Tipologia: CCNL
Data firma: 24 ottobre 1994
Validità: 01.09.1994 - 31.08.1998
Parti: Confindustria, Assomarmi, Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara, Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Failclea-Confail
Settori: Edilizia, Lapidei, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

Disciplina generale
Sistema di relazioni industriali
1) Livello nazionale
2) Livello regionale
3) Livello territoriale
Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
• Premessa
• Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
• Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello
• Previdenza integrativa volontaria
Parte Prima
Norme comuni

Art. 1 – Assunzione
Art. 2 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 3 - Tutela della maternità
Art. 4 - Classificazione del personale
• Commissione tecnica paritetica

Art. 5 - Formazione professionale
Art. 6 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2, L. 23.7.1991 n. 223
Art. 7 - Cumulo di mansioni
Art. 8 - Nuovi minimi tabellari mensili
Art. 9 - Indennità di contingenza - Edr
Art. 10 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 11 - Pagamento della retribuzione
Art. 12 - Orario di lavoro - Riduzione orario di lavoro - Trattamento delle festività soppresse
1) Orario di lavoro

• Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
2) Riduzione orario di lavoro
3) Trattamento delle festività soppresse
Art. 13 - Contratto di lavoro a tempo parziale (Part-time)
Art. 14 - Contratto a tempo determinato
Art. 15 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
Art. 16 - Giorni festivi
Art. 17 - Riposo settimanale
Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 19 - Passaggi di qualifica
Art. 20 - Premio di risultato
Art. 21 - Lavori speciali e disagiati
• Lavori speciali

• Lavori disagiati
• Norma transitoria
Art. 22 - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi
Art. 23. - Ambiente di lavoro
Art. 24 - Indumenti
Art. 25 - Mensa
Art. 26 - Appalti
Art. 27 - Chiamata e richiamo alle armi
• Cooperazione internazionale
Art. 28 - Congedo matrimoniale
Art. 29 - Tossicodipendenti e loro familiari
Art. 30 - Movimenti irregolari di schede o di medaglie
Art. 31 - Trasferimenti
Art. 32 - Missioni temporanee e trasferte
Art. 33 - Cessione, trasformazione e fallimento dell'azienda
Art. 34 - Disposizioni speciali - Regolamento aziendale
Art. 35 - Indennità in caso di morte
Art. 36 - Accordi interconfederali
Art. 37 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 38 - Reclami e controversie
Art. 39 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 40 - Estensioni di contratti stipulati con altre Organizzazioni
Art. 41 - Gestione delle crisi occupazionali
Art. 42 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 43 - Rappresentanze sindacali unitarie
• Premessa

1) Costituzione della RSU
2) Composizione della RSU
3) Numero dei componenti la RSU
4) Compiti e funzioni
5) Permessi
6) Elezioni
7) Modalità della votazione
8) Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale
9) Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati
10) Revoca
11) Comunicazione della nomina
12) Disposizioni varie
Art. 44 - Rappresentanza sindacale
Art. 45 - Assemblea sindacale
Art. 46 - Permessi per cariche sindacali
Art. 47 - Affissioni
Art. 48 - Aspettative per cariche pubbliche o sindacali
Art. 49 - Versamento di contributi sindacali
Art. 50 - Patronati
Art. 51 - Decorrenza e durata
Parte Seconda
Norme Operai

Art. 52 - Periodo di prova
Art. 53 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia
Art. 54 - Modalità di corresponsione della retribuzione agli operai
Art. 55 - Passaggio di mansioni
Art. 56 - Interruzione e sospensione di lavoro
Art. 57 - Divieti
Art. 58 - Recuperi
Art. 59 - Riduzione di lavoro
Art. 60 - Cottimi
Art. 61 - Indennità speciale cavatori
Art. 62 - Conservazione degli utensili
Art. 63 - Visite di inventario e visite personali
Art. 64 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 65 - Assenze
Art. 66 - Malattia
Art. 67 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 68 - Anticipazioni indennità infortunio
Art. 69 - Permessi
Art. 70 - Ferie
Art. 71 - Tredicesima mensilità (ex gratifica natalizia)
Art. 72 - Provvedimenti disciplinari e risarcimento dei danni
Art. 73 - Multe e sospensioni
Art. 74 - Licenziamento per mancanze
Art. 75 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 76 - Trattamento di fine rapporto
Art. 77 - Certificato di lavoro
Parte Terza
Norme Intermedi

