Mobbing – Realizzazione attraverso atti che configurano molestie sessuali sul luogo di lavoro – Distinzione – Rilevanza dell’elemento psicologico dell’autore – Intento di emarginazione – Contesto mobizzante – Sussiste.
“ Capita sovente che le condotte di mobbing possano realizzarsi anche attraverso vere e proprie molestie sessuali ed allora appare problematico distinguere le due figure. …due sono le differenze fondamentali. La molestia sessuale può essere costituita anche da un solo atto, il mobbing deve essere sistematico. Il molestatore ha, nei confronti della vittima, un chiaro intento libidinoso, il mobber può tendere a dare fastidio, punire, denigrare, espellere. In sostanza la molestia sessuale è una manovra di avvicinamento, il mobbing è una strategia di allontanamento. … La possibile linea di demarcazione tra le due condotte prese in considerazione, cioè molestia sessuale e mobbing, può essere rappresentata dall’elemento psicologico dell’autore. …se l’autore delle molestie avrà avuto solo intenti di natura sessuale, senza ricercare ulteriori scopi dalla propria condotta, allora la fattispecie sarà riconducibile alle molestie sessuali. Si realizzano, per altro, nella realtà molte altre situazioni nelle quali il contenuto sessuale costituisce più lo sfondo, lo strumento per la molestia piuttosto che il fine: pensiamo ad ambienti di lavoro maschili nei quali alla collega donna viene fatto subire un linguaggio volgare e pieno di doppi sensi: in caso come questo l’intento degli autori è molto più l’emarginazione che non la provocazione sessuale e, conseguentemente, la casistica potrà ricondursi a singoli episodi in un contesto mobbizzante”.

Massima a cura della redazione di Olympus


 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato alla sezione del Lavoro del Tribunale di Forlì C. E. dichiarava di aver lavorato dal marzo 2001 presso il locale E. gestito dall’omonima società fino al 2/10/2003, inizio della sua malattia, e con termine il 15/3/2004, quando comunicava il suo recesso dal lavoro constatata l’impossibilità di riprenderlo serenamente.

La sua attività era stata sempre resa difficile dal comportamento di uno dei soci della S.n.c. che gestiva il locale, B. M., che in tutti i modi la insidiava per ottenerne i favori, ricevendo sempre dei rifiuti. La situazione, che dal gennaio 2003 era andata sempre deteriorandosi con comportamenti sempre più insistenti, assumeva contenuti ancora più molesti e pesanti quando, nel giugno 2003, diventava di dominio pubblico il suo rapporto con il proprio convivente, circostanza che determinava il B. M. ad assumere atteggiamenti estremamente provocatori, offensivi e denigratori nei confronti della ricorrente, determinando spesso l’intervento dei familiari del B. a sua difesa.

In data 2/10/2003 in particolare la sorella del M., B. Rosa, aveva anticipato il proprio turno di servizio per non lasciare la mattina la C. sola nel locale con il fratello M.. Questo non aveva impedito un aspro scontro tra lo stesso M. e la C. che si vedeva costretta a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Ne seguiva un lungo periodo di malattia all’esito del quale la ricorrente realizzava l’impossibilità di proseguire l’attività in quell’ambiente di lavoro così problematico rassegnando le proprie dimissioni. Richiedeva la condanna dei legali rappresentanti della società per i danni subiti, di qualunque genere, dalle condotte descritte che venivano ricondotte alla figura del mobbing.

Si costituiva in giudizio la società E. s.r.l. in persona del legale rappresentante contestando integralmente le pretese della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. L’ambiente di lavoro era sempre stato sereno e scherzoso a mai nessuno si era lamentato dei comportamenti di qualcuno dei soci. Incomprensibile appariva l’accusa formulata dalla C. nei confronti del socio B. M..

Nel corso del giudizio si procedeva ad escutere i numerosi testi richiesti dalle parti e veniva disposta consulenza medica per accertare eventuali conseguenze in termini di patologie della condotte descritte dalla ricorrente, una volte riscontrate le stesse in fase istruttoria. All’esito delle attività descritte e dopo la discussione la causa appariva matura per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto.

La fase istruttoria del processo è risultata particolarmente complessa anche per i risultati non univoci ed ha comportato un impegno di lettura che caratterizza lo sforzo della giurisdizione nella sua accezione più classica.

Sono state sentite nel corso dell’istruttoria ventisette persone e, escludendo tre interrogatori liberi dei soci compreso il M. B., dei ventiquattro testimoni una decina si sono rivelati, per usare un eufemismo, di modesta importanza. Degli altri quattordici sette hanno confermato la versione fornita dalla ricorrente e sette hanno espresso una linea che potremmo definire negazionista.

Questo giudice ritiene di poter spiegare agevolmente le ragioni che fanno propendere per la maggiore credibilità della versione fornita dalla C..

In primo luogo tra i testi favorevoli alla ricorrente ci sono ben quattro ex dipendenti, quindi persone che hanno visto esattamente, data la presenza costante e continuativa sul posto di lavoro, lo svolgimento dei fatti e, non permanendo il rapporto di lavoro, risultano assolutamente estranee ai fatti di causa, certamente più “terze” rispetto alle altre testimonianze degli attuali dipendenti, complessivamente tre, che appaiono per altro generiche e poco particolareggiate. Ci sono poi i clienti che per la scarsa conoscenza dei fatti ben poco potevano dire, come avvenuto in molti casi, e, di quelli che hanno detto qualcosa, lascia molte perplessità la dichiarazione del teste T. secondo il quale la C. era nervosa e avrebbe detto al M. B. che gliela avrebbe fatta pagare senza indicare il motivo di tale risentimento e niente che potesse giustificare tale minaccia.

Prenderemo in considerazione solo le testimonianze offerte da terzi perché le dichiarazioni rese dai titolari della società, così come quelle rese come testimone dal Palladino, convivente della ricorrente, appaiono comunque prive del dato della oggettività necessaria per fondare il convincimento del giudice, in presenza di altri dati maggiormente credibili.

Ritiene questo giudice che le dichiarazioni rilasciate dalle ex colleghe di lavoro della ricorrente siano assolutamente credibili per una serie di ragioni, oltre che per i dati oggettivi ricordati. Ogni testimone ha parlato di qualche particolare relativo al rapporto oggetto del ricorso. La teste Ba. ha introdotto la circostanza della crociera proposta dal B. alla C. e rifiutato dalla stessa, la teste A. ha ricordato il particolare dello schiaffo dato dalla C. in risposta ad una toccata nei glutei del B., la teste P., questa cliente del locale ed amica della ricorrente, ha ricordato l’altro particolare della ingente somma regalata per il compleanno dal B. e rifiutata con tatto dalla C.. Inoltre le testi C., Ba., Br., A., tutte concordemente, hanno dichiarato di aver abbandonato il lavoro per via dei comportamenti del B. M. e del clima creato da questo nell’ambiente di lavoro. Il quadro così creato è assolutamente credibile per la genuinità delle testimonianze, evidentemente non concordate ( come confermato dalla diversità dei particolari forniti da ognuno dei testi ) sia per la coerenza delle testimonianze relativamente al clima creato dai comportamenti del M.. Del resto la verifica del libro matricola della società determina una sensazione di esasperato turn over, particolarmente del personale femminile, che ben si addice alla ricostruzione fornita dalla parte ricorrente, cioè che le dipendenti dopo qualche tempo decidevano di rinunciare al lavoro per evitare il “ fiato sul collo” del B. M., come efficacemente dichiarato dalla teste A.

Al contrario gli altri testimoni in posizione negazionista hanno fornito versioni sintetiche prive di intrinseca valenza probatoria. In particolare il teste T. appare logicamente non credibile quando riferisce il particolare delle minacce riferite dalla C. al B. anche perché non ricordato da nessun altro oltre che assolutamente immotivate proprio secondo tale teste e, da questo punto di vista, se nei confronti degli altri testi che non hanno confermato la versione della ricorrente può trattarsi di una forma di disinteresse nei confronti delle vicende altrui, in un’ottica di scarsa attenzione alle problematiche altrui, riguardo al teste T. questo giudice ritiene non credibili le sue dichiarazioni e dispone la trasmissione degli atti alla locale sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì per le valutazioni del caso in merito alla ipotesi di reato di falsa testimonianza.

La conclusione che si trae dall’esame del materiale istruttorio è dunque la credibilità della tesi sostenuta dalla ricorrente riguardo alle molestie subite dal B. M. con un contenuto tipicamente sessuale. Almeno dal gennaio 2003 tale comportamento ha assunto gli estremi delle molestie sessuali sanzionate dai codici di comportamento.

La definizione di molestia sessuale è quantomeno problematica in mancanza di un riferimento normativo certo.

