Tipologia: CCNL
Data firma: 7 ottobre 1993
Validità: 01.10.1993 - 30.06.1997
Parti: Unigec-Confapi e Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo, Federazione informazione e spettacolo, Unione italiana lavoratori della stampa, spettacolo, sport, informazione, comunicazione, culturale e cartai
Settori: Poligrafici Spettacolo, Carta, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

Sfera di applicabilità del contratto.
Parte Prima - Norme Generali
Sezione prima - Rapporti sindacali
Art. 1 - Sistema d'informazione.
a) Livello nazionale.
b) Osservatorio Nazionale.
c) Livello territoriale.
d) Livello di gruppo.
e) Livello di unità produttiva.
Art. 2 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale.
Art. 3 - Assemblea.
Art. 4 - Delegato di impresa.
• Nota a verbale - RSU
Art. 5 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 6 - Permessi ed aspettative per cariche sindacali.
Art. 7 - Controversie.
Art. 8 - Fondo integrativo.
Sezione seconda - Disciplina comune agli operai, impiegati e quadri.
Art. 1 - Documenti.
Art. 2 - Visita medica.
Art. 3 - Consultori.
Art. 4 - Assenze.
Art. 5 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 6 - Contratto di formazione e lavoro.
Art. 7 - Contratto a tempo determinato.
Art. 8 - Contratto di lavoro a tempo parziale (Part-Time).
Art. 9 - Classificazione unica.
• Declaratorie e profili.
Art. 10 - Orario di lavoro.
1) Giornalieri e due turni.
2) Turnisti a ciclo continuo.
3) Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7).
• Norme particolari per il settore.
• Chiarimento a verbale
• Dichiarazione a verbale
4) Flessibilità dell'orario di lavoro.
• Dichiarazione a verbale sulla flessibilità
5)
Art. 11 - Mobilità del personale.
Art. 12 - Riposo settimanale.
Art. 13 - Indennità di zona malarica.
Art. 14 - Igiene e sicurezza del lavoro.
• Norma transitoria
Art. 15 - Regolamento interno d'azienda.
Art. 16 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Art. 17 - Appalti e lavori esterni.
Art. 18 - Aspettativa.
Art. 19 - Diritto allo studio.
Art. 20 - Lavoratori studenti.
Art. 21 - Patronati.
Art. 22 - Diffusione di libri e riviste.
Art. 23 - Passaggio di qualifica da operaio a impiegato.
Art. 24 - Nomenclatura.
Art. 25 - Conteggi perequativi.
Art. 26 - Indennità in caso di morte.
Art. 27 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - trattamento di miglior favore.
Art. 28 - Disposizioni generali.
Art. 29 - Istruzione professionale.
Art. 30 - Portatori di handicap.
Parte Seconda - Norme Operai
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Allievi tecnici delle aziende cartarie.
Art. 4 - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 5 - Operai turnisti.
• Chiarimento a verbale per il settore della carta
• Dichiarazione a verbale per il settore cartotecnico
Art. 6 - Cambio delle squadre per lavoro a turni.
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8 - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 9 - Recuperi.
Art. 10 - Giorni festivi.
Art. 11 - Ferie.
Art. 12 - Permessi.
Art. 13 - Congedo matrimoniale.
Art. 14 - Gratifica natalizia.
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16 - Trasferte.
Art. 17 - Trasferimenti.
Art. 18 - Malattia e infortunio.
A) Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro.
B) Trattamento economico.
Art. 19 - Tutela della maternità.
Art. 20 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 21 - Mutamento di mansioni.
Art. 22 - Corresponsione della retribuzione e delle competenze per cessazione del rapporto.
Art. 23 - Indumenti di lavoro.
Art. 24 - Lavoro a domicilio.
Art. 25 - Lavoro a cottimo.
Art. 26 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 27 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 28 - Cessazione, cessione, liquidazione o affitto di azienda.
Art. 29 - Disciplina del lavoro.
• Procedura di contestazione.
Art. 30 - Apprendistato.
• Durata dell'apprendistato.
• Trattamento economico.
• Ferie.
• Malattia.
• Infortunio sul lavoro o malattia professionale.
• Cumulabilità.
• Insegnamento complementare.
• Rinvio alle disposizioni della regolamentazione per gli operai.
Art. 31 - Tirocinio.
Art. 32 - Addetti alle lavorazioni grafiche.
• Classificazione professionale unica
Parte Terza - Norme Impiegati

Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Mutamento di mansioni.
Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni.
Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 6 - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 7 - Ferie.
Art. 8 - Permessi.
Art. 9 - Congedo matrimoniale.
Art. 10 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 11 - Provvigioni e interessenze.
Art. 12 - Indennità di cassa.
Art. 13 - Indennità di contingenza.
Art. 15 - Tredicesima mensilità.
Art. 16 - Trasferte.
Art. 17 - Trasferimenti.
Art. 18 - Alloggio.
Art. 19 - Tutela della maternità.
Art. 20 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
A) Conservazione del posto di lavoro senza interruzione di anzianità per tutto la durata della malattia fino ad un massimo di 15 mesi.
B) Trattamento economico.
Art. 21 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art. 22 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 24 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 25 - Previdenza.
Art. 26 - Cessione o trasformazione d'azienda.
Art. 27 - Certificato di lavoro.
Art. 28 - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
• Procedura di contestazione.
Art. 29 - Norme speciali.
Art. 30 - Sostituzione degli usi per il settore della carta.
Parte Quarta - Quadri
Art. 1 - Classificazione.
Art. 2 - Trattamento normativo.
Art. 3 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 4 - Coperture assicurative.
Art. 5 - Responsabilità civile legata alla prestazione.
Parte Quinta - Salari e stipendi
Art. 1 - Corresponsione della retribuzione - Quota oraria.
Art. 2 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario.
• Tabella dei minimi di stipendio e di salario
Decorrenza e durata del contratto
Art. 3 - Determinazione della paga base degli apprendisti.
Art. 4 - Contrattazione di 2° livello.
Protocollo aggiuntivo - Distribuzione del contratto.
Allegati
1) Operai - Aumenti periodici di anzianità. Norme transitorie per il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.
2) Operai - Impiegati - Norme in uso, nel settore Cartario Cartotecnico, sulla indennità di anzianità precedentemente alla legge 297/82.
3) TLV per sostanze chimiche negli ambienti di lavoro adottati dall'ACGIH per il 1987.
4) Legge 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali.
5) Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
6) Estratto della legge 29 maggio 1982 n. 297. Norme sul trattamento di fine rapporto.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alle piccole e medie industrie della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra, cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone 1° ottobre 1993 - 30 giugno 1997

Il giorno 7 ottobre in Milano tra l'Unigec - Unione italiana della piccola e media industria grafica, editoriale, cartaria, cartotecnica ed affine […] e con la partecipazione di una delegazione di industriali cartari e cartotecnici […] e con l'Assistenza della Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria […] e la Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo […] e la Federazione informazione e spettacolo […] e la Unione italiana lavoratori della stampa, spettacolo, sport, informazione, comunicazione, culturale e cartai […] assistiti dalle sezioni territoriali Uilsic-Uil di Ascoli Piceno, Avezzano, Bari, Bologna, Bergamo, Brescia, Chieti, Frosinone, Foggia, Macerata, Mantova, Milano, Napoli, Novara, Perugia, Roma, Torino, Tortolì, Trento, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie imprese cartarie, cartotecniche ed affini.

