Tipologia: CCNL
Data firma: 30 novembre 1994
Validità: 01.07.1994 - 30.06.1998
Parti: Anica, Unpf, Undf, Unitc, Unics, Intersind e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Industria cineaudiovisiva
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Testo Unificato
Parte I - Comune

Art. 1. - Natura dei contratti individuali
Art. 2. - Assunzione
Art. 3. - Documenti
Art. 4. - Periodo di prova
Art. 5. - Visita medica
Art. 6. - Certificati di lavoro - Restituzione documenti di lavoro
Art. 7. - Riposo settimanale
Art. 8. - Abiti di lavoro
Art. 9. - Congedo matrimoniale
Art. 10. - Classificazione del personale
Art. 10-bis - Esclusione dall'obbligo di riserva
Art. 11. - Mutamento di mansioni
Art. 12. - Passaggio e cumulo di mansioni
Art. 13. - Orario di lavoro
Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno, festivo
• Chiarimento a verbale all'art. 14
Art. 15 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 15-bis - Contratto a tempo determinato
Art. 15-ter - Contratto di formazione e lavoro
Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 17. - Elementi della retribuzione
Art. 18. - Retribuzione oraria
Art. 19. - Gratifica natalizia o 13a mensilità
Art. 20. - 14a mensilità
Art. 21. - Festività
Art. 22. - Festività abolite
Art. 23. - Aumenti periodici di anzianità
Art. 24. - Ferie
Art. 25. - Igiene e sicurezza del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 26. - Ambiente di lavoro
Art. 27. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 28. - Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
Art. 29. - Gravidanza e puerperio
Art. 30. - Regolamento interno
Art. 31. - Disciplina aziendale
Art. 32. - Assenze
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari
Art. 34. - Multe e sospensioni
Art. 35. - Licenziamento per mancanze
Art. 36. - Visite di controllo
Art. 37. - Trattenute per risarcimento danni
Art. 38. - Indennità in caso di morte
Art. 39. - Trasferimenti
Art. 40. - Trasferta
Art. 41. - Consegna e conservazione utensili e materiale
Art. 42. - Servizio militare
Art. 43. - Permessi di entrata e di uscita
Art. 44. - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 45. - Accordi Interconfederali
Art. 46. - Minimi tabellari ed indennità di contingenza
Art. 47. - Trattamento di fine rapporto
Art. 48. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 49. - Reclami e controversie
Art. 50. - Cessione, trapasso e trasformazione d'azienda
Art. 51. - Mobilità orizzontale
Art. 52. - Rapporti tra società di distribuzione nazionali e agenzie di zona per l'applicazione del presente contratto
Art. 53. - Aspettativa
Art. 54 - Pari opportunità
Art. 55 - Portatori di handicap
Art. 56. - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 57. - Permessi per cariche sindacali, provinciali e nazionali
Art. 58. - Versamento dei contributi sindacali
Art. 59. - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 60. - Affissioni
Art. 61. - Assemblea
Art. 62. - Diritto allo studio - Lavoratori studenti
Art. 63. - Osservatorio
Art. 64. - Stagione cinematografica
Art. 65. - Innovazioni tecnologiche
Art. 66. - Appalti
Art. 67. - Distribuzione del contratto
Art. 68. - Contrattazione aziendale
Art. 69. - Decorrenza e durata
Parte II - Operai
Art. 1. - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla paga
Art. 2. - Preavviso
Art. 3. - Indennità di anzianità
Parte III - Impiegati
Art. 1. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 2. - Corresponsione della retribuzione
Art. 3. - Indennità per maneggio denaro e cauzione
Art. 4. - Indennità di disagiata sede
Art. 5. - Preavviso
Art. 6. - Indennità di anzianità
Accordo particolare di settore distribuzione film
Parte I - Comune
Art. 1. - Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo
Parte II - Impiegati
Art. 1. - Assicurazione infortuni viaggiatori
Accordo particolare di settore doppiaggio film
Parte I - Comune

Art. 1. - Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 2. - Orario di lavoro:
Parte II - Intermedi
Art. 1. - Passaggio dalla categoria operaia alla categoria speciale
Art. 2. - Pagamento della retribuzione
Art. 3. - Preavviso
Art. 4. - Indennità di anzianità
Parte III - Impiegati
Art. 1. - Passaggio dalla qualifica di intermedio a impiegato
Accordo particolare di settore produzione cinematografica (Lavoratori assunti a tempo indeterminato)
Parte I - Comune

