DECRETO 27 luglio 2010
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. (10A09806)
(GU n. 187 del 12-8-2010 )

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Rilevata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attività commerciali aventi superficie lorda superiore a 400 mq;
Visto il progetto di regola tecnica approvato dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.
 

Art. 2 Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività commerciali, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
 

Art. 3 Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
 

Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni riportate nella regola tecnica allegata al presente decreto si applicano alle attività commerciali di cui all'art. 1 del presente decreto di nuova realizzazione.
Non sussiste l'obbligo di adeguamento alla regola tecnica allegata al presente decreto per le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ove si configuri una delle seguenti situazioni:
a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui alla regola tecnica allegata al presente decreto si applicano, altresì, alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ove siano oggetto di interventi comportanti la loro ristrutturazione, come specificato al successivo comma 3.
Nelle ipotesi in cui tali interventi di ristrutturazione attengano ad aspetti di ristrutturazione edilizia si fa riferimento a quanto riportato dall'art. 3 (L), comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Qualora gli interventi di ristrutturazione effettuati su attività esistenti di cui al precedente comma 2 comportino la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume, le disposizioni previste dalla regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume. Se l'aumento di volume è superiore al 50% della volumetria esistente, fermo restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.
4. I progetti per l'acquisizione del parere di conformità presentati ai competenti comandi provinciali, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente alla entrata in vigore del presente decreto, al fine della apertura di nuove attività commerciali, sono esaminati dai comandi medesimi con riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi.
5. Resta ferma la possibilità, per ognuna delle situazioni elencate ai commi 3 e 4 del presente articolo, di avvalersi, su base volontaria, della presente regola tecnica.
 

Art. 5 Commercializzazione CE

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.
 

Art. 6 Centri commerciali

1. Per i centri commerciali aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del presente decreto nei quali coesistono più esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali.
 

Art. 7 Disposizioni finali

1. Le disposizioni di prevenzione incendi emanate in materia e, in particolare, con la circolare n. 75 del 3 luglio 1967 recante «Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.», e con la lettera circolare n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975, recante «Parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3 luglio 1967», continuano a disciplinare le attività preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle condizioni espressamente indicate nel medesimo provvedimento.
2. Le medesime disposizioni di cui alle predette circolari continuano, altresì, a disciplinare le fattispecie espressamente indicate nel presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il Ministro: Maroni

Allegato - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq.