Tipologia: CCNL
Data firma: 27 ottobre 1999
Validità: 01.10.1999 - 30.09.2003
Parti: Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Laterizi, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

Costituzione delle parti
Capitolo I - Relazioni industriali
Relazioni industriali
Premessa.
A) Sistema di relazioni industriali,
1. Livello nazionale
2) Livello regionale
3) Livello territoriale
4) Livello aziendale
B) Procedure di rinnovo del CCNL.
• Procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello.

Osservatorio
Commissione Paritetica
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Apprendistato.
Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale.
• Declaratorie profili professionali.
Art. 5 - Commissione tecnica paritetica per l'inquadramento del personale.
Art. 6 - Regolamentazione per i Quadri.
• Qualifica di Quadro.
• Periodo di prova.
• Passaggio alla qualifica di Quadro.
• Preavviso di licenziamento e dimissioni.
• Trattamento economico e normativo.
• Iniziative di formazione.
• Assistenza legale.
• Svolgimento di fatto delle mansioni di Quadro.
• Obbligo assicurativo.
• Norma di coordinamento.
Art. 7 - Passaggi di mansioni.
• Operai.
• Impiegati.
Art. 8 - Mansioni promiscue.
Art. 9 - Contratto a termine.
Art. 10 - Lavoro temporaneo.
Art. 11 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 12 - Azioni positive per le pari opportunità.
Art. 13 -Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2, legge 23.7.91 n. 223.
Art. 14 - Assistenza legale.
Capitolo IV - Orario di lavoro - Riposi - Festività
Art. 15 - Orario di lavoro.
• Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi.
• Dichiarazione comune delle parti stipulanti.
• Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 16 - Banca ore.
Art. 17 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
• Operai.

o Percentuali di maggiorazione:
• Impiegati.
Art. 18 - Riposo settimanale.
Art. 19 - Giorni festivi.
Art. 20 - Festività abolite.
Art. 21 - Riduzione orario di lavoro.
Art. 22 - Ferie.
• Operai.

• Impiegati.
Capitolo V - Trattamento economico
Art. 23 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 24 - Pagamento della retribuzione.
• Operai.
• Impiegati.
Art. 25 - Determinazione delle quote orarie.
Art. 26 - Trattamento economico in caso di festività.
Art. 27 - Minimi contrattuali.
• Nuovi minimi tabellari
Art. 28 - Una tantum.
Art. 29 - Indennità di contingenza - EDR.
Art. 30 - Tredicesima mensilità.
Art. 31 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 32 - Cumulo dell'anzianità di servizio per i lavoratori stagionali.
• Norma particolare per il settore dei laterizi.
Art. 33 - Premio di risultato.
Art. 34 - Premio di fedeltà.
• Norma particolare per il settore dei laterizi.
Art. 35 - Lavoro a cottimo.
Art. 36 - Lavori a turni.
Art. 37 - Lavori speciali nell'industria dei laterizi.
Art. 38 - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi.
Art. 39 - Indennità maneggio denaro.
Art. 40 - Indennità per uso di mezzi di trasporto.
Art. 41 - Mensa.
Art. 42 - Alloggio.
Art. 43 - Trasferimenti.
Art. 44 - Trasferta.
• Operai.
• Impiegati.
Art. 45 - Previdenza integrativa volontaria.
Capitolo VI - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 46 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 47 - Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari.
Art. 48 - Categorie dello svantaggio sociale.
Art. 49 - Lavoratori immigrati.
Art. 50 - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 51 - Volontariato.
• Cooperazione internazionale.
Art. 52 - Diritto allo studio.
Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 53 - Interruzioni di lavoro.
Art. 54 - Sospensione e riduzione di orario.
Art. 55 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 56 - Permessi.
Art. 57 - Assenze.
Art. 58 - Aspettativa.
Art. 59 - Congedo matrimoniale.
Art. 60 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 61 - Trattamento in caso di maternità.
Art. 62 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 63 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
• Operai.
• Impiegati.
• Parte comune.
Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 64 - Ambiente.
Art. 65 - Visite mediche.
Art. 66 - Rappresentante Lavoratori alla Sicurezza (RLS).
1) Organismi Paritetici Provinciali (OPP)
2) Coordinamento tra CP e OPP
3) Rappresentanti dei lavoratori: aziende o unita produttive fino a 15 dipendenti
4) Rappresentante dei lavoratori: aziende o unita produttive con più di 15 dipendenti
5) Elezioni
• Elettorato attivo e passivo.

• Modalità elettorali.
• Durata dell'incarico.
• Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico.
• Riunioni periodiche.
6) Rappresentante dei lavoratori: formazione
7) Addetti al pronto soccorso e prevenzioni incendi
8) Abrogazioni
Art. 67 - Formazione e informazione del lavoratori.
Art. 68 - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Art. 69 - Abiti da lavoro.
Informazione per i lavoratori
Formazione per i lavoratori
Capitolo IX - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 70 - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 71 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale.
Art. 72 - Risarcimento danni.
Art. 73 - Visite d'inventario e di controllo.
Art. 74 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 75 - Regolamento interno di azienda.
Art. 76 - Multe e sospensioni.
Art. 77 - Licenziamento senza preavviso.
Capitolo X - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 78 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
• Operai.
• Impiegati.
Art. 79 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 80 - Certificato di lavoro.
Art. 81 - Indennità in caso di morte.
Art. 82 - Gestione delle crisi occupazionali.
Art. 83 - Cessione o trasformazione dell'azienda.
Art. 84 - Cessazione dell'attività aziendale.
Capitolo XI - Istituzioni di carattere sindacale
Art. 85 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Art. 86 - Assemblee.
Art. 87 - Relazioni sindacali.
Art. 88 - Affissioni.
Art. 89 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 90 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
Art. 91 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Art. 92 - Patronati.
Art. 93 - Versamento contributi sindacali.
Capitolo XII - Clausole riguardanti il contratto di lavoro
Art. 94 - Reclami e controversie.
Art. 95 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 96 - Abrogazione dei precedenti contratti.
Art. 97 - Accordi interconfederali.
Art. 98 - Appalti.
Art. 99 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato A - Verbale di Accordo 27 ottobre 1999
Settore fibrocemento
Protocollo delle disposizioni valide per le aziende del settore fibrocemento.
Capitolo A) - Disposizioni valide per la generalità dei dipendenti.
1) Profili specifici del settore fibrocemento.
2) Riduzione orario di lavoro.
3) Superminimo collettivo.
4) Lavoro a turni.
5) Lavori pesanti e disagiati.
6) Premio di anzianità (ex Intermedi).
7) Premio di anzianità (Impiegati).
Capitolo B) - Disposizioni particolari per i lavoratori in forza al 1° ottobre 1999.
1) Aumenti periodici di anzianità.
2) Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Allegato B Verbale di accordo

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie di laterizi e manufatti in cemento 27 ottobre 1999

Costituzione delle parti
In Roma, il 27 ottobre 1999 tra Associazione Nazionale Imprese Edili (Aniem), aderente a Confapi […], Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (Feneal), aderente a Uil […], Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca), aderente a Cisl […], Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia industrie Affini ed estrattive (Fillea Costruzioni e Legno), aderente a Cgil […]

Capitolo I - Relazioni industriali
Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei Lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23.7.93 e del 22.12.98 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare, le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e d'intervento, provvedono a costituire una Commissione paritetica con funzioni di Osservatorio dei settori.

Relazioni industriali
Premessa.

1) Il presente contratto consente una maggiore aderenza della disciplina nazionale a talune caratteristiche aziendali e, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del contratto stesso.
2) Alla presente disciplina contrattuale corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare dai propri iscritti le disposizioni in essa contenute per il periodo della loro validità.
A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente CCNL da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.

A) Sistema di relazioni industriali,
1. Livello nazionale

Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23.7.93 e dal Patto Sociale 22.12.98 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni che di fattori di criticità.
In particolare, le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e d'intervento, provvederanno a costituire, alla firma del CCNL, una Commissione paritetica con funzione di Osservatorio nazionale dei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo.
Tale Commissione sarà composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle OOSS e 3 in rappresentanza di Aniem e si riunirà di norma semestralmente, al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche d'interesse del settore.
In particolare, saranno oggetto di esame:
- assetto industriale del settore in relazione alle tendenze di mercato e alle evoluzioni legislative per una valutazione dei processi concernenti la sua eventuale riorganizzazione strutturale, tecnologica, con particolare riferimento alla situazione occupazionale, agli appalti e ai processi di esternalizzazione delle attività;
[…]
- mercato del lavoro, formazione professionale;
- ambiente e sicurezza;
- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale.
Le valutazioni della Commissione sono formulate all'unanimità; la partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.
Quanto sopra premesso, la Commissione presenterà alle parti entro 3 mesi dalla sua costituzione un piano di fattibilità per il finanziamento delle spese di funzionamento.
Per l'attività della Commissione saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo con modalità da definire.
La Commissione potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto d'esame delle parti stipulanti nel corso di 2 appositi incontri a cadenza semestrale e a livello nazionale, nel corso dei quali saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) programmi d'investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
e) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f) l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
g) l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore;
[…]
k) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, CIG e altre causali.
Con riferimento ai risultati dei lavori della Commissione, potranno essere presentate agli Organi pubblici competenti eventuali proposte d'interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Per specifici temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e podestà decisoria.
Qualora sulla base dell'esame congiunto emergeranno problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei 2 settori, dette problematiche formeranno oggetto d'esame specifico tra le parti in sede nazionale.

2) Livello regionale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale di cui al precedente punto 1), Aniem e le Associazioni territoriali competenti forniranno annualmente, di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle OOSS dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i 2 settori cui si applica il presente contratto riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni, interessanti le attività produttive, anche derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.
In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite da Aniem.

3) Livello territoriale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Associazioni territoriali Aniem forniranno annualmente alle OOSS dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il 2° quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni sull'occupazione, condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
[…]
f) i lavori in appalto. Le caratteristiche, la denominazione delle aziende e il CCNL di riferimento.
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti di cemento, Aniem e le OOSS dei lavoratori, in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura d'informazione di cui al punto 3 del presente articolo.

4) Livello aziendale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Direzioni degli stabilimenti che occupano oltre 60 dipendenti forniranno annualmente alla RSU, su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
a) programmi d'investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti e nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni all'organizzazione del lavoro e all'occupazione;
c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
[…]

B) Procedure di rinnovo del CCNL.
Procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello.

Le parti si danno atto che la contrattazione di 2° livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del CCNL.
[…]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di 2° livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali s'incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.

Osservatorio
Aniem-Confapi e le OOSS Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil in attuazione a quanto disposto dal CCNL del settore Manufatti in Cemento e Laterizi del 5.3.91, costituiscono l'Osservatorio nazionale del settore che si articolerà a livello nazionale e territoriale (regionale o provinciale) anche attraverso l'attività di Commissioni paritetiche referenti.
L'Osservatorio nazionale per il suo funzionamento utilizzerà dati forniti delle parti contraenti e da Enti pubblici specializzati.
L'Osservatorio nazionale sarà composto da 6 rappresentanti designati dalle parti in maniera paritetica e si riunirà in relazione al programma dei lavori prestabilito di norma quadrimestrale.
L'Osservatorio nazionale sarà indirizzato alla conoscenza e all'esame delle specifiche problematiche con compiti permanenti di monitoraggio relativi agli andamenti produttivi e di mercato nazionale e internazionale del settore con particolare riferimento a:
- tecnologie e innovazioni di prodotti;
- qualità dei prodotti;
- innovazioni organizzative;
- mercato e dinamiche occupazionali;
[…]
- elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione alla necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazione professionale;
[…]
- l'andamento degli investimenti complessivi del settore;
- l'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno dei settori, con particolare riferimento:
- all'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale sui CFL;
- all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative vigenti in tema di parità uomo-donna;
- alle problematiche d'inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di legge che li riguardano;
[…]
- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente anche in riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
[…]
L'Osservatorio nazionale potrà avvalersi di indagini conoscitive, finalizzate in particolare ad acquisire elementi relativi alle tecnologie di produzione, all'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, all'igiene nei luoghi di lavoro, alla gestione degli scarti e dei residui di lavorazione.
Le indagini conoscitive presso le imprese saranno svolte direttamente da Aniem che fornirà all'Osservatorio nazionale risultati globali.
All'interno dell'Osservatorio nazionale verranno realizzate iniziative atte alla sensibilizzazione degli Organi preposti in materia di formazione professionale e ambiente di lavoro. Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil definiranno il regolamento di attuazione, entro 3 mesi dalla data di stipula del CCNL, dell'Osservatorio nazionale che potrà prevedere in relazione ai progetti unanimemente e concordemente definiti dalle parti, l'utilizzo di finanziamenti idonei allo sviluppo dei progetti stessi.
L'Osservatorio nazionale avrà sede in via delle Sette Chiese 146 - Roma - c/o Aniem. La partecipazione all'Osservatorio nazionale è gratuita.
L'attività delle Commissioni paritetiche referenti a livello territoriale (regionali o provinciali) sarà orientata all'esame delle principali problematiche presenti sul territorio con particolare riferimento a:
- andamento di produttività, competitività e qualità prodotti;
- ambiente di lavoro, sicurezza;
- formazione professionale.
La partecipazione alle Commissioni paritetiche referenti a livello territoriale è gratuita.
In attuazione del Protocollo 23.7.93 e al fine di consolidare una politica industriale e sindacale nazionale del settore, le parti concordano di avviare un sistema di relazioni industriali avanzato e fondato su maggiori livelli di confronto e partecipazione.
Le parti verificheranno in appositi incontri semestrali, utilizzando i dati dell'Osservatorio nazionale, le linee di sviluppo del settore nelle sue articolazioni e in tutti i suoi aspetti, al fine di definire posizioni comuni e di favorire quelle iniziative, anche pubbliche, idonee allo sviluppo del settore.
Su richiesta di una delle parti, medesimi incontri si svolgeranno a livello territoriale sulle tematiche attinenti l'area di riferimento.

Commissione Paritetica
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza, di studio di problematiche di comune interesse e di eventuale intervento nei confronti degli Organismi legislativi e amministrativi.
A tale fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza del presente CCNL, viene costituita una Commissione paritetica aventi i seguenti obiettivi e funzioni:
1) elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione legislativa e giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria eventualmente proponendo alle parti integrazioni o modifiche al testo contrattuale in occasione dei successivi rinnovi;
2) procedere a una raccolta, eventualmente anche per comparti produttivi, delle intese raggiunte tra le rispettive istanze territoriali a livello aziendale. A tal fine semestralmente le rispettive istanze territoriali dovranno trasmettere alla Commissione paritetica tutta la produzione contrattuale stipulata anche a livello di transazioni, individuali o collettive, aventi ad oggetto tematiche di cui al presente CCNL, alle quali le rispettive istanze territoriali hanno prestato assistenza;
3) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali;
4) seguire l'evoluzione della legislazione sociale in materia di lavoro a livello nazionale e internazionale con i seguenti obiettivi:
- individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del contratto all'evoluzione legislativa;
- individuare e consolidare comuni criteri applicativi delle leggi;
- prospettare alle rispettive Confederazioni l'utilità di iniziative a livello generale per gli aspetti di specifico interesse del settore.
È impegno delle parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali in azienda, tenuto conto anche di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22.1.83 e successivi, di esperire, in caso di controversie, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso verifiche tra le rispettive Organizzazioni territoriali, qualora richiesto da una delle due parti.
Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme in cui al presente CCNL, le stesse potranno essere sottoposte alla Commissione paritetica.

Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Apprendistato.

Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
L'assunzione dell'apprendista è sempre fatta con un periodo di prova non superiore a 1 mese.
A decorrere dalla data di stipula del presente contratto possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle categorie E2, E1, D2, D1, C2, C1, CS, B2, B1. La durata massima del periodo di apprendistato è rispettivamente di mesi 24 (per la categoria E2, E1, D2, D1), mesi 36 (per la categoria C e CS) e mesi 48 (per la categoria B1 e B2).
[…]
L'addestramento dell'apprendista, ai sensi dell'art. 16, legge 24.6.97 n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna. Per la partecipazione a tali iniziative è destinato un monte di 120 ore annue retribuite, ridotto a 80 ore, ove l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all'attività da svolgere.
Entro il 30.10.99 verrà costituita una Commissione paritetica che con riferimento alla normativa della legge 24.6.97 n. 196 avrà il compito di predisporre il testo di un'intesa quadro sui contenuti delle attività formative e sui relativi aspetti operativi. Tale testo verrà sottoposto all'approvazione delle parti stipulanti il presente contratto.
L'Osservatorio nazionale di settore raccoglierà periodicamente i dati relativi alle attività formative svolte per valutarne gli esiti e l'efficacia.
[…]

Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale.

[…]
Dichiarazione a verbale.
Le parti - anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sull'opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale attraverso collegamenti con le scuole e istituti professionali esistenti.

Art. 5 - Commissione tecnica paritetica per l'inquadramento del personale.
Una Commissione paritetica - che sarà costituita entro il 30.11.99 - valuterà il possibile diverso impianto della classificazione del personale sulla base dei seguenti elementi:
a) l'aderenza dell'attuale sistema classificatorio per quanto prevedibile circa il contenuto e il fabbisogno professionale dei settori;
b) significati avanzamenti tecnologici nelle aziende dei settori e conseguenti strutturali modifiche nell'organizzazione della prosecuzione e dei servizi che determinano l'affermarsi di nuove e diverse figure professionali;
c) modalità di valorizzazione della polifunzionalità diffusa, sulla base di criteri oggettivi.
A seguito della valutazione di questi elementi, la Commissione elaborerà un sistema d'inquadramento strutturato per aree professionali e raggruppamenti articolati in profili e livelli retributivi.
La relativa proposta verrà presentata - almeno 6 mesi prima della scadenza del prossimo rinnovo della parte normativa del CCNL - alle parti stipulanti che valuteranno - in sede di rinnovo contrattuale - la sua applicabilità con il rinnovo del nuovo contratto, sia sotto il profilo dell'idoneità a soddisfare le esigenze dell'organizzazione del lavoro, sia sotto quello della compatibilità dei costi.

Art. 9 - Contratto a termine.
Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dagli accordi interconfederali. Ferma restando la possibilità di ricorso ad assunzioni con contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopra citate, l'apposizione di un termine di durata al contratto di assunzione è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, legge 23.2.87 n. 56, nelle seguenti ipotesi:
a) per sostituire i lavoratori assenti per ferie, aspettativa o affiancamento nel caso di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima uscita dall'azienda per pensionamento e/o dimissioni;
b) per l'esecuzione di commesse o ordini di lavoro aventi termini di consegna urgenti, non rispettabili in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro;
c) aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;
d) per l'esecuzione di commesse che, per la specifica del prodotto o delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle normalmente impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
e) esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo non avente carattere eccezionale o occasionale e non ancora strutturalmente definito.
Il numero di lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine nelle ipotesi indicate al comma precedente è pari al 12% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva; l'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata ad unità intera superiore.
Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5 resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
Qualora se ne ravvisi la necessità con accordo collettivo stipulato con la RSU, o in mancanza con le OOSS locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi indicate al comma 2, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla RSU, o in mancanza alle OOSS locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause e alle lavorazioni e/o reparti interessati.

Art. 10 - Lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c), art. 1, comma 2 della legge stessa, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. A), art. 1, comma 2, legge n. 196/97 citata:
1. esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le vigenti disposizioni contrattuali;
2. temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui ai precedenti numeri 1 e 2 non potranno superare in media trimestrale il 10% dei contatti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il titolo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. A), legge n. 196/97, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono esclusivamente quelle inquadrate nella categoria F della scala classificatoria.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OOSS territoriali aderenti alla Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Capitolo IV - Orario di lavoro - Riposi - Festività
Art. 15 - Orario di lavoro.

1) La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal RDL 15.3.23 n. 692 e dal relativo regolamento.
2) La durata massima dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali ferme restando le deroghe e azioni di cui sopra, nonché la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 12) della presente normativa.
L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la RSU.
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l'azienda e la RSU potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.
Resta ferma la normativa particolare in calce al presente articolo per l'industria dei laterizi.
3) Al di fuori delle deroghe ed eccezioni, il lavoro svolto oltre le 40 ore settimanali e fino alle 48 è considerato lavoro supplementare.
4) Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al comma 1.
5) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.
6) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e le RSU.
7) Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro supplementare, straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento.
Il lavoro supplementare, straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.
8) È ammesso, osservando, le norme di legge, il superamento dell'orario contrattuale individuale di lavoro - dietro corresponsione di una maggioranza del 27% computato su paga base e contingenza - fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavoratori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
9) Su richiesta della RSU l'azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato ai sensi dei punti 5, 6 e 11 del presente articolo.
10) Ai soli effetti della determinazione del lavoro supplementare e straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive, nazionali e infrasettimanali - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo - per assenza dovute a malattie, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per ferie, permessi retribuiti e riduzioni d'orario previste al successivo punto 13, saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
11) Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e scarico e pulizia, è data facoltà dell'azienda di superare l'orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato.
12) Regimi diversi dell'orario di lavoro settimanale di cui al punto 2 potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).
Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro - entro i limiti dell'orario di legge - nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva.
L'effettuazione di regimi d'orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente prestate.
In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposto una maggioranza del 10% del minimo tabella e indennità di contingenza erogata nel mese in cui dette ore vengono prestate.
Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime d'orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi.
13) Fatta salva la durata settimanale del lavoro ordinario di 40 ore, l'orario di lavoro è ridotto di 64 ore su base annua.
Le modalità di attuazione delle suddette riduzioni d'orario saranno definite tra Direzione aziendale e RSU tenendo conto delle esigenze produttive e di efficienza aziendali.
[…]

Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi.
1) Nel caso in cui l'orario settimanale contrattuale di lavoro sia distribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici è prevista la facoltà di far scorrere la 2a giornata non lavorativa nell'arco della settimana per il lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:
- addetti alla mattoniera;
- addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disimpilatrici) di trasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del prodotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo stoccaggio.
Le modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza della RSU.
2) Per un periodo di 4 mesi all'anno per le aziende stagionali l'orario può essere prolungato ai sensi di legge. In tal caso resta convenuto che le ore prestate oltre le 40 e fino alle 51 settimanali saranno retribuite con la retribuzione maggiorata del 27% calcolato sul minimo mensile tabellare e contingenza e, per i cottimisti, sul minimo di cottimo.
La possibilità di prorogare fino a 60 ore l'orario settimanale per gli stessi 4 mesi sarà convenuta con accordi aziendali che ne fisseranno anche la maggioranza che non potrà essere inferiore a quella prevista per il lavoro straordinario (30%).
Le parti con le norme suddette non hanno inteso modificare condizioni di miglior favore di fatto esistenti.
Chiarimento a verbale.
Per aziende stagionali s'intendono quelle i cui impianti non consentono la produzione del crudo per oltre 9 mesi.

Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti.
1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che il consolidamento dell'occupazione può essere perseguito anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione di appositi incontri annuali a livello nazionale, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
[…]

Dichiarazione a verbale.
Le parti convengono sul valore strategico dell'articolazione degli orari di lavoro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco coinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.
A tal fine la Direzione aziendale svolgerà con la RSU un incontro semestrale per un esame dell'andamento dei regimi d'orario.

Art. 17 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Operai.

[…]
Nell'industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, cariolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la RSU, le aziende hanno facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l'inizio e il termine dell'orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle 4.
[…]

Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
[…]

Art. 18 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana, che si chiamerà giorno di riposo compensativo, e non avrà diritto per il lavoro domenicale ad alcuna maggiorazione.

Art. 22 - Ferie.
Operai.

[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.

Impiegati.
[…]
Non è ammessa, da parte del lavoratore, la rinuncia al godimento delle ferie.
Qualora il lavoratore non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie, avrà diritto all'indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie non goduta, a 8/174 della retribuzione mensile globale di fatto.
[…]

Capitolo V - Trattamento economico
Art. 35 - Lavoro a cottimo.

[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
Qualora siano intervenute modifiche nelle condizione di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l'assestamento.
[…]
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio, quelle relative
[…]
b) all'assestamento delle tariffe anche in caso di valutazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
[…]
saranno esaminate in 1a istanza nell'ambito aziendale tra la Direzione e la RSU anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell'operaio o della RSU.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in 2a istanza dalle OOSS territorialmente competenti.

Art. 36 - Lavori a turni.
La Direzione dell'azienda potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro, fermo restando che l'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica.
Il lavoro eseguito nei giorni feriali, di domenica e/o nelle ore notturne, quando sia compreso di regolari turni periodici, gode delle percentuali di maggiorazione indicate nell'art. 17.
I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che devono dar loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario.
I lavoratori interessati devono essere preavvisati nel turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Per il settore dei laterizi le percentuali di maggiorazione assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico che venga corrisposto per l'esecuzione del lavoro a turni, salvo a mantenere, in alternativa, i riposi retribuiti nelle aziende dove questi sono già in atto.

Art. 37 - Lavori speciali nell'industria dei laterizi.
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio, quale lo spurgo di canali e pozzi, l'ammantellamento o altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 20% sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo per i cottimisti.
Per i lavori di cui sopra, l'azienda dovrà munire i lavoratori di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).

Art. 38 - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi.
Le condizioni per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono definite con i lavoratori interessati assistiti dalla RSU; dovranno essere precisate le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinché il lavoro si svolga nelle migliori condizioni consentite dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.

Art. 41 - Mensa.
[…]
Qualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di mensa, l'azienda dovrà mettere a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato e avente i necessari requisiti di igienicità e le parti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa tra azienda e lavoratori, ecc.
[…]

Capitolo VI - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 46 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Ferme restando le norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per i lavoratori discontinui l'orario di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali.
[…]
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6.12.73 n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi.
[…]

Art. 48 - Categorie dello svantaggio sociale.
Le parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni esistenti nelle aziende del settore, nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali, rilevati i fabbisogni occupazionali e formativi, potranno promuovere e/o sostenere specifiche iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo mirato, in particolare per il collocamento obbligatorio (492/68) e l'inserimento dei disabili (104/92).
Le parti inoltre verificheranno nel caso di processi di ristrutturazione, il rispetto della quota per i lavoratori invalidi.
Le aziende riconosceranno ai lavoratori donatori d'organi, in particolare di midollo osseo, dei periodi non retribuiti per le fasi documentate di cura collegate alla donazione.

Art. 49 - Lavoratori immigrati.
Nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali le parti procederanno a verifiche periodiche sul flusso nel territorio di lavoratori immigrati, con particolare attenzione all'eventuale diffondersi del lavoro irregolare, sulle loro condizioni di lavoro e d'accoglienza e su eventuali specifiche esigenze formative.
Le aziende, nel rispetto delle esigenze tecniche e produttive, faciliteranno il ritorno periodico in patria e per gravi e/o documentati motivi familiari, anche attraverso la concessione di permessi non retribuiti.

Art. 50 - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
L'assunzione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni delle leggi in vigore.

Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 55 - Recupero delle ore di lavoro perdute.

È consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro regolate dall'art. 53 nonché di quelle relative a sospensioni concordate fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro le 2 settimane susseguenti al periodo di cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 61 - Trattamento in caso di maternità.
Per il trattamento in caso di maternità si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 62 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze.
[…] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]

Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 64 - Ambiente.

Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività dell'Osservatorio paritetico previsto dal vigente CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo d'interesse per il settore che venissero avanzate in Italia e nell'ambito CEE.
Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee d'indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi. Analoghe linee d'indirizzo comune saranno ricercate nei confronti degli Enti locali (Regioni, Province, ecc.).
Allo scopo viene costituita all'interno dell'Osservatorio una specifica Commissione incaricata di seguire le problematiche relative all'ambiente e alla salute e sicurezza.
La Commissione avrà il compito anche di raccogliere ed esaminare i dati sull'andamento infortunistico e sulla tipologia degli stessi e ogni altro elemento utile, proveniente direttamente dalle parti e dalle fonti istituzionali (Inail, ASL, Enti di ricerca ...).
Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto d'esame in apposito incontro tra le parti a livello nazionale nel quale verranno individuate ed elaborate eventuali proposte da proporre sul piano normativo.
Inoltre per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alla Commissione dell'Osservatorio, per attivare le indicazioni e i suggerimenti che possano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di supporto nei confronti delle Istituzioni.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti dando in tal caso al RLS preventiva informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'azienda intende adottare.
In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere costituiti Comitati paritetici i quali studieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle OOSS contraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti a Confapi; la partecipazione al Comitato è gratuita.

Art. 65 - Visite mediche.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Nell'effettuazione delle visite mediche si procederà come segue:
1. ai lavoratori verrà data adeguata informazione e preavviso in merito all'effettuazione delle visite mediche (luogo e calendario), da effettuarsi di norma ad inizio turno di lavoro;
2. il tempo delle stesse, qualora non siano effettuate durante il normale orario di lavoro, verrà retribuito con la retribuzione oraria senza maggiorazione alcuna.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi in materia.

Art. 66 - Rappresentante Lavoratori alla Sicurezza (RLS).
In applicazione del D.lgs. n. 626 del 19.9.94, e considerato quanto previsto dall'Accordo interconfederale 27.10.95 stipulato tra Confapi e le OOSS dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil, si disciplina:

1) Organismi Paritetici Provinciali (OPP)
Laddove a livello provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo, siano stati costituiti e siano operanti gli OPP, le parti concordano di fare riferimento agli stessi per le problematiche e gli adempimenti previsti dal D.lgs. 19.9.94 n. 626.

2) Coordinamento tra CP e OPP
Nei territori in cui siano stati costituiti e siano operanti i CP di cui al penultimo comma dell'art. 64 del vigente CCNL, i compiti propri dell'OPP saranno svolti da tali Organismi.
Al riguardo resta inteso che all'OPP si farà riferimento, quale 2a istanza di composizione delle controversie, in tutti i casi in cui all'interno dei CP insorgano difficoltà nella definizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola parte, rivestano rilevanza generale.

3) Rappresentanti dei lavoratori: aziende o unita produttive fino a 15 dipendenti
Ai fini dell'applicazione delle classi dimensionali previste dai punti 3) e 4) del presente accordo, sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti iscritti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali; i lavoratori part-time vengono conteggiati 'pro quota'.
Il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, al RLS vengono concessi permessi retribuiti pari a 12 ore all'anno per dipendente nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti, a 30 ore all'anno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputati ai permessi suddetti le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, punti b), c) d), g), i), l).

4) Rappresentante dei lavoratori: aziende o unita produttive con più di 15 dipendenti
Il numero minimo dei rappresentanti è quello previsto dal comma 6, art. 18, D.lgs. n. 626/94;
- 1 RLS nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;
- 2 RLS nelle unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti.
L'individuazione del RLS avviene con le modalità di seguito indicate:
- nelle aziende in cui siano elette le RSU il RLS verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;
- nelle aziende in cui le RSU non siano state ancora costituite, pur essendo prevista dai CCNL, il RLS è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con medesime modalità di elezione;
- nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle RSU e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno con le modalità e le procedure previste per le aziende fino a 15 dipendenti, di norma su iniziativa delle OOSS stipulanti.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, ad ogni RLS vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputate a tale monte ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, lett. b), c), d), g), i), l).

5) Elezioni
Elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.

Modalità elettorali.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi 'pro quota' i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale di elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla Direzione aziendale e inviata all'Organismo paritetico provinciale.

Durata dell'incarico.
Il RLS resta in carica per 3 anni ovvero sino alla durata in carica della RSU e comunque non oltre l'elezione della RSU stessa; il rappresentante è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
In tal caso al RLS spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni.
Su iniziativa dei lavoratori, il RLS può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla Direzione aziendale.
In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
Al RLS sono comunque applicabili in conformità al punto 4, art. 19, D.lgs. n. 626/94 le tutele riviste dalla legge n. 300/70.

Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico.
In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e) ed f), D.lgs. 19.9.94 n. 626, al RLS verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il RLS può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga a conoscenza, il RLS è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), D.lgs. 19.9.94 n. 626, verrà effettuata dall'azienda in modo da consentire al RLS di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria tra la Direzione aziendale e il RLS.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.

Riunioni periodiche.
Le riunioni periodiche di cui all'art. 11, D.lgs. 19.9.94 n. 626, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il RLS potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLS può richiedere la convocazione di un'apposita riunione. Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLS e dal rappresentante della Direzione aziendale.

6) Rappresentante dei lavoratori: formazione
Il RLS riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall'art. 22, comma 4, D.lgs. n. 626, sempreché non l'abbia già ricevuta.
Il tutto in sintonia con quanto disposto dagli OPP laddove costituiti e funzionanti.
Tale formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente accordo e riguarderà:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa.

7) Addetti al pronto soccorso e prevenzioni incendi
I lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione dell'emergenza riceveranno una formazione e informazione specifica in sintonia con le disposizioni di legge.

8) Abrogazioni
L'introduzione del D.lgs. n. 626/96 ha determinato nuove modalità comportamentali e di approccio alle tematiche della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro: le parti pertanto convengono di abrogare le disposizioni contenute nel CCNL laddove queste non siano più attuali o comunque superati dalla legislazione.
Nota a verbale.
Per le aziende strutturate con organizzazione aziendale complessa o con più cantieri fra loro distanti, le parti dovranno definire, al proprio livello contrattuale, le modalità per l'effettivo esercizio della rappresentanza della sicurezza più idonee a garantire la tutela dei lavoratori nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 67 - Formazione e informazione del lavoratori.
Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ad eventuali corsi sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro organizzati dai competenti Enti pubblici o concordemente individuati dalle parti, concedendo permessi compatibili con la forza lavoro e le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con 4 ore di retribuzione a corso, per ciascun dipendente frequentante il corso.
Le parti hanno definito dei percorsi formativi in relazione alle varie tipologie e casistiche presenti nelle aziende, secondo lo schema allegato.
L'informazione può essere completata ai lavoratori anche con l'ausilio di opuscoli, eventualmente monografici e mirati.

Art. 68 - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate. In particolare, per quanto concerne l'approvvigionamento di acqua potabile, l'istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, si fa riferimento agli artt. 19, 25, 28 e 38 del Regolamento generale per l'igiene del lavoro (DPR 19.3.56 n. 303).
Le aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge, motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni documentate di tossicodipendenza.
Le aziende compatibilmente con le esigenze di servizio potranno concedere, a richiesta, ai lavoratori in condizione di tossicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge, per documentare necessità di terapie da seguire presso il SSN o presso strutture specializzate riconosciute dalle Istituzioni, in particolare per quanto concerne i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro personale, le aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva assistenza in caso di necessità.

Art. 69 - Abiti da lavoro.
Agli operai non in prova e per i quali non si sia già provveduto per disposizioni di legge, verranno dati dall'azienda, gratuitamente, 2 indumenti da lavoro ogni anno.
L'azienda provvederà pure gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, degli indumenti usati.

tipologia

lavoratori in forza da almeno 1 anno

lavoratori in forza da meno di 1 anno

trasf. reparto cambio mansione

introduzione nuove tecnologie nuove sostanze

 

 

 

 

 

Informazione per i lavoratori

 

 

 

 

 

oggetto

(norma transitoria; vale in fase di 1a applicazione a regime)

a) sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia

a) sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia: cenni

a) sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia: cenni

 

a) sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia

b) contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui  il lavoratore è esposto e alla mansione o funzione aziendale da questo ricoperta

b) contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui  il lavoratore è esposto e alla mansione o funzione aziendale da questo ricoperta: richiami

b) contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui  il lavoratore è esposto e alla mansione o funzione aziendale da questo ricoperta: richiami

 

b) contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui  il lavoratore è esposto e alla mansione o funzione aziendale da questo ricoperta

 

c) indicazioni ed elementi relativi ai rischi e alle problematiche concernenti il nuovo o la nuova mansione

c) indicazioni ed elementi relativi ai rischi e alle problematiche connessi alle nuove sostanze introdotte e alle nuove tecnologie

 

 

 

 

 

Formazione per i lavoratori

 

 

 

 

 

criteri di aggregazione dei lavoratori

1) gruppi di rischio
2) mansioni omogenee
3) mansioni particolari

1) gruppi di rischio
2) mansioni omogenee
3) mansioni particolari

1) gruppi di rischio
2) mansioni omogenee
3) mansioni particolari

1) gruppi di rischio
2) mansioni omogenee
3) mansioni particolari

 

 

 

 

 

contenuti

richiami sui comportamenti da tenere

comportamenti da tenere:

comportamenti da tenere con specifico riferimento alle fattispecie di interesse:

comportamenti da tenere con specifico riferimento alle fattispecie di interesse:

 

a) in relazione a rischi specifici e particolari

a) normalmente

a) normalmente

a) normalmente

 

b) in caso di eventi anomali

b) in relazione a rischi specifici e particolari

b) in relazione a rischi specifici e particolari

b) in relazione a rischi specifici e particolari

 

 

c) in caso di eventi anomali

c) in caso di eventi anomali

c) in caso di eventi anomali

 

 

 

 

 

durata complessiva informazione formazione

4 ore

4 ore

2 ore

4 ore

Capitolo IX - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 71 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale.
I lavoratori devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione di fabbrica, di reparto e di ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione e dell'armonia necessaria per il buon andamento aziendale.
In particolare il lavoratore deve:
- osservare l'orario stabilito e i turni di servizio; […]
- eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità e attenendosi scrupolosamente alle norme e alle istruzioni avute;
- conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti;
[…]
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[…]
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la Direzione dell'azienda.
Al lavoratore inoltre è fatto divieto di:
a) introdurre estranei, sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della Direzione;
b) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad esso non siano stati espressamente affidati;
c) prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assunto salvo il caso di sospensione del lavoro senza retribuzione.

Art. 75 - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto, e dovrà essere portato preventivamente a conoscenza della RSU.

Art. 76 - Multe e sospensioni.
L'azienda ha facoltà di applicare la multa o la sospensione al lavoratore che:
[…]
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) non avverta il superiore diretto dei guasti o della irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;
f) sia trovato addormentato;
g) contravvenga al divieto di fumare laddove, per esigenza di sicurezza, questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro;
i) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino violazioni alla disciplina e pregiudizi alla sicurezza e all'igiene e che non siano stati passibili di licenziamento ai sensi dell'art. 77.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo: la sospensione per quelle di maggiore rilievo.
[…]

Art. 77 - Licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento senza preavviso può essere adottato, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 74 nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese con passaggio a vie di fatto verso i compagni di lavoro;
[…]
3) rissa nell'interno dello stabilimento furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave, di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo nell'anno precedente ad almeno 2 sospensioni del lavoro;
5) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e l'incolumità del personale o del pubblico;
[…]
7) lavorazione e costruzione all'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso e per conto terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[…]

Capitolo XI - Istituzioni di carattere sindacale
Art. 86 - Assemblee.

Nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a riunirsi, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Il diritto all'assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore all'anno retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
[…]
Le riunioni avverranno nell'interno dell'azienda, nel luogo dalla stessa indicato, ovvero in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'azienda nelle immediate vicinanze dello stabilimento.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 87 - Relazioni sindacali.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti assumono l'impegno, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU.
In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l'informazione di cui al capitolo I del presente contratto, l'esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

Art. 88 - Affissioni.
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra potranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.

Capitolo XII - Clausole riguardanti il contratto di lavoro
Art. 94 - Reclami e controversie.

Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull'applicazione vengano deferite alle Organizzazioni stipulanti.

Art. 95 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
[…]
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Art. 97 - Accordi interconfederali.
Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si è considerato parte integrante del presente contratto, sempreché questo non disponga diversamente.

Art. 98 - Appalti.
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
I contratti di appalto per la manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione, esclusa dalla possibilità di appalto ai sensi del precedente comma, in corso alla data d'entrata in vigore del presente contratto, restano validi fino alla data della loro scadenza che sarà comunicata alla RSU.
L'azienda appaltante deve richiedere all'azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l'azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali e antinfortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, ai fini dell'applicazione della presente normativa e di quanto previsto dalla legge 23.10.60 n. 1369, le aziende comunicheranno alla RSU i lavori che, ai sensi della precitata legge, sono affidati in appalto e la denominazione dell'impresa appaltatrice.

Allegati
Allegato A - Verbale di Accordo 27 ottobre 1999
Settore fibrocemento
Protocollo delle disposizioni valide per le aziende del settore fibrocemento.

A decorrere dall'1.10.99, per le aziende del settore fibrocemento e per i lavoratori da esse dipendenti, trova applicazione il CCNL 27.10.99 valido per le aziende produttrici di manufatti in calcestruzzo.
Detto contratto annulla e sostituisce il contratto in precedenza applicato.
Con la medesima decorrenza, ai lavoratori delle aziende di cui sopra si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni che integrano o sostituiscono quelle del presente CCNL 27.10.99.

Capitolo A) - Disposizioni valide per la generalità dei dipendenti.
2) Riduzione orario di lavoro.

Per i lavoratori che prestano la propria opera in 3 turni avvicendati, la misura della riduzione dell'orario di lavoro prevista al punto 13, comma 1, nell'art. 10 è stabilita in 68 ore annue.

4) Lavoro a turni.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall'art. 17 (Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici d'anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del:
- 35% per le ore lavorate di notte;
- 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di 3 turni, sia nel caso di 2 turni);
- 35% per le ore lavorate di giorno nella domenica.
[…]
Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all'art. 15 (Orario di lavoro).
I lavoratori turnisti, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che devono dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiorazione prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno.
I lavoratori interessati devono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come indicato nell'art. 17 (Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla suddetta retribuzione maggiorata della percentuale per lavoro festivo, calcolata come indicato all'art. 17 (Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo).
In ogni caso, però, l'azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro.
Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Nel caso di sostituzioni temporanee e occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.
Chiarimento a verbale.
La presente disciplina sostituisce quella di cui all'art. 17 del presente CCNL

5) Lavori pesanti e disagiati.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavoro pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:
1. pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni: 9,60%;
2. recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge: 17,85%;
3. riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura: 15,10%;
4. stivaggio manuale di sacchi di cemento: 5,50%;
5. operazione manuale di infilasacchi: 5,50%.
Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle ferie e delle festività nazionali e infrasettimanali, nonché della riduzione d'orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale.
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali precedenti, esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire a una razionalizzazione ad una sistemazione della materia stessa.