Tipologia: CCNL
Data firma: 22 giugno 2000
Validità: 01.06.2000 - 31.12.2003
Parti: Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, edili e affini, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

Costituzione delle parti
Premessa
Sistema di concertazione e di informazione
• A livello nazionale
• A Livello territoriale
Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
• Premessa.

• Procedura di rinnovo del CCNL.
• Procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello.
Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
• Osservatorio
Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Assunzione e documenti.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Mutamento di mansioni.
Art. 4 - Mansioni promiscue.
Art. 5 - Orario di lavoro.
• Riposi annui.
• Norma transitoria.
Art. 6 - Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 7 - Riposo settimanale.
Art. 8 - Soste di lavoro.
Art. 9 - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 10 - Recuperi.
Art. 11 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza.
Art. 12 - Elemento economico territoriale.
Art. 13 - Lavoro a cottimo.
Art. 14 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
Art. 15 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Art. 16 - Ferie.
Art. 17 - Gratifica natalizia.
Art. 18 - Festività.
Art. 19 - Accantonamenti presso Edilcassa.
• Norma transitoria.
Art. 20 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 21 - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 22 - Trasferta.
A) Norme generali.
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario.
Art. 23 - Trasferimento.
Art. 24 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica.
Art. 25 - Elementi della retribuzione.
Art. 26 - Modalità di pagamento.
Art. 27 - Trattamento in caso di malattia.
Art. 28 - Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Art. 29 - Congedo matrimoniale.
Art. 30 - Anzianità professionale edile.
Art. 31 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli.
Art. 32 - Obblighi e responsabilità degli autisti.
Art. 33 - Preavviso.
Art. 34 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 35 - Indennità in caso di morte.
Art. 36 - Reclami.
Art. 37 - Edilcasse.
Art. 38 - Quote sindacali.
Art. 39 - Commissione Tecnica Nazionale.
Art. 40 - Accordi locali.
Art. 41 - Aspettativa operai.
Art. 42 - Lavori usuranti.
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 43 - Assunzione.
Art. 44 - Periodo di prova.
Art. 45 - Orario di lavoro.
• Norma transitoria.
Art. 46 - Elementi del trattamento economico globale.
Art. 47 - Stipendio minimo mensile.
Art. 48 - Elemento economico territoriale.
Art. 49 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni d'orario.
Art. 50 - Aumenti periodici d'anzianità.
Art. 51 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro.
Art. 52 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato.
Art. 53 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria.
Art. 54 - Indennità di zona malarica.
Art. 55 - Lavoro straordinario, notturno e festivo (impiegati).
Art. 56 - Lavori fuori zona.
Art. 57 - Trasferta.
Art. 58 - Trasferimento.
Art. 59 - Alloggio.
Art. 60 - Mutamento di mansioni.
Art. 61 - Pagamento della retribuzione.
Art. 62 - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 63 - Ferie.
Art. 64 - Tredicesima mensilità.
Art. 65 - Premio annuo.
Art. 66 - Premio di fedeltà.
Art. 67 - Trattamento in caso di malattia.
Art. 68 - Trattamento in caso d'infortunio o di malattia professionale.
Art. 69 - Congedo matrimoniale.
Art. 70 - Aspettativa.
Art. 71 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale.
Art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 73 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 74 - Indennità in caso di morte o d'invalidità permanente.
Art. 75 - Certificato di lavoro.
Art. 76 - Quote sindacali.
Art. 77 - Regolamentazione speciale per i Quadri.
• Assicurazione.
• Indennità di funzione.
• Cambiamento di mansioni.
Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 - Classificazione dei lavoratori.
Art. 79 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva dell'art. 25, comma 2, legge n. 223/91.
Art. 80 - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 81 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 82 - Tutela della maternità e paternità.
a) Donne - Tutela e accesso al lavoro.
b) Videoterminali.
c) Permessi per il padre lavoratore
Articolo 83.
a) Lavoratori invalidi.

b) Portatori di handicap.
Art. 84 - Lavoratori extracomunitari.
Art. 85 - Tossicodipendenti.
Art. 86 - Mense aziendali.
Art. 87 - Alloggiamenti e cucine.
Art. 88 - Igiene e ambiente di lavoro.
Art. 89 - Sicurezza sul lavoro.
A) Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

B) Formazione professionale per la sicurezza.
C) Organizzazione della prevenzione.
D) Rappresentante per la sicurezza (RLS).
Art. 90 - Previdenza complementare.
Art. 91 - Permessi.
Art. 92 - Diritto allo studio.
Art. 93 - Addestramento professionale.
Art. 94 - Disciplina dell'apprendistato.
Art. 95 - Contratto a termine.
Art. 96 - Lavoro temporaneo.
Art. 97 - Distacco temporaneo.
Art. 98 - Assenze.
Art. 99 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 100 - Licenziamenti.
Art. 101 - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 102 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda.
Art. 103 - Accordo per la costituzione delle RSU.
• Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 104 - Reclami e controversie.
Art. 105 - Assemblee.
Art. 106 - Cariche sindacali e pubbliche.
Art. 107 - Affissioni.
Art. 108 - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 109 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni.
Art. 110 - Inescludibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore.
Art. 111 - Disposizioni generali.
Art. 112 - Decorrenza e durata.
Art. 113 - Esclusiva di stampa.
Allegati
Allegato A
• Valori mensili minimi di paga base degli operai
• Tabelle dei minimi di paga base oraria
• Minimi di paga base apprendisti operai
Allegato B
• Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio per gli impiegati
• Minimi di stipendio mensile apprendisti impiegati
Allegato C Regolamento dell'anzianità professionale edile
Allegato D Protocollo aggiuntivo sul trattamento di malattia e infortunio
Allegato E Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore
Allegato F Protocollo sul trattamento di malattia e infortunio
Allegato G
Allegato H (Protocollo Inail)
Allegato I Protocollo sulla trasferta
Allegato L (Fondo previdenziale)
Allegato M (Sistema unitario di enti bilaterali)
Allegato N Prestazioni sanitarie integrative del servizio nazionale
Legge 20.5.70 n. 300 ("Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento")
Legge 29.5.82 n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica")
Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro del 31.7.92
Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23.7.93
Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione - verbale di intesa del 22.10.98
D.lgs. 19.9.94 n. 626 ("Attuazione delle Direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679, 93/88/CE, 97/42/CE e 99/38/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro")
D.lgs. 14.8.96 n. 494 (GU 23.9.96 n. 223, S.O.) ("Attuazione della Direttiva CEE 92/57 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili")

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini 22 giugno 2000

Costituzione delle parti
Tra Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese Edili (Aniem) [...], Federazione Nazionale lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal), aderente a Uil [...], Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca), aderente a Cisl [...], Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia industrie Affini ed estrattive (Fillea - Costruzioni e Legno), aderente a Cgil [...].

Premessa
1) Per l'industria delle costruzioni edilizie e affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono e operano gli Organismi e i Comitati di cui al contratto medesimo.
Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) Al sistema contrattuale così disciplinato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
Costruzioni edili.
- Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere professionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impegno di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murati per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti sgombero neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
- demolizioni e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostante riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate.
Ovvero, costruzioni, manutenzioni e restauro di:
• fabbricati ad uso abitazione;
• fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
• opere monumentali;
- attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei mobili.
Costruzioni idrauliche.
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali - Ponti e viadotti.
- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.;
- cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di 1 o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri;
- costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
• strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
• strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
• impianti di trasporto terrestre e aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
• ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti: ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee.
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotti.
- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche;
- installazione di tralicci per antenne radiotelevisive;
- lavori di scavo e murati, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato.
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di un'impresa edile.
Opere marittime fluviali e lagunari.
Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le capitanerie di porto.
Dichiarazione a verbale.
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro CCNL stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.

Sistema di concertazione e di informazione
Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema d'informazione sulle materie e secondo criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali articolate nel presente CCNL.
Il sistema d'informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali a carattere non negoziale.
La regolamentazione dei 2 sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.
1.1. Il sistema di concertazione tra le parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali del settore in materia di politiche della domanda, politiche industriali e politiche di mercato;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali.
1.2. Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento con il quale saranno definite sedi, strutture e modalità di finanziamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.
1.3. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro il mese di marzo e di settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL.

A livello nazionale:
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore:
- politica degli investimenti pubblici, politiche d'incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione e innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione;
- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- azioni da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di professionale, evasione contributiva e prevenzione.

A Livello territoriale:
Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
- mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
- attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, della lotta all'evasione contributiva, realizzando i necessari intrecci con gli enti pubblici preposti.
1.4. Ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma 1 volta l'anno, in appositi incontri convocati da Aniem territoriale su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, le imprese e i consorzi di imprese, aggiudicatarie di opere di significativa rilevanza a livello provinciale (intendendosi per tali quelle superiori ai 3 milioni di ECU) assistiti dalla propria Associazione territoriale, forniranno, al fine di una valutazione congiunta, alle RSU, unitamente alle OOSS, informazioni su:
- situazione e previsioni produttive e occupazionali dell'impresa;
- struttura e andamento dell'occupazione;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazioni delle risorse umane:
- programmi di azioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
1.5. Di norma 1 volta l'anno, in appositi incontri convocati dalle Associazioni territoriale dei datori di lavoro di cui all'art. 40 aderenti ad Aniem su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'articolo stesso, le singole imprese, i consorzi e i raggruppamenti operativi che svolgono attività nella circoscrizione territoriale di competenza, la cui sfera normale di attività si proietta nell'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 100 lavoratori, forniranno alla RSU unitamente alle OOSS territoriali, al fine di una valutazione congiunta, informazioni per il suddetto ambito territoriale e con riferimento anche ai singoli cantieri.
Le informazioni sono relative a:
- situazioni e previsioni produttive e occupazionali;
- struttura dell'occupazione;
- fabbisogni formativi;
- lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'art. 15;
- attuazioni in materia di sicurezza.
L'Organizzazione territoriale aderente ad Aniem fornirà anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario.
1.6. Nel caso di richiesta o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali s'incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.

Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Premessa.
1) Il presente CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" 23.7.93 e il "patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" 22.12.98, ne realizza, per quanto di competenza del CCNL di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo all'autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici e alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti s'impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali a loro collegati, a ché il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificatamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale e le norme integrative di settore. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori s'impegnano a non promuovere e a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23.7.93 e del Patto sociale 22.12.98.
5) La contrattazione di 2° livello riguarderà materie ed istituti di versi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati. Le materie rimesse alla contrattazione di 2° livello possono essere disciplinate, con accordi territoriali, in base alla prassi vigente in applicazione del CCNL 21.7.95.
Le OOSS stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra. Ai fini sopra indicati un Gruppo di lavoro nell'ambito dell'Osservatorio opererà una verifica della situazione esistente.
6) La contrattazione di 2° livello è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.93 e del Patto sociale 22.12.98 nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil contestualmente alla stipula dell'accordo per il rinnovo del CCNL 21.7.95, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare l'industria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l'incremento dell'occupazione su di un piano generale e selettoriale.
Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla necessità che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del lavoro, un'efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali.
A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso un'attiva opera di impulso della concertazione in atto con il Governo:
[...]
6) finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria prevista dall'art. 16, legge n. 196/97, con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli Organismi bilaterali di categoria;
7) finanziamento delle attività formative poste in essere dagli Organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.
Entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni congiunte di cui sopra.
Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di legge e contrattuali è compresa anche la fase lavorativa, nonché il graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.
[...]
Nel quadro delle azioni dirette a contrastare fenomeni di lavoro sommerso e di evasione contributiva le parti concordano altresì sull'opportunità di rivisitare congiuntamente entro il medesimo termine l'articolato della legge n. 1369/60.
Convengono sulla necessità di individuare e proporre soluzioni normative che favoriscano l'applicabilità della legge n. 68/99 sulla tutela dei disabili anche in presenza delle particolari condizioni che caratterizzano l'attività produttiva di cantiere.
[...]

Osservatorio
1. L'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni, costituito a norma della prima parte del CCNL, ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni, al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto per l'attuazione ai vari livelli del sistema di concertazione, secondo le modalità e per le materie disciplinate dal CCNL.
2. L'Osservatorio analizza ed elabora, su scala nazionale e territoriale, i seguenti dati aggregati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi d'ingresso nel settore e mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.
3. L'Osservatorio metterà in atto un sistema coordinato di raccolta di informazioni che abbia come punti di riferimento, per l'acquisizione dei dati, gli Organismi paritetici di settore operanti sul territorio nazionale.
Successivamente saranno individuate informazioni più analitiche, sulla base di un programma di lavoro che progressivamente amplierà, standardizzandole, le informazioni che entreranno a far parte dell'Osservatorio nazionale e degli Organismi paritetici territoriali.
Entro 6 mesi dalla stipula del CCNL sarà prodotto il 1° rapporto in base ai dati acquisiti e sarà predisposto il programma operativo per il 1° anno.
In 1a istanza i dati da acquisire entro 1 anno sono:
- fabbisogno e livelli occupazionali;
- processi d'ingresso e mobilità nel settore;
- orari e livelli retributivi;
- evoluzione della domanda pubblica.
4. L'Osservatorio, per il suo funzionamento, utilizza anche i dati elaborati da ciascuna Organizzazione e di informazioni derivanti da Organismi pubblici e privati.
5. La gestione dell'Osservatorio sarà affidata ad un Comitato paritetico composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti (3 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza di Aniem, 3 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza delle OOSS), il quale per la realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovrà:
a) entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto, predisporre il regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio. All'interno di tale regolamento saranno definite sedi, strutture e modalità di finanziamento dell'Osservatorio, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese;
b) entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto:
- definire un programma operativo relativo a:
- le fasi progressive di messa a regime dell'Osservatorio;
- le risorse umane dedicate a partire da quelle presenti negli Organismi paritetici perseguendo l'ottimizzazione delle risorse investite e la minimizzazione dei costi di struttura;
- la progettazione di specifiche ricerche finanziabili anche da soggetti pubblici e privati;
- la periodicità dei rapporti e la possibile collaborazione, a tal fine, di soggetti esterni.
Nota a verbale.
Le parti firmatarie il presente CCNL, al fine di pervenire ad un'omogenea valutazione sull'andamento del mercato delle costruzioni e per dare unicità di indirizzi al settore, auspicano una stretta collaborazione e un'eventuale integrazione metodologica, operativa e strutturale tra gli Osservatori delle diverse parti firmatarie del CCNL edili.

Regolamentazione per gli operai
Art. 5 - Orario di lavoro.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 4.7.97 n. 196.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente CCNL, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 40 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 20 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza della RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 25.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in un luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora d'inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla RSU, di cui all'art. 103, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 20 del CCNL.
L'operaio deve prestare l'opera nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
[...]

Art. 6 - Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 5.
L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntate anche in carovane, baracche o simili per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
[...]

Art. 7 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese e agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato; gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3), art. 25, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 20, punto 12).
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
Fermo restando i limiti fissati dalle leggi vigenti, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su 7 giorni continuativi, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali, non superiori a 14 giorni, previa verifica con le RSU o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori.

Art. 10 - Recuperi.
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti d'orario non possono eccedere il limite massimo di 1 ora al giorno e devono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 13 - Lavoro a cottimo.
Nel caso in cui l'impresa intenda far effettuare lavoro a cottimo, individuale o collettivo, saranno osservate le seguenti norme.
Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate fra la Direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla RSU e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura;
[...]
g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti a una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lett. a).
[...]
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Art. 14 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 15 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente, le parti nel prendere atto dell'entità e del significato del fenomeno del subappalto in edilizia e valutando gli aspetti negativi connessi a tale fenomeno, riconoscono che il ricorso ad esso deve avere caratteristiche di limitata applicazione nell'esecuzione del lavoro in particolare per quanto riguarda le fasi principali della costruzione e le lavorazioni tipicamente edili.
Le aziende che operano in deroga a quanto sopra, lo faranno in modo di subappaltare compatibilmente ai limiti delle proprie capacità produttive ed economiche o del mercato del lavoro locale, previo confronto con il Consiglio dei delegati e/o con il Sindacato territoriale.
Da questo punto di vista, si afferma che il ricorso al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, non è consentito quando può compromettere, nel breve termine, l'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'impresa committente idonei alle lavorazioni previste.
In quelle situazioni locali ove fossero presenti imprese operanti con sistemi di edilizia industrializzata o specializzata, potranno essere stabiliti eventuali accordi diversi in deroga a quanto sopra, relativamente a queste lavorazioni.
A livello nazionale le parti effettueranno periodici incontri volti alla valutazione del fenomeno e alla verifica dei risultati raggiunti, anche alla luce delle iniziative sopra individuate.
a) L'impresa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto. All'impresa subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine e attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro affidi in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL e dagli accordi locali di cui all'art. 40 dello stesso. L'impresa è tenuta a comunicare alla RSU e al sindacato territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate la denominazione dell'impresa subappaltatrice, le opere subappaltate e i presumibili tempi di esecuzione e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al CCNL e agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il facsimile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data a Edilcassa e agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti ad Aniem-Confapi.
Le informazioni di cui al presente articolo avranno carattere di particola re tempestività in caso di appalti pubblici.
La comunicazione di cui sopra ai dirigenti della RSU deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l'impresa appaltante è tenuta in solido con l'impresa subappaltatrice la quale esegua lavori aventi per oggetto principale 1 o più lavorazioni edili e affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al comma 1, lett. b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretta a far valere nei confronti dell'impresa subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c) debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto del subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 36 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione e organizzazione dell'intervento edilizio nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione di opere pubbliche per l'affidamento in subappalto, ad imprese edili e affini, della fase esecutiva delle opere.
f) È compito della RSU di cui all'art. 103 intervenire nei confronti della Direzione aziendale circa il pieno rispetto della disciplina sull'impiego della manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale.
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono CCNL diversi da quelli riguardanti le imprese edili e affini.

Art. 20 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
[...]
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla RSU ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale l'impresa fornirà alla RSU indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
[...]

Art. 21 - Indennità per lavori speciali disagiati.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 25 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Gruppo A) Lavori vari.

tab. unica nazionale situazione extra

1) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la 1a mezz'ora (compresa la 1a mezz'ora)

4 5

2) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5 5

3) lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango

5 12

4) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8 15

5) lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume

8 15

6) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe

8 17

7) lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10 10

8) lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10 10

9) lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11 17

10) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12 20

11) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13 20

12) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% e oltre

13 23

13) lavori di demolizione di strutture pericolanti

16 22

14) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)

16 28

15) lavori su scale aeree tipo Porta

17 35

16) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso

17 35

17) costruzione di pozzi a profondità da m. 3,50 a m. 10

19 35

18) lavori per fognature nuove in galleria

20 35

19) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3

21 40

20) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

22 40

21) costruzione di pozzi a profondità oltre m. 10

22 40

22) lavori in pozzi neri preesistenti

27 55

In situazioni extra si trovano le seguenti province:
Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B) - Lavori in galleria.
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza entro i valori massimi sottoindicati:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagi: 46;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3.12.69.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre km. 1 dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi km. 5 dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendono, in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al comma 1, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.

Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa.
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri: 54
b) da oltre 10 a 16 metri: 72
c) da oltre 16 a 22 metri: 120
d) oltre 22 metri: 180
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Gruppo D) - Lavori marittimi.
- Personale imbarcato su natanti con o senza motore.
Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua: palombari.
Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 25, e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore a 1 ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di 1 sola immersione di durata inferiore a 1 ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Dichiarazione a verbale.
Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'art. 21, gruppo E), CCNL 17.4.91 restano confermati 'ad personam' per i lavoratori in forza all'azienda a maggio 1995, adibiti a tali lavorazioni per gli importi orari in atto alla stessa data.
L'erogazione degli importi così determinati resta comunque commisurata alle ore di effettiva prestazione lavorativa nell'ambito delle lavorazioni di cui al citato art. 21.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle Organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 25.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 24 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica.
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti CCNL.
Le stesse Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al comma 3 del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente e immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le componenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 31 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli.
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesto ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
[...]

Art. 32 - Obblighi e responsabilità degli autisti.
L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto a osservare tutte le norme di legge e i regolamenti sulla circolazione.
Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell'inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
[...]

Art. 37 - Edilcasse.
a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita Edilcassa. Essa è lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra Aniem e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti a Edilcasse contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Edilcasse costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da 1 o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti delle Edilcasse previste dalla presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni e le contribuzioni alle Edilcasse sono definite dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al comma 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 25.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei da tori di lavoro, e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento di Edilcassa.
[...]
Gli accordi nazionali indicano le prestazioni di previdenza ed assistenza delle Edilcassa dettando per alcune di esse una disciplina unitaria per tutte le Edilcasse e rinviando per la disciplina delle altre agli accordi territoriali.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Edilcasse per l'automatica e integrale applicazione.
Gli organi di Edilcassa sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ed eventuali pattuizioni derogatorie, degli accordi nazionali medesimi.
[...]
b) Edilcassa nelle occasioni e con le modalità stabilite localmente dalle Associazioni di cui al comma 2, raccoglierà dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della medesima una dichiarazione scritta di adesione al presente CCNL, agli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché allo Statuto e al Regolamento di Edilcassa stessa, con formale impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 105, gli obblighi e oneri derivanti dai contratti, accordi e atti normativi medesimi.
[...]
d) Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle Edilcasse sono assicurate da Edilcassa nazionale, costituita tra le Organizzazioni nazionali di cui al comma 1.
e) Le Associazioni nazionali di cui al comma 1 assumeranno le iniziative necessarie per l'adeguamento degli Statuti delle Edilcasse alla disciplina contenuta nel presente contratto.

