REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele
Dott. IANNIELLO Antonio
Dott. MAMMONE Giovanni
Dott. ZAPPIA Pietro
Dott. MELIADO' Giuseppe

- rel. Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12139/2009 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA N. 227, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso dall'avvocato PROCACCINI Ernesto, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;

- intimato -

nonché da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ROSSI ANDREA e TARANTINO CRISTOFARO, che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA N. 227, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso dall'avvocato PROCACCINI ERNESTO, giusta mandato a margine del ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 5250/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/11/2008 r.g.n. 5961/08;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/06/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;
udito l'Avvocato GIOVANNI ATTINGENTI per delega PROCACCINI ERNESTO;
udito l'Avvocato ROMEO LUCIANA per delega ROSSI ANDREA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

L'INAIL proponeva azione di regresso, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, per ottenere il rimborso di quanto sostenuto per l'infortunio mortale occorso a L.R., per il quale il datore di lavoro C.R. era stato condannato in sede penale con sentenza definitiva.

Con sentenza del 1.10.1999 il Tribunale di Torre Annunziata, accoglieva la domanda e condannava il C. al pagamento di lire 607.466.579, oltre interessi legali dal 31 dicembre 1999.

L'appello del C., (che invocava l'assenza di una sua responsabilità civile e lamentava, comunque, per quanto interessava in quel giudizio, che il primo giudice non aveva considerato il concorso di colpa del danneggiato ed il limite del complessivo risarcimento dovuto) veniva parzialmente accolto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 22 luglio 2002, ravvisando un concorso di colpa del 50% nella condotta del lavoratore il quale, dopo aver a suo tempo montato un mezzo di sollevamento in un cantiere edile, mezzo non sufficientemente ancorato in relazione alle sue caratteristiche, alla velocità ed alle accelerazioni in fase di avviamento o di arresto, aveva omesso di aggiungere pietre per aumentare il contrappeso - come suggeritogli dal C. - ed aveva poi impiegato l'elevatore per sollevare un bidone di calce abbastanza pesante, così causando il ribaltamento del mezzo.

La Corte territoriale calcolava il danno civile complessivo rivalutando al dicembre 1999 il reddito annuo del lavoratore, capitalizzandolo in relazione all'età dello stesso, operando lo scarto del 20% tra vita fisica e vita lavorativa e deducendo quanto destinato ai consumi familiari. Sulla somma risultante, pari a L. 191.169.040, calcolava gli interessi legali dal 9.6.1980 al dicembre 1999, nella misura del 120%. Il danno civile complessivo veniva così determinato in L. 420.571.888 che, ridotto del cinquanta per cento per effetto del concorso di colpa del lavoratore, diveniva pari a L. 210.285.944, corrispondenti ad Euro 108.603,62. Condannava quindi il C. al pagamento di tale somma, oltre interessi legali successivi al 31.12.1999.

Per la cassazione di tale sentenza ricorreva il C. formulando due motivi di censura.
L'INAIL resisteva con controricorso.

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2697 c.c., dell'art. 41 c.p., degli artt. 651 e 652 c.p.p., e del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11, nonché vizio di motivazione, assumeva il ricorrente che il giudice civile, pur di fronte ad un giudicato penale, avrebbe dovuto compiere una autonoma indagine sulla dinamica dell'infortunio in questione, il che avrebbe potuto evidenziare una responsabilità esclusiva dello stesso lavoratore deceduto.

Questa Corte, con sentenza n. 19010 del 2006 giudicava non fondato questo motivo, osservando: "La sentenza penale passata in giudicato, così come riportata nella sentenza impugnata, aveva accertato le modalità dell'infortunio ed aveva affermato la penale esclusiva responsabilità del datore di lavoro, che non aveva ottemperato al dovere di osservare e far osservare nel cantiere le norme per la prevenzione infortuni, consentendo il montaggio e l'utilizzo di un montacarichi non adeguatamente ancorato in relazione al tipo del mezzo, alla sua velocità, alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto. L'accertamento del fatto compiuto in sede penale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, era stato oggetto di revisione critica in sede civile quanto alla responsabilità del datore di lavoro. I giudici di appello avevano rilevato - implicitamente qualificando di natura contrattuale la responsabilità civile del datore di lavoro per i danni subiti dal dipendente nell'espletamento del lavoro - che detta responsabilità è esclusa solo in caso di dolo del lavoratore o di rischio elettivo, generato da un'attività esorbitante dai limiti dello svolgimento del lavoro; avevano escluso - condividendo sul punto le valutazioni del giudice penale - che la scelta del lavoratore di utilizzare il montacarichi avesse costituito causa esclusiva dell'infortunio, interrompendo il nesso causale fra i doveri di sicurezza incombenti sul datore di lavoro (osservare e far osservare nel cantiere tutte le norme per la prevenzione degli infortuni); avevano però attribuito alla condotta del lavoratore una incidenza causale del cinquanta per cento nella determinazione dell'infortunio. In conclusione - secondo la Corte territoriale - non v'era stata violazione alcuna delle norme denunciate, in particolare degli artt. 651 e 652 c.p.c..
Secondo questa Corte, fondato era il secondo motivo di ricorso con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2043 c.c., nonché vizio di motivazione, il ricorrente lamentava che i giudici di appello avevano errato nella determinazione del danno civile, perché, dopo aver rivalutato il reddito del lavoratore e capitalizzato lo stesso, avevano riconosciuto gli interessi legali dal 9 giugno 1980 sulla somma rivalutata, mentre gli interessi legali potevano decorrere solo dalla data della liquidazione del danno, comprensiva della rivalutazione.

Osservava questa Corte (sentenza del 4 settembre 2006, n. 19010) che, con sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 le Sezioni Unite avevano affermato: "Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio".

L'illegittimità di un calcolo degli interessi sulla somma integralmente rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 26 febbraio 2004 n. 3871; 26 ottobre 2004 n. 20742; 17 maggio 2005 n. 10354).

Poiché la Corte napoletana non si era attenuta a tale criterio, calcolando gli interessi sulla somma rivalutata fin dalla data dell'infortunio (9 giugno 1980), la sentenza impugnata veniva cassata in relazione alla censura accolta e la causa andava rinviata, alla medesima Corte napoletana (in diversa composizione) per provvedere al calcolo degli interessi osservando il principio di diritto dettato dalla citata massima di cui alla sentenza n. 1712 del 1995.

Depositata la sentenza di questa Corte, n. 19010/06, il C., con ricorso del 19 giugno 2008 - visto che nessuna delle parti in causa aveva riassunto il giudizio - considerato che ai sensi dell'art. 393 c.p.c., in assenza di riassunzione nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di annullamento con rinvio, l'intero processo si estingue; richiamato altresì l'art. 307 c.p.c., secondo cui l'estinzione opera di diritto, ma va eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa, chiedeva alla Corte di rinvio, di dichiarare, ex art. 307 c.p.c., u.c., artt. 392 e 393 c.p.c., l'estinzione del processo provvedendo anche alle spese.

Notificato il ricorso alla controparte per l'udienza del 16.9.2008, l'INAIL si è costituito con memoria depositata il 4.9.2008, eccependo:
a) preliminarmente, l'inammissibilità, per tardività, dell'atto di appello in riassunzione, essendo stato depositato soltanto il 19 giugno 2008, mentre la sentenza di questa Corte era stata depositata il 4 settembre 2006;
b) in via gradata, l'infondatezza delle difese del ricorrente, in quanto nonostante la mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio, restava fermo il principio di diritto enunciato, e quindi precluso il riesame dei punti e dei capi di sentenza non cassati, sui quali si era formato il giudicato;
c) in particolare, restava consolidato il secondo motivo (condiviso dalla Corte di legittimità) relativo al calcolo degli interessi, mentre per il resto l'impugnazione del C. era stata disattesa.

Il giudicato si era, quindi, formato con riferimento alla responsabilità del ricorrente ed in ordine al quantum della somma dovuta a titolo di rivalsa.

Con sentenza depositata il 19 novembre 2008, la Corte di appello di Napoli così disponeva:

"La Corte, disattesa ogni altra istanza, dichiara l'estinzione del processo di cui alla precedente sentenza di questo ufficio n. 2143/02, parzialmente cassata con rinvio mediante pronuncia della S.C. n. 19010/2006, limitatamente al calcolo degli interessi come sopra indicato, per cui veniva disposto tale rinvio, quindi con esclusivo riferimento alla condanna al pagamento della somma di L. 114.701,424, pari a 59.238,34 Euro, ed interessi sul capitale rivalutato al 31.12.1999, oltre ulteriori interessi legali successivi, come da sentenza n. 2143/15-22 luglio 2002, per la parte ivi annullata".

Avverso detta sentenza di appello ricorre per cassazione il C. con unico motivo. Resiste l'INAIL con controricorso e ricorso incidentale

Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la riunione - ex art. 335 c.p.c. - dei ricorsi, principale e incidentale, avendo entrambi ad oggetto la medesima sentenza.

Con l'unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 307 c.p.c., e segg., artt. 360, 383, 392, 393, 99 e 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Secondo il ricorrente l'illegittimità della sentenza impugnata per cassazione emerge chiaramente considerando che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello napoletana - la mancata riassunzione nei termini prescritti dall'art. 392 c.p.c., a seguito del "rinvio" disposto dalla S.C. ha determinato incontestabilmente l'integrale estinzione dell'intero processo.

Del resto il giudizio di rinvio costituisce sotto ogni profilo una mera "prosecuzione" del giudizio stesso e, come tale, impedisce di ipotizzare il formarsi di qualsivoglia giudicato in ordine alle precedenti pronunzie (cfr. Cass. n. 9843 del 2002) - Se mai, le uniche pronunce che resistono alla "estinzione" del giudizio di rinvio sono esclusivamente quelle già coperte da giudicato nel corso del giudizio in quanto non impugnate e, quindi, non investite da appello o da ricorso per cassazione.

Senonché nel caso presente, non esistono i presupposti necessari ai fini della formazione di qualsivoglia giudicato del genere ritenuto dalla Corte di appello, trattandosi, oltretutto, di pronunce strettamente dipendenti l'una all'altra nel senso che la determinazione di qualunque somma dovuta dal ricorrente all'INAIL dipende, sia sul piano logico, sia su quello giuridico, dall'accertamento del titolo di responsabilità del C. con riferimento all'evento di cui si discute. Con l'ulteriore conseguenza che l'intervenuta estinzione del giudizio travolge tutte le pronunce ulteriori contenute nella sentenza di appello.

Formulando, come prescritto dall'art. 366 bis c.p.c. - applicabile ratione temporis al giudizio in corso - il "quesito di diritto", il ricorrente manifesta, in sintesi, la propria tesi nei seguenti termini: "Ove, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di appello, la causa non sia stata riassunta in sede di rinvio nel termine di cui all'art. 392 c.p.c., o sia stata riassunta tardivamente, si verifica, a norma dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, col conseguente venir meno di tutte le pronunce comunque emesse nel corso dello stesso ed investite poi da specifica impugnazione, specie se trattasi di pronunce prive di qualsivoglia autonomia in quanto interdipendenti e connesse tra le stesse".

In conclusione, il ricorrente chiede che venga cassata l'impugnata sentenza n. 5250 del 12 novembre 2008 della Corte di appello di Napoli con tutte le conseguenze di legge e la condanna dell'INAIL alle spese di questo giudizio.

Con proprio controricorso, e ricorso incidentale, l'INAIL denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 392 e 393 c.p.c., operata dalla sentenza impugnata per due motivi.

Con un primo motivo, l'Istituto osserva che la riassunzione operata dal C. è intervenuta quando era già decorso il termine di cui all'art. 392 c.p.c.. In questo momento il giudice di rinvio non è più competente a decidere la controversia: per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunziare l'inammissibilità del ricorso in riassunzione.

Col secondo motivo l'Istituto sostiene la genericità del quesito di diritto formulato dal ricorrente, rilevando altresì l'esistenza di un quesito multiplo, il che rende il medesimo ricorso del tutto inammissibile.

Replica il ricorrente principale con controricorso a ricorso incidentale, osservando che il ricorso proposto dal C. era diretto esclusivamente ad eccepire l'intervenuta "estinzione" del giudizio quale conseguenza della mancata riassunzione dello stesso;

estinzione che, indipendentemente da qualsivoglia attività processuale, operava e opera di diritto (v. art. 307 c.p.c., u.c., (conf. Cass. v. nn. 20480/08).

Ritiene questa Corte che l'illegittimità della sentenza impugnata è di tutta evidenza ove si consideri che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello e come correttamente rilevato dal C., nel caso di specie la mancata riassunzione nel termine all'uopo previsto del predetto giudizio, a seguito del "rinvio" disposto da questa Corte, aveva ed ha, determinato incontestabilmente l'estinzione dell'intero processo. L'art. 393 c.p.c., stabilisce testualmente che "se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente (un anno dalla pubblicazione secondo l'art. 392 c.p.c.) l'intero processo si estingue.

Va sottolineato altresì che, nella fattispecie in esame, non costituiva, nè costituisce, oggetto di contestazione neanche da parte dell'INAIL, la circostanza che il giudizio definito da questa Corte con sentenza n. 19010 del 2006 non risulta riassunto da alcuna delle parti nei termini di cui all'art. 392 c.p.c..
Va, ulteriormente evidenziato che l'integrale "estinzione" del giudizio sin dal suo inizio, comprende tutte le pronunce emesse nel corso del medesimo giudizio e che il giudizio di rinvio costituisce, sotto ogni profilo, una "prosecuzione" del giudizio stesso, ed in quanto tale, impedisce di ipotizzare il formarsi di qualsivoglia "giudicato" in ordine alle precedenti pronunzie. Del resto questa Corte ha avuto occasione di affermare che "la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura n on già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio (sent. 6 luglio 2002, n. 9843).

Va ancora precisato che nel caso di specie il giudizio in esame era stato introdotto nella sua interezza davanti a questa Corte che ne aveva disposto successivamente il rinvio ai Giudici di appello, e che la formazione del preteso giudicato risultava, e risulta, del tutto preclusa dalla circostanza che i motivi oggetto del giudizio erano e sono manifestamente connessi tra di loro, con la conseguenza che la questione relativa alla responsabilità per l'infortunio occorso al sig. L.R. non era, né è in alcun modo valutabile come autonoma, specie rispetto alla determinazione di qualsiasi somma dovuta per qualsiasi motivo, anche per sorte ed interessi, a titolo risarcitorio.

Quanto appena riferito trova espressa conferma nella circostanza che la Corte di appello, pur dichiarando formalmente l'assunta parziale "estinzione" del processo, ha poi di fatto provveduto, in modo palesemente contraddicono, a rideterminare l'assunta somma dovuta dall'attuale ricorrente, C., per quanto concerneva e concerne gli interessi, proprio in considerazione della sussistenza dell'altrettanto assunto "concorso di colpa".

Sulla base di detti rilievi e considerato l'incontestabile rapporto di "connessione" o, in ogni caso, di "dipendenza" ravvisabile tra le questioni oggetto del presente giudizio, è evidente che, nel caso di specie, non risultavano, né risultano esistenti i presupposti necessari ai fini di qualsivoglia "giudicato" del genere ritenuto dai Giudici di appello nella sentenza da ultimo impugnata. E ciò, con l'ulteriore conseguenza che, trattandosi di "pronunce incontestabilmente dipendenti l'una dall'altra, nel senso che la determinazione di qualunque somma che sarebbe dovuta dal C. all'INAIL dipendeva e dipende, sul piano logico e giuridico, dall'accertamento del titolo di responsabilità del medesimo con riferimento all'evento di cui si discute, l'intervenuta estinzione del giudizio travolgeva e travolge tutte le pronunce di cui alla sentenza in esame.

A quanto appena esposto consegue la palese illegittimità della sentenza impugnata in questa sede che di tanto non ha tenuto alcun conto, pervenendo poi, pur in presenza dell'avvenuta ed eccepita "estinzione" dell'intero giudizio, alla illegittima rideterminazione delle somme che sarebbero state - a giudizio di quei Giudici - dovute dal C. all'INAIL. Per quanto attiene al ricorso incidentale proposto dall'Istituto assicurativo non va trascurato di considerare che esso mira a censurare l'impugnata sentenza di appello per avere questa ritenuto ammissibile il ricorso depositato il 19 giugno 2008 dal C. diretto ad ottenere la pronuncia di estinzione del giudizio per effetto della mancata "riassunzione" del giudizio nei termini di cui all'art. 392 c.p.c..
A sostegno di tale censura l'INAIL assume che detta riassunzione sarebbe stata effettuata successivamente al decorso del termine di cui all'art. 392 c.p.c., con la conseguenza che il Giudice del rinvio non sarebbe stato competente a decidere in ordine alla controversia presente, neanche limitatamente alla pronuncia di estinzione.

La censura non ha fondamento ove si consideri, in primo luogo, che contrariamente ad ogni avversa tesi, il ricorso depositato dal C. presso la Corte di appello in data 19 giugno 2008 non è stato certo diretto ad operare la "riassunzione" del giudizio innanzi a quei Giudici in sede di rinvio, come disposto da questa Corte, ma è stato diretto esclusivamente ad eccepire l'avvenuta "estinzione" del giudizio per effetto della mancata riassunzione dello stesso nel termine di cui sopra: estinzione, questa, che, indipendentemente da qualsivoglia attività processuale, operava ed opera di diritto.

Al riguardo va considerato che l'art. 307 c.p.c., u.c., stabilisce, infatti, che l'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa, ed è dichiarata con ordinanza dal Giudice istruttore, ovvero con sentenza del Collegio, se dinanzi a questo venga eccepita".

Con riferimento a quest'ultima disposizione questa Corte ha affermato che essa nel prescrivere che l'estinzione è pronunciata con sentenza del Collegio, a seconda che venga eccepita davanti al giudice istruttore o al Collegio, chiaramente implica che la previa eccezione della parte interessata è necessaria ai fini della conclusione (per estinzione) dello stesso processo in cui l'inattività si è verificata (Cass., 25 luglio 2008, n. 20480).

Orbene, considerato che il C. ha provveduto ad eccepire, prima di ogni altra difesa con il ricorso in esame, l'avvenuta "estinzione" del giudizio depositando a tal fine innanzi alla Corte di appello il ricorso di cui si discute, è di tutta evidenza l'incontestabile ammissibilità - sotto ogni profilo - del ricorso stesso e di ogni richiesta con lo stesso formulata.

Per le suesposte ragioni, appare meritevole di accoglimento il ricorso principale proposto dal C. e, per l'effetto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale proposto dall'INAIL. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la presente causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando l'estinzione dell'intero processo, con attribuzione a carico dell'INAIL delle spese del presente giudizio di legittimità, e compensando tra le parti le spese relative alla rimanente parte del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, dichiara estinto l'intero processo.

Condanna l'INAIL a rimborsare al C. le spese del presente giudizio di cassazione, pari ad Euro 30,00 oltre Euro 4.000,00 (quattromila) oltre accessori, compensando tra le parti le spese per la rimanente parte del giudizio.