Art. 78 - Periodo di prova
Art. 79 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 80 - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 81 - Ferie
Art. 82 - Malattia
Art. 83 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 84 - Doveri del lavoratore
Art. 85 - Provvedimenti disciplinari
Art. 86 - Permessi e brevi congedi
Art. 87 - Tredicesima mensilità
Art. 88 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 89 - Trattamento di fine rapporto
Parte Quarta
Norme Impiegati

Art. 90 - Periodo di prova
Art. 91 - Contratto a termine
Art. 92 - Mutamento di mansioni
Art. 93 - Benemerenze nazionali
Art. 94 - Indennità di cassa
Art. 95 - Ferie
Art. 96 - Tredicesima mensilità
Art. 97 - Malattia
Art. 98 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 99 - Doveri dell'impiegato
Art. 100 - Provvedimenti disciplinari
Art. 101 - Assenze, permessi di breve congedo e aspettativa per motivi privati
Art. 102 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 103 - Trattamento di fine rapporto
Art. 104 - Certificato di lavoro
Regolamentazione Apprendisti
Art. 105 - Norme generali
Art. 106 - Periodo di prova
Art. 107 - Corsi complementari
Art. 108 - Tirocinio presso diverse aziende
Art. 109 - Durata dell'apprendistato
Art. 110 - Minimi di paga base e contingenza
Art. 111 - Ferie
Art. 112 - Rinvio alle norme contrattuali
Tabella
• per il conseguimento di qualificazioni inquadrate nel livello E
• Per il conseguimento di qualificazioni inquadrate nel livello D
Allegato 1 Regolamento dell'Osservatorio Paritetico di settore
Allegato 2 Premio applicabile alle imprese di cui all'ultimo comma dell'art. 20
Allegato 3 Art. 38 - Consiglio di fabbrica (CCNL 19.12.90)

Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 ottobre 1994 per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

Addì, 24 ottobre 1994, in Roma tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] stipulante per delega di: Associazione dell'Industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini Assomarmi; Associazione Industriali della Provincia di Massa e Carrara; Associazione Industriali della Provincia di Lucca, l'Associazione dell'Industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini […], l'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara, […], l'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca […] da una parte e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno (Feneal) aderente alla Uil […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) aderente alla Cisl […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed estrattive - Fillea Costruzioni e Legno, aderente alla Cgil […]
e la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori del Cemento, Legno, Edilizia e Lapidei Failclea - Confail […] con l'assistenza della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro Confail […] dall'altra si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, con la seguente sfera di applicazione:
l) escavazione del marmo;
escavazione dell'alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, seria porfidi, ecc.;
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.

Disciplina generale
Sistema di relazioni industriali
1) Livello nazionale

Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano la opportunità di informarsi reciprocamente e scambiarsi valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare saranno oggetto di esame le seguenti tematiche:
- attività estrattiva e legislazioni relative, al fine di una armonizzazione delle legislazioni esistenti che consenta di superare le notevoli difformità attualmente riscontrate;
- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente sia interno che esterno;
- le politiche industriali, per individuare anche le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo e di investimento del settore;
- tecnologie, innovazione e qualità dei prodotti, nonché andamenti della produttività di settore, anche per consentire alle Aziende una migliore possibilità di valutazione per individuare le condizioni ottimali, sia dal punto di vista operativo sia normativo, per la realizzazione degli interventi;
- formazione e riqualificazione professionale, per individuare i bisogni di formazione e riqualificazione del settore ed orientare in modo conforme le attività formative realizzate dal sistema di formazione professionale, nonché le scelte legislative e programmatiche in materia, per valorizzare e migliorare il patrimonio tecnico e professionale del comparto;
- andamento del mercato nazionale e internazionale, mercato del lavoro e dinamiche occupazionali e evoluzione degli andamenti professionali, dinamiche retributive e costo del lavoro e relative problematiche, anche al fine di una valutazione della competitività nazionale ed internazionale.
Per lo svolgimento degli esami di cui sopra le parti terranno conto dei dati delle valutazioni e delle indicazioni forniti dall'Osservatorio paritetico di settore per il regolamento del quale si rinvia al Protocollo 10 dicembre 1991 allegato al presente contratto (all. 1).
Le tematiche sopra elencate saranno oggetto di esame delle parti stipulanti nel corso di due appositi incontri a cadenza semestrale ed a livello nazionale nel corso dei quali saranno altresì fornite e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) previsioni riferite a significativi ampliamenti e trasformazioni degli impianti esistenti, per grandi aree geografiche;
e) prevedibili implicazioni sulla occupazione per i punti b), c), d) e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f) dati complessivi relativi ai contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende del settore in applicazione degli accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione giovanile;
g) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni ed altre causali.
A richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici (che potranno essere costituiti anche in seno all'Osservatorio) specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Al fine di contribuire a superare l'attuale frammentazione territoriale, che ha comportato spesso scelte normative ed interventi diversi da zona a zona con conseguenti difformità nelle condizioni di operare delle varie Aziende le parti nazionali potranno compiere valutazioni sulle iniziative legislative o sugli interventi applicativi regionali o zonali anche per fornire indicazioni di armonizzazione e per consentire la valutazione, in ambito territoriale, di comuni prospettive di portata nazionale capaci di influire positivamente su scelte territoriali che possono incidere sulle possibilità di lavoro e di occupazione del settore.

2) Livello regionale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno annualmente, di norma entro il primo trimestre, in sede regionale alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni aggregate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulla formazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) dati complessivi relativi ai contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende del settore in applicazione degli accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione giovanile.
Le parti, in tale occasione, effettueranno un esame congiunto dell'andamento del settore, collegando l'esame medesimo all'elaborazione ed alla attuazione dei piani di settore di competenza delle singole Regioni, fornendo altresì agli Enti regionali tutte le indicazioni utili per la loro attività istituzionale a favore di una politica di settore che - nel rispetto dell'ambiente - non ne penalizzi lo sviluppo.

3) Livello territoriale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 2) - e comunque a richiesta di una delle parti - alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni aggregate in sede provinciale riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti industriali con i criteri generali delle loro localizzazioni, inclusi quelli ecologico-ambientali;
- i programmi d'investimento relativi ad ampliamenti, ristrutturazioni e trasformazioni degli impianti esistenti che comportino significativi riflessi sull'occupazione;
- le eventuali esigenze di interventi di formazione e riqualificazione degli addetti connessi ad iniziative dei competenti Organismi pubblici;
- dati complessivi relativi ai contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende del settore in applicazione degli accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione giovanile.
Per quanto concerne i lavori eventualmente affidati a terzi, nell'ambito degli incontri sopra richiamati, al solo fine di disporre di elementi conoscitivi idonei alla valutazione del fenomeno, nelle province con significative concentrazioni di attività potranno essere richieste, a partire dal 1984, dati aggregati relativi alla natura ed ai volumi delle attività produttive conferite a terzi.
Dichiarazione delle associazioni imprenditoriali
Le associazioni imprenditoriali stipulanti, con riferimento ai lavori affidati a terzi, confermano che l'integrazione produttiva comportante il coinvolgimento di più aziende nell'effettuazione di fasi di lavorazione o di parti di commesse, costituisce caratteristica strutturale del settore.
Dichiarazione a verbale
Per le regioni e le province con scarsa concentrazione di unità produttive nel settore, le parti stipulanti individueranno consensualmente aree interregionali ed interprovinciali.

Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Premessa

1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del «Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo» del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle RSU costituite ai sensi dell'accordo interconfederale 20.12.1993, a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23.7.1993.
5) La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati.
Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali in base alla prassi vigente in applicazione del CCNL 19.12.1990.
Nelle aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale non potrà avere luogo quella aziendale.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra.
Ai fini sopra indicati un Gruppo di lavoro nell'ambito dell'Osservatorio opererà una verifica della situazione esistente.
Le parti confermano che nelle zone dove si attuerà la contrattazione territoriale verrà adottata, previa verifica, una regolamentazione specifica per il settore degli inerti.
6) La contrattazione di secondo livello è prevista, secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.1993, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
7) In applicazione dell'accordo interconfederale del 20.12.1993, sono titolari della negoziazione di secondo livello negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale del 20.12.1993 da una parte, e le Aziende e le Associazioni industriali territoriali dall'altra.

Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello
Le parti si danno atto che la contrattazione di 2° livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del contratto nazionale di lavoro.
[…]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di 2° livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.

Parte Prima
Norme comuni
Art. 1 – Assunzione

[…]
Inoltre il lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

Art. 2 - Lavoro delle donne e dei minori
L'ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 - Tutela della maternità
Per quanto attiene alla tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art. 4 - Classificazione del personale
Commissione tecnica paritetica

Le parti concordano di costituire una Commissione tecnica paritetica che sarà insediata nel mese di febbraio 1995 con il compito di verificare le eventuali evoluzioni organizzative e/o tecnologiche intervenute nelle imprese cui si applica il presente contratto e di proporre conseguenti adeguamenti e/o interventi modificativi del vigente sistema di classificazione del personale.
In particolare la Commissione opererà tenuto conto:
a) dell'evoluzione intervenuta nell'organizzazione del lavoro e nella professionalità dei lavoratori con riferimento all'introduzione di nuove tecnologie a livello aziendale nonché della necessità di conseguire una maggiore aderenza della normativa di contratto che presiede all'inquadramento del personale a tali mutate situazioni organizzative e produttive;
b) della necessità di definire un sistema classificatorio che rafforzi il rapporto tra professionalità, disciplina contrattuale dell'inquadramento e organizzazione del lavoro;
c) dell'opportunità che le modificazioni da apportare al sistema classificatorio siano finalizzate a favorire l'efficienza dei sistemi organizzativi aziendali anche attraverso l'ampliamento del numero dei livelli nonché delle ipotesi di accorpamento ed arricchimento di mansioni.
La Commissione, nel mese di maggio 1996, presenterà il proprio rapporto conclusivo che sarà oggetto di valutazione delle parti stipulanti in apposito incontro nel corso del quale verranno individuati anche criteri e tempi di recepimento in contratto delle soluzioni proposte dalla Commissione e concordemente accolte dalle parti.

Art. 5 - Formazione professionale
Le parti stipulanti, considerata l'importanza dell'istruzione professionale quale strumento necessario ed essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per adeguarne le conoscenze professionali alle mutate esigenze tecnologiche, convengono sull'opportunità di individuare linee di indirizzo per le esigenze formative del settore.
A tal fine viene demandato all'Osservatorio paritetico nazionale, di cui al punto «Relazioni industriali» del presente CCNL, valutate le predette esigenze, il compito di svolgere nei confronti degli Organi preposti al settore della formazione azioni di sensibilizzazione per favorire indicazioni programmatiche più aderenti agli specifici bisogni del settore.
In particolare, anche in relazione a quanto previsto dagli accordi interconfederali vigenti, l'Osservatorio paritetico compirà specifici interventi nei confronti degli Organi preposti alla Formazione Professionale, ivi compresi quelli previsti dai sopra citati accordi, in vista della elaborazione di programmi specifici e strumenti finalizzati alla formazione settoriale.

Art. 12 - Orario di lavoro - Riduzione orario di lavoro - Trattamento delle festività soppresse
1) Orario di lavoro

A tutti gli effetti di legge la durata massima dell'orario normale di lavoro resta disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La durata massima dell'orario normale di lavoro contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
Ai fini contrattuali le ore non lavorate per ricorrenze festive cadenti in corso della settimana saranno computate per il raggiungimento dell'orario di lavoro di cui al comma precedente, fatta eccezione per le ricorrenze festive che coincidono con il giorno di riposo per riduzione di orario.
L'orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate, con riposo cadente di norma il sabato, o in giorno diverso della settimana, da individuare in accordo con la RSU.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini o da accordi locali.
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l'azienda e la RSU, in deroga a quanto previsto al precedente comma, potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l'orario normale di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco temporale annuo.
In questi casi la direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso a regimi di orario flessibile, concordando in tempo utile le modalità di attuazione di regimi di orario comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale nei limiti di 44 ore settimanali e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di corrispondente entità.
[…]
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno dar luogo, una volta esaurito il periodo di ferie spettante, all'attribuzione, entro il predetto arco temporale annuo, di corrispondenti giornate di riposo retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato il diritto.
1a dichiarazione a verbale
Sono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili di orario di lavoro previsti da accordi aziendali o territoriali.
2a dichiarazione a verbale
Le parti non hanno inteso, col presente articolo, modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini o accordi regionali, provinciali o locali esistenti.

Art. 14 - Contratto a tempo determinato
L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge 18 dicembre 1962 n. 230 e dalla legge 25 marzo 1983 n. 79 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'accordo interconfederale 18 dicembre 1988, è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi (legge 28 febbraio 1987 n. 56):
- esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
- incrementi di attività produttiva e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse e/o termini di consegna;
- punte di più intensa attività derivante da maggiori richieste del mercato.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a tempo determinato per le ipotesi contrattuali sopra indicate è pari al 20% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato per le aziende fino a 100 dipendenti e al 10% per le aziende con oltre 100 dipendenti.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all'unità superiore.
Trimestralmente sarà comunicato alla RSU il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato in applicazione delle clausole di cui sopra.

Art. 15 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e dovrà essere motivato da esigenze indifferibili, di durata temporanea e tali da non consentire un correlativo ampliamento degli organici.
Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno concordate preventivamente tra l'azienda e la RSU.
L'azienda comunicherà periodicamente alla RSU i dati consuntivi del complesso delle ore di lavoro supplementare e straordinario effettuate.
Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
[…]

Art. 17 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni derivanti dall'applicazione dell'art. 12 in materia di orario di lavoro e delle vigenti norme di legge.
Il giorno di riposo settimanale compensativo deve essere in ogni caso prefissato con un congruo anticipo: dell'eventuale spostamento di esso deve essere data comunicazione al lavoratore almeno 24 ore prima, in difetto di che il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 21 - Lavori speciali e disagiati
Lavori speciali

Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali i lavori su scale aree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, saranno corrisposti particolari compensi la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.

Lavori disagiati
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali i lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno rendersi necessari.

Norma transitoria
Subito dopo la conclusione del contratto verrà insediata a livello nazionale una Commissione paritetica, con il compito di trasferire a livello nazionale la regolamentazione di cui all'art. 21.
Detta Commissione, nel mese di maggio 1996, presenterà il proprio rapporto conclusivo che sarà oggetto di valutazione delle parti stipulanti in apposito incontro nel corso del quale verranno individuati - nell'ambito del rinnovo contrattuale biennale del 1996 - anche criteri e tempi di recepimento in contratto delle soluzioni proposte dalla Commissione e concordemente accolte dalle parti.
Il trasferimento a livello nazionale non dovrà comportare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.
Nel periodo antecedente la presentazione del rapporto ed il conseguente trasferimento, le indennità in parola non saranno oggetto di rinegoziazione a livello aziendale o territoriale.

Art. 22 - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l'azienda e per i lavoratori.
Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alle norme del Dpr 19.3.1956, n. 303.
Nei casi previsti dalla legge l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi consegnatigli.

Art. 23. - Ambiente di lavoro
Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio paritetico prevista dal vigente CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali (regioni, province, ecc.).
Inoltre, per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale o comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate all'Osservatorio paritetico nazionale di cui alle «Relazioni industriali» per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate nelle singole sedi periferiche quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
L'Osservatorio potrà, altresì, svolgere un ruolo di coordinamento di indirizzo per le attività dei Comitati paritetici di cui al presente articolo, ove costituiti.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, al fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4 ultimo comma e dall'art. 24, paragr. 14 della legge 23.12.1978 n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale». Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nei citati articoli, e quindi in attesa dell'emanazione del Testo unico in materia di sicurezza del lavoro, le parti stesse convengono di far riferimento al documento allegato.
Le parti stesse, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, riconoscendo ai lavoratori mediante loro rappresentanze il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, convengono quanto segue.
La RSU concorda con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23.12.1978 n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle unità sanitarie locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. Le eventuali spese, se dovute, e purché l'Ente sia congiuntamente designato, saranno a carico dell'azienda.
Effettuate le prime rilevazioni dei fattori di nocività e d'insalubrità, le successive eventuali saranno effettuate in dipendenza di obiettive alterazioni dell'ambiente di lavoro o di modifiche strutturali significative degli impianti che le rendessero necessarie ai fini della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Anche in tale ipotesi, la scelta dell'Ente di diritto pubblico specializzato nel campo specifico cui la rilevazione attiene, sarà effettuata di comune accordo tra Direzione aziendale e RSU.
Il personale di detti Istituti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanze suscettibili d'esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando immediata informazione alla RSU delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'azienda intende adottare.
Le aziende, per ogni singola unità produttiva, predisporranno un regolamento interno per l'applicazione delle norme di legge e di contratto in materia di sicurezza disposizioni normative in materia, sulla base di eventuali indicazioni fornite dall'Osservatorio.
Copia del Regolamento verrà consegnata alla RSU e distribuita ai lavoratori e sarà comunque consultabile in luogo accessibile agli stessi.
Oltre al registro infortuni, il cui obbligo è sancito dall'art. 403 del Dpr 27 aprile 1955 n. 547, vengono istituiti:
- il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali che possono determinare situazioni di nocività;
- il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale sono annotate, in forma anonima, le assenze per malattia, per infortunio o per malattia professionale.
I due registri saranno tenuti a disposizione della RSU per la loro consultazione; i dati rilevati potranno formare oggetto di esame fra Direzione aziendale e RSU.
Infine, è prevista l'istituzione del libretto personale sanitario e di rischi, sul quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del 2° comma, art. 5, della legge 20.5.1970 n. 300;
- visite di idoneità fisica effettuate a norma del 3° comma dell'art. 5 della legge 20.5.1970, n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge, nonché a quelle altre che si rendessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro di cui ai comma 3 e 4 del presente articolo che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente accordo realizza le finalità previste dall'art. 9 della legge 20.5.1970, n. 300, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ad eventuali corsi sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro organizzati dai competenti Enti pubblici, concedendo permessi compatibili con le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con quattro ore di retribuzione (a corso) per ciascun dipendente frequentante il corso.
In aree territoriali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere istituiti Comitati paritetici per lo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica anche dei delegati alla sicurezza e le misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali contraenti e da rappresentanti designati delle Associazioni territoriali aderenti alla Confindustria, i quali decideranno all'unanimità. La partecipazione al Comitato è gratuita.
Dichiarazione a verbale
Le disposizioni contrattuali di cui alla presente regolamentazione dovranno essere coordinate con le norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme, anche di livello regionale, di attuazione della legge 23.12.1978 n. 833.
Tali strumenti - TLV (VLP) adottati dall'American Conference of Governmental Industrial Hygienists per l'anno 1978 - saranno adeguati a quanto verrà stabilito dal Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione dell'art. 27 della legge n. 833/1978.
Dichiarazione a verbale
Le parti, considerata l'imminenza del recepimento della direttiva 89/391/CEE del 22 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire, entro un mese dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento, un gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti delle parti medesime con il compito di definire, entro tre mesi, l'armonizzazione della disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo tenendo conto dei risultati raggiunti dall'Osservatorio in materia ambientale e di igiene e sicurezza del lavoro costituito tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil con l'Accordo interconfederale del 5 marzo 1992, con particolare riferimento al ruolo, funzioni e prerogative dei rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza.
Anche prima di tale armonizzazione la RSU - che subentra al Cdf nelle competenze di cui all'art. 23, nomina tra i propri componenti il delegato alla sicurezza, interlocutore della direzione aziendale nell'ambito di quanto previsto dal contratto.
Il predetto delegato per la sua formazione potrà fruire del trattamento di cui al terz'ultimo comma dell'art. 23.

Art. 24 - Indumenti
A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall'azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Il diritto alla somministrazione del predetto paio di scarpe da lavoro matura dopo sei mesi di servizio.
Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che già usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori di ufficio.

Art. 26 - Appalti
Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al fine altresì di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni e del rapporto di lavoro da parte delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, le Aziende appaltanti dovranno esigere dalle imprese appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. L'adempimento di quanto sopra si concretizza nella stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Inoltre, viene convenuto che le aziende provvederanno in proprio alla manutenzione ordinaria continuativa - eccezione fatta per quella che necessariamente deve essere svolta al di fuori dei normali turni di lavoro - purché la loro dimensione renda necessaria una prestazione continuativa e ininterrotta del personale in via ordinaria addetto alla manutenzione.
Le aziende comunicheranno alla RSU i lavori di manutenzione affidati in appalto e i relativi nominativi delle ditte appaltatrici di tali lavori.
Chiarimento a verbale
Resta comunque esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.

Art. 34 - Disposizioni speciali - Regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
L'eventuale regolamento interno, da portare preventivamente a conoscenza della RSU, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 36 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati tra le rispettive confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 38 - Reclami e controversie
Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull'applicazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni territoriali, mentre quelle sull'interpretazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 39 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quando è stato specificatamente demandato alle Organizzazioni locali.
Le Organizzazioni stipulanti si impegnano comunque a rispettare e a far rispettare il presente contratto per tutto il periodo della sua validità.

Art. 43 - Rappresentanze sindacali unitarie
Premessa

Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie, sottoscritto da Confindustria, Intersind e Cgil-Cisl-Uil il 20 dicembre 1993, che si intende qui integralmente trascritto e che si assume in allegato, viene concordato quanto segue per il settore dei materiali lapidei.

4) Compiti e funzioni
La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 19 dicembre 1990 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo del 23 luglio 1993.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/70 per i dirigenti RSA.

Art. 44 - Rappresentanza sindacale
In considerazione di quanto previsto dal CCNL 19 dicembre 1990, ad iniziativa congiunta delle Oo.ss.ll. Feneal-Filca e Fillea nelle unità produttive con meno di 16 dipendenti potrà essere designata, anche mediante elezione, una rappresentanza sindacale per i compiti di rappresentanza e tutela dei lavoratori delle predette unità produttive.
Per l'espletamento dei propri compiti la rappresentanza sindacale può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva con un minimo di 45 ore annue.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
Nella Rappresentanza Sindacale si cumulano tutte le funzioni di rappresentanza e/o tutela dei lavoratori previste da norme di legge o di contratto presenti o future.

Art. 45 - Assemblea sindacale
I lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva, anche se con meno di 16 dipendenti, nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori dell'orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione, durante l'orario di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 47 - Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Parte Seconda
Norme Operai
Art. 53 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia

L'orario normale contrattuale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, per la cui individuazione si fa riferimento ai criteri fissati dal R.D. 15 marzo 1923, n. 692 ed alle vigenti disposizioni degli accordi interconfederali disciplinanti la materia, non può superare le 50 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.
[…]

Art. 58 - Recuperi
È ammesso il recupero, a regime normale, di ore perdute per la sospensione di lavoro, purché concordato tra l'azienda e la RSU o tra le Organizzazioni Sindacali competenti e purché sia contenuto nel limite di un'ora al giorno oltre le 8 ore e si effettui entro i 15 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 60 - Cottimi
Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessati e nell'osservanza delle seguenti norme.
[…]
Le tariffe di cottimo, con i relativi criteri adottati, debbono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti il gruppo interessato, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente consegnata anche alla RSU.
Alla comunicazione di cui sopra, potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU.
[…]
Nel caso di variazione delle tariffe di cottimo comportanti modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, la Direzione osserverà la procedura sopra richiamata. […]
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo, quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[…]
In relazione all'art. 2127 del codice civile è vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Art. 62 - Conservazione degli utensili
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dei diretti superiori.
Per provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[…]

Art. 64 - Permessi di entrata e di uscita
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento o cava se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento o cava.
Salvo speciale permesso del proprio superiore, non è consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento o cava in ore fuori del suo turno.
[…]

Art. 67 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
Qualora per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità dell'azienda.
[…]

Art. 70 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie, le quali devono essere comunque finite entro l'anno solare.
Tuttavia, se, a causa di giustificato impedimento, il lavoratore non potesse fruire in tutto o in parte del periodo feriale, dovrà percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla relativa retribuzione.
[…]

Art. 73 - Multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di multa l'operaio:
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del superiore o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi e bevande alcooliche, senza il permesso dell'azienda;
5) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
8) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, l'operaio incorre nel provvedimento della sospensione.
[…]

Art. 74 - Licenziamento per mancanze
Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non del Tfr, l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa:
[…]
b) insubordinazione ai superiori;
[…]
d) gravi guasti provocati da negligenza al materiale dell'azienda;
e) rissa sul luogo di lavoro;
f) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell'articolo 73 quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all'igiene, alla morale;
g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell'azienda;
h) atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontri il dolo;
i) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
l) furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito dell'azienda;
[…]
n) abbandono dal posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti.
[…]

Parte Terza
Norme Intermedi
Art. 83 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizione di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'intermedio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade all'intermedio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 84 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Parte Quarta
Norme Impiegati
Art. 91 - Contratto a termine

L'assunzione può essere fatta con prefissione di termine, secondo le norme di legge vigenti. In tal caso saranno applicabili le norme previste nel presente contratto, fino alla scadenza del termine, ad eccezione di quelle relative al preavviso, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 18.4.1962, n. 230.

Art. 98 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'impiegato al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade fuori dell'abituale posto di lavoro la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 99 - Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Regolamentazione Apprendisti
Art. 105 - Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'industria dei materiali lapidei è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto (ferme restando le limitazioni previste dalle norme legislative riguardanti la Polizia delle miniere e delle cave).

Art. 107 - Corsi complementari
Per la frequenza da parte dell'apprendista ai corsi di insegnamento complementare, istituiti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e del regolamento approvato dal Dpr 30 dicembre 1956, n. 1668, sono concesse quattro ore settimanali retribuite.
In caso di mancata istituzione di specifici corsi complementari da parte degli Enti preposti, l'utilizzo delle ore di cui al precedente comma potrà formare oggetto di esame con la RSU per la ricerca di eventuali iniziative che comunque risultino rispondenti alle finalità dei corsi complementari così come disciplinati dalle vigenti disposizioni di Legge (L. 19.1.1955, n. 25 e Reg. approvato con Dpr 30.12.1956, n. 1668).

Art. 108 - Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
[…]

Art. 109 - Durata dell'apprendistato
La durata dell'apprendistato è pari a 24 mesi per il conseguimento di qualificazioni inquadrate nel livello E) e di 36 mesi per il conseguimento di qualificazioni inquadrate al livello D).