Art. 1. - Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo
Accordo particolare di settore sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche
Parte I - Comune

Art. 1. - Orario di lavoro
Art. 2. - Premi di produzione
Art. 3. - Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo
Parte II - Operai
Art. 1. - Abiti da lavoro
Art. 2. - Indennità per lavorazioni nocive, pericolose e svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Accordo particolare di settore teatri di posa
Parte I - Comune
Art. 1. - Orario di lavoro
Art. 2. - Altre mensilità
Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Parte II - Operai
Art. 1. - Rapporti di breve durata
Art. 2. - Vitto
Art. 3. - Lavoro fuori stabilimento
Parte III - Intermedi
Art. 1. - Passaggio dalla categoria operaia alla categoria speciale
Art. 2. - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla paga
Art. 3. - Rapporti di breve durata
Art. 4. - Vitto
Art. 5. - Lavoro fuori stabilimento
Art. 6. - Preavviso
Art. 7. - Indennità di anzianità
Art. 8. - Applicabilità alle categorie speciali o intermedi
Parte IV - Impiegati
Art. 1. - Ambito di applicazione del contratto
Art 2. - Passaggio dalla categoria speciale a quella impiegatizia
Tabelle retributive CCNL
Indennità di contingenza
Appendice
Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil su contratti di formazione e lavoro
Accordo interconfederale 31.01.95 su contratti formazione e lavoro - organismi paritetici
Progetto di formazione - lavoro (fac-simile)
Dichiarazioni dell'Intersind alla Filis-Cgil, Fis-Cisl e Filsic-Uil
Formazione/lavoro
Accordo interconfederale 20.12.93 tra Confindustria-Intersind e Cgil-Cisl-Uil per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Accordo interconfederale 22.06.95 tra Confindustria-Intersind e Cgil-Cisl-Uil su sicurezza e igiene del lavoro

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'industria cineaudiovisiva (Distribuzione - Importazione Film e Telefilm; Doppiaggio; Produzione Cinematografica, Televisiva e Cartoni animati "assunti a tempo indeterminato"; Sviluppo e stampa; Teatri di posa)

Addì 30 novembre 1994 tra l'Anica - Associazione nazionale industrie cinematografiche e audiovisive […], l'Unpf - Unione nazionale produttori film […], l'Undf - Unione nazionale distributori film […], l'Unitc - Unione nazionale industrie tecniche cineaudiovisive […], l'Unics - Unione nazionale industrie cinetelevisive specializzate, con la partecipazione di una delegazione […] con l'assistenza […] dell'Anica […] e della Confindustria […], l'Associazione sindacale Intersind […], la Filis-Cgil, Federazione italiana lavoratori informazione spettacolo […] assistiti da una delegazione di Dirigenti sindacali e di Lavoratori del Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, la Fis-Cisl, Federazione informazione e spettacolo […] assistita da una delegazione composta dalle segreterie territoriali e dai lavoratori di settore, la Uilsic-Uil - Unione italiana lavoratori stampa spettacolo informazione cultura […]

Premesso
[…]
che in relazione a ciò le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto per il periodo di relativa validità; nel quadro di quanto sopra convenuto e stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti da aziende inquadrate nei settori sopra indicati.
Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene
1) che il presente contratto è applicabile ai dipendenti, impiegati ed operai, della produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati (per quanto attiene al personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed escluso il personale addetto alle troupes delle produzioni cinematografiche); da Aziende di distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm; da Aziende che gestiscono teatri di posa; da Stabilimenti di sviluppo e stampa; da Stabilimenti di doppiaggio, nonché ai lavoratori delle categorie speciali o intermedie dipendenti da Aziende che gestiscono teatri di posa e da Stabilimenti di doppiaggio;
2) che il presente contratto sarà costituito da una parte normativa generale suddistinta nelle regolamentazioni per gli operai, per gli impiegati e nella parte comune e nei seguenti accordi particolari di settore con relative tabelle retributive:
- Aziende di distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm;
- Stabilimenti di doppiaggio;
- Aziende di produzione cinematografica, televisiva e di cartoni animati, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- Aziende esercenti lo sviluppo e la stampa;
- Aziende che gestiscono teatri di posa.
Inoltre, agli accordi di settore per le Aziende che gestiscono teatri di posa e per gli Stabilimenti di doppiaggio film è unita una regolamentazione per le categorie speciali o intermedie, anche tali categorie peraltro essendo regolate dalla Parte I - Comune della parte normativa generale.
Fermo restando quanto sopra, le parti si danno atto della necessità di interventi nei confronti delle forze politiche e delle Autorità di Governo competenti, allo scopo di promuovere lo sviluppo ed un impulso innovativo a tutto il settore dell'audiovisivo sia dal lato della produttività tecnico-economica delle imprese, sia da quello della tutela dell'occupazione.