Abbiamo, però, definizioni in sede europea. Dalla risoluzione del Consiglio d’Europa in data 29/5/90 si ricava una definizione di molestia sessuale di estremo interesse. Viene definita molestia sessuale :

“ogni comportamento a connotazione sessuale , o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso, compreso quello dei superiori e dei colleghi , che offende la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro , inaccettabile se:
- il comportamento è indesiderato , irragionevole ed offensivo per le persone che lo subiscono;
- il rifiuto o l’accettazione di tale comportamenti sono utilizzati , esplicitamente o implicitamente, per motivare una decisione inerente all’accesso , alla formazione professionale , all’assunzione di un lavoratore , al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione , alla retribuzione o a qualsiasi altra decisione attinente all’occupazione;
- il comportamento crea un ambiente di lavoro intimidatorio , ostile o umiliante per chi lo subisce”.

L’ultima parte della definizione ricordata introduce il concetto di molestia ambientale che appare limitrofo a quello di mobbing, che riguarda le ipotesi di molestie morali subite in ambiente lavorativo.

Capita sovente che le condotte di mobbing possano realizzarsi anche attraverso vere e proprie molestie sessuali ed allora appare problematico distinguere le due figure.

Secondo la psicologia del lavoro, dalla quale il giurista trae il concetto stesso di mobbing, due sono le differenze fondamentali. La molestia sessuale può essere costituita anche da un solo atto, il mobbing deve essere sistematico. Il molestatore ha, nei confronti della vittima, un chiaro intento libidinoso, il mobber può tendere a dare fastidio, punire, denigrare, espellere. In sostanza la molestia sessuale è una manovra di avvicinamento, il mobbing è una strategia di allontanamento.

Posto che nel caso in esame siamo di fronte ad una pluralità di atti dobbiamo chiederci se l’intento del B. M. potesse essere ricondotto sempre ad un intento di natura, seppur latamente, sessuale oppure se nelle sue condotte vi fosse più un intento offensivo nei confronti della C..

Sicuramente possono notarsi nell’atteggiamento del B. nei confronti della ricorrente due fasi ben distinte separate dalla notizia del fidanzamento della C., vissuto quasi come un tradimento o comunque come perdita di speranze di intrattenere una relazione con la stessa da parte del B..

Mentre nella prima fase le molestie si caratterizzano oltre che per le continue avances sessuali per la volontà di lusingare la vittima al fine di ottenerne i favori nella seconda le offese e le umiliazioni, sempre su sfondo sessuale, sono finalizzate quasi a vendicarsi per il torto subito di non essere stato prescelto per godere le grazie della persona oggetto di desiderio. Due fasi ben distinte e caratterizzate nelle quali, per altro, il dato sessuale risulta componente fondamentale e predominante. Infatti anche nella seconda fase con gli atteggiamenti descritti appaiono pur sempre finalizzati a imbarazzare la C. anche soltanto con parole volgari o con discriminazioni basate esclusivamente sull’umiliazione che il B. ritiene di aver subito.

La possibile linea di demarcazione tra le due condotte prese in considerazione, cioè molestia sessuale e mobbing, può essere rappresentata dall’elemento psicologico dell’autore. Posto, infatti, che nella molestia sessuale normalmente si rileva l’elemento della volontà, quanto meno nella forma del dolo eventuale, se l’autore delle molestie avrà avuto solo intenti di natura sessuale, senza ricercare ulteriori scopi dalla propria condotta, allora la fattispecie sarà riconducibile alle molestie sessuali. Si realizzano, per altro, nella realtà molte altre situazioni nelle quali il contenuto sessuale costituisce più lo sfondo, lo strumento per la molestia piuttosto che il fine: pensiamo ad ambienti di lavoro maschili nei quali alla collega donna viene fatto subire un linguaggio volgare e pieno di doppi sensi: in caso come questo l’intento degli autori è molto più l’emarginazione che non la provocazione sessuale e, conseguentemente, la casistica potrà ricondursi a singoli episodi in un contesto mobbizzante.

Nel caso in esame la preponderanza del contenuto sessuale dei comportamenti del B. porta a ritenere questo giudice che nel caso sottoposto al suo esame si siano realizzate condotte riconducibili a molestie sessuali piuttosto che a mobbing.

Questa considerazione si rafforza pensando come in un caso del genere la figura del mobbing non apporterebbe alcun valore aggiunto ad una situazione già perfettamente inquadrata e regolata all’interno della casistica delle molestia sessuali. Infatti il mobbing, ipotesi complessa e che richiede una serie di particolari condizioni per verificarsi, risulta indispensabile in quelle situazioni nelle quali introduce una tutela più forte in funzione della gravità delle condotte considerate unitariamente oppure quando ci troviamo di fronte ad una serie di condotte, di per se legittime e non sanzionabili neppure civilmente ai sensi dell’art. 2043 c.c., che viste nel loro insieme compongono gli elementi richiesti per la realizzazione del mobbing, che in questo contesto manifesta la sua utilità pratica nell’ambito di un sistema che trova un elemento di chiusura e di tutela dell’integrità morale del lavoratore in questa figura particolare.

