Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

C.L. ed altri.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI ...

POLICLINICO ...

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

 

 

FattoDiritto

 

L'art. 696 bis c.p.c., introdotto dal D.L. n. 35/2005, è una norma che ha introdotto nell'ordinamento un istituto con una fisionomia del tutto nuova, la consulenza tecnica preventiva.

Tale consulenza può essere richiesta anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696 c.p.c., ossia senza che ricorrano i presupposti di natura schiettamente cautelare del periculum e del fumus boni iuris.

La sua finalità primaria appare quindi, quella di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella del giudizio di merito.

Tali caratteri evidenziano un istituto pensato in chiave di strumento di deflazione processuale.

Sulla base di tali premesse, la giurisprudenza formatasi in tale breve lasso temporale, ha ritenuto l'inapplicabilità della norma in tutti quei casi in cui le parti controvertono non solo sulla misura dell'obbligazione risarcitoria, ma anche sulla effettiva sussistenza della stessa.

In sostanza, la norma anzidetta sarebbe applicabile solo nei casi in cui è incontestata tra le parti la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, ed è oggetto del contendere unicamente l'entità della medesima obbligazione.

Ciò posto osserva il Tribunale che la norma appare inapplicabile alla presente fattispecie.

Infatti, costituendosi in giudizio, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di ... Policlinico ... ha radicalmente contestato la sussistenza dell'an dell'obbligazione vantata dai ricorrenti.

 

Tali conclusioni avrebbero potuto e potrebbero essere di per sé esaustive.

 

Peraltro, stante la rilevanza dell'interesse sotteso all'azione proposta dai ricorrenti, che si sostanzia nella tutela del bene primario della salute e dell'integrità fisica, e stante la ragionevolezza del timore dei ricorrenti, circa l'esistenza di un grave ed immediato pericolo a tale bene primario, il Tribunale ha proceduto ad una sommaria istruttoria sul punto oggetto del contendere, ossia l'esistenza o meno del pericolo paventato.

È stato pertanto sentito a sommarie informazioni testimoniali, il dott. V.A., Responsabile dell'Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, che aveva terminato di svolgere, per delega della Procura della Repubblica, un'indagine sulle condizioni di sicurezza del personale infermieristico e medico, nelle camere operatorie dell'Azienda Ospedaliera convenuta, durante le operazioni con la tecnica HIPEC, in relazione ad un esposto presentato dagli odierni ricorrenti.

Dalle sommarie informazioni testimoniali rese dal dott. A., è emersa come la situazione attuale dell'ambiente di lavoro ove i ricorrenti svolgono le loro mansioni, ed in particolare la situazione attuale presente nelle sale operatorie nello svolgimento della tecnica operatoria c.d. HIPEC, è assolutamente sotto controllo e presenta una soglia di rischio c.d. minimo, ossia un rischio non altrimenti evitabile che con l'abbandono di tale tipo di operazioni.

Tali elementi inducono a ritenere, fortunatamente, che non sussista attualmente il pericolo di esposizione del personale addetto, all'azione di sostanze nocive per la salute.

 

Sulla base di tali premesse, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

 

Le spese processuali vengono compensate tra le parti, in considerazione della rilevanza dell'interesse sotteso all'azione proposta dai ricorrenti, che si sostanzia nella tutela del bene primario della salute e dell'integrità fisica, e nella ragionevolezza del timore dei ricorrenti di potere essere esposti ad un rischio professionale elevato, stante la particolarità della tecnica operatoria HIPEC.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Bologna 15 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010.