Testo Unificato
Parte I - Comune
Art. 1. - Natura dei contratti individuali

I contratti individuali di lavoro possono essere, nei limiti consentiti dalla legge:
a) a tempo indeterminato; b) a tempo determinato.
Nel contratto a tempo determinato la previsione del termine dovrà risultare da atto scritto.

Art. 2. - Assunzione
[…]
All'atto dell'assunzione il datore di lavoro rilascerà una lettera di assunzione, copia della quale dovrà essere controfirmata dal lavoratore, dalla quale risulteranno:
[…]
f) eventuali altre pattuizioni che non potranno peraltro derogare da quanto previsto dal presente contratto di lavoro.

Art. 5. - Visita medica
Il lavoratore all'atto dell'assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dall'azienda.

Art. 7. - Riposo settimanale
Come previsto dalla legge, ogni lavoratore ha diritto nel corso della settimana ad una giornata di riposo che dovrà coincidere di regola con la domenica.
In considerazione di particolari esigenze di lavoro l'azienda può richiedere dai suoi dipendenti il lavoro nella domenica, spostando il riposo settimanale in un altro giorno non festivo della settimana successiva o, in mancanza, indennizzando i lavoratori mediante retribuzione di una paga globale giornaliera a titolo di riposo settimanale compensativo.
Indipendentemente dalla concessione del riposo settimanale nel corso della settimana successiva o dall'indennizzo per il riposo compensativo, il lavoro prestato nelle domeniche verrà retribuito secondo la disposizione dell'art. 14 del Testo Unificato - Parte I - Comune e degli articoli sulle percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo di cui ai singoli accordi particolari di settore.

Art. 8. - Abiti di lavoro
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, debbono essere forniti dalle aziende, gratuitamente, in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

Art. 13. - Orario di lavoro
Si conviene che l'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali fermo restando che la durata normale dell'orario di lavoro è quella prevista dalle norme di legge e dalle relative deroghe ed eccezioni.
L'orario contrattuale di 40 ore settimanali verrà distribuito di norma e salvo particolari esigenze produttive su cinque giorni.
È fatto salvo il principio dello scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore limitatamente al lunedì seguente.
Resta peraltro fermo che a tutti gli effetti degli istituti contrattuali il sabato, o comunque la seconda giornata non lavorata per effetto della ripartizione dell'orario su cinque giorni alla settimana, sarà considerato giornata lavorativa.
Nel caso di orario spezzato, la pausa giornaliera non potrà di norma essere superiore alle due ore. Particolari esigenze comportanti il superamento di tale limite costituiranno oggetto di esame a livello aziendale.
Per i turnisti e per coloro che svolgono lavoro continuo, sarà riconosciuta una mezz'ora di pausa retribuita nell'arco della giornata lavorativa, fatta eccezione del sabato, nella quale giornata non si farà luogo alla attribuzione della pausa. salvo che in detta giornata tali lavoratori non prestino orario pieno.
La pausa dovrà essere applicata in modo da non causare detrimento alla produzione e pertanto gli impianti ed i macchinari cui il lavoratore è adibito dovranno rimanere in funzione.
In alternativa potrà essere concordata la corresponsione di una indennità sostitutiva della mezz'ora di pausa.
La distribuzione dell'orario di lavoro sarà effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni Interne.
Gli istituti contrattuali riferiti a giornata lavorativa sono ragguagliati a giornate di retribuzione pari a 1/6 dell'orario settimanale contrattuale.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme sull'orario di lavoro eventualmente contenute negli accordi particolari di settore.
Per i lavoratori discontinui o svolgenti mansioni di attesa e custodia l'orario contrattuale di lavoro è di 48 ore settimanali. […]
Per la categoria dei guardiani notturni ci si richiama alle speciali disposizioni e consuetudini.
Fermo restando l'orario settimanale contrattuale di 40 ore, verrà effettuata, su base annua, una riduzione di tre gruppi di otto ore ciascuno cosi articolate:
- una giornata (otto ore) a decorrere dall'1 gennaio 1987;
- una ulteriore giornata (otto ore) a decorrere dall'1 luglio 1987;
- una ulteriore giornata (ottobre) dall'l aprile 1988;
cui si aggiungono altri due gruppi di riduzione di otto ore ciascuno, così articolate:
- una giornata (otto ore) a decorrere dal 1° gennaio 1991;
- una giornata (otto ore) a decorrere dal 1° gennaio 1992.
Quanto sopra anche in relazione alla previsione del protocollo 22 gennaio 1983.
Le riduzioni di cui sopra non si applicano, fino a concorrenza, nelle situazioni in atto aziendalmente per effetto di riduzioni di orario già intervenute comportanti regimi di orario più favorevoli per i lavoratori.
La riduzione su base annua di cui sopra sarà attuata dalle aziende tenendo conto delle esigenze tecnico produttive e fruita dai lavoratori nell'arco dell'anno solare.
[…]

Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno, festivo
[…]
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Le prestazioni straordinarie saranno contenute per ciascun lavoratore nel limite di 200 ore annue.
Le limitazioni sopra indicate non riguardano i lavoratori discontinui.
Sono altresì escluse dalle limitazioni di cui sopra le prestazioni giustificate da esigenze di riparazioni, manutenzioni, e lavaggi. Ferma rimanendo l'esigenza imprescindibile di effettuare le operazioni sopraindicate e la responsabilità tecnica dell'azienda in materia, la direzione aziendale d'intesa con le RSU in un apposito incontro stabilirà le modalità con le quali intende attuare dette prestazioni.
Nel caso di personale di produzione impiegato nelle operazioni di manutenzione e lavaggi degli impianti, l'azienda si avvarrà nella richiesta di prestazioni straordinarie del criterio della rotazione.
Sono anche esclusi dalle limitazioni delle prestazioni straordinarie i dipendenti del settore dei Teatri di Posa che esplicano la propria opera in stretta connessione con gli addetti alle troupes per la produzione di film. L'azienda sentite le RSU stabilirà l'elenco delle mansioni interessate a detta deroga.
Con la cadenza bimestrale e a scopo informativo la direzione aziendale darà comunicazione alle RSU delle ore di lavoro straordinario effettuate.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere disposto e autorizzato dall'azienda.

Art. 15-bis - Contratto a tempo determinato
Ai sensi e agli effetti dell'art. 23 della L. 56/87, le parti stipulanti concordano che, in aggiunta alle ipotesi di cui alla L. 230/62, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro nei seguenti casi:
a) in concomitanza con i periodi di più intensa attività del settore cineaudiovisivo, coerentemente con l'obiettivo di prolungamento della stagione cinematografica, nonché per far fronte a commesse straordinarie e picchi di produzione non programmabili;
b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per ferie, od in aspettativa (ex-art. 53), esclusi i casi di chiusura totale dell'unità produttiva;
c) per l'esecuzione di lavori particolari che per le loro caratteristiche e specificità richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle utilizzate nell'impresa;
d) per far. fronte a carenze di organico dovute a situazioni anomale determinate da assenze per malattia e gravidanza;
e) in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di cui all'art. 15, per l'assunzione di un altro lavoratore per coprire le ore residue rispetto al regime di orario a tempo pieno.
Resta inteso che il numero massimo dei lavoratori assumibili contemporaneamente a tempo determinato per le fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e c) non potrà eccedere il 20% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Le frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale di cui sopra si intendono arrotondate all'unità superiore.
Circa le assunzioni con contratto a termine da stipulare nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, la Direzione aziendale comunicherà tempestivamente alle RSU, ai fini delle relative verifiche, il numero dei lavoratori interessati e la particolare fattispecie utilizzata.
Dichiarazione a Verbale
Le parti si danno atto che nel settore dei Teatri di posa, considerate le particolari caratteristiche ed esigenze del comparto, la percentualizzazione di cui al 2° comma potrà essere elevata di intesa con le RSU.