Queste considerazioni tutte, si ripete, portano lo scrivente a ritenere che nel caso di specie si sia realizzata una ipotesi di molestia sessuale prolungata nel tempo senza che la stessa sia stata riconvertita in mobbing per la permanenza dello sfondo sessuale nella condotta del B. M., che viveva la C. quasi come una ossessione sessuale ( dichiara la teste C. :” M. parlava sempre di E., prima del fidanzamento ne parlava solo bene, dopo ne parlava solo male”) e non poteva accettare di non essere stato scelto dalla stessa.

Nel caso in esame il mobbing non apporterebbe alcun vantaggio pratico e, al contrario, proprio per la particolare complessità della figura, che richiede una serie di condizione per la verifica positiva della realizzazione, rischierebbe di indebolire la posizione della ricorrente che ha indubitabilmente subito una serie di molestie sessuali che costituiscono già loro il presupposto per rendere legittimo e dovuto il contenuto risarcitorio avanzato in questa sede.

Perlomeno per nove mesi, cioè dal gennaio al settembre 2003, la C. ha subito una serie di attenzioni volgari e di contatti fisici indesiderati, tali da spingere la difesa del convenuto a ricorrere allo scivolosissimo espediente dell’angustia degli ambienti di lavoro ( testualmente :” gli spazi dietro il bancone di un bar sono piuttosto ristretti ed è inevitabile che le persone che vi lavorano, durante gli spostamenti, soprattutto quando non sono particolarmente esili, abbiano contatti che possono indurre a fare battute scherzose, anche per sdrammatizzare l’inconveniente”) come se un contatto fisico non possa essere evitato anche nel più angusto cunicolo solo con un po’ di rispetto e di attenzione. Inconvenienti, quelli dei contatti, realizzatisi unitamente a offerte lusinghiere, almeno in un primo periodo, e successivamente pesanti e volgari apprezzamenti, particolarmente in un secondo momento, che non trovano nessuna forma di giustificazione nella promiscuità dell’ambiente lavorativo e nella pretesa bonomia dei rapporti, anche perché è fin troppo chiaro che una cosa è lo scherzo ed un’altra è la volgarità. Da questo punto di vista la ricostruzione puntuale ed analitica del ricorso ha trovato conforto nelle dichiarazioni delle testi A., C., Ba., Br., che hanno tutte lavorato nel locale, insieme alla dichiarazioni dei clienti P. e M. che hanno parlato anche loro di toccamenti lascivi del B. e delle lamentele della C. che sicuramente avvertiva in termini offensivi le attenzioni del proprio datore di lavoro che era costretta a subire per mantenere il proprio posto di lavoro, così spiegando la permanenza per alcuni anni della C. nell’esercizio commerciale che era vista, al contrario, come elemento di banalizzazione degli accadimenti da parte della difesa della società convenuta.

Una volta chiarito il profilo della ricostruzione dei fatti e la definizione giuridica degli stessi, passiamo ad esaminare quello dei danni derivanti dalle condotte di molestie sessuali come realizzate nei confronti della ricorrente.

Un primo dato deve essere considerato ed è che la ricorrente agisce nei confronti della ditta datrice di lavoro in quanto non tutelata rispetto alle molestie subite, sotto il profilo del mancato rispetto dell’art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di svolgere i suoi compiti di salvaguardia del proprio dipendente in modo da tutelarne l’integrità fisica ed anche la personalità morale. Pacifico che i soci della società sapessero della condotta posta in essere da uno di loro, tra l’altro fratello degli altri due, non essendo mai stato contestato questo profilo ma, al contrario, negata in radice la condotta stessa. La C. si è rivolta nei confronti della società datrice di lavoro e non nei confronti del B. M., pur avendo nei suoi confronti una contestuale azione di responsabilità, e tale scelta comporta la possibilità di rinvenire nei confronti della società convenuta contemporaneamente profili di responsabilità contrattuale, derivanti dal rapporto di lavoro tra le parti, che di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043, dove il danno è costituito dalle molestie subite dalla C. e la colpa è determinata dal mancato rispetto delle regole poste a tutela del rapporto di lavoro.

I danni azionati non sono di natura patrimoniale e per tale motivo ritiene questo giudice che, essendo il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. riconducibile nell’ambito della responsabilità aquiliana sia per ragioni sistematiche che per il necessario contenuto patrimoniale derivante dalla responsabilità contrattuale, dovremo analizzare le richiesta risarcitorie alla luce delle regole indicate dall’art. 2043 c.c. per la responsabilità extracontrattuale e nella ulteriore delimitazione imposta dalle regole dell’art. 2059 c.c..

