudice in senso favorevole al lavoratore) sia stata portata all'esame del Giudice del gravame attraverso la formulazione di una specifica censura avverso la decisione di prime cure, onde il profilo di doglianza in parola deve ritenersi inammissibile (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 6542/2004; 1273/2003).

6. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al sesto motivo, non avendo la ricorrente specificato con quale atto e in che termini la questione inerente alle conseguenze, sul piano della pretesa esclusione o riduzione della tutela risarcitoria, del comportamento imprudente del lavoratore - questione implicante all'evidenza un accertamento di fatto e non esaminata nella sentenza impugnata - sia stata dedotta avanti al Giudice dell'appello.

7. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso proposto nei confronti di G.G. deve pertanto essere rigettato.

8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Fincantieri - Cantieri Navali Italiani spa e rigetta quello proposto nei confronti di G.G.; condanna la ricorrente a rifondere le spese, che liquida, per ciascun intimato, in Euro 12,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.