Art. 15-ter - Contratto di formazione e lavoro
In ordine all'istituto dei contratti di formazione e lavoro, le parti convengono di incontrarsi a livello nazionale, successivamente alla piena entrata in vigore della L. 451/94 e alla definizione dell'Accordo Interconfederale attualmente in corso di negoziazione, per effettuare una ricognizione ed una valutazione dei relativi contenuti, avuto riguardo ai problemi applicativi per le aziende associate del settore cineaudiovisivo, con l'obiettivo di agevolarne il più ampio utilizzo.
Resta inteso che fino ad allora sarà data piena applicazione all'Accordo Interconfederale del 18/12/88, come modificato dall'Accordo Interconfederale 31/1/95, allegati in appendice al presente contratto.

Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 24. - Ferie
[…]
Non e ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie, ma in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva in misura corrispondente alla retribuzione per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
[…]
Nota a verbale
Nel corso di ciascun anno feriale del settore dello sviluppo e stampa che abbiano prestato continuativamente servizio in camera oscura per oltre tre mesi, beneficeranno di un giorno di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori; coloro che abbiano prestato continuamente servizio in camera oscura per oltre sei mesi beneficeranno di due giorni di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori.
Ai fini di cui sopra non si intendono « camere oscure » quei luoghi di lavoro in cui le lavorazioni vengono svolte in condizioni normali di luce.

Art. 25. - Igiene e sicurezza del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirò al termine del lavoro.
Nella materia della sicurezza del lavoro le parti dichiarano di conformarsi altresì alle indicazioni dell'Accordo Interconfederale 22/6/l995 riprodotto in allegato.

Art. 26. - Ambiente di lavoro
In conformità ed in applicazione ai criteri di cui all'articolo 9 della legge n. 300/1970 le RSA hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra, qualora da fatti e circostanze evidenti si evinca la necessità di procedere a rilevazioni ambientali, le RSA concorderanno con la direzione aziendale la scelta dell'Ente di diritto pubblico specializzato nel campo specifico cui la rilevazione attiene.
Le eventuali spese, se previste dallo Statuto dell'Ente - purché congiuntamente designato - saranno a carico dell'azienda.
Le risultanze degli esami saranno poste a disposizione delle due parti interessate.
Il personale dell'Ente che svolge le rilevazioni è tenuto al segreto professionale sui processi lavorativi di cui viene a conoscenza.
Effettuate le prime rilevazioni dei fattori di nocività, le successive eventuali saranno effettuate in dipendenza di obiettive alterazioni dell'ambiente di lavoro o di modifiche strutturali significative dell'impianto che le rendessero necessarie ai fitti della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Anche in tale ipotesi, la scelta dell'Ente di diritto pubblico specializzato nel campo specifico cui la rilevazione attiene sarà effettuata di comune accordo tra la direzione aziendale e la RSA.
Nei casi in cui a seguito delle indagini ambientali vengano individuate situazioni di particolare rischio, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
Per i lavoratori soggetti alle visite periodiche di legge per coloro che saranno sottoposti agli accertamenti medici di cui sopra viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale.
L'individuazione dei lavoratori soggetti alle visite periodiche di legge avverrà in sede aziendale tra la direzione e la RSA.
In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
1) visite di assunzione;
2) visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge o ai sensi di quanto sopra convenuto;
3) visita di idoneità compiuta da Enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge 300/1970;
4) gli infortuni e le malattie professionali.
Il libretto sanitario di rischio sarà compilato a cura dell'azienda e potrà essere consultato dal lavoratore interessato.
Le parti convengono sulla necessità di promuovere una politica adiva dell'ambiente di lavoro, e a tal fine potranno tenere incontri a livello nazionale e/o territoriale diretti a sensibilizzare le Autorità competenti anche nel quadro di una più completa attuazione della legge di riforma sanitaria, nonché per la stipulazione, in quanto dovute, di convenzioni con istituti specializzati.

