Tipologia: CCNL
Data firma: 13 dicembre 1994*
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dell'Arredamento-Confindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Asgb-Holz e Cisnal
Settori: Edilizia, Legno, Industria
Fonte: CNEL
Note* Il testo del CCNL è stato siglato in date diverse dalle varie sigle sindacali

Sommario:

Date di stipulazione e costituzione delle parti
Dichiarazioni congiunte delle parti
Sfera di applicazione
Sfera di applicazione della specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali
1 Rapporti e diritti sindacali
Disposizioni generali sul sistema contrattuale
1. Contratto collettivo nazionale di lavoro
2. Contrattazione di secondo livello
1. Sistema di relazioni industriali
1.1. Osservatorio Nazionale
1.2. Sistema di informazioni
1.3. Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive
1.4. Lavoro a domicilio
1.5. Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
2. Assemblea
3. Rappresentanze Sindacali Unitarie
• Premessa

3.1. Costituzione della RSU
3.2. Composizione della RSU
3.3. Numero dei componenti la RSU
3.4. Compiti e funzioni
3.5. Permessi
3.6. Elezioni
3.7. Modalità della votazione
3.8. Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale
3.9. Elettorato passivo
3.10. Comunicazione della nomina
3.11. Disposizioni varie
4. Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
5. Versamento dei contributi sindacali
6. Quota di servizio sindacale Feneal-Filca-Fillea
7. Fondo di solidarietà
8. Affissioni
9. Ambiente di lavoro
• Norma transitoria
10. Patronati
11. Relazioni aziendali e conflittualità
2 Regolamentazione comune per operai, intermedi, impiegati
1. Assunzione
2. Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione del rapporto
3. Donne e minori
4. Visita medica
5. Classificazione
• Declaratorie e profili
• Dichiarazione a verbale
6. Cumulo di mansioni
7. Orario di lavoro
• Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
• Riduzione dell'orario di lavoro
• Festività abolite
8. Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
9. Festività nazionali e giorni festivi
10. Riposo settimanale
11. Lavoro a turni
12. Lavoro straordinario, notturno e festivo
13. Lavoro a tempo parziale
14. Contratto a tempo determinato
15. Ferie
16. Minimi retributivi
17. Tredicesima mensilità
18. Corresponsione della retribuzione
19. Reclami sulla retribuzione
20. Premio di risultato
21. Aumenti periodici di anzianità
22. Pari opportunità
23. Congedo matrimoniale
24. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
25. Mense aziendali
26. Diritto allo studio - Lavoratori studenti
27. Formazione professionale
• Nota a verbale - Formazione professionale in provincia di Bolzano.
28. Assenze
29. Assenze per malattia ed infortunio non sul lavoro
30. Malattia insorta durante il periodo di ferie
31. Permessi di entrata ed uscita
32. Trattenute per risarcimento danni
33. Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
34. Reclami e controversie
35. Trattamento di fine rapporto
36. Tutela delle categorie dello svantaggio sociale
37. Tutela tossicodipendenti e loro familiari
38. Previdenza integrativa volontaria
39. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2, legge 23 luglio 1991, n. 223
40. Indennità di zona malarica
41. Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
42. Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
43. Norme complementari e precedenti contratti
44. Disposizioni finali
45. Decorrenza e durata
3 Regolamentazione per gli operai
1. Periodo di prova
2. Modalità di corresponsione della retribuzione
3. Recuperi
4. Sospensione di breve durata ed interruzioni di lavoro
5. Modifica di mansioni
6. Lavoro a cottimo
7. Regolamento del lavoro a domicilio
• Definizione del lavoratore a domicilio
• Libretto personale di controllo
• Responsabilità del lavorante a domicilio
• Retribuzione
• Maggiorazione della retribuzione
• Pagamento della retribuzione
• Procedura di informazione
• Norme generali
8. Trasferimenti
9. Trasferte
10. Lavori nocivi e pericolosi
11. Chiamata e richiamo alle armi
12. Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Denuncia

B) Trattamento economico
C) Conservazione del posto
13. Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
A) Denuncia
B) Trattamento economico
C) Conservazione del posto
14. Disciplina aziendale
15. Divieti
16. Provvedimenti disciplinari
17. Multe e sospensioni
18. Licenziamento per mancanze
19. Preavviso di licenziamento e di dimissioni
20. Trattamento di fine rapporto
21. Apprendistato
3bis Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato
Apprendistato
1. Norma generale
2. Periodo di prova
3. Durata dell'apprendistato
• Nota a verbale - Apprendistato in provincia di Bolzano.
4. Minimi di paga
5. Ferie
6. Tredicesima mensilità
7. Orario di lavoro
8. Insegnamento complementare
9. Attribuzione della qualifica
• Nota a verbale
4 Regolamentazione per gli intermedi
1. Periodo di prova
2. Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di intermedio
3. Modifica di mansioni
4. Sospensioni di lavoro
5. Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro
6. Recuperi
7. Lavori nocivi e pericolosi
• Nota a verbale
8. Trasferimenti
9. Trasferte
10. Servizio militare
11. Il trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
12. Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
13. Elementi e computo della retribuzione
14. Doveri del lavoratore
15. Provvedimenti disciplinari
16. Preavviso di licenziamento e di dimissioni
17. Trattamento di fine rapporto
5 Regolamentazione per gli impiegati
1. Periodo di prova
2. Modifica di mansioni
3. Passaggio dalla qualifica di operaio e di intermedio a quella di impiegato
4. Sospensioni di lavoro
5. Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro
6. Trasferimenti
7. Trasferte
8. Alloggio
9. Servizio militare
10. Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
11. Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
12. Elementi e computo della retribuzione
13. Indennità maneggio di denaro - Cauzione
14. Doveri dell'impiegato
15. Provvedimenti disciplinari
16. Preavviso di licenziamento e di dimissioni
17. Trattamento di fine rapporto
18. Norme generali e speciali
6 Minimi tabellari in vigore dal
• 1-1/1-3-1995
• 1-7-1996
7 Regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali
1. Rappresentanza Sindacale Aziendale
2. Classificazione
3. Lavoro a cottimo
4. Norme specifiche per gli operai assunti con contratto a tempo determinato
A) Durata dell'ingaggio e anticipo
B) Alloggiamento
C) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
a) Conservazione del posto
b) Trattamento economico
D) Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
a) Conservazione del posto
b) Trattamento economico
E) Trattamento di fine rapporto
F) Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività e riduzione d'orario
G) Pattuizioni locali

Contratto collettivo nazionale di lavoro legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali. 13-12-94/30-01-95

Date di stipulazione e costituzione delle parti
Addì, 13 dicembre 1994 e 30 gennaio 1995 in Roma tra la Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dell'Arredamento [...] con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana […] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (Feneal), aderente alla Uil[…], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca), aderente alla Cisl[…], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (Fillea Costruzioni e Legno), aderente alla Cgil […]
[…]
e l'Asgb - Autonomer Sudtiroler Gewerkschaftsbund - Asgb/Holz - Unione Sindacati Autonomi Altoatesini […] è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro a valere per gli addetti dell'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e delle industrie boschive e forestali.

Addì, 26 settembre 1995 in Milano, tra la Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dell'Arredamento […] con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana […] e la Federazione nazionale Costruzioni della Cisnal […] è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti dell'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e delle industrie boschive e forestali, con la sola esclusione della norma relativa alla RSU che avrà validità nei tempi e nei modi di cui al protocollo d'intesa del 22 dicembre 1994 con la quale la Cisnal ha aderito al Protocollo 23 luglio 1993 e ha contemporaneamente sottoscritto con Confindustria l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulla disciplina delle RSU.
Di conseguenza per le elezioni svolte anteriormente al 31/12/1995 e con scadenza successiva a tale data, fino al rinnovo delle RSU stesse, per la Cisnal in tutti gli articoli del presente contratto nei quali si fa riferimento alla RSU questo si deve intendere sostituito dalla "Rappresentanza sindacale aziendale" prevista e regolamentata dalla legge 20 maggio 1970 n. 300.

Dichiarazioni congiunte delle parti
1. Il presente Contratto attua un'articolazione per settori e fissa l'ambito di contrattazione di secondo livello, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di aziende. Esse, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce le esigenze per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il Contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni Industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Tutto ciò premesso e nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti alle aziende esercenti le attività di produzione indicate nella sfera di applicazione.

Sfera di applicazione
Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro (allestimenti fiere, stands e decorazioni) - apparecchi d'illuminazione - articoli casalinghi - articoli da disegno e didattici - arredobagno - articoli sportivi - aste dorate e comuni - bastoni - biliardi - botti e fusti dogati - cambrioni - carpenteria - cantieri e carpenteria navale - carri e carrozze - (cartellonistica) - case prefabbricate di legno - ceppi per zoccoli e fondi per calzature - cofani funebri - compensati - cornici - (decorazioni artistiche e floreali) - farina e lana di legno - forme per calzature - (ghiacciaie) - imballaggi e cesti di legno - infissi e avvolgibili - isolanti in sughero - listellari - manici da frusta - manufatti di legno in genere - manufatti, granulati e agglomerati di sughero - mobili (comprese le loro parti e/o componenti) arredamenti vari e oggetti e complementi d'arredamento (compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, A.B.S., P.V.C., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc., apparecchi d'illuminazione, mobili tappezzati, imbottiti e materassi a molle, reti, ecc.) - (mobili e articoli vari di arredamento in giunco e vimini) - multistrati - mobilitazioni pannelli truciolati, compensati e affini pallets e contenitori - (paniforti) - pannelli di fibra - pannelli di lana di legno - pannelli truciolati - pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - pianoforti - pipe e abbozzi per pipe - placcati - rivestimenti fiaschi e damigiane - (rivestimenti in legno) - sediamo comune e curvato - (strutture lamellari) - sughero in plance - sugheraccio, sugherone - tacchi - (tappezzerie) - tornerie - tranciati - trattamento, magazzinaggio e conservazione del legno - (trattamento chimico del legno, traverse ferroviarie, traverse iniettate - turaccioli comuni o da spumante - verniciatura, laccatura, doratura e altre lavorazioni finali del legno e/o del mobile - segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati - segherie che, come tali, non esercitano un'attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda).

Sfera di applicazione della specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali
Alle aziende operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme (e relative deroghe) contenute nel presente CCNL, si applicano le norme di cui alla specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali.
- Industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone).
- Segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.

1 Rapporti e diritti sindacali
Disposizioni generali sul sistema contrattuale
Le parti assumono, nel regolare i propri comportamenti negoziali, lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al Protocollo 23 Luglio 1993 e realizzano con il presente CCNL una struttura contrattuale su due livelli.

2. Contrattazione di secondo livello
Fermo restando quanto disposto dal punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 Luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese, la contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 Dicembre 1993, sono titolari della negoziazione a livello aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure ed i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale del 20 Dicembre 1993.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.
[…]

1. Sistema di relazioni industriali
La Federlegno-Arredo e la Feneal-Filca-Fillea ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, nello spirito dell'accordo interconfederale del 23-7-93 e assumendone le finalità, intendono ribadire l'obiettivo comune di sviluppare un sistema di relazioni industriali che, valorizzando i reciproci rapporti, consenta di accrescere la competitività del settore e delle imprese e quindi di sostenere l'occupazione e pertanto concordano quanto segue:

1.1. Osservatorio Nazionale
Le parti esprimono la volontà di migliorare lo scambio di conoscenze sullo stato e le prospettive del settore.
In tale quadro convengono sulle necessità di potenziare gli strumenti di conoscenza e di analisi della struttura e dell'evoluzione produttiva dei vari comparti componenti il settore stesso e delle aree sistema dove è maggiormente concentrato.
A tale scopo la Federlegno-Arredo e la Feneal-Filca-Fillea promuovono con carattere permanente e strutturale l'osservatorio Congiunturale del settore Legno-Arredamento, quale strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi sopra definiti.
L'attività dell'osservatorio potrà essere finanziata dalle risorse disponibili a livello comunitario e nazionale.
L'Osservatorio si avvarrà dei dati che ciascuna Organizzazione fornirà attraverso le proprie strutture, nonché di ulteriori dati, in altro modo acquisiti, o elaborati da ciascuna organizzazione, utilizzando, come fonte di informazione, altri Organismi pubblici o privati, territoriali, nazionali e/o internazionali.
Costituiranno oggetto di esame anche attraverso iniziative specifiche da definire di volta in volta, le tematiche seguenti:
A - Andamento del settore
- Gli indirizzi di politica industriale e l'andamento generale del mercato nazionale ed internazionale, le prospettive produttive del settore, con le specificazioni relative ai diversi comparti produttivi ed alle aree sistema anche con riferimento agli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
- i problemi dell'approvvigionamento delle materie prime.
B - Investimenti ed innovazione tecnologica
- le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto.
C - Normative di indirizzo industriale
- L'evoluzione della legislazione concernente la forestazione, la ricerca e l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- l'utilizzazione degli incentivi di legge per l'innovazione industriale.
D - Mercato del lavoro
- L'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno del settore e delle aree sistema, con particolare riferimento:
* all'occupazione giovanile, in rapporto all'Accordo interconfederale sui contratti di formazione lavoro;
* all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative emanate, nonché con quanto stabilito dalla legislazione in tema di parità uomo-donna;
* alle problematiche di inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di legge che li riguardano;
* all'uso degli strumenti di legge e contrattuali a sostegno dei redditi e dell'occupazione nei processi di crisi e di ristrutturazione.
E - Formazione professionale
- Le problematiche della formazione professionale, con la possibilità di individuare azioni di indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla formazione professionale, al fine di una eventuale elaborazione di programmi specifici che, nel realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani.
F - Impiego del fattore lavoro
- Monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilità, part-time, contratti a termine, apprendistato, ecc.).
G - Dinamiche del costo del lavoro
- L'andamento del costo del lavoro, anche in relazione agli indicatori di produttività rispetto ai principali Paesi concorrenti ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica.
H - Ambiente e sicurezza
- Le tematiche dell'ambiente e della sicurezza, nel quadro della normativa nazionale e comunitaria in materia.
L'attività dell'osservatorio sarà organizzata attraverso una Commissione paritetica nazionale. Questa si riunirà all'inizio di ogni anno per definire il programma dell'attività dell'osservatorio. La commissione si riunirà con cadenza di norma quadrimestrale e sarà orientata a favorire, attraverso l'esame dei dati e delle informazioni, fornite dall'osservatorio, il raggiungimento di valutazioni comuni che permettano di considerare progetti di interventi e di provvedimenti di politica industriale e sui temi richiamati per il settore, anche attraverso il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione ed intervento propria di ciascuna Organizzazione.
In occasione di tali incontri potrà essere esaminata la situazione produttiva dei singoli comparti o aree sistema, con particolare riferimento ai problemi connessi ai processi di ristrutturazione ed innovazione tecnologica, avuto riguardo alle conseguenze di tali processi sull'occupazione.
Nell'ambito della Commissione paritetica nazionale saranno organizzate, tra le parti, specifiche sessioni di lavoro integrando, ove del caso, la composizione della Commissione stessa per il monitoraggio delle aree sistema dove il settore è maggiormente concentrato. Tali sessioni costituiscono parte integrante del costituendo sistema di relazioni industriali per esaminare i dati forniti dall'osservatorio ed i riflessi delle eventuali iniziative riguardanti le singole aree sistema, con particolare riferimento ai problemi connessi ai processi di ristrutturazione ed innovazione tecnologica.
La Commissione Nazionale si costituirà su iniziativa delle parti entro 60 giorni dalla stipula del presente CCNL e provvederà a regolamentare l'attività dell'Osservatorio e quella della commissione stessa.

1.2. Sistema di informazioni
Livello nazionale
Annualmente, entro il primo semestre, si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali la Federlegno-Arredo fornirà a Feneal-Uil, Filca-Cisl, e Fillea-Cgil informazioni globali, riferite alle aziende associate, in merito alle linee generali dell'andamento economico e produttivo, anche sotto il profilo previsionale, e alle prevedibili implicazioni occupazionali. Saranno anche fornite informazioni sulla struttura occupazionale scomposta per sesso, classi di età e qualifica.
Tali informazioni saranno articolate altresì per i settori di attività rientranti nelle seguenti sfere produttive inquadrate dalle Associazioni nazionali di categoria operanti nell'ambito della Federlegno-Arredo:
- prime lavorazioni;
- mobili-arredamento;
- attività legate all'edilizia;
- pannelli e compensati;
- lavorazioni speciali;
- mobili per ufficio.
Saranno fornite informazioni anche sulle situazioni di crisi settoriali di comparto o zonali, con particolare riferimento al mezzogiorno.
Inoltre saranno fornite informazioni sull'andamento dell'occupazione giovanile, anche in relazione all'Accordo Interconfederale 18-12-1988 sui contratti di formazione lavoro e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'andamento e le tendenze dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 13 Dicembre 1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le leggi 903/1977 e 125/1991.
Nel corso dello stesso incontro la Federlegno-Arredo fornirà inoltre a Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil indicazioni complessive sulle iniziative promozionali intraprese, riguardanti:
- la forestazione;
- le principali finalizzazioni della ricerca nel settore;
- la formazione professionale;
- l'approvvigionamento di materie prime.

Livello regionale
Di norma annualmente, le competenti Organizzazioni imprenditoriali forniranno al Sindacato regionale di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, riferite alle aziende associate, articolate per settori di attività come definiti per il livello nazionale, riguardanti:
- le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo dello sviluppo economico e produttivo del settore, con particolare riferimento all'occupazione e ai problemi relativi all'assunzione di lavoratori di primo impiego;
- i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o importanti riconversioni di quelli esistenti, illustrando i criteri della loro localizzazione, le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità nel territorio e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- i programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o concorso delle Associazioni imprenditoriali con eventuale interessamento dell'Ente Regione;
- la struttura occupazionale delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate, scomposta per sesso, classi di età e qualifica.
- L'andamento dell'occupazione giovanile, anche in relazione all'accordo interconfederale del 18-12-1988 e successive modifiche e/o integrazioni sui contratti di formazione lavoro, nonché l'andamento e le tendenze dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 13 Dicembre 1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le leggi 903/1977 e 125/1991.
- i criteri generali del decentramento permanente di importanti fasi del processo produttivo.
Nel corso del predetto incontro verranno fornite indicazioni sulle iniziative promozionali intraprese sulla forestazione.

Livello territoriale
Di norma annualmente, le competenti Organizzazioni imprenditoriali forniranno al Sindacato territoriale di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per settore di attività come definiti per il livello nazionale, riguardanti:
- le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo dello sviluppo economico e produttivo del settore, con particolare riferimento all'occupazione;
- i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o rilevanti riconversioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione, le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità nel territorio e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- i programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o concorso delle Associazioni imprenditoriali;
- la struttura occupazionale delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate, scomposta per sesso, classi di età e qualifica;
- l'andamento dell'occupazione giovanile anche in relazione all'Accordo Interconfederale 18-12-1988 e successive modifiche e/o integrazioni sui contratti di formazione lavoro nonché l'andamento e le tendenze dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 13 Dicembre 1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le leggi  903/1977 e 125/1991.
- i criteri generali del decentramento permanente di importanti fasi del processo produttivo.
Nel corso del predetto incontro verranno fornite indicazioni sulle iniziative promozionali intraprese sulla forestazione.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende, per i singoli settori di attività, le Organizzazioni contraenti individueranno consensualmente aree interprovinciali.

Livello aziendale e di gruppo
Di norma annualmente, le aziende ed i gruppi intendendosi per tali le aziende industriali aventi una unica ragione sociale e articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale - che occupano complessivamente più di 100 dipendenti, assistite dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dell'azienda interessata, e con l'eventuale assistenza della Federlegno-Arredo, forniranno alle RSU, assistiti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale;
- ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
- alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

1.3. Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive
Le Direzioni delle aziende con più di 100 dipendenti informeranno preventivamente, nel corso di un apposito incontro, i CdF e, tramite le Organizzazioni imprenditoriali, i Sindacati di categoria sulle:
- operazioni che comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo, che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate e la organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto;
- operazioni di scorporo e di decentramento non temporaneo al di fuori dello stabilimento, di significative fasi dell'attività produttiva in atto qualora queste influiscano sull'occupazione; l'informazione comprenderà la tipologia dell'attività da decentrare e la sua localizzazione.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo aventi le caratteristiche di cui sopra, le aziende committenti inseriranno una clausola relativa all'osservanza, da parte delle aziende esecutrici, delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, posti in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.

1.4. Lavoro a domicilio
Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 Febbraio 1973, n. 877, le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio, nonché la tipologia del prodotto commissionato e i nominativi dei lavoratori a domicilio interessati. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni dei suddetti elenchi.
Durante l'incontro di cui al precedente punto 1.1. (investimenti, occupazione e attività indotte), l'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate e i prevedibili riflessi sull'occupazione.

2. Assemblea
Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'articolo 35 della legge 20 Maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

3. Rappresentanze Sindacali Unitarie
Premessa
Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sottoscritto da Confindustria, Intersind e Cgil-Cisl e Uil il 20 Dicembre 1993, integralmente richiamato, viene concordato quanto segue.

3.4. Compiti e funzioni
La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 20-3-91 ed i componenti la RSU subentrano alla RSA ed ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La RSU e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall'accordo interconfederale 23 Luglio 1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.

8. Affissioni
Le rappresentanze sindacali unitarie hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all'imprenditore e ai dirigenti dell'impresa.

9. Ambiente di lavoro
Le parti, confermando l'importanza delle iniziative volte ad eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro, convengono di dare una regolamentazione concreta sul piano applicativo, alla normativa di cui all'art. 9 della legge 20 Maggio 1970, n. 300.
In conformità ai criteri dell'art. 9 della legge 20 Maggio 1970, n. 300 e fermo restando le disposizioni della legge n. 833/1978, le RSU svolgono i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge.
In particolare:
- controlla l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- promuove la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o di nocività;
- concorda con la direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini e di accertamenti sull'ambiente di lavoro, individuando le aree produttive sulle quali programmare gli interventi prioritari, da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma della legge 833/1978, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie locali o ad Enti o Istituti pubblici specializzati nel campo specifico cui attiene la rivelazione.
Gli esperti incaricati dell'indagine e degli accertamenti di cui si tratta sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le modalità di attuazione degli interventi sopraindicati formeranno oggetto di accordo tra la Direzione aziendale e le RSU.
Analogamente è confermata l'istituzione del registro dei dati ambientali, mediante raccolta delle rilevazioni effettuate, nonché del registro dei dati biostatistici (assenza per malattia o infortunio).
Le aziende trasmetteranno alle RSU copia delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui agli articoli 16 e 53 del TU 30 Giugno 1965, n. 1124.
I risultati delle indagini formeranno oggetto di successivo esame tra direzione aziendale ed esecutivo delle RSU per l'adozione delle eventuali misure correttive, con riguardo anche all'aspetto dei tempi tecnici di massima occorrenti.
Le eventuali spese per gli Enti o gli Istituti pubblici di cui al terzo comma, se previste dallo statuto degli Enti o Istituti stessi saranno a carico dell'azienda.
Saranno altresì a carico dell'azienda gli oneri per la tenuta delle registrazioni.
È confermata altresì l'istituzione del libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione ad un'assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, in collegamento con le istituzioni che gestiscono l'assistenza sanitaria.
A tale proposito le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma del presente accordo, per definire il modello di tale libretto.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno all'esecutivo delle RSU l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifica delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Su richiesta delle RSU finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
In caso di impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando tempestiva informazione al CdF delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi di prevenzione che l'azienda intende adottare.
In relazione all'utilizzo dei videoterminali, le aziende opereranno alla luce dell'evoluzione della normativa in materia.

Norma transitoria
Le parti, considerato il decreto di recepimento della direttiva 89/391/CEE del 22 Giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire entro il 30 Giugno 1995 un'apposita Commissione paritetica formata da sei rappresentanti delle parti stipulanti con il compito di esaminare l'armonizzazione della disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo, avuto riguardo alle emanande norme attuative, tenendo altresì conto dei risultati raggiunti dall'Osservatorio in materia ambientale e di igiene e sicurezza del lavoro costituito tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil con l'accordo interconfederale del 5 Marzo 1992, con particolare riferimento al ruolo e alle funzioni dei rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza.
In via transitoria, la RSU, che subentra al CdF nelle competenze in cui all'art. 9, nomina tra i propri componenti il delegato alla sicurezza, interlocutore della direzione aziendale nel quadro di quanto previsto dalla legge, dal contratto e dall'accordo interconfederale del 22-6-1995.

11. Relazioni aziendali e conflittualità
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, anche alla luce dell'Accordo Interconfederale 25 Gennaio 1990, è comunque impegno delle parti che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui alla prima parte del Contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

2 Regolamentazione comune per operai, intermedi, impiegati
1. Assunzione

[…]
Dichiarazione a verbale
Le aziende considereranno con maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento, nelle proprie strutture, degli handicappati in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

3. Donne e minori
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle norme di legge.

4. Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della legge 20 Maggio 1970, n. 300.

5. Classificazione
Dichiarazione a verbale

Le parti concordano di costituire una Commissione tecnica paritetica che sarà insediata nel mese di maggio 1995 con il compito di verificare le eventuali evoluzioni organizzative e/o tecnologiche intervenute nelle imprese cui si applica il presente contratto e di proporre conseguenti adeguamenti e/o interventi modificativi del vigente sistema di classificazione del personale, per rendere l'istituto contrattuale maggiormente corrispondente alla realtà del settore.
La Commissione, entro il mese di giugno 1996, presenterà il proprio rapporto conclusivo che sarà oggetto di valutazione delle parti stipulanti in apposito incontro.

7. Orario di lavoro
La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
Al di fuori delle deroghe ed eccezioni, e in particolare a quelle di cui al capitolo successivo "orario normale in regime di flessibilità", per ogni ora di lavoro prestata dal lavoratore oltre l'orario settimanale sopra indicato e sino a 48 ore settimanali, in aggiunta alla normale retribuzione, l'azienda corrisponderà, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 28% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza).
Ai soli effetti della determinazione del lavoro supplementare e straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana.
Tale scorrimento - fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni verrà concordato in sede aziendale.
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere realizzate nell'arco di più settimane attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.
L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.

Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 80 ore per anno solare (o per esercizio), ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale, entro i limiti dell'orario di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario contrattuale.
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno alle RSU comunicazione preventiva, nel corso di un apposito incontro, delle esigenze di maggior carico di lavoro e del programma predisposto per il loro soddisfacimento.
Il programma, a titolo previsionale, indicherà altresì il periodo di minor intensità produttiva, nel quale si intende procedere al godimento di riposi compensativi.
Tempi e modalità di godimento dei riposi saranno, a suo tempo, definiti consensualmente tra Azienda e Consiglio di fabbrica, fermo restando il rispetto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
[…]

Riduzione dell'orario di lavoro
La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
Fermo restando l'insieme della normativa sull'orario e le sue articolazioni e sullo straordinario, l'orario di lavoro su base annua è ridotto di 56 ore complessive.
[…]
Nota a verbale
A decorrere dal 1° Gennaio 1995 le ore di riduzione di orario effettivamente godute in corso d'anno non saranno inferiori a 48 e, ove non utilizzate entro il 31 dicembre, saranno soggette a decadenza per quanto ne riguarda l'effettivo godimento.
Su richiesta di una delle parti, di norma nel mese di ottobre di ciascun anno, l'azienda e la RSU potranno procedere a verificare la fruizione di tale riduzione.
Nel corso della predetta verifica, che potrà riguardare anche il recupero delle ore di supero effettuate in regime di flessibilità, per le ore che risultassero non fruite, le parti adotteranno soluzioni coerenti con le esigenze tecnico produttive dell'azienda, fermo restando, che il loro effettivo godimento non potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
Tenuto conto della specificità della normativa sopra riportata le parti si danno atto che i lavoratori interessati dai programmi di effettuazione di lavoro in regime di flessibilità presteranno la loro opera nei tempi e nei modi stabiliti, salvo casi di impedimento oggettivo giustificato.
Note a verbale
[…]
III) Per le lavorazioni a ciclo continuo, intese per tali quelle svolgentesi in tre turni avvicendati sull'intero arco settimanale di sette giorni, si fa riferimento alla legge 22-2-1934, n. 370 e sue successive modifiche e/o integrazioni (in particolare per le aziende produttrici di pannelli truciolati al DM 2 Luglio 1973 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 31 Agosto 1973).
[…]

8. Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli accordi interconfederali vigenti.
[…]

10. Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite della legge.
L'azienda, quando avesse comprovata necessità di spostare provvisoriamente il giorno di riposo compensativo stabilito per un lavoratore dovrà di norma dare un preavviso di 24 ore.
In caso di mancato preavviso, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto al godimento del riposo relativo alla stessa settimana.
Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento il giorno di riposo compensativo venga a coincidere, per particolari esigenze tecniche, con una festività infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avrà diritto al trattamento stabilito dall'art. 9 della parte comune del presente CCNL per dette festività.

11. Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nel caso di lavorazioni a ciclo continuo la distribuzione dell'orario di lavoro e dei relativi riposi costituiranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e RSU.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio, egualmente retribuito, è di mezz'ora ai sensi dell'art. 18 della legge 26 Aprile 1934, n. 653.
L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due comma precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario contrattuale di cui all'art.7 della parte comune del presente CCNL
Nell'impossibilità tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori verrà corrisposto un compenso sostitutivo del 7% dei minimi tabellari.
La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del 2° comma dell'art. 20 della legge 17 Ottobre 1967, n. 977.
Ai lavoratori che operano in turni avvicendati sarà riconosciuta una maggiorazione omnicomprensiva non cumulabile pari al:
- 30% per le ore di effettiva prestazione notturna;
- 40% per le ore di effettiva prestazione festiva.

12. Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario, così come al lavoro supplementare, nei casi urgenti, indifferibili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezioni dalla legge e relativo regolamento (ad es. manutenzione degli impianti).
Rientra, ad esempio, in tali ipotesi la necessità di far fronte a:
- esigenze eccezionali di mercato, legate ad ordini con vincolanti termini di consegna;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze;
- esigenze particolari connesse alla preparazione ed allestimento di fiere, mostre, esposizioni, campionari, campagne promozionali, ecc.
Al di fuori dei casi previsti dai comma precedenti, il ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica.
Su richiesta delle RSU l'azienda fornirà chiarimenti ed indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato.
[…]

14. Contratto a tempo determinato
Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalla legge 18 Aprile 1962, n. 230 e dell'art. 8 Bis della legge 25 Marzo 1983, n. 79.
Ferma restando la possibilità di ricorso al contratto a termine ai sensi delle disposizioni di Legge sopra citate, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nelle seguenti ulteriori ipotesi, secondo quanto previsto dall'art. 23 - 1° comma della legge 28 Febbraio 1987, n. 56:
- Per sostituzione di lavoratori in aspettativa a qualsiasi titolo concessa.
- Per esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo non aventi carattere straordinario od occasionale.
- Per le lavorazioni di carattere eccezionale non eseguibili con i normali mezzi produttivi.
- Per le lavorazioni connesse ad attività di carattere stagionale.
Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine, nelle ipotesi sopra indicate è pari al 9% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le Organizzazioni sindacali locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali; il prodursi di tale ipotesi e la relativa esigenza di assunzione con contratto a tempo determinato sarà verificata dalle parti a livello aziendale.

24. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 Dicembre 1971, n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio […]

27. Formazione professionale
(Accordo sottoscritto tra Federlegno-Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil)
Le Parti confermano il ruolo centrale che va attribuito alla formazione professionale come mezzo per favorire una politica di sviluppo delle risorse umane nelle aziende ed assecondare migliori opportunità all'occupazione, con particolare riferimento ai giovani e alle donne.
In tal senso le parti confermano l'importanza ed il ruolo che può essere svolto dalla Commissione paritetica nazionale in materia di formazione già definita contrattualmente, concordando sul punto che la valorizzazione professionale delle risorse umane è essenziale ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione.
È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
In particolare la Commissione paritetica nazionale avrà il compito di:
- individuare le specifiche esigenze formative dei settori, anche in rapporto all'evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando altresì i risultati che potranno pervenire in tal senso dall'osservatorio, di cui all'apposito articolato;
- raccogliere ed elaborare dati, notizie ed elementi che possono comunque interessare la formazione professionale, curare pubblicazioni a carattere divulgativo e tecnico, promuovere convegni ed incontri per lo studio di problemi interessanti l'istruzione e la formazione professionale;
- prospettare, in raccordo con gli organismi paritetici per la formazione professionale previsti dall'accordo interconfederale del 18 Dicembre 1988 e successive intese, tali specifiche esigenze formative agli Organi preposti nel campo della formazione con particolare riferimento alle sedi comunitarie, nazionali e regionali, avendo tra l'altro l'obiettivo di redigere una mappa delle risorse disponibili al fine di un loro coordinamento nell'ottica di evitare duplicazioni di interventi e dispersioni delle risorse stesse.
In particolare le Parti, sempre in raccordo con gli organismi paritetici di cui sopra, si attiveranno presso le Autorità e le Amministrazioni Centrali e gli Enti regionali e locali competenti perché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale i necessari interventi, utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili, avvalendosi eventualmente anche delle esperienze delle strutture già operanti:
- operare affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa risultino coerenti con le specifiche esigenze dei settori.
Tale Commissione paritetica nazionale sarà costituita da 3 componenti in rappresentanza degli imprenditori e 3 componenti in rappresentanza dei lavoratori e si riunirà presso la Federlegno-Arredo, ogni sei mesi, o su istanza di una delle parti.
La Commissione esaminerà inoltre a livello nazionale eventuali progetti di fattibilità ed iniziative funzionali al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati.

Nota a verbale - Formazione professionale in provincia di Bolzano.
Nell'ambito di appositi incontri, atti a discutere i problemi inerenti la formazione professionale, ai quali parteciperanno le strutture territoriali interessate, le parti esamineranno, considerata la particolare legislazione che regola l'istituto dell'apprendistato in provincia di Bolzano, il problema della durata e del periodo di apprendistato e relative conseguenze.

33. Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per essa.
[…]

34. Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa la applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite la Rappresentanza sindacale aziendale o l'esecutivo del Consiglio di fabbrica, verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.

36. Tutela delle categorie dello svantaggio sociale
Le parti, nella condivisa valutazione della opportunità di interventi di legge nel confronti delle categorie socialmente svantaggiate, si danno atto della necessità di una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti e delle disposizioni che saranno introdotte nell'ordinamento giuridico interno per l'attuazione di direttive comunitarie in materia.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi delle leggi n. 482/68 e 106/92 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

40. Indennità di zona malarica
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

43. Norme complementari e precedenti contratti
Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme di legge e degli Accordi Interconfederali.
I Contratti di lavoro vigenti nel settore dell'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle industrie boschive e forestali, compresi quelli localmente stipulati ad integrazione dei precedenti Contratti nazionali di lavoro di categoria, conserveranno la loro validità limitatamente alla materia non disciplinata dal presente Contratto e per la durata in ciascuno di essi prevista.

3 Regolamentazione per gli operai
3. Recuperi

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui si è verificata l'interruzione.

6. Lavoro a cottimo
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicato per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
[…]
b) all'assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
[…]
saranno esaminate in prima istanza nell'ambito aziendale tra la Direzione e la RSU, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell'operaio o della RSU.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
Nota a verbale
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle industrie boschive e forestali per le quali si fa riferimento all'art. 3 d ella relativa regolamentazione contrattuale.

7. Regolamento del lavoro a domicilio
Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall'articolo 2094 CC, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 Gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

Procedura di informazione
Il Consiglio di fabbrica può richiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame, le RSU potranno farsi assistere da un lavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l'azienda interessata.

Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.

10. Lavori nocivi e pericolosi
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e, limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza) con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell'articolo 9 della Parte prima sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e Rappresentanze sindacali unitarie, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

12. Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Denuncia

Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accade all'operaio in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

14. Disciplina aziendale
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.

15. Divieti
[…]
È proibito fumare nell'interno dello stabilimento ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[…]
È proibito all'operaio di eseguire nell'interno dello stabilimento lavori per proprio conto o per conto terzi. L'operaio che commette tale mancanza, incorre nell'applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed è tenuto a risarcire il danno arrecato all'azienda.

17. Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, all'operaio che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto nell'art. 28 (assenze) della parte comune del presente CCNL o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[…]

18. Licenziamento per mancanze
Fermo restando l'ambito di applicazione delle procedure previste dalla Legge, il licenziamento - con immediata sospensione cautelare del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 17 (multe o sospensioni) della presente regolamentazione per gli operai quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 17.
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali.

21. Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato alla presente regolamentazione per gli operai.

3bis Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato
Apprendistato
1. Norma generale

La disciplina dell'apprendistato nelle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e nelle industrie boschive e forestali è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle norme del presente Contratto in quanto applicabili e delle particolari disposizioni che seguono.
[…]

3. Durata dell'apprendistato
La durata massima del periodo di apprendistato è stabilita in:
- 36 mesi per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nella III categoria;
- 24 mesi per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nella II categoria.
All'atto dell'assunzione verrà indicata la categoria di riferimento.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro saranno cumulabili fra loro, se compiuti per la stessa attività e purché non separati tra loro da interruzioni superiori ad un anno.
Per i benefici di cui sopra si farà riferimento alle risultanze del libretto di lavoro che l'interessato dovrà esibire all'atto dell'assunzione, insieme agli eventuali titoli di studio ed agli altri documenti prescritti per l'ammissione al lavoro.

Nota a verbale - Apprendistato in provincia di Bolzano.
Considerata la particolare legislazione che regola la formazione professionale e l'istituto dell'apprendistato in provincia di Bolzano, la presente regolamentazione non modifica quanto previsto dall'accordo provinciale integrativo in atto.

7. Orario di lavoro
L'orario di lavoro è quello fissato dalla legge (8 ore giornaliere, 44 settimanali); la durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.

8. Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 della legge 19 Gennaio 1955, n. 25 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse 4 ore retribuite di permesso settimanale per tutta la durata dei corsi stessi.

9. Attribuzione della qualifica
Nota a verbale

Per la cantieristica da diporto e le lavorazioni artistiche, a livello territoriale e/o aziendale, potranno intervenire accordi in deroga alle norme di cui sopra, con previsione di una maggiore durata del rapporto di apprendistato, nei limiti massimi consentiti dalla legge.

4 Regolamentazione per gli intermedi
6. Recuperi

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui si è verificata l'interruzione.

7. Lavori nocivi e pericolosi
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all'8% della retribuzione base (minimo tabellare più indennità di contingenza).

Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell'articolo della regolamentazione comune sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e Rappresentanza sindacale aziendale o Consiglio di fabbrica, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

14. Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

5 Regolamentazione per gli impiegati
14. Doveri dell'impiegato

L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

18. Norme generali e speciali
Per quanto non disposto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente Contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente Contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.

7 Regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali
1. Rappresentanza Sindacale Aziendale

Vengono applicate le norme già definite in occasione del rinnovo del CCNL Legno, Sughero, Mobile e Arredamento firmato il 13 Dicembre 1994.

3. Lavoro a cottimo
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]