Sfera di applicabilità del contratto.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutte le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, e delle paste per carta e a tutti i lavoratori da esse dipendenti nonché alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone, e si intende stipulato con l'impegno da parte delle Associazioni dei lavoratori contraenti a non concordare con altre Associazioni di datori di lavoro dei due settori condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto.
L'inosservanza dell'impegno di cui sopra è giusta causa di decadenza del presente contratto.
Si intendono per aziende cartotecniche quelle che eseguono le lavorazioni cartotecniche propriamente dette (buste, carta da lettere, registri, notes, quaderni, registratori, raccoglitori, pirottini, piatti e bicchieri di carta, tovaglioli e articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario, e lavorazioni affini), la fabbricazione dei sacchetti, dei sacchi a grande contenuto, degli astucci, delle scatole, delle cartine e tubetti per sigarette, delle veline per l'imballaggio di agrumi, di imballaggi flessibili in genere di carta e cartone, anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica, ecc. limitatamente, per queste ultime, a quelle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche non si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Si intendono per aziende della trasformazione della carta e del cartone quelle che esercitano la fabbricazione della carta da parati, delle carte patinate, gommate e paraffinate, delle carte sensibili, delle carte e cartoni ondulati, ecc.
Il presente contratto ha valore anche per i lavoratori dipendenti delle aziende che, per la fabbricazione dei prodotti cartotecnici e della trasformazione della carta e del cartone lavorano e trasformano, per effetto di accoppiamento o di estrusioni, anche altre materie quali il politene, il cellophane, ecc. quando queste ultime non sono prodotte dalle stesse aziende.

Parte Prima - Norme Generali
Sezione prima - Rapporti sindacali
Art. 1 - Sistema d'informazione.

Le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, effettueranno, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, e comunque su richiesta di una delle parti, un esame congiunto per discutere le implicazioni di cui ai commi seguenti e gli indirizzi di politica industriale con riferimento all'andamento del mercato, alla politica delle materie prime e dell'energia, alla ricerca, alle innovazioni tecnologiche e alle indicazioni della programmazione nazionale per il settore carta, esprimendo le loro autonome valutazioni, anche avuto riguardo alla applicazione della legge n. 903/77.

a) Livello nazionale.
L'Unigec fornirà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti le informazioni riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva del settore onde favorire l'armonico sviluppo del settore medesimo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all'occupazione.
Nel corso di tale incontro l'Unigec informerà i Sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi alla attività industriale rappresentata, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
L'Unigec fornirà inoltre alle Organizzazioni Sindacali stipulanti le informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale.
Relativamente all'occupazione femminile, le parti studieranno e valuteranno l'attuazione di possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984.
Per quanto riguarda l'occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di formazione-lavoro e di apprendistato.
Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all'andamento qualitativo e quantitativo della produzione e alle previsioni di mercato, saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici
- paste per carta
- carte per giornali
- carte da scrivere e da stampa
- carte per altri usi
- cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carte da lettera, quaderni, registri, ecc.)
- carte per uso domestico e sanitario
- scatole e contenitori in genere
- sacchi a grande contenuto
- cartone ondulato
- carte trasformate in genere (parati, patinate, gommate, paraffinate, sensibili).
Nel corso dell'incontro le parti potranno anche valutare l'opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e criteri di realizzazione.

b) Osservatorio Nazionale.
Le parti, nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione dei settori, dei loro punti di forza e dei loro punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle loro esigenze, convengono di costituire un Osservatorio Nazionale.
Per ciascuno dei settori disciplinati dal CCNL l'Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti delle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Fermo restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare, con la periodicità ritenuta opportuna i seguenti argomenti:
- andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei più rilevanti comparti;
- andamento e prospettive degli investimenti;
- evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione e delle professionalità;
- andamento e prospettiva dell'occupazione. In questo ambito, con riferimento all'occupazione femminile potrà essere effettuata una attività di studio e ricerca sulle azioni positive ai sensi della legge n. 125/91 al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto alle specifiche situazioni di settore;
- applicazione della normativa contrattuale sulla C.U.;
- le problematiche della sicurezza e dell'ecologia, anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni;
- le problematiche della formazione professionale anche in relazione alla attività degli organismi paritetici di cui all'accordo interconfederale 20 gennaio 1993;
- le problematiche connesse all'evoluzione della normativa di legge in materia di previdenza integrativa.
L'esame avverrà sia sulla base dei dati già in possesso delle Associazioni che potranno essere messi a disposizione dell'Osservatorio, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.

c) Livello territoriale.
Le informazioni di cui ai primi cinque commi del punto a), globalmente riferite nell'ambito di competenza dell'API territoriale verranno fornite dalla stessa al sindacato provinciale di categoria nel corso di appositi incontri.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle API territoriali al sindacato territoriale di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.

d) Livello di gruppo.
In occasione di uno specifico incontro, promosso dall'Unigec, i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, porteranno a conoscenza delle Rappresentanze sindacali del gruppo, assistite dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, informazioni sui programmi produttivi, sugli investimenti previsti a breve e medio periodo, sull'entità dei finanziamenti pubblici, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

e) Livello di unità produttiva.
Le informazioni di cui al punto c) verranno fornite specificatamente dalle unità produttive con più di 200 dipendenti, su richiesta delle RSA avanzata per il tramite del competente sindacato di categoria nel corso di appositi incontri convocati dalle API territoriali.
A livello di gruppo e di unità produttiva le parti possono incontrarsi, su richiesta di una di esse, per verificare le informazioni fornite, a seguito di quanto stabilito nei commi precedenti.
Potranno essere effettuati, su richiesta di una delle parti aziendali, rappresentate e assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali, incontri preventivi per l'esame delle situazioni che determinino sospensione o riduzione dell'orario di lavoro o riduzione collettiva degli organici.

Art. 2 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale.
Fermo quanto previsto dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione aziendale.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nell'azienda fuori dell'orario di lavoro con l'invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell'azienda.

Art. 3 - Assemblea.
Le assemblee di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, potranno essere indette anche dalle Organizzazioni Sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori hanno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee.
La richiesta, con l'indicazione del giorno e dell'ora dello svolgimento e dei nominativi dei dirigenti sindacali esterni all'azienda, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla Direzione aziendale per il tramite delle API e la conferma dovrà pervenire entro tre giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4 - Delegato di impresa.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente API territoriale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 604/66, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.

Nota a verbale - RSU
Recepiti i contenuti del protocollo 3 luglio 1993 in tema di RSU, le parti provvederanno nei tempi tecnici necessari a definire le discipline che il protocollo stesso demanda alla sede contrattuale di settore.

Art. 7 - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa la applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite le OO.SS.LL. o le RSA verranno sottoposte all'esame delle competenti API territoriali e dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo, la facoltà di esprimere l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle API territoriali e, nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro 60 giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell'Unigec.

Sezione seconda - Disciplina comune agli operai, impiegati e quadri.
Art. 2 - Visita medica.

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario dell'azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Il datore di lavoro ha facoltà di fare controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico.
Il lavoratore potrà inoltre essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 5 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 6 - Contratto di formazione e lavoro.
Si rinvia agli accordi interconfederali Confapi/Cgil-Cisl-Uil.

Art. 7 - Contratto a tempo determinato.
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23 legge 28 febbraio 1987, n. 56 vengono individuate le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e all'art. 8 bis legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita la stipula di contratti a termine:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificata del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettativa, con indicazione delle norme del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione.
Nei casi aggiuntivi sopra indicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possa essere superiore al:
- 15% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 5 unità;
- 10% per lo scaglione da 101 a 300 dipendenti;
- 7% per lo scaglione oltre 300 dipendenti.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
La durata massima del contratto a termine è di 4 mesi, rinnovabile una sola volta per non più dello stesso periodo.
I lavoratori assunti ai sensi della presente normativa, hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansioni fungibili e alle condizioni previste dall'art. 23, comma 2, legge 56/87.

Art. 10 - Orario di lavoro.
Le Parti si danno atto della necessità di perseguire il miglior utilizzo delle risorse aziendali, mediante l'uso flessibile della forza lavoro e la realizzazione di cicli di lavorazione che consentano, anche attraverso il massimo utilizzo annuale, l'ottimizzazione dell'esercizio degli impianti.

1) Giornalieri e due turni.
La durata dell'orario di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell'azienda lo consentono, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le RSA, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
[…]
In applicazione del Protocollo d'Intesa 22 gennaio 1983, l'orario di lavoro viene ridotto di 40 ore su base annua.
[…]

2) Turnisti a ciclo continuo.
La durata dell'orario di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell'azienda lo consentano, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le RSA, in relazione ad esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
I lavoratori che prestano la loro attività su tre turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiranno di riposi, retribuiti, da distribuire sui tre turni nella misura di:
- 9 giorni nel corso dell'anno a tutto il 31.12.84.
- 11 giorni nel corso dell'anno dall'1.1.85.
- 12 giorni nel corso dell'anno dall'1.1.91.
[…]

3) Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7).
L'orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in tre turni avvicendati di 8 ore consecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
[…]
L'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato raggruppando il personale in 9 semi-squadre e segnalando l'alternanza dei giorni di lavoro e di riposo secondo il sistema 4/2 - o 2/1 - oppure 6/3.
Peraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali, potranno essere adottati diversi schemi organizzativi che realizzano l'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale. Le modalità di applicazione e di realizzazione di questi schemi saranno esaminate e definite a livello aziendale.
In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra previsto, saranno riconosciuti ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni, due giorni di riposo retribuito, a godimento individuale, con la seguente gradualità su base annua:
- 1 giorno dall'1.1.88
- 1 giorno dall'1.1.89.
Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni avvicendati, in funzione della realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti, risultante dalle intese esistenti che prevedono sette giorni complessivi annui di fermata, saranno riconosciuti due giorni retributivi su base annua, a godimento individuale, con la seguente gradualità:
- 1 giorno dall'1.1.91
- 1 giorno dall'1.1.92.
[…]

Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che i 2 giorni di riposo retribuito verranno riconosciuti anche nelle aziende che non ritengono di avvalersi in quanto previsto al 4° comma.

Dichiarazione a verbale
Le parti firmatarie convengono di effettuare verifiche semestrali per esaminare lo stato di realizzazione, anche in via sperimentale, dei nuovi schemi organizzativi sopra disciplinati.

4) Flessibilità dell'orario di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività produttiva della azienda o di parti di essa e/o alle esigenze tecnico-produttive-organizzative, e quindi non per esigenze stabili e permanenti, orario settimanale contrattuale, di cui ai punti 1), 2), 3), può essere realizzato anche come media in un arco temporale di 12 mesi.
In tal caso, previa comunicazione e valutazione con le RSA potranno essere attuati per l'intera azienda, per reparti o per unità produttive regimi di orario che prevedono settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell'orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale.
[…]
Gli scostamenti del programma iniziale saranno tempestivamente comunicati alle RSA e il riequilibrio dovrà essere riprogrammato non oltre tre mesi dal periodo originariamente previsto.
Qualora le esigenze produttive non consentano nemmeno nell'ulteriore periodo di attuare il riequilibrio, le ore prestate oltre l'orario contrattuale, previa intesa con RSA potranno essere retribuite con una maggiorazione di 10 punti superiore alla maggiorazione di straordinario applicabile conguagliando quanto già erogato a titolo di flessibilità dell'orario.

Dichiarazione a verbale sulla flessibilità
Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sulla attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata dalle Organizzazioni territoriali degli imprenditori e dei lavoratori, entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti aziendali.

5) […]
In sede aziendale saranno inoltre esaminati i problemi, anche di organico connessi con l'effettuazione delle giornate di riposo di cui al presente articolo concordando le relative soluzioni, fermo restando che tali riposi dovranno essere effettivamente goduti e non monetizzati.
[…]
L'attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro e alle relative deroghe ed eccezioni.
[…]

Art. 11 - Mobilità del personale.
La mobilità del personale, finalizzata alla funzionalità degli impianti, nei casi di urgenza e di particolare necessità tecnico-produttiva, verificabili successivamente dalle RSA, è consentita nel rispetto dei valori professionali individuali e in conformità con quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 300/70.

Art. 12 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge.
Per i lavoratori adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica nei casi consentiti dalla legge, con riposo compensativo in altro giorno della settimana sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui all'art. 7, parte operai, e 4 parte impiegati per il lavoro eseguito di domenica.
Chiarimenti a verbale
Si chiarisce che per «normalmente» si è voluto riferirsi ad una predisposizione normale di lavoro domenicale, e tale deve intendersi anche se intervengono interruzioni dovute ad esigenze stagionali, mancanza di materie prime, diminuzione del lavoro e cause di forza maggiore.

Art. 13 - Indennità di zona malarica.
Le associazioni territoriali locali potranno stabilire un'indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità sarà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in un'altra zona pure malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 14 - Igiene e sicurezza del lavoro.
1) Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità o l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'areazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione degli operai i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda, in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi. Dette prescrizioni saranno portate tempestivamente a conoscenza delle RSA.
2) In attesa di norme di legge in materia nell'ambito delle disposizioni della riforma sanitaria, non sono ammesse lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, o sostanze tossiche o nocive superi i limiti massimi (Mac) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienist indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese) allegate al presente contratto.
In attuazione del disposto dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono attribuiti ai dirigenti delle RSA i seguenti compiti:
- promuovere le indagini ritenute necessarie alla tutela della salute.
Tali indagini dovranno essere effettuate dai servizi di medicina preventiva delle UU.SS.LL. di cui alla legge di riforma sanitaria e/o dagli Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra la Direzione aziendale e RSA;
- partecipare agli accertamenti relativi a eventuali condizioni di nocività o particolare insalubrità ambientale;
- contrarre con la Direzione aziendale l'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza intese ad eliminare gli eventuali fattori di nocività o insalubrità accertati;
- partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e dei dati biostatistici.
Rappresentanti dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione potranno, in numero non superiore a 3, partecipare alla discussione in uno con le RSA, con il riconoscimento della normale retribuzione, quando la discussione medesima si svolga in orario di lavoro.
La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive, qualora non sia effettuata dalle UU.SS.LL., viene attuata da personale professionalmente qualificato appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico - quali ad esempio Inail, Istituto Superiore di Sanità, CNR, Servizio Igienico Sanitario di Enti locali, Istituto Universitario scelto di comune accordo tra la Direzione aziendale e le RSA.
Il personale di cui sopra è tenuto al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui viene a conoscenza.
Gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dagli Enti concordemente designati di cui al 4° comma del presente punto, e quelli per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra formeranno oggetto di valutazione tra Direzione aziendale e RSA.
I dirigenti delle RSA, a richiesta, possono prendere visione del registro infortuni.
3) Vengono istituiti, tenuti ed aggiornati a cura dell'azienda:
a) il registro dei dati ambientali: in esso annotati, per ogni stabilimento o reparto, i risultati delle rivelazioni riguardanti i fattori ambientali fisico-chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare insalubrità ambientale; il registro sarà tenuto a disposizione delle RSA;
b) il registro dei dati biostatistici, nel quale saranno annotati, per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale o malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione delle RSA;
Le Direzioni aziendali sono tenute a comunicare ai lavoratori interessati le informazioni fornite dai produttori relative al]a tossicità delle sostanze usate nel processo produttivo e alle modalità del loro corretto impiego.
Inoltre, le direzioni aziendali affiggeranno in prossimità degli impianti produttivi una scheda contenente le norme di sicurezza.
Le parti, nel riaffermare il pieno rispetto dei dettati della legge di riforma sanitaria e delle vigenti leggi regionali e delle provincie a statuto speciale in materia, convengono di coordinare le disposizioni del presente articolo con le norme di legge disciplinanti in tutto o in parte gli stessi argomenti.
Inoltre, a fronte delle trasformazioni tecniche e tecnologiche in atto, le parti stipulanti il presente contratto attueranno di comune accordo a livello nazionale, avvalendosi delle strutture pubbliche, anche settoriali, specializzate in materia, le azioni necessarie a promuovere ricerche finalizzate a individuare eventuali forme di nocività nell'uso delle nuove tecnologie, nell'utilizzo delle nuove sostanze impiegate nei processi produttivi e nella fabbricazione di nuovi prodotti.

Norma transitoria
Gli impegni di cui al 2° comma del punto 3) decorreranno dal 1° ottobre 1990.

Art. 15 - Regolamento interno d'azienda.
Il regolamento interno d'azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 16 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Allo scopo di ricercare e di attuare in tempo utile, rispetto alla programmazione aziendale, la miglior soluzione dei problemi sindacali riguardanti l'attuazione di nuovi procedimenti meccanici o di nuove tecnologie informatiche o di sistemi di produzione o di organizzazione del lavoro, che facciano sorgere nell'ambito aziendale questioni relative a nuove qualifiche, determinazione di nuovi organici, riconversioni professionali e modifiche ai livelli di occupazione e il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni le aziende, ove l'esame esperito con le RSA non abbia portato alla soluzione dei relativi problemi, ne daranno notizia, tramite le API territoriali competenti, alle Organizzazioni territoriali di categoria dei lavoratori, al fine di disciplinare le situazioni derivanti dalle suddette innovazioni.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazioni aziendali.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo di 7 giorni su 7 saranno esaminati, osservando la procedure di cui al comma precedente, la situazione degli organici e la distribuzione dell'orario di lavoro delle maestranze con l'introduzione della quarta squadra, al fine di realizzare l'orario di lavoro contrattuale.
Analogamente sarà provveduto per quanto riguarda la distribuzione dell'orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.

Art. 17 - Appalti e lavori esterni.
Nelle aziende con più di 50 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione, a meno che non riguardi attività così specialistica da potersi ritenere completamente al di fuori dal campo di attività dell'azienda.
I lavoratori delle ditte appaltatrici non potranno essere impiegati, all'interno dell'azienda appaltante, in lavori direttamente pertinenti le attività produttive proprie dell'azienda stessa.
Le lavorazioni previste dalla norma relativa alla «sfera di applicabilità del contratto» limitatamente alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone potranno essere affidate dalle aziende solo a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente CCNL del settore. Inoltre tali aziende comunicheranno periodicamente alle RSA i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono affidati nonché il genere e la quantità dei lavori stessi.

Art. 22 - Diffusione di libri e riviste.
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le RSA potranno promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste, previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le parti stipulanti il presente contratto.

Art. 28 - Disposizioni generali.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 29 - Istruzione professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso all'istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Art. 30 - Portatori di handicap.
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 482/68 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Parte Seconda - Norme Operai
Art. 4 - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro si applicano le norme previste dall'art. 10, parte prima, sezione seconda.
[…]

Art. 5 - Operai turnisti.
[…]
Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su due turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz'ora di riposo, questa, anche per le donne, potrà essere applicata a turno individuale. In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva prevista (vedi dichiarazione a verbale).
[…]

Dichiarazione a verbale per il settore cartotecnico
Ove a livello aziendale venga ritenuta preferibile potrà essere applicata, mediante accordo a livello aziendale, la normativa che dal 1973 rendeva possibile, per il settore cartotecnico, la non retribuzione e la non computabilità come effettivo orario di lavoro della mezz'ora, permanendo il diritto alle maggiorazioni.

Art. 6 - Cambio delle squadre per lavoro a turni.
Nessun operaio addetto a lavorazioni a turni avvicendati o in collegamento indispensabile con l'attività delle macchine continue, può allontanarsi dal suo posto se non è sostituito dall'operaio che deve dargli il cambio e ciò fino a un massimo di 2 ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione.
All'operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato con la maggiorazione del 30% per il prolungamento del primo e del terzo turno e del 55% per il prolungamento del secondo turno da computare sulla normale retribuzione.

Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]
Nei casi di effettuazione di prestazione straordinaria l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSA.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle RSA. Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
[…]

Art. 9 - Recuperi.
È in facoltà dell'azienda far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore e le soste di lavoro concordate, corrispondendo all'operaio la sola normale retribuzione. Per i turnisti il recupero potrà avvenire anche nei giorni festivi con il riconoscimento della relativa maggiorazione.
[…]
I recuperi avverranno entro 30 giorni per gli operai giornalieri e per non più di un'ora al giorno e per gli operai turnisti entro 45 giorni.

Art. 18 - Malattia e infortunio.
B) Trattamento economico.

[…]
In caso di non idoneità derivata da malattia professionale o infortunio sul lavoro l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a mansione inferiore.
[…]

Art. 19 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico, fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto), e durante tre mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'Inps un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni dietro presentazione di certificato medico.
[…]

Art. 23 - Indumenti di lavoro.
Per gli operai soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata della presfibra e nelle cartiere, ad usura particolare di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.

Art. 24 - Lavoro a domicilio.
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla tutela del lavoro a domicilio (legge del 18 dicembre 1973, n. 877) le parti concordano quanto segue:
a) le aziende committenti di lavoro a domicilio sono tenute a comunicare alle RSA i nominativi e l'indirizzo dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo e la quantità dei lavori stessi;
b) l'azienda committente dovrà garantire che il lavoro a domicilio sia eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
[…]
f) è fatto divieto alle aziende committenti di lavoro a domicilio di avvalersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati anche se giuridicamente configurati come lavoranti a domicilio, nonché di affidare lavoro a domicilio, di cui alla legge del 18 dicembre 1973, n. 877, ai propri dipendenti. Inoltre le aziende si asterranno dall'affidare lavoro a domicilio a terze persone, che risultino avere un'occupazione stabile.

Art. 25 - Lavoro a cottimo.
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema di cottimo, quando in conseguenza dell'organizzazione del lavoro è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.
[…]
L'azienda tramite la propria API territoriale, comunicherà a scopo informativo ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri del sistema di cottimo.

Art. 29 - Disciplina del lavoro.
Per le infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale e rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Per le sotto elencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora l'operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo […]
b) ritardi l'inizio del lavoro o la sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza e in tal caso, inoltre, l'operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso l'operaio colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi nei casi non previsti dal precedente comma 1, salvo però il diritto dell'azienda di operare sull'indennità di risoluzione del rapporto e sino alla concorrenza dell'indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[…]
5) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
7) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
8) risse nello stabilimento;
[…]

Art. 30 - Apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e dal relativo Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 16 e dalle disposizioni seguenti.

Durata dell'apprendistato.
Il periodo di apprendistato ha la durata di 2 anni ed è riferito alle categorie di mestiere per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone e delle paste per carta, mentre è riferito a tutti i rami delle lavorazioni per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone.
[…]

Cumulabilità.
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché si riferiscano alla stessa attività e sempre che l'apprendista documenti, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza di corsi di insegnamento complementari che siano obbligatori per legge (ove esistano).

Insegnamento complementare.
Le ore destinate all'insegnamento complementare ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Rinvio alle disposizioni della regolamentazione per gli operai.
Per tutto quanto non è previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa disposta per gli operai.

Parte Terza - Norme Impiegati
Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni.

[…]
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSA.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori, fatta eccezione dei casi di improrogabile necessità, non prevedibili né programmabili, nei quali l'azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone comunicazione successiva alle RSA.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
[…]
Per l'impiegato che effettua lavoro tanto in turni avvicendati di otto ore consecutive, si applicano le disposizioni dell'art. 5 della parte operai.
[…]

Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale.
[…]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
[…]

Art. 19 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto), e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'Inps una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un ora ciascuno e sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni dietro presentazione di certificato medico.
[…]

Art. 21 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Agli impiegati, per i quali sussiste l'obbligo di legge di assicurazione all'Inail, si applicano le seguenti norme in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera e tale da consentire la continuità dell'attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall'impiegato al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada all'impiegato in lavoro fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, l'impiegato conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.
[…]

Art. 28 - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l'attività e la diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
6) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro;
7) avere cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di normale retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con trattenuta sulla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 29 - Norme speciali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla azienda, sempre che non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Parte Quarta - Quadri
Art. 2 - Trattamento normativo.

Al quadro si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati.

Parte Quinta - Salari e stipendi
Art. 4 - Contrattazione di 2° livello.

Per ciò che attiene alla contrattazione di 2° livello, le parti, nel confermare che sarà ispirata ai principi del protocollo 3 luglio 1993, convengono di incontrarsi entro luglio 1994 per definire compiutamente modalità, ambito di applicazione, materie e voci della contrattazione aziendale secondo quanto previsto dal protocollo stesso.
Nella stessa circostanza si provvederà anche alla definizione delle altre discipline che il protocollo rinvia alla sede settoriale.
Conseguentemente le parti, nel confermare che gli accordi avranno durata quadriennale, convengono che la contrattazione aziendale sarà avviata, nel rispetto degli ambiti di applicazione che saranno stabiliti, dalla scadenza del primo biennio di validità contrattuale.
La presente intesa non riguarda l'art. 15, parte prima, norme generali, del CCNL, che mantiene la sua operatività.