LEGGE REGIONALE - 14/07/2010 - N° 25
Integrazioni alla L.R. 5 maggio 2010, n. 12 (Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei).

(B.U.R. Abruzzo, 30 luglio 2010, n. 50)


IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Integrazione all’art. 2 della L.R. 12/2010

1. Al comma 2 dell’art. 2 della L.R. 5 maggio 2010, n. 12 (Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei) dopo le parole "contenute nella presente legge" sono aggiunte, in fine, le parole "nel rispetto della procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE".

Art. 2
Integrazione all’art. 5 della L.R. 12/2010

1. Al comma 1 dell’art. 5 della L.R. 5 maggio 2010, n. 12 (Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei), dopo la parola "aggiornamento" sono inserite le seguenti "nel rispetto del principio di leale collaborazione, d’intesa con l’Università e gli altri enti non regionali".

Art. 3
Inserimento dell’art. 10 bis nella L.R. 12/2010

1. Dopo l’art. 10 della L.R. 5 maggio 2010, n. 12 (Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei) è inserito il seguente:

"Art. 10 bis
Clausola di cedevolezza

1. Le disposizioni della presente legge, laddove difformi, saranno adeguate a quanto definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

2. L’atto adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 1 si applica, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento."

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 14 Luglio 2010

il presidente

GIOVANNI CHIODI