Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 14 dicembre 2009
G.U. 28 gennaio 2010, n. 20

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»;
Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), della citata legge n. 152/2001, il quale ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per l' individuazione dei criteri generali per la stipula di apposite convenzioni, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e pubbliche amministrazioni ed organismi comunitari, per lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica;
Visto, inoltre, l'art. 10, comma 3, della legge n. 152/2001, il quale ha, altresì, demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la fissazione di modalità e criteri per la stipula di apposite convenzioni tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e pubbliche amministrazioni e datori di lavoro privati, per lo svolgimento di attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuativo della legge 3 agosto 2007, n. 123;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 3 febbraio 2000, n.42;
Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni;
Sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Decreta:

Art. 1

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare convenzioni per svolgere attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica nei confronti delle pubbliche amministrazioni in tutte le loro articolazioni e con gli organismi comunitari ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152.
Le predette convenzioni devono essere svolte senza scopo di lucro con rimborso delle spese effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 4, della citata legge n. 152/2001.
2. Le attività di cui al precedente comma, prestate ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 152/2001, sono svolte a titolo gratuito.

Art. 2

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale svolgono, altresì, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti dei lavoratori, delle pubbliche amministrazioni e dei datori di lavoro privati ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152.
2. Le attività di cui al precedente comma sono espletate gratuitamente nei confronti dei lavoratori e sulla base di apposite tariffe emanate a norma del citato art. 10, comma 4, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei datori di lavoro privati.

Art. 3

1. Ogni convenzione deve individuare i soggetti interessati, i loro ruoli, le attività oggetto della convenzione, i tempi, le modalità di esecuzione e di rimborso dei costi anche forfettari mediante rendicontazione, i criteri di computo del rimborso spese, anche attraverso un'analisi preventiva dei costi, e le relative modalità di erogazione, i livelli di responsabilità e di garanzia nello svolgimento di tali attività.
2. Da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale le convenzioni sono sottoscritte dal legale rappresentante o dai soggetti individuati e autorizzati, attraverso procure speciali, sulla base delle rispettive norme statutarie.
3. I criteri per definire e calcolare i rimborsi spese, da considerarsi contributi ai sensi dell'art. 18, della legge 30 marzo 2001, n. 152, devono essere determinati in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferimento a parametri e/o indicatori oggettivi, individuati dalle amministrazioni che propongono la convenzione.
4. Le convenzioni con le pubbliche amministrazioni e gli organismi comunitari devono essere stipulate nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 4

1. Le convenzioni stipulate devono essere trasmesse, a cura degli istituti di patronato e di assistenza sociale, alla competente Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, entro 30 giorni dalla data della stipula della convenzione stessa.
2. Con riferimento ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni ed organismi comunitari sono pubbliche e chiunque ha il diritto di prenderne visione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 dicembre 2009

Il Ministro: Sacconi