Art. 27. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
In materia si richiamano le disposizioni di legge sia per quanto concerne gli obblighi di assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
Per quanto non previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 29. - Gravidanza e puerperio
Per la tutela delle lavoratrici madri durante lo stato di gravidanza e puerperio nonché per il relativo trattamento, si fa riferimento alla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 30. - Regolamento interno
L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dal vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne o successivi, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 31. - Disciplina aziendale
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere in grado i lavoratori di conoscere, oltre i propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nell'esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 34. - Multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore che, in via esemplificativa:
[…]
b) ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo
c) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) introduca bevande alcoliche nei locali dell'azienda senza l'autorizzazione della Direzione;
e) costruisca nei locali dell'azienda oggetti per proprio uso, svolga lavoro per proprio conto o per conto di terzi diversi dal datore di lavoro;
f) rechi offesa ai compagni di lavoro e in genere al personale addetto all'azienda;
g) sia trovato addormentato;
h) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperperi non gravi di materiale dell'azienda;
i) non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
m) sia sorpreso a fumare nei luoghi ove e vietato;
n) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni della presente regolamentazione o dei regolamenti interni, o commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.

Art. 35. - Licenziamento per mancanze
Salvo quanto disposto dai precedenti articoli in materia di sanzioni disciplinari, per le mancanze di particolari gravità il lavoratore incorre nel licenziamento con preavviso omero senza preavviso (o, nel caso di contratto a termine, con risoluzione anticipata del contratto senza diritto ai compensi per il periodo mancante allo scadere del termine) ma con trattamento di fine rapporto (o del cosiddetto premio di fine lavoro ex lege 230/1962).
Incorre nel licenziamento senza preavviso il lavoratore che commetta mancanze relative a doveri, anche se non richiamati dalla presente regolamentazione, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, che producano all'azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in concomitanza col rapporto di lavoro, come ad esempio:
[…]
c) abbandono del posto di lavoro, o atti colposi che implichino pregiudizio o alla integrità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, ivi compresa la stabilità delle opere anche provvisionali o gravi danni agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali, e pregiudizio all'igiene ed alla sicurezza del lavoro;
d) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, o rissa nei locali della azienda che causi grave perturbamento alla vita aziendale o grave offesa ai compagni di lavoro;
e) mancanza o trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, che costituiscano recidiva in quanto nei due anni precedenti siano stati già applicati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
f) inosservanza del divieto di fumare quando questo sia apposto ai fini di evitare l'incendio di materie infiammabili e danni al materiale in lavorazione;
g) guasto o danneggiamento volontario di materiale dell'azienda;
h) trafugamento di schede, di disegni di macchine o di utensili o commercio di materiale illustrativo di prove o di procedimenti di lavorazione;
i) insubordinazione verso i superiori;
l) abbandono ingiustificato del posto da parte dei guardiani, custodi, portinai e personale di vigilanza.

Art. 41. - Consegna e conservazione utensili e materiale
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve far richiesta al suo superiore diretto.
Egli e responsabile degli utensili e dell'abito di lavoro che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 37 (« Trattenute per risarcimento danni») del Testo Unificato - Parte I - Comune, del presente contratto.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 44. - Sospensione ed interruzione del lavoro
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 45. - Accordi Interconfederali
Gli accordi interconfederali vigenti fra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e l'Associazione Sindacale Intersind, nell'ambito delle rispettive rappresentanze e le Confederazioni dei lavoratori interessate, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 49. - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali per il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno di competenza delle Organizzazioni sindacali che hanno stipulato il presente contratto.

Art. 51. - Mobilità orizzontale
La Azienda con più di 35 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro le RSU e il sindacato territoriale di categoria convocato tramite l'Associazione imprenditoriale, di competenza degli spostamenti non temporanei nell'ambito aziendale che interessino significative aliquote di lavoratori.
Gli incontri si svolgeranno in sede associativa con la partecipazione delle parti direttamente interessate.

Art. 52. - Rapporti tra società di distribuzione nazionali e agenzie di zona per l'applicazione del presente contratto
Le società di distribuzione nazionale che si servono di agenti di zona inseriranno tra le clausole del loro contratto di agenzia, una clausola risolutiva del contratto stesso che obblighi gli agenti ad adottare, nei riguardi del personale dipendente dai detti agenti, il presente contratto di lavoro.
In occasione degli incontri organizzati nell'ambito dell'osservatorio, l'Unione Nazionale Distributori Film, fornirà alle Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria notizie circa lo stato di applicazione di quanto riportato nel precedente comma.

Art. 55 - Portatori di handicap
Le aziende si adopereranno, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, per dare idonea soluzione al problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap avviati obbligatoriamente ai sensi della legge n. 482/1968.

Art. 59. - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Le parti si danno atto che le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle RSU nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal protocollo del 23 luglio 1993 e dall'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993.
Viene pertanto recepito l'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.
Resta fermo, relativamente alla costituzione delle RSA, il disposto dell'art. 19 della L. 300/70, come modificato dal referendum abrogativo dell'1/6/1995.

Art. 60. - Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali e le Organizzazioni provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto hanno diritto di affiggere su appositi spazi che il datore di lavoro ha obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati in materia di interesse sindacale e del lavoro.
Le comunicazioni dovranno essere firmate dai rappresentanti sindacali aziendali o dai segretari responsabili delle Organizzazioni sindacali.
Le copie delle comunicazioni da affiggere dovranno essere tempestivamente comunicate alle Direzioni aziendali.
Il contenuto della comunicazione affissa non dovrà risultare lesivo del rispetto e dell'onorabilità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa.

Art. 61. - Assemblea
Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le riunioni avranno luogo in locali messi a disposizione di volta in volta dall'azienda nell'unità produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]

Art. 63. - Osservatorio
Le parti, nell'assumere come proprio lo spirito del protocollo del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, dichiarano di voler promuovere un assetto di relazioni industriali conforme agli indirizzi e alle finalità del protocollo stesso.
A tal fine le parti attribuiscono all'autonomia della contrattazione collettiva funzione essenziale per la gestione delle relazioni di lavoro mediante il metodo partecipativo, funzionale al consolidamento e allo sviluppo delle potenzialità del settore, sia sotto l'aspetto economico e produttivo sia con riferimento all'occupazione, anche per il tramite di possibili interventi, nei confronti degli organi governativi, diretti all'adozione di misure in grado di corrispondere adeguatamente alle esigenze di valorizzazione del settore;
Ciò premesso, le parti, nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza dell'andamento e delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle sue esigenze, convengono di costituire un Osservatorio nazionale, composto pariteticamente da esponenti delle Unioni aderenti all'Anica e dell'Intersind per le aziende ad essa associate, nonché delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria.
L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento più idoneo per consentire alle parti di disporre di un quadro aggiornato della situazione economica e produttiva del settore e delle sue prospettive di sviluppo, con specifico riferimento alle problematiche di relazioni industriali più significative.
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. l'osservatorio esaminerà in particolare, con la periodicità ritenuta opportuna in relazione alle specifiche esigenze, i seguenti argomenti:
- andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei singoli comparti e dell'intero settore;
- andamento e prospettive degli investimenti, anche in rapporto a nuovi insediamenti e relative localizzazioni;
- evoluzione delle tecnologie, della struttura produttiva, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione e delle professionalità;
- andamento e prospettive dell'occupazione. sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in rapporto alle caratteristiche del mercato del lavoro e ad una sua gestione diretta a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Particolare attenzione verrà riservata alle problematiche dell'occupazione giovanile e di quella femminile, con l'impegno à fornire. anche tramite le iniziative dell'apposito Gruppo di lavoro paritetico nazionale, idonei orientamenti per favorire la migliore realizzazione delle pari opportunità;
- problematiche ed iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, nell'intento di valorizzare la qualificazione e lo sviluppo delle risorse umane;
- problematiche dell'ambiente di lavoro e della sicurezza, anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni.
Per consentire l'approfondimento delle problematiche suindicate, verranno utilizzati anche elementi elaborati dalla Banca Dati dell'Anica, elementi che. non rivestendo carattere di riservatezza, possano risultare utili agli effetti dell'arricchimento del quadro informativo complessivo riguardante situazioni e prospettive produttive, investimenti, innovazione, mercato e occupazione.
Le parti possono congiuntamente richiedere alla Banca Dati dell'Attica ulteriori elementi di informazione, finalizzati ad ulteriori analisