Categoria: Cassazione penale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi
Dott. CORDOVA Agostino
Dott. FIALE Aldo
Dott. FRANCO Amedeo
Dott. MARINI Luigi

- Presidente
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
1) D.M., N. IL ***;
avverso la sentenza n. 45/2008 TRIBUNALE di SALERNO, del 25/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. AGOSTINO CORDOVA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25.5.2009 il Tribunale di Salerno condannava D.M. alla pena di Euro 900 di ammenda in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 16, 24 e 69, art. 77, lett. c) per avere, quale titolare di un cantiere edile, rispettivamente omesso di allestire lungo i ponteggi un'idonea mantovana per impedire la caduta dall'alto di materiale o attrezzi; per avere allestito un ponteggio di altezza superiore a due metri privo di parapetti; e per avere omesso di predisporre lungo le rampe delle scale normali parapetti con tavole fermapiedi fissate rigidamente a strutture esistenti.
Motivava come segue:
1) le infrazioni erano state rilevate da A.D., sentito come teste;
2) successivamente esse erano state eliminate ed il D. era stato ammesso alla sanzione amministrativa di Euro 1.548, che però non venivano versati;
3) sussistevano tutte le violazioni contestate, con pregiudizio della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Proponeva personalmente ricorso il D., deducendo quanto appresso:
a) la ditta titolare del cantiere era la s.r.l. S.C. di D.G.M., quella di esso D. era una delle varie subappaltatrici di alcuni lavori di altezza non superiore ai due metri;
b) come da giurisprudenza di questa Corte, in caso di subappalti parziali le norme antinfortunistiche devono essere osservate dall'imprenditore subappaltante;
c) se, come nel caso di specie, ogni ditta subappaltatrice per là realizzazione di impianti elettrici, idraulici, di muratura, ecc. fosse tenuta ad allestire ponteggi e parapetti, si pensi a cosa succederebbe.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza.

Motivi della decisione

Rileva questa Corte che i motivi di ricorso appaiono generici e sforniti di concreti elementi contrastanti con la decisione impugnata, atteso che:
- non è stato specificato quale fosse la natura dei lavori subappaltati al D.;
- al contrario di quanto sostenuto, nel contratto di subappalto si menzionavano lavori di intonacatura superiori ai due metri;
- tale altezza era stata riscontrata dai verbalizzanti in sede di ispezione e di prescrizione;
- ove i lavori subappaltati richiedano la predisposizione di parapetti od altro per impedire la caduta degli operai, ne deve rispondere colui che li realizza, salva l'eventuale corresponsabilità dell'appaltante: e, comunque, in caso di omissione a questo attribuibile, il subappaltatore deve astenersi dall'effettuare i lavori per non mettere a repentaglio l'incolumità dei propri operai;
- l'ingiunzione a provvedere all'eliminazione del pericolo era stata fatta al D., che nulla aveva eccepito.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con le condanne di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrete al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.