Art. 39 - Commissione Tecnica Nazionale.
È istituita una Commissione tecnica paritetica, a livello nazionale:
a) per lo studio dei problemi attinenti alla disciplina del lavoro a cottimo, alle retribuzioni ad incentivo e degli strumenti idonei allo scopo nell'ambito del contratto di lavoro, avuto anche riguardo alle esperienze e alle realizzazioni di altri Paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti territorialmente in Italia.
La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali scelte di comune accordo;
b) per l'esame delle questioni d'interpretazione della disciplina sul divieto di cottimismo e d'interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, di cui agli artt. 14 e 15 del presente contratto;
c) per l'esame delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo comma, art. 21.

Art. 40 - Accordi locali.
In conformità all'intesa Governo-Parti sociali 23.7.93, la contrattazione territoriale di 2° livello deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore all'1.1.02 e con validità quadriennale:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 21;
[...]
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre demandato di provvedere:
[...]
2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Edilcasse a norma dell'art. 37 e agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
[...]
4) all'istituzione e al funzionamento, secondo le modalità stabilite dal la disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 93;
[...]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazione nazionali contraenti le quali s'incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Nota a verbale.
[...]
Al fine di estendere nell'intero territorio nazionale le relazioni industriali fra Aniem e le OOSS Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, le parti s'impegnano a garantire la piena agibilità della contrattazione integrativa in tutte le aree territoriali nelle quali siano operanti le relative Organizzazioni imprenditoriali e Sindacali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.
Dichiarazione a verbale.
Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23.7.93 e recepiti nel CCNL comporteranno il riesame della materia.

Art. 42 - Lavori usuranti.
In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione con l'operatività immediata che, previo approfondimento dei contenuti e dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente, fornisca alle parti medesime indicazioni e proposte da avanzare agli Organismi istituzionali competenti.

Regolamentazione per gli impiegati
Art. 45 - Orario di lavoro.

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 4.7.97 n. 196.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 55 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, art. 46.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso.
[...]
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che le attività previste dal RD 6.12.23 n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Art. 53 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria.
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nel le stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna o nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai CCNL e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, art. 46.
b) Per lavori in galleria un'indennità di £. 50.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non sia no dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 54 - Indennità di zona malarica.
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito dai CCNL per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, art. 46.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente e immediatamente da altra impresa sul posto.
L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 55 - Lavoro straordinario, notturno e festivo (impiegati).
[...]
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[...]

Art. 62 - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel quale caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Art. 63 - Ferie.
[...]
Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, e in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a versargli un'indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (v. comma 4).
[...]

Art. 68 - Trattamento in caso d'infortunio o di malattia professionale.
[...]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente e il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
[...]

Art. 71 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale.
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro e alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[...]

Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 - Classificazione dei lavoratori.

[...]
Entro 6 mesi dalla data di stipula del presente contratto le Associazioni nazionali sottoscritte costituiranno una Commissione tecnica paritetica con il compito di analizzare l'evoluzione della professionalità del settore e rilevare le relative esigenze di aggiornamento dell'attuale sistema di classificazione dei lavoratori.
La Commissione sarà composta da 6 rappresentanti delle Associazioni nazionali dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
La Commissione esaurirà il proprio compito e porterà le proposte elaborate alle Associazioni nazionali entro 18 mesi dalla data di stipula del presente contratto.
Entro i termini di cui al comma 1, le parti nazionali costituiranno un gruppo tecnico paritetico, di supporto alla Commissione paritetica di cui al comma 1, con il compito di analizzare le nuove professionalità e il relativo inquadramento di impiegati, tecnici e quadri.

Art. 80 - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 82 - Tutela della maternità e paternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
Al fine di praticare azioni positive per le lavoratrici già inserite nel settore saranno costituite Commissioni paritetiche composte dalle Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali stipulanti il presente CCNL.

b) Videoterminali.
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed allattamento, le parti concordano sull'attivazione di progetti-pilota da parte del CTP nazionale, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.
Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Articolo 83.
a) Lavoratori invalidi.

Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa d'infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, s'impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

b) Portatori di handicap.
Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap;
- per la finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno:
1) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato, di sottoporsi a progetti terapeutico riabilitativi.
Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi a un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture sanitarie medesime.
2) Il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.
Per quanto riguarda le assenze facoltative di cui alla legge 30.12.71 n. 1204 e i permessi, si fa riferimento all'art. 33, legge 5.2.92 n. 104, come modificato dalla legge 8.3.00 n. 53.

Art. 84 - Lavoratori extracomunitari.
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli enti scuola di cui all'art. 93 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli Enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.

Art. 87 - Alloggiamenti e cucine.
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
[...]
La composizione e il prezzo dei pasti sono controllati da una Commissione di 3 operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.

Art. 88 - Igiene e ambiente di lavoro.
A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e d'igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) 1 scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo dei dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.
B) È istituito il libretto sanitario e di rischio individuale nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati da servizi rispettivi degli Istituti previdenziali a norma del comma 2, art. 5, legge n. 300/70;
- visite d'idoneità fisica effettuate da Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del comma 3, art. 5, legge n. 300/70;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali.
Il libretto sarà fornito a cura di Edilcassa, sulla base di un facsimile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un facsimile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinano in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituendo Servizio sanitario nazionale.
C) Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 89 - Sicurezza sul lavoro.
A) Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
È demandata alle Associazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti l'istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Associazioni territoriali dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all'art. 100, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro e delle singole imprese relativamente al l'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e d'igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Organizzazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, s'impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si provvede mediante il contributo di cui all'art. 93 o, in caso di diversa valutazione delle Associazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente CCNL.
Le parti riaffermano il convincimento della necessità di realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Allo scopo di promuovere e coordinare l'attività dei Comitati paritetici territoriali, le parti s'impegnano a costituire entro 3 mesi una Commissione nazionale paritetica a carattere permanente e si riservano di predisporre la regolamentazione dell'attività della Commissione stessa comprese anche le necessità relative al suo funzionamento.
Le Associazioni firmatarie demandano ai Comitati paritetici territoriali, istituiti dal CCNL 17.4.91, le funzioni previste dall'art. 20, D.lgs. 19.9.94 n. 626.

B) Formazione professionale per la sicurezza.
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata d'informazione e formazione per la sicurezza. La formazione professionale svolta dagli Enti scuola, in collaborazione e coordinamento con i CTP territoriali, deve essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale nell'aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
A tal fine è determinato il ruolo della costituenda Commissione nazionale Scuole edili in stretto raccordo e coordinamento con il CTP nazionale, al fine di fornire gli opportuni indirizzi agli ESE e ai CTP territoriali.
Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla si curezza quelli rivolti a:
- lavoratori che accedono per la 1a volta al settore;
- lavoratori assunti con CFL o contratto di apprendistato;
- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- lavoratori occupati;
- tecnici CTP.
La Commissione nazionale Scuole edili, in collaborazione con quella dei CTP, elaborerà moduli di corsi formativi, per la sicurezza, di 8 ore retribuite, ai quali le imprese faranno partecipare i lavoratori che accedono per la 1a volta al settore, di cui al comma precedente, durante l'orario di lavoro, anche attraverso la mutualizzazione dei costi concordata tra le parti a livello territoriale.
Tali corsi saranno svolti:
- per i lavoratori assunti con CFL nell'ambito delle ore destinate alla formazione teorica dall'Accordo interconfederale 16.11.88;
- per tutti gli altri lavoratori, nell'ambito delle ore previste per il diritto allo studio dall'art. 92.
Le parti si riservano di approvare sulla base di un accordo successivo uno schema-tipo dello statuto degli Enti Scuola di cui all'art. 93.

C) Organizzazione della prevenzione.
Le parti concordano sulla positività del "Piano di Sicurezza", nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.
Le parti definiranno i contenuti minimi di tali piani in un apposito allegato.
Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cantiere.
In caso di presenza di più imprese, nel cantiere, l'impresa mandataria o designata quale capogruppo, mette a disposizione dell'insieme delle rappresentanze sindacali presenti nel cantiere il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i piani predisposti dalle imprese esecutrici.
L'insieme delle rappresentanze di cui sopra potrà usufruire, per le proprie riunioni, di locali appositamente messi a disposizione.

D) Rappresentante per la sicurezza (RLS).
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all'art. 19, legge n. 300/70, il RLS è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA.
Nell'ipotesi di cui al punto 1.a) del testo relativo alle RSU, in aggiunta al rappresentante sindacale unitario, è eletto il RLS, al loro interno dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
In assenza delle suddette rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.
Il RLS di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'art. 17, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
Con accordo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti, in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il RLS viene individuato per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale.
Nel caso di RLS di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 40.
Il RLS ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) del citato art. 17.
Il RLS nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore a 1 anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 11, D.lgs. n. 626/94.
Il RLS ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Il RLS, ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente CCNL, utilizza anche i permessi previsti per la RSU o RSA ove esistenti.
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere informati ai sensi dell'art. 22, D.lgs. n. 626/94, in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del 1° ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
Alla formazione di cui all'art. 22, D.lgs. n. 626/94, del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 20 ore per i RLS e di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai RLS e ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.lgs. n. 626/94. Le parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Art. 93 - Addestramento professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare e aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito Ente Scuola.
Detti Enti Scuola realizzeranno i loro scopi mediante la istituzione di scuole professionali edili o laddove queste per obiettive accertate difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti Scuola stessi - ad Istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 25, e da versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali.
Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio d'amministrazione paritetico nominato dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti. Il Consiglio d'amministrazione nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante degli industriali. Il Vice Presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori e il Direttore, all'infuori del Consiglio stesso, di designazione delle Associazioni territoriali dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti Scuola.
Le clausole difformi degli statuti esistenti alla data d'entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.
I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti Scuola in questione, in linea di massima e in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali o interprovinciali.
I corsi dovranno essere riservati, in via di massima, agli operai edili.
Agli operai che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali.
Gli operai muniti di tale attestato ed assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico alle lavorazioni di cantiere e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, gli operai avranno diritto a un trattamento economico non inferiore a quello di manovale specializzato e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 2.
Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 2, valgono anche per gli operai già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali, gestiti dagli Enti Scuola, gli operai ritenuti idonei e incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
È istituito un Organismo paritetico a livello nazionale, con lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si riservano di rivedere l'intera disciplina dell'istituto anche in relazione ai compiti demandati all'Organismo paritetico nazionale di cui sopra.
Le parti si riservano altresì di stabilire criteri per la realizzazione del coordinamento a livello regionale dell'attività svolta dagli Enti-Scuola.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dalla Scuola Edile qualora il corso di formazione professionale sia articolato, secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la Scuola e in cantieri di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente-Scuola e approvati dalle Associazioni territoriali di cui all'art. 40.

Art. 94 - Disciplina dell'apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.
A norma delle vigenti disposizioni di legge la durata dell'apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli artt. 2 e 44.
Alle Scuole edili territoriali, di cui al presente contratto, sono affidati i compiti di:
- partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai vari profili professionali;
- erogazione dell'attività formativa offerta del servizio di formazione per i tutors aziendali;
- offerta di consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, in collegamento e a seguito della fase formativa;
- attestazione dell'effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nei libretti di credito formativi individuali.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, la frequenza dei corsi di formazione esterna.
Per il riproporzionamento delle ore formative, l'apprendista deve dimostrare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge.
[...]
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 16, comma 2, legge 24.6.97 n. 196, da realizzarsi in via prioritaria nell'ambito delle Scuole edili di cui al presente contratto, sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese.
L'impegno formativo è ridotto a 80 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio 'post obbligo' o di attestato di qualifica professionale idoneo all'attività da svolgere.
L'orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate alla formazione esterna, che possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, in applicazione dell'art. 38 del regolamento della legge sull'apprendistato.
Agli apprendisti operai ed impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell'art. 5 sui riposi annui e nella lett. B), art. 45.
[...]

Art. 95 - Contratto a termine.
In relazione a quanto previsto nell'art. 23, comma 1, legge 28.2.87 n. 56, il quale consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei CCNL stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni altra ipotesi in materia di flessibilità delle prestazioni lavorative, l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà consentita anche nelle seguenti fattispecie:
- esecuzione di opere eccezionali e imprevedibili in rapporto alla consueta attività produttiva;
- esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate nel tempo ovvero di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere programmati, per necessità di ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il personale in forza;
- quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori in aspettativa o assenti per ferie, o affiancamento di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima uscita dall'azienda per pensionamento o dimissioni ovvero affiancamento temporaneo di lavoratori in forza a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro viene, per un periodo di tempo determinato, trasformato in part-time.
Il ricorso al contratto a termine di cui al presente articolo e al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, art. 96, non può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
I contratti a tempo determinato stipulati nelle ipotesi previste dal presente articolo potranno avere una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 12 e potranno essere prorogati 1 sola volta, per un periodo non superiore alla durata stabilita inizialmente, ferma in ogni caso la durata massima complessiva di 20 mesi. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Dichiarazione comune.
Anche nel caso di inoperatività della disciplina sul lavoro temporaneo per gli operai, di cui all'art. 96 del presente contratto, gli ambiti di ricorso al contratto a termine di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, restano riferiti interamente al contratto a termine per gli operai e gli impiegati ed al lavoro temporaneo per gli impiegati per le ipotesi previste dal presente contratto.

Art. 96 - Lavoro temporaneo.
In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 196/97 e dall'art. 64, comma 1, lett. a), legge n. 488/99, il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lett. b) e c), art. 1, comma 2, legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi:
1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;
2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Il ricorso al lavoro temporaneo è vietato nelle ipotesi individuate dall'art. 1, comma 4, legge n. 196/97, come modificato dall'art. 64, comma 1, lett. b), legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al DM 31.5.99 e con riguardo agli addetti a:
- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a m. 10;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e al contratto a termine di cui all'art. 95 del presente contratto non può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione e accantonamento nei confronti di Edilcassa e degli altri Organismi paritetici di settore.
Dichiarazione a verbale.
In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi n. 196/97 e n. 488/99, le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/97, per la categoria degli operai ha carattere sperimentale.
Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale. Entro il 31.12.01 verrà effettuata a livello nazionale la verifica dell'attuazione della presente normativa.
Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell'impiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessità di realizzare con il Ministero del lavoro un accordo quadro che stabilisca:
- le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui all'art. 5, legge n. 196/97 e successive modificazioni;
- le modalità e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente articolo.
Le parti ritengono, ai fini dell'operatività della disciplina convenuta, l'applicazione della contrattazione collettiva dell'edilizia elemento vincolante della disciplina medesima.
Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.

Art. 99 - Provvedimenti disciplinari.
1) Ferme la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7, legge 20.5.70 n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 7), art. 46, per gli operai dagli elementi di cui al punto 3), art. 25;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
2) l'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[...]
e) introduca bevande alcooliche senza averne avuto preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra
l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi
di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.
[...]

Art. 100 - Licenziamenti.
Fermo l'ambito di applicazione della legge 15.7.66 n. 601, come modificata dall'art. 18, legge 20.5.70 n. 300, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
1) per riduzione di personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3, legge 15.7.66 n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati sul presente punto 3).
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 3), l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
I casi di cui ai precedenti 2 commi sono i seguenti:
a) insubordinazione o offese verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento delle opere, agli impianti, alle attrezzature o ai materiali;
[...]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia luogo a 2 sospensioni dell'anno precedente.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 103 - Accordo per la costituzione delle RSU.
Rappresentanze sindacali unitarie
1. a) Nei cantieri di durata superiore a 6 mesi (intendendosi per tale la durata del lavoro effettivo) qualora l'impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, l'impresa mandataria o capofila, occupi nel cantiere meno di 16 dipendenti si procede alla elezione di un rappresentante sindacale unitario dell'impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.
b) Sulla base dei requisiti numerici di cui alla lett. a), il rappresentante sindacale unitario dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nel cantiere dipendente dall'impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l'unità produttiva medesima.
c) Il rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti del cantiere, individuato secondo i criteri di cui alla lett. a), scende al di sotto di 20.
Dichiarazione a verbale.
Le parti dichiarano che, con la regolamentazione di cui al presente punto, hanno tenuto conto della previsione di cui all'art. 1.5, legge 2.6.95 n. 216, intendendo privilegiare in assoluto la disciplina contrattuale.
Pertanto, qualsiasi modifica dell'assetto contrattuale come sopra definito comporterà la revisione contrattuale della normativa medesima.
2. È compito della RSU di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto delle norme del contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nel cantiere a norma dell'art. 40 e, in particolare, delle discipline:
- sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
- sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza;
- sul lavoro a cottimo;
- sull'orario di lavoro;
- sulla classificazione dei lavoratori.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 1), lett. a), in aggiunta al rappresentante sindacale unitario è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.

