Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità di vari soggetti per morte di un lavoratore a causa del ribaltamento di una grù: il braccio telescopico del macchinario, durante la caduta, si è abbattuto sul costruendo fabbricato, con caduta incontrollata del carico nell'area di cantiere ed investimento del suddetto lavoratore.

Gli imputati furono accusati di non aver "promosso quell'azione di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto tra (...) al fine di garantire che l'autogrù della Ditta (...) potesse piazzarsi correttamente in cantiere ed operare in condizioni di assoluta sicurezza" (...).

Il GUP, nel prosciogliere gli imputati, aveva ritenuto che, come evidenziato dal perito ing. (...) il sinistro si fosse verificato in primis per negligenze del gruista e che, se questi avesse rispettato le prescrizioni del materiale d'uso della macchina, l'autogrù non si sarebbe ribaltata.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì.

La Corte accoglie il ricorso affermando che "In effetti, l'analisi motivazionale del giudice a quo è del tutto carente e non risponde ai principi e normative previsti in tema di infortuni sul lavoro."

 

La sentenza impugnata pare aver riversato ogni responsabilità sul gruista, quasi sia stata la sua condotta imperita nella gestione della gru (per errata manovra e mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel manuale d'uso della macchina) l'unica ed esclusiva causa del sinistro, tralasciando ogni altra responsabilità dovuta a incontestabili "posizioni di garanzia".

La Corte afferma che "se è vero che l'esenzione del datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 7, comma terzo, seconda parte, del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, dall'obbligo di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro, quando trattasi dei "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatici o dei singoli lavoratori autonomi", opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, non è meno vero che in linea di principio generale "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa" (Sez. IV, n. 37840 del 1°.7.2009, Rv. 245275).

 

Ma nel caso di specie, alla luce delle rilevate carenze nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e al coordinamento, non appare nemmeno adeguatamente spiegato che il sinistro verificatosi rientri nel rischio specifico ed esclusivo della ditta appaltatrice e non sia anche riconducibile alle condotte omissive ascritte ai due imputati (inerenti al corretto posizionamento della gru nel cantiere e alla possibilità di operare in condizioni di assoluta sicurezza)."


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MORGIGNI
Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
Dott. GIULIO MAISANO
Dott. UMBERTO MASSAFRA
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA

- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI FORLÌ nei confronti di:
1) B.A. N. IL ***
2) P.L. N. IL ***
avverso la sentenza n. 1341/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLÌ, del 20/03/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Angelo DI POPOLO che chiede l’annullamento con rinvio.

Fatto e diritto

 

Con sentenza in data 20.3.2009 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Forlì proscioglieva (ex art. 425 c.p.p.) (...) dal reato di omicidio colposo, anche con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno del lavoratore (...), perché il fatto non sussiste.

In particolare ai predetti era contestato, nelle funzioni di datore di lavoro in nome e per conto della Società (...) s.p.a. (...) e di committente ed appaltante dell'attività di montaggio degli elementi prefabbricati alla (...) (appaltatore) e di preposto (...) con funzioni tecniche alle dipendenze della (...) s.p.a., cagionato con condotte colpose indipendenti, assieme a altri (...) titolare della (...) e gruista, (...), coordinatore per la sicurezza, e (...), direttore del cantiere (posizioni definite con diverse e separate sentenze del GUP) la morte del detto (...), dipendente della ditta (...), non impedendo che l'autogrù della (...) condotta dal Titolare (...) durante il sollevamento ed il trasporto di un grande pannello prefabbricato, si ribaltasse sul fianco e, durante la caduta, il braccio telescopico del macchinario si abbattesse sul costruendo fabbricato, con caduta incontrollata del carico nell'area di cantiere ed investimento del lavoratore (...) (deceduto in conseguenza), per colpa generica (da negligenza, imprudenza e imperizia) e specifica (da violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), avendo omesso di osservare e tenere i comportamenti doverosi, per ciascuno specificamente indicati nel foglio allegato da intendersi come parte integrante dell'imputazione e quindi (come si evince dal ricorso stesso) non aver "promosso quell'azione di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto tra (...) al fine di garantire che l'autogrù della Ditta (...) potesse piazzarsi correttamente in cantiere ed operare in condizioni di assoluta sicurezza" (...) e non esser "intervenuto con azioni correttive, nel momento in cui si è reso conto dell'assenza del coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto tra (...) al fine di garantire che l'autogrù della Ditta (...) potesse piazzarsi correttamente in cantiere ed operare in condizioni di assoluta sicurezza" (commesso il 5.4.2006).

 

Il GUP riteneva che, come evidenziato dal perito ing. (...) il sinistro si fosse verificato in primis per negligenze del gruista (...) e che, se questi avesse rispettato le prescrizioni del materiale d'uso della macchina, l'autogrù non si sarebbe ribaltata.

 

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì che, richiamando il disposto dell'art. 7 comma 3° del D.lgs. n. 626 del 1994 ai fini dell'imputazione di concorso nell'omicidio colposo, deduce, in sostanza, il vizio di motivazione e di violazione di legge, rilevando che il GUP, pur avendo accertato "carenze nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e al coordinamento, nel cantiere" non aveva approfondito il tema, fondamentale, dei collegamento causale di queste ultime "carenze" con l’evento-morte, ma si era limitato a richiamare la "superiore giurisprudenza" (ossia la pronuncia della S.C. n. 41294 del 2007), per nulla adeguata alla cd. fattispecie concreta.

Rileva il ricorrente, tra l'altro, che le condotte (negligenze ed errori) dei due imputati (...) e (...) a differenza di quanto ritenuto dal perito (...) (il cui elaborato viene incisivamente criticato) e condiviso dal GUP, non erano state meramente "formali" in quanto:

- il coordinamento dell'attività di cantiere -per indurre la committenza (...) a rispettare un obbligo contrattuale con la (...) necessario per far operare in condizioni non pericolose i subappaltatori - era una condotta operativa concreta (compito di (...) e di (...);

 

- non consentire al gruista il piazzamento del macchinario in uno spazio troppo ristretto e quindi non sicuro, costituiva una condotta di gestione attiva del cantiere che non rivestiva certo un aspetto accademico ed astratto (compito del (...)).

 

E’stata depositata in data 7.6.2010 una memoria difensiva nell'interesse degl'imputati, con la quale si adducono argomentazioni a supporto della decisione impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

 

In effetti, l'analisi motivazionale del giudice a quo è del tutto carente e non risponde ai principi e normative previsti in tema di infortuni sul lavoro.

 

La sentenza impugnata pare aver riversato ("risulta pacifico che l'evento si è verificato in primis per negligenze del gruista (...), basandosi sulle conclusioni tecnico-peritali, ogni responsabilità sul gruista (...) quasi sia stata la sua condotta imperita nella gestione della gru (per errata manovra e mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel manuale d'uso della macchina) l'unica ed esclusiva causa del sinistro.

 

Ma, a parte il rilievo che la sentenza di questa Corte (n. 41294 del 2007, Rv. 237890), richiamata in motivazione, presuppone comunque la specifica ipotesi della coimputazione di soggetti chiamati a vigilare sul rispetto delle norme poste a tutela dell'incolumità sui posti di lavoro -benché giudicati separatamente rispetto al manovratore della gru, ricorrente- sicché la massima che ne è stata tratta non può esser letta riversando unicamente su quest'ultimo l'esclusiva ed assorbente responsabilità nella produzione dell'evento, si deve convenire come la stessa sentenza del GUP abbia anche accertato, richiamando ancora la relazione peritale, carenze nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e ai coordinamento, nel cantiere.

 

Ed è evidente come il Giudice a quo, partendo da tali imprecise premesse giurisprudenziali e ad esse arrestandosi nonché affidandosi totalmente alle argomentazioni del perito (...) carenti di qualsiasi "riferimento ai parametri normativi in materia di infortuni sul lavoro e ragionamenti fondati su di essi per articolare gli esami delle responsabilità" (pag. 5 del ricorso), abbia in radice trascurato di operare un completo esame del nesso eziologico con l’evento-morte, omettendo il relativo giudizio c.d. "contro - fattuale", con riferimento alle condotte omissive ascritte al (...) e al (...) i quali ricoprivano incontestabili "posizioni di garanzia", strettamente connesse, ed anzi logico presupposto di essa, alla successiva condotta del (...).

 

Infatti, si deve rilevare che, se è vero che l'esenzione del datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 7, comma terzo, seconda parte, del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, dall'obbligo di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro, quando trattasi dei "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatici o dei singoli lavoratori autonomi", opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, non è meno vero che in linea di principio generale "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa" (Sez. IV, n. 37840 del 1°.7.2009, Rv. 245275).

 

Ma nel caso di specie, alla luce delle rilevate carenze nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e al coordinamento, non appare nemmeno adeguatamente spiegato che il sinistro verificatosi rientri nel rischio specifico ed esclusivo della ditta appaltatrice e non sia anche riconducibile alle condotte omissive ascritte ai due imputati (inerenti al corretto posizionamento della gru nel cantiere e alla possibilità di operare in condizioni di assoluta sicurezza).

 

La sentenza impugnata, conseguentemente, dovrà essere annullata con rinvio al Tribunale di Forlì per l'ulteriore corso.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 24.6.2010
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2010