Art. 112 - Rinvio alle norme contrattuali
Per quanto non previsto dai precedenti articoli valgono le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro 19.12.1990.
[…]

Allegato 1 Regolamento dell'Osservatorio Paritetico di settore
In ottemperanza a quanto previsto dalla Disciplina Generale - Relazioni Industriali - di cui al CCNL 19/12/1990 per l'industria dei materiali lapidei, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil da una parte e Assomarmi, Assindustria Carrara ed Assindustria Lucca dall'altra hanno - nella riunione del 10/12/1991 presso l'Assindustria di Bari - formulato e stabilito il seguente regolamento per l'attività dell'Osservatorio Paritetico di settore.
1) L'Osservatorio è formato da sei rappresentanti designati rispettivamente da Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e da Assomarmi, Associazione Industriali di Massa Carrara e Lucca.
Per ciascun titolare potrà essere designato dalle Organizzazioni di appartenenza anche un supplente, che potrà sostituirlo nei casi di impedimento.
I membri dell'Osservatorio restano in carica per la durata di vigenza del CCNL
È data però facoltà a ciascuna Organizzazione di provvedere alla sostituzione del rispettivo rappresentante e/o supplente anche prima della scadenza del CCNL; in tal caso i membri dell'Osservatorio che subentrano restano in carica fino alla scadenza del CCNL.
L'attività dei membri dell'Osservatorio è a titolo gratuito.
2) La sede dell'Osservatorio è presso l'Assomarmi, in Roma, via Nomentana 251.
3) L'Osservatorio paritetico di settore, previsto dalla Disciplina Generale Relazioni Industriali del CCNL 19 dicembre 1990, ha l'obiettivo di fornire alle parti firmatarie valutazioni ed indicazioni in particolare su:
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, la prospettiva produttiva del settore con le eventuali articolazioni riguardanti i comparti di specializzazione più significativi e gli effetti sull'occupazione di tali prospettive;
- le problematiche occupazionali eventualmente poste dall'introduzione di nuove tecnologie di processo;
- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
- le linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriali, nonché gli interventi normativi finalizzati alla realizzazione di ricerche che contribuiscano ad individuare soluzioni settoriali in particolare per i temi di cui al punto precedente;
- l'andamento dell'occupazione giovanile all'interno del settore, in rapporto all'accordo interconfederale sui contratti di formazione-lavoro nonché l'andamento dell'occupazione femminile del settore con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative che dovessero essere emanate nonché con quanto stabilito dall'attuale legislazione in tema di parità uomo-donna;
- iniziative nel campo della formazione professionale con l'obiettivo di realizzare azioni di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla formazione professionale, ivi compresi quelli previsti dagli accordi interconfederali in vista della elaborazione di programmi specifici e strumenti finalizzati alla formazione settoriale;
- l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale del settore.
4) A tal fine l'Osservatorio opera utilizzando dati conoscitivi che saranno forniti dalle parti medesime o provenienti od elaborati da Enti esterni. In particolare potranno essere utilizzati dati provenienti dall'Ice, dalle Camere di Commercio, dalle Amministrazioni pubbliche regionali, provinciali e comunali, dei Ministeri competenti, dalla Uu.ss.ll., dalle Università, dalle Associazioni di costruttori e di operatori, dagli Enti di formazione e dall'Istat.
Le parti si attiveranno, pertanto, sia singolarmente che congiuntamente, per la raccolta delle varie fonti dei dati che di volta in volta saranno ritenuti utili.
5) L'Osservatorio si riunisce, anche fuori della propria sede, di norma quadrimestralmente e comunque in base alle specifiche esigenze.
L'Osservatorio, pertanto, potrà stabilire, se del caso, al termine di ogni riunione la data della prossima convocazione e convocazioni straordinarie potranno essere richieste, con un preavviso di almeno 30 giorni, congiuntamente dalle Associazioni datoriali o congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
6)Per la validità delle riunioni dell'Osservatorio e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti.
Le decisioni dell'Osservatorio saranno assunte all'unanimità. Delle decisioni e di quanto altro ritenuto opportuno si redigerà verbale da sottoscrivere da un componente di parte imprenditoriale e uno di parte sindacale.
7) Alle riunioni dell'Osservatorio potranno partecipare tecnici di parte (che per tale natura non potranno essere pubblici funzionari), qualificati nella materia da esaminare, posta all'ordine del giorno, della cui partecipazione l'Organizzazione invitante dovrà preavvertire tempestivamente le altre.
La partecipazione di altre persone (es. funzionari, o tecnici di servizi pubblici, docenti universitari, ecc.) a determinate riunioni dovrà essere di volta in volta decisa dall'Osservatorio.
I membri dell'Osservatorio ed ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Osservatorio medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle questioni che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.