REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31987/2006 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato AFELTRA Roberto, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZEZZA LUIGI, giusta mandato a margine del ricorse;

- ricorrente -

contro

P.C. S.R.L. (GIA' S.P.A.), COMPAGNIA ASSICURATRICE U. S.P.A.;

- intimati -

sul ricorso 359/2007 proposto da:

P.C. C.G. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, già S.P.A., (d'ora in avanti, più brevemente PC), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato NUZZACI VITTORIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ABIOSI FRANCESCO, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

COMPAGNIA ASSICURATRICE U. S.P.A., V.G.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 384/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/06/2006 R.G.N. 54/04;

adita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

  

 

Fatto

 

Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2004 V.G. appellava la sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno di Euro 76.779,78 proposta nei confronti del datore di lavoro P. C. della C. G. spa (poi srl) a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in data 2 febbraio 1999.

Autorizzata la chiamata in causa di U. s.p.a. - presso cui la "C." era assicurata - rimasta contumace, e assunta la prova orale, riteneva il Tribunale che le testimonianze assunte, nell'assenza di rilievi e di accertamenti nell'immediatezza dei fatti, non consentissero di evidenziare profili di responsabilità a carico del datore di lavoro.

Provato dalla testimonianza del teste B.S. che V. era caduto dal ponteggio poichè la passatoia sulla quale egli stava operando "si era girata ribaltandosi", riteneva il Giudice che non fossero state evidenziate omissioni di doverose misure di sicurezza, inerenti alla predisposizione del ponteggio oppure al controllo della struttura e delle condizioni d'uso dell'impalcatura, tali da individuare la violazione di norme di comportamento ascrivibili alla convenuta, avendo tutti i testimoni dichiarato che il ponteggio era a norma e che la passatoia era stata utilizzata senza problemi sino a quel momento da altri operai.

L'appellante censurava la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo Giudice e, richiamando, in ogni caso, i principi relativi al riparto dell'onere della prova in ipotesi di responsabilità contrattuale, ex artt. 2087 e 1218 c.c., insisteva per l'ammissione della richiesta c.t.u. medico legale.

Si costituiva l'appellato resistendo al gravame e chiedendo, in via di appello incidentale, la condanna diretta nei confronti di U. spa e, in via subordinata, di manleva.

La Corte Territoriale espletata un supplemento di istruttoria testimoniale e disposta una consulenza tecnica medico-legale, dichiarava la C.P. responsabile del sinistro, condannandola al risarcimento del danno, quantificato in Euro 57.517,50 oltre interessi; condannava la U. a tenere indenne l'appellata con riferimento al predetto importo; condannava la P. C. al pagamento in favore del V. delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in Euro 8.000,00.

 

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre V.G. con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

 

La soc. P.C C. G. srl in liquidazione, (già spa) resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con un unico motivo.

 

La U. spa non si è costituita.

  

 

Diritto

 

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

 

Con l'unico motivo di ricorso, il V., denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), ha impugnato la sentenza della Corte di Milano nella parte in cui non gli ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante da riduzione della capacità lavorativa specifica, per essere stata fatta richiesta in sede di discussione orale, senza alcuna allegazione negli atti introduttivi del giudizio.

 

Il motivo è privo di fondamento.

 

Invero, la Corte d'Appello di Milano si è correttamente pronunciata su tutte le domande formulate dal ricorrente, escludendo, tuttavia, il diritto al risarcimento del danno da riduzione della capacità di lavoro specifica in quanto la relativa domanda risultava formulata, solo in sede di discussione orale, senza che vi fosse stata alcuna allegazione negli atti introduttivi del giudizio.

Infatti - come riprodotto da entrambe le parti nei rispettivi atti difensivi - nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il V. aveva chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni

"...

1) accertare e dichiarare la responsabilità per violazione di norme civili e penali della convenuta nella causazione dell'infortunio occorso al ricorrente il (OMISSIS);

2) per l'effetto condannare la società resistente al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma ritenuta di giustizia in esito alla espletanda consulenza tecnica d'Ufficio...".

 

Orbene - come ripetutamente affermato da questa Corte - l'interpretazione e la qualificazione dell'eccezione (come della domanda) rientra tra i poteri del giudice di merito, il quale non è condizionato in tale compito dalla formula adottata dalla parte, dovendo tener conto del contenuto sostanziale dell'eccezione (o della pretesa), così come desumibile dalla situazione dedotta in causa; la suddetta interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, tuttavia le censure concernenti il difetto motivazionale non possono risolversi in una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice, ma devono indicare quale sia il vizio logico del ragionamento decisorio (tra le tante, Cass. n. 5945/2000; n. 19764/2003).

Nella specie, non è stato indicato detto vizio logico, tanto più che nelle richieste riportate nel ricorso introduttivo non vi è alcun riferimento al risarcimento di cui si discute, ma solo un generico richiamo ad una espletata consulenza tecnica d'Ufficio, di per sè non indicativo dell'assunto del ricorrente.

Va accolto, invece, il ricorso incidentale nella parte in cui si lamenta l'omessa condanna, da parte della Corte d'Appello di Milano, della U. a rivalere la P. C. delle spese e ciò in espressa violazione del principio della soccombenza disposto dall'art. 91 c.p.c., in base al quale "... il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte ...".

Il principio disposto dall'art. 91 c.p.c., deriva dalla considerazione che la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione.

Nel caso in esame, il Giudice a quo, pur accogliendo la domanda subordinata dalla P. C., non ha condannato la U. a rivalere la resistente, delle spese di lite obbligata a versare da corrispondere al V., nella misura di Euro 8.000,00 oltre alle spese di consulenza.

L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata sul punto con conseguente condanna della U. spa a rivalere la P. C. C. srl (già spa) dei suddetti importi.

L'alterno esito dei giudizi di merito, comprovanti l'obiettiva difficoltà dell'apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese. La Unipol, inoltre, non ha opposto resistenza.

 

P.Q.M.

 

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e accoglie quello incidentale limitatamente alla richiesta di condanna della Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. a rivalere la Pasquale Corsicato Costruzioni srl della somma di Euro 8.000,00, oltre spese di consulenza, al cui pagamento è stata condannata nei confronti del V..

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.