Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 29 gennaio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

Allegato n. 1 Premessa
Allegato n. 2 Sistema di concertazione e di informazione
Allegato n. 3 Art. 5 - Orario di lavoro.
Allegato n. 4 Art. 7 - Riposo settimanale.
Allegato n. 5 Art. 19 - Accantonamenti presso la Cassa edile
Allegato n. 6 Riposi annui
Allegato n. 7 Art. 20 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Allegato n. 8 Protocollo sulla trasferta
Allegato n. 9 Casse Edili
Allegato n. 10 Previdenza complementare
Allegato n. 11 Accordi locali
Allegato n. 12 Art. 44 - Orario di lavoro.
Allegato n. 13 Art. 55 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Allegato n. 14 Coordinamento con l'accordo nazionale 11 giugno 1997 e con normative di legge
Allegato n. 15 Esclusiva di stampa
Allegato n. 16 Settori di specializzazione
Allegato n. 17 Classificazione dei lavoratori
Allegato n. 18 Sicurezza sul lavoro
Allegato n. 19 Art. 93 - Formazione professionale.
Allegato n. 20 Disciplina dell'apprendistato
Allegato n. 21 Lavoro temporaneo
Allegato n. 22 Contratto a termine
Allegato n. 23 Distacco temporaneo
Allegato n. 24 Prestazioni sanitarie integrative del servizio nazionale
Allegato n. 25 Allegato F Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore
Allegato n. 26 Protocollo d'intesa sul sistema degli organismi paritetici di settore
Allegato n. 27 Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
Allegato n. 28Accordo attuativo sulla previdenza complementare
Allegato n. 29 Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
Allegato n. 30 Decorrenza e durata
Tabella n. 1 Retribuzioni minime mensili nazionali
Tabella n. 2 Minimi orari operai
Tabella n. 3 Minimi orari apprendisti operai
Tabella n. 4 Minimi mensili apprendisti impiegati
Tabella n. 5 Aliquote contributive operai
Tabella n. 6 Aliquote contributive impiegati
Tabella n. 7 Contratti integrativi territoriali in vigore
Tabella n. 8 Iter per la costituzione e l'operatività del fondo per la previdenza complementare
Circolare Ance n. 32 del 31.1.00 (Accordo per il rinnovo del CCNL)
Circolare Ance n. 47 dell'11.2.00 (Accordo 29.1.00 di rinnovo del CCNL 5.7.95)
Circolare Ance n. 54 del 18.2.00 (Accordo 29.1.00 di rinnovo del CCNL 5.7.95)

Verbale di accordo 29 gennaio 2000 di rinnovo del CCNL 5 luglio 1995 per i dipendenti delle imprese edili e affini

Addì, 29 gennaio 2000, in Roma tra Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria) […] e Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal) - aderente all'Unione Italiana del Lavoro (Uil) – […], Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia industrie Affini ed estrattive (Fillea - Costruzioni e Legno) - aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...] si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.

Allegato n. 1
Premessa

La premessa al CCNL è integrata con le seguenti lavorazioni:
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate.
Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
• fabbricati ad uso abitazioni;
• fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;
• opere monumentali;
- attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
La lett. c) della Dichiarazione a verbale è sostituita dalla seguente. Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.

Allegato n. 2
Sistema di concertazione e di informazione

Nell'ambito dell'informativa delle parti territoriali inserire, al punto 1.5., il seguente ultimo comma:
"L'organizzazione territoriale aderente ad Ance fornirà anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario".

Allegato n. 3
Art. 5 - Orario di lavoro.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 4 luglio (rectius: 24 giugno) 1997 n. 196.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente CCNL, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 39 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 20 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi. Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora d'inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla RSU, di cui all'art. 101, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 20 del CCNL.
L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
[...]

Allegato n. 4
Art. 7 - Riposo settimanale.

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese e agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 25, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 20, punto 12).
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
Fermo restando i limiti fissati dalle leggi vigenti e in coerenza con i contenuti dell'Avviso comune 12.11.97, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su 7 giorni continuativi, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali, non superiori a 14 giorni, previa verifica con le RSU o, in mancanza, con le competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori.

Allegato n. 7
Art. 20 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali d'aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8, RD 10.9.23 n. 1955 e dal RD 10.9.23 n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge (*).
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali. Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla RSU ai fini di eventuali verifiche. A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla RSU indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
[...]
(*) Il lavoro straordinario in edilizia è consentito, ai sensi della legge n. 409/98, nei limiti massimi di 250 ore annue e 80 ore trimestrali. Si veda la Circolare Ance n. 47/00.

Allegato n. 9
Casse Edili
(*)
Il punto 3), lett. d), art. 37, CCNL 5.7.95 è sostituito dal seguente:
3) attuazione entro il 30.6.00 di un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse edili; predisposizione entro il 30.4.00 di modelli unici di denuncia mensile e del modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva, che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati entro il termine del 31.5.00.
(*) Si tratta dell'affidamento alla CNCE di ulteriori incarichi che si aggiungono a quelli già definiti dall'art. 37 citato nel presente allegato. Si veda la Circolare Ance n. 54/00.

Allegato n. 11
Accordi locali
(*)
I commi 3, 4 e 5, art. 39, CCNL 5.7.95 sono sostituiti dai seguenti:
"Alle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore all'1.1.02 e con validità quadriennale:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 21;
[...]
e) alle attuazioni di cui all'art. 19;
[...]
Dichiarazione a verbale.
Le associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23.7.93 e recepiti nel CCNL comporteranno il riesame della materia.
(*) La tabella n. 7 contiene l'elenco dei contratti integrativi territoriali in vigore.

Allegato n. 12
Art. 44 - Orario di lavoro.

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 4 luglio (rectius: 24 giugno) 1997, n. 196.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 55 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 45.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso.
[...]
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che le attività previste dal RD 6.12.23 n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
[...]

Allegato n. 13
Art. 55 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

[...]
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi d'urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[...]

Allegato n. 16
Settori di specializzazione

Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera d'applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.

Allegato n. 18
Sicurezza sul lavoro
(si veda la Circolare Ance n. 54/00).
All'art. 88, lett. A), CCNL 5.7.95 dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"In relazione all'importanza del ruolo demandato ai CPT, le parti s'impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l'attività."
All'art. 88, lett. A), CCNL 5.7.95 dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"Le parti demandano alle competenti associazioni territoriali la facoltà di procedere all'unificazione tra Ente Scuola e CPT, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al quale le associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi. A tal fine il Formedil e la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro formuleranno un elaborato che sarà approvato dalle associazioni nazionali contraenti".
Il comma 11 è sostituito dal seguente:
"I Comitati operano sulla base dello schema-tipo di Statuto allegato al presente contratto".
All'art. 89, dopo il comma 5, inserire il seguente:
"La Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al comma 9, art. 89 del CCNL, da portare a conoscenza delle parti nazionali".

Allegato n. 19
Art. 93 - Formazione professionale.

Le associazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori dell'edilizia, per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, il Formedil nazionale, e di organismi territoriali e regionali.
È affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, di realizzare il coordinamento e il controllo a livello nazionale dell'attività svolta dagli enti territoriali, nonché contribuire a risolvere le situazioni di difficoltà che dovessero emergere in sede locale.
Le competenze e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente CCNL.
I Formedil regionali, articolazione del Formedil nazionale, hanno il compito, in accordo con le linee guida in materia formulate dal Formedil nazionale e sentito lo stesso, di:
- coordinare l'attività degli enti territoriali;
- svolgere la funzione di rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale e ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- assumere funzioni e compiti di orientamento, promozione, progettazione formativa, validazione e diffusione dei supporti didattici, individuazione dei fabbisogni formativi e quant'altro ritenuto utile in ambito regionale per realizzare omogeneità qualitativa e razionalizzazione delle risorse;
- organizzare la formazione dei formatori
Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi di personale e strutture degli enti territoriali, nonché di un finanziamento a carico degli stessi stabilito localmente sulla base degli incarichi di cui sopra, delle attività svolte, degli obiettivi raggiunti l'anno precedente e i progetti presentati per l'anno successivo.
Per l'attività del Formedil nazionale, il contributo degli Enti Scuola è fissato dalle associazioni nazionali contraenti ed è prelevato dagli Enti Scuola, secondo modalità stabilite dalle associazioni nazionali medesime dalle entrate ad essi derivanti ai sensi del presente articolo.
Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell'esercizio precedente.
Le organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza curano l'attuazione pratica delle finalità di cui al presente articolo attraverso il potenziamento dell'ente territoriale.
Le associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvano lo schema unico di statuto per gli enti territoriali, sulla base dei principi contenuti nella presente disciplina, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che costituisce allegato al presente contratto.
Gli enti territoriali devono sovrintendere agli interventi formativi che interessano la categoria attraverso: adeguate iniziative di 1a formazione per i giovani che entrano nel settore; adeguate iniziative di formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento per operai, impiegati, tecnici e quadri; percorsi professionalizzanti nell'ambito della formazione integrata superiore, secondo le esigenze del mercato del lavoro, con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica e all'igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94 n. 626. L'attività degli enti territoriali si realizza attraverso la costituzione di strutture esecutive di formazione professionale, sotto la diretta sorveglianza di un Consiglio d'amministrazione; laddove tali enti, per accertate obiettive difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli enti stessi - o ad altri enti derivanti dal presente CCNL o ad altri organismi appropriati.
L'attività degli enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nell'organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Al finanziamento degli enti territoriali verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle organizzazioni territoriali.
Tale Fondo deve essere gestito dai Consigli d'amministrazione con proprio bilancio. Gli enti territoriali sono amministrati da un Consiglio d'amministrazione paritetico nominato dalle organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali stipulanti, 1 fra i membri nominati dall'associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti ad Ance assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'associazione territoriale medesima, 1 fra i membri nominati dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
Tali criteri di professionalità saranno altresì seguiti per l'assunzione di tutto il personale tecnico e amministrativo degli enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.
Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio d'amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività dell'ente che individua e programma le attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale e al Formedil regionale.
Gli enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:
- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo-diplomati e neo-laureati;
- giovani titolari di contratti d'apprendistato (formazione esterna) o formazione-lavoro (formazione teorica);
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- lavoratori in mobilità.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi.
I lavoratori muniti di tale attestato e assunti né con CFL, né con l'apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto a un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di 1° livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dall'ente territoriale qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in Paesi della UE, secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso l'ente e in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio d'amministrazione dell'ente e approvati dalle organizzazioni territoriali di cui all'art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.
Il Formedil nazionale curerà la diffusione del libretto personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati presso gli enti territoriali, al fine della certificazione dei crediti formativi individuali.
Gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere annualmente al Formedil nazionale i bilanci approvati, secondo lo schema unico che le parti nazionali sottoscritte hanno adottato, per le conseguenti verifiche di conformità.
Per la realizzazione dell'indagine annuale sull'attività formativa del settore, i singoli enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto e inviato dal Formedil nazionale.

Allegato n. 20
Disciplina dell'apprendistato

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.
A norma delle vigenti disposizioni di legge la durata dell'apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.
[...]
Alle Scuole edili territoriali, di cui al presente contratto, sono affidati i compiti di:
- partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti d'apprendistato;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai vari profili professionali;
- erogazione dell'attività formativa;
- offerta del servizio di formazione per i tutor aziendali;
- offerta di consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, in collegamento e a seguito della fase formativa;
- attestazione dell'effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nei libretti di credito formativi individuali.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo d'apprendistato da svolgere.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi d'apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e, tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, la frequenza dei corsi di formazione esterna.
Per il riproporzionamento delle ore formative, l'apprendista deve dimostrare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi d'apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati.
Al termine del periodo d'apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge.
[...]
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 16, comma 2, legge 24.6.97 n. 196, da realizzarsi in via prioritaria nell'ambito delle Scuole edili di cui al presente contratto, sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese.
L'impegno formativo è ridotto ad 80 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo all'attività da svolgere.
L'orario di lavoro per gli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate alla formazione esterna, che possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, in applicazione dell'art. 38 del regolamento della legge sull'apprendistato.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell'art. ... (il numero dell'articolo sarà specificato in sede di stesura definitiva del CCNL) sui riposi annui e nella lett. B) dell'art. 44.
[...]

Allegato n. 21
Lavoro temporaneo
(si veda la circolare Ance n. 47/00)
(parte comune.)
In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 196/97 e dall'art. 64, comma 1, lett. a), legge n. 488/99 il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lett. b) e c) dell'art. 1, comma 2, legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi:
1) punte d'attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;
2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi d'assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione.
Il ricorso al lavoro temporaneo è vietato nelle ipotesi individuate dall'art. 1, comma 4, legge n. 196/97, come modificato dall'art. 64, comma 1, lett. b), legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al DM 31.5.99 e con riguardo agli addetti a:
- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a m. 10;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e al contratto a termine di cui all'art. ...(il numero dell'articolo sarà specificato in sede di stesura definitiva del CCNL) del presente contratto non può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione e accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri organismi paritetici di settore.
Dichiarazione a verbale.
In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi nn. 196/97 e 488/99, le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/97, per la categoria degli operai ha carattere sperimentale.
Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale.
Entro il 31.12.01 verrà effettuata a livello nazionale la verifica dell'attuazione della presente normativa.
Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell'impiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessità di realizzare con il Ministero del lavoro un accordo quadro che stabilisca:
- le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui all'art. 5, legge n. 196/97 e successive modificazioni;
- le modalità e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente articolo.
Le parti ritengono, ai fini dell'operatività della disciplina convenuta, l'applicazione della contrattazione collettiva dell'edilizia elemento vincolante della disciplina medesima.
Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.

Allegato n. 22
Contratto a termine
(si veda la circolare Ance n. 47/00).
In relazione a quanto previsto nell'art. 23, comma 1, legge 28.2.87 n. 56, il quale consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei CCNL stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni altra ipotesi in materia di flessibilità delle prestazioni lavorative, l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà consentita anche nelle seguenti fattispecie:
1) esecuzione di opere eccezionali e imprevedibili in rapporto alla consueta attività produttiva;
2) esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate nel tempo ovvero di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere programmati, per necessità d'ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il personale in forza.
Il ricorso al contratto a termine di cui al presente articolo e al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'art. ... (il numero dell'articolo sarà specificato in sede di stesura definitiva del CCNL) non può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Dichiarazione comune.
Anche nel caso di inoperatività della disciplina sul lavoro temporaneo per gli operai, di cui all'art.... (il numero dell'articolo sarà specificato in sede di stesura definitiva del CCNL) del presente contratto, gli ambiti di ricorso al contratto a termine di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, restano riferiti interamente al contratto a termine per gli operai e gli impiegati e al lavoro temporaneo per gli impiegati per le ipotesi previste dal presente contratto.

Allegato n. 23
Distacco temporaneo
(si veda la Circolare Ance n. 47/00).
Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.
L'impresa distaccante evidenzierà nelle denunce alla Cassa edile la posizione di lavoratori distaccati.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, legge n. 236/93.

Allegato n. 26
Protocollo d'intesa sul sistema degli organismi paritetici di settore

Le parti confermano la validità del sistema degli organismi paritetici (Casse edili, Enti Scuola, CPT) il quale riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore al fine del perseguimento dei seguenti principali obiettivi:
- allargamento dell'ambito di applicazione della contrattazione e controllo della regolarità degli adempimenti;
- sistema premiale a favore di chi è iscritto e versa agli organismi paritetici;
- attuazione di soluzioni contrattuali appropriate per le caratteristiche del settore, rimanendo valido il criterio della mutualità in un comparto caratterizzato da una presenza rilevante di piccole imprese e dalla mobilità degli insediamenti produttivi e dei lavoratori.
Le parti s'impegnano altresì a favorire una più stretta collaborazione tra la CNCE, Formedil e Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per potenziare l'efficacia dei servizi resi al settore.
Le parti riconoscono, peraltro, la necessità di attuare interventi di razionalizzazione sul piano dei costi, del funzionamento del sistema, del rispetto delle regole contrattuali.
Pertanto a questi fini:
- gli enti paritetici e in particolare le Casse edili debbono costituire un sistema dotato di regole uniformi;
- gli enti medesimi debbono perseguire l'obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora abnorme degli oneri sociali dell'industria delle costruzioni;
- deve essere riequilibrato il rapporto fra retribuzione erogata direttamente dal datore di lavoro e trattamento retributivo complessivo sostenuto dall'impresa.
Le parti medesime si danno atto che:
- gli enti paritetici rappresentano per loro natura lo strumento di attuazione delle politiche contrattuali e pertanto gli organi d'amministrazione e il Collegio sindacale sono vincolati a dare ad esse applicazione;
- gli obiettivi appena enunciati vanno realizzati anche mediante il potenziamento del ruolo degli organismi nazionali di coordinamento;
- i contributi agli enti debbono essere contenuti nelle misure strettamente necessarie per assicurare le prestazioni istituzionali e pertanto devono essere commisurati alle effettive esigenze della gestione, in modo da ridimensionare le eventuali riserve eccedenti, anche sulla base dei risultati dello studio demandato alla CNCE.
Per la valorizzazione e il pieno sviluppo dell'attività degli organismi paritetici territoriali (OPT) di settore, le parti concordano sul ruolo fondamentale che a tali fini compete agli organismi paritetici a carattere nazionale (OPN).
Il sistema degli OPN è articolato su:
- CNCE;
- Formedil nazionale e relative articolazioni;
- Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Nel ruolo assegnato agli OPN assumono rilievo primario i seguenti aspetti:
a) estensione su tutto il territorio nazionale dell'operatività degli OPT, mediante il superamento delle eventuali difficoltà che possano emergere al livello locale;
b) coordinamento e verifica dell'attività degli organismi territoriali, le cui scelte operative debbono essere improntate a criteri di efficienza, di produttività della spesa e di puntuale attuazione delle pattuizioni nazionali;
c) armonizzazione e maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio, anche mediante la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse edili;
d) uniformità degli adempimenti delle imprese verso gli OPT, anche sul piano della modulistica compresa la certificazione di regolarità contributiva, e indicazioni sull'impiego dei mezzi informatici, anche agli effetti di un appropriato scambio di informazioni tra gli organismi medesimi;
e) integrale e uniforme applicazione degli schemi unitari di bilancio previsti per le Casse edili e gli Enti Scuola, allo scopo di consentire le opportune verifiche agli organismi nazionali competenti;
f) effettiva operatività del principio che le soluzioni interpretative degli OPN sono vincolanti per gli organismi territoriali.
In particolare alla CNCE è demandato di provvedere:
- alla predisposizione di un progetto avente carattere promozionale con il fine di ampliare l'ambito di diffusione delle Casse edili;
- alla predisposizione entro il 30.9.00 di uno studio sulle Casse edili avente l'obiettivo del contenimento dei costi amministrativi, dell'accrescimento delle professionalità del personale per un miglior servizio alle imprese e agli operai iscritti, del contenimento delle eventuali riserve eccedenti;
- alla predisposizione di uno studio per l'informatizzazione delle Casse edili;
- alla predisposizione di uno studio volto all'armonizzazione delle prestazioni disposte al livello locale.
L'assunzione di tutto il personale degli OPN e OPT è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti nazionali.
Per il finanziamento della CNCE, le parti nazionali, previa verifica della situazione finanziaria del Fondo autonomo previsto dall'Accordo nazionale 8.2.89 e tenuto conto della disponibilità del Fondo medesimo, provvederanno a definire la decorrenza di un contributo annuo a carico delle Casse edili pari, fino al 30.9.01, allo 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL.
Il finanziamento dell'attività del Formedil nazionale è regolamentato dal comma 6, art. 93. Dall'1.10.00 il contributo dovuto dagli Enti Scuola al Formedil è fissato nella misura dello 0,008%, fino al 30.9.01, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al comma precedente.
Per il finanziamento della Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, le parti nazionali provvederanno a definire un contributo annuo a carico dei Comitati provinciali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro pari, per il periodo dall'1.10.00 al 30.9.01, allo 0,005% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL.
Tale contribuzione è versata dagli Enti Scuola nel caso in cui questi ultimi provvedano alle riscossione del contributo per i predetti CPT.
Entro il 31 marzo di ogni anno le parti s'incontrano per esprimere le loro valutazioni in ordine ai bilanci preventivo e consuntivo, e ai programmi d'attività degli OPN, con lo scopo di assumere le relative determinazioni anche per quanto concerne i contributi di finanziamento.
Al fine di cui sopra le parti redigono e sottoscrivono verbale che verrà trasmesso agli organismi nazionali e a quelli territoriali, per la materia di rispettiva competenza.
Costituisce impegno prioritario delle parti nazionali sottoscritte:
- pervenire entro il 30.6.00 attraverso gli organismi nazionali di coordinamento a un sistema d'informatizzazione delle Casse edili e di messa in rete degli altri enti paritetici territoriali;
- approvare entro il 31.5.00 i modelli unici di denuncia mensile e il modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che verranno predisposti dalla CNCE;
- individuare entro il 30.6.00 criteri uniformi per il rilascio dei certificati di regolarità contributiva;
- realizzare l'uniformità degli Statuti delle Casse edili attraverso l'adozione dello Statuto tipo che dovrà essere concordato dalle parti nazionali;
- consentire alle organizzazioni territoriali la costituzione di Casse edili interprovinciali o regionali;
- pervenire all'armonizzazione delle prestazioni territoriali, individuando quelle sulle quali orientare le scelte territoriali secondo un ordine di priorità e i criteri d'anzianità d'iscrizione degli operai ai fini di omogeneizzare i requisiti per il diritto alle prestazioni medesime;
- concordare lo Statuto della CNCPT.
* * * * *
Le parti confermano che riveste carattere prioritario per il settore la materia della sicurezza sul lavoro, in considerazione anche delle implicazioni sociali e produttive alla stessa connesse.
Per il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni ambientali, le parti ritengono determinante una politica attiva della sicurezza, realizzata mediante l'apprestamento di una pluralità di interventi che presuppongono il pieno sviluppo e il potenziamento delle attività e delle iniziative finora assunte.
Le parti confermano l'esigenza strategica del rafforzamento sull'intero territorio dei Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché della Commissione nazionale di coordinamento degli stessi.
Il sistema nazionale di governo della materia della sicurezza è pertanto costituito dai Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni e dalla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Le parti ribadiscono inoltre che la suddetta Commissione paritetica nazionale debba svolgere funzioni d'indirizzo, coordinamento e controllo dei CPT, nonché d'interrelazione con gli altri organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e prevenzione.
Le parti ritengono necessario un sempre maggior coordinamento tra le attività della CNCE, del Formedil e della CNCPT.
La Commissione nazionale paritetica di coordinamento dei CPT è impegnata a svolgere la propria attività sulla base dei principi sopra enunciati e in conformità a quelli globalmente individuati nel presente Protocollo.
Le parti concordano di rimettere alla valutazione locale, qualora si ravvisi in tal modo un miglior funzionamento dei 3 organismi paritetici di settore, l'opportunità della definizione e dell'istituzione di forme integrate di operatività degli enti stessi.
* * * * *
Le parti si danno atto che ai fini dell'individuazione delle strategie in materia di formazione occorre tener conto:
- della delega alle Regioni dei compiti di programmazione e progettazione dell'offerta formativa rispetto al territorio;
- della riforma del sistema di formazione professionale che introduce i crediti formativi e l'accreditamento degli enti di formazione;
- dell'obbligo formativo fino a 18 anni e dell'elevazione dell'obbligo scolastico;
- della riforma della scuola superiore concepita nell'ottica di un sistema integrato e flessibile tra scuola e formazione;
- dell'attribuzione di un ruolo di rilievo alle parti sociali in sede di programmazione regionale e nazionale;
- della disponibilità per il settore delle risorse derivanti dal Fondo per la formazione continua;
- della regolamentazione degli stage e dei tirocini formativi e di orientamento;
- delle indagini sui fabbisogni formativi svolte dalle parti sociali;
- della valorizzazione dell'apprendistato e del ruolo dello stesso nell'ambito dell'obbligo formativo fino al 18° anno d'età.
Al tal fine nell'intento pertanto di proseguire ad attivare il processo di modernizzazione del sistema formativo e di una maggiore efficienza e razionalizzazione dei compiti delle Scuole edili, le parti riconoscono che occorre:
- qualificare il sistema creando una rete competitiva sul territorio in termini di offerta formativa e di risorse con un'immagine esterna che sia omogenea e peculiare;
- potenziare l'assetto regionale del Formedil per un supporto alla programmazione a tale livello, per attingere alle risorse delle Regioni in termini di finanziamenti per la formazione continua, l'apprendistato e per la concertazione di cui alla regolamentazione comunitaria per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- che la formazione sia sempre più ancorata ai reali fabbisogni delle imprese e concentrata sulla qualità, sulla sicurezza, sulla formazione esterna per gli apprendisti;
- realizzare un progetto nazionale, articolato territorialmente, di collaborazione tra servizi pubblici all'impiego e Scuole edili per meglio contribuire all'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- favorire la certificazione degli enti in coerenza con le normative di legge;
- dare un maggiore impulso all'istituto dell'apprendistato per i giovani anche diplomati:
a) garantendo la validità della sperimentazione ai fini degli sgravi contributivi per le imprese;
b) riconoscendo i crediti formativi acquisiti dall'apprendista nel passaggio da un'impresa all'altra;
c) potenziando il ruolo delle parti sociali territoriali nei tavoli di concertazione regionale per la pianificazione delle attività e l'assegnazione delle relative risorse;
- perseguire infine l'obiettivo di ottenere riconoscimenti, anche sotto forma di sgravi contributivi, per i nuovi assunti che hanno seguito corsi di formazione presso le Scuole edili o ricevuto presso le stesse la formazione teorica per l'apprendistato;
- in relazione alle risorse pubbliche per la formazione continua, promuovere criteri per acquisire il consenso delle imprese a far partecipare i propri lavoratori a tali attività formative attraverso l'istituzione di una riserva pari al 100% delle risorse attribuite al settore edile derivanti dalla contribuzione aziendale dello 0,30% di cui alle vigenti disposizioni di legge, utilizzabile a sportello e senza termini di decadenza da parte del sistema formativo edile attraverso la programmazione e l'attuazione di iniziative formative rivolte alle imprese e agli operatori della formazione;
- riconoscere nel quadro della riforma dell'obbligo scolastico che il Ministero della pubblica istruzione le strutture paritetiche idonee ai fini dell'assolvimento dell'ultimo anno dell'obbligo scolastico;
- prevedere a livello nazionale il rilascio del libretto dei crediti formativi a conclusione dei corsi di 1° ingresso, aggiornamento e riqualificazione realizzati dalle strutture paritetiche;
- elaborare a livello nazionale modalità e percorsi didattici per la formazione dei docenti pratici.
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Le parti sottoscritte si riservano di definire entro il 30.6.00:
- procedure dichiarative della nullità degli atti territoriali derogatori relativi agli enti paritetici, i quali pertanto non esplicano effetti nei confronti degli enti paritetici i cui organi d'amministrazione e i Collegi sindacali sono vincolati a non dare ad essi esecuzione;
- disposizioni e procedure volte a rendere regolare il funzionamento degli enti paritetici e a rimuovere comportamenti di disapplicazione delle normative nazionali.
Le parti si danno anche atto che, in adempimento a quanto convenuto nel comma 4, punto 2, Accordo nazionale 11.6.97, nell'eventualità che ancora sussistano casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche negli enti derivanti dal presente CCNL e in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l'organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto a far cessare tale situazione d'incompatibilità.
Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettuano una verifica congiunta di tali situazioni.
Restano fermi gli accordi locali che eliminano le situazioni d'incompatibilità.
* * * * *
Le parti confermano quanto regolamentato con l'Accordo nazionale 18.12.98 (si tratta del Protocollo sottoscritto da Ance, Anaepa- Confartigianato, Anse-Cna, Assoedili-Cna, Fiae-Casa e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil sul sistema unitario delle Casse edili).

Allegato n. 27
Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni

Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, contestualmente alla stipula dell'accordo per il rinnovo del CCNL 5.7.95, convengono sull'esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare l'industria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l'incremento dell'occupazione su di un piano generale e settoriale.
Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla necessità che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del lavoro, un'efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali.
A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso un'attiva opera d'impulso della concertazione in atto con il Governo:
[...]
6) finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria prevista dall'art. 16, legge n. 196/97 con riferimento ai lavoratori assunti con contratto d'apprendistato da effettuarsi per il tramite degli organismi bilaterali di categoria;
7) finanziamento delle attività formative poste in essere dagli organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.
Entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni congiunte di cui sopra.
Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di legge e contrattuali è compresa anche la fase lavorativa, nonché il graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.
[...]
Nel quadro delle azioni dirette a contrastare fenomeni di lavoro sommerso e di evasione contributiva le parti concordano altresì sull'opportunità di rivisitare congiuntamente entro il medesimo termine l'articolato della legge n. 1369/60.