In primo luogo vengono in considerazione i danni di natura biologica lamentati dalla ricorrente e, da questo punto di vista, pacifico come si ricava dalla CTU in atti che le molestie sessuali subite abbiano determinato uno stato di prostrazione nei confronti della C. tale da arrecarle una reazione patologica conclusasi con un periodo di inabilità temporanea totale di 165 giorni, dal 2/10/2003 al 15/3/2004, che portano ad una liquidazione come danno subito sotto questo profilo della somma di € 6.600,00 (165x40).

Per quanto riguarda i danni permanenti ritiene questo giudice, non aderendo alla lettura proposta dal CTU che ritiene eccessiva in termini di conseguenze traumatiche dell’accaduto, che la fattispecie sia maggiormente riconducibile all’ipotesi di disturbo dell’adattamento piuttosto che a quella del disturbo post traumatico da stress, figura che richiede delle condizioni particolarmente gravi, al limite della sopportazione umana ( l’esempio scolastico è quello dei campi di concentramento ) con un conseguente danno permanente nell’ordine del 5% che, applicando i parametri del Tribunale di Milano e calcolando l’età della ricorrente all’epoca dei fatti, porta la somma da risarcire ad aumentare di ulteriori € 5.545,00.

Rimane l’altra figura dei danni richiesti dalla ricorrente , quelli definiti esistenziali e che si sostanziano nelle umiliazioni subite in ambito lavorativo dalla ricorrente come conseguenza diretta delle molestie sessuali subite per un periodo di nove mesi ( dal gennaio al settembre 2003 ). Nessun dubbio, dopo le sentenze del 2003 della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, che accanto al danno morale soggettivo ed al danno biologico l’art. 2059 c.c. preveda la possibilità di ulteriori danni a condizione che vi sia una previsione normativa di tutela e sotto questo profilo la dignità e il rispetto del lavoro, principi fondamentali della nostra Costituzione, sono dati pacificamente riconducibili alla lettura estensiva del danno non patrimoniale come formulata dall’ultima giurisprudenza richiamata.

Dal punto di vista della prova del danno questo giudice aderisce all’orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale, una volta che viene a realizzarsi una lesione sotto il profilo della dignità del lavoratore questo determina inevitabilmente la realizzazione di un conseguente danno:” “ i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono immancabilmente a ledere l’immagine professionale , la dignità personale e la vita di relazione del lavoratore” ( Corte di Cass., n.10157/2004, RCDL, 2004,347).

Per quanto concerne la liquidazione trattandosi di danni non patrimoniali ne discendono due conseguenze: la prima è che la liquidazione non potrà che essere equitativa ex art. 1226 c.c., la seconda che non potranno essere presi in considerazione che parametri areddituali in quanto valori come la dignità ed il rispetto della persona non si adattano ad essere valutati diversamente in ragione del reddito e della ricchezza posseduti.

La durata del periodo di molestia subito ( nove mesi, cioè 270 giorni ) costituirà allora un parametro oggettivo adeguatamente condiviso e moltiplicando tale dato con l’altro del valore giornaliero di ITT ( pensando alla condizione lavorativa particolarmente penosa alla quale era sottoposta la C. durante il periodo più intenso di molestie sessuali ) arriviamo a quantificare il danno esistenziale per le molestie sessuali subite in € 10.800,00.

Complessivamente si arriva alla somma di € 22.945,00 alla quale questo giudice, in considerazione dei parametri adeguatamente aggiornati di valutazione, ritiene di dover aggiungere esclusivamente gli interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo effettivo.

La soccombenza determina la condanna della società convenuta al pagamento delle spese di CTU ed al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, a favore della parte ricorrente oltre alla somma di € 458,73 per spese documentate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì

quale Giudice del Lavoro

accogliendo il ricorso condanna la società E. s.n.c., in persona del legale rappresentante, al pagamento della somma complessiva di €. 22.945,00= per risarcimento dei danni complessivamente cagionati alla propria ex dipendente C. E., oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata a scadenze predeterminate dall’aprile 2004 alla data della sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così complessivamente determinata, dalla sentenza al saldo effettivo.

Condanna la società E. s.n.c., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di CTU e al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente che liquida in €. 4.500,00=, di cui €. 1.500,00= per competenze, €. 3.000,00= per onorari, oltre IVA, CPA, oltre €. 458,73= per spese mediche documentate, oltre 12,5% spese generali.

Forlì, 2/3/2006

Il Giudice (Dr. Carlo Sorgi)