Art. 104 - Reclami e controversie.
Qualora insorga controversia individuale o plurima sull'applicazione del presente contratto o degli accordi locali di cui all'art. 40 sarà esperito con il tentativo di conciliazione tra RSU e la Direzione aziendale.
In caso di mancato accordo, la controversia stessa sarà deferita all'esame delle componenti Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto, per un ulteriore tentativo di conciliazione, da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale della richiesta avanzata dalle altre Organizzazioni territoriali.
Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione di cui ai commi precedenti e fino ad esaurimento delle procedure nei tempi previsti non si farà ricorso ad azioni dirette.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno demandate alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 105 - Assemblee.
A) Nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede filiale o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie d'interesse sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di lavoro nonché, nei limiti di 10 ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
Le assemblee sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSU costituite nell'unità produttiva, con preavviso al datore di lavoro non inferiore di norma a 2 giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
Analoga comunicazione è data per conoscenza, per quanto possibile preventiva, alle OOSS territoriali competenti per la circoscrizione in cui opera l'unità produttiva, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa in locali o luoghi idonei all'interno dell'unità produttiva.
Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la RSU.
Per l'individuazione dell'unità produttiva, agli effetti dell'applicazione della disciplina di cui sopra, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dall'art. 35, legge 20.5.70 n. 300, verificato al momento in cui l'assemblea è indetta.
B) Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l'art. 35, legge 20.5.70 n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie d'interesse sindacale e del lavoro.
Il numero dei dipendenti dell'unità produttiva è riferito al momento in cui l'assemblea è indetta.
Le OOSS territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, daranno comunicazione della riunione, a firma congiunta, al datore di lavoro con preavviso non inferiore di norma a 2 giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
[...]

Art. 107 - Affissioni.
Le RSU hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavo ro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi, e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Art. 108 - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le Organizzazioni nazionali contraenti stipulanti il presente contratto convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le medesime Organizzazioni nazionali, salvo quanto è stato specificatamente demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Per i rapporti a livello di unità produttiva si fa rinvio alle disposizioni del presente contratto e degli accordi nazionali che fanno espresso riferimento a tali rapporti.

Art. 111 - Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.

Allegati
Allegato G

Tra Associazione Nazionale Imprese Edili (Aniem) e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil in attuazione a quanto previsto nell'Accordo di rinnovo del CCNL 21.7.95 sul comune impegno a garantire le condizioni per favorire lo sviluppo e l'operatività degli strumenti di gestione contrattuale concordano quanto segue:
Commissione nazionale per la Prevenzione infortuni, l'Igiene e l'ambiente di lavoro.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 88, CCNL 17.4.91 le parti s'impegnano a verificare la possibilità di costituire la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (di seguito denominata Commissione nazionale paritetica) con lo scopo di promuovere e dare attuazione a tutte quelle iniziative atte a tutelare la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Alla Commissione nazionale paritetica è affidata la funzione d'indirizzo, controllo e coordinamento dei Comitati paritetici territoriali i quali sono vincolati dalle delibere assunte dalla suddetta Commissione.
La Commissione nazionale paritetica, inoltre, promuove e coordina l'attività dei Comitati territoriali paritetici mediante:
- assistenza tecnica ai Comitati esistenti e supporto a quelli di nuova istituzione;
- la diffusione delle normative tecniche;
- informazioni sulla legislazione e giurisprudenza.
Le parti s'incontreranno entro il 30.12.98 per predisporre il Regolamento sul funzionamento della Commissione nazionale paritetica.
Nota a verbale.
Le parti firmatarie del presente accordo s'impegnano a promuovere presso le altre Associazioni imprenditoriali del settore la costituzione di una Commissione nazionale paritetica unitaria per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Allegato M (Sistema unitario di enti bilaterali)
Roma, 22 giugno 2000
Premessa la comune positiva valutazione sulla necessità di continuare a ricercare le condizioni per un sistema unitario di enti bilaterali di settore e riconfermando quanto previsto nell'Accordo 23.4.97, di "...garantire le condizioni per favorire la costituzione, lo sviluppo e l'operatività degli strumenti di gestione contrattuale, anche laddove essi manchino..." e concordando, nell'attuale situazione delle relazioni industriali, sull'opportunità di non procedere alla formazione di nuovi enti bilaterali a livello locale; fatte salve le prerogative della contrattazione collettiva di 1° e 2° livello in ordine alla applicazione delle normative contrattuali, della localizzazione, delle iscrizioni nonché delle contribuzioni e prestazioni degli Enti bilaterali, in relazione anche a una corretta applicazione della normativa contrattuale sulla trasferta si conviene di procedere alla costituzione di un unico Ente nazionale e perciò di costituire una Commissione paritetica di lavoro formata da 6 componenti, 3 designati dalle OOSS e 3 designati da Aniem-Confapi, che entro il 30.10.00 dovrà formulare una proposta alle parti definita nelle procedure, contenuti e tempi, anche in relazione al sistema esistente.
Fatto salvo quanto contenuto nel comma precedente, le parti valuteranno la proposta della Commissione al fine di rendere operativo l'Ente nazionale, in rete con le sedi territoriali, per la gestione di tutte le specifiche prestazioni e funzioni attribuite oggi alle Edilcasse territoriali dalla contrattazione collettiva di 1° e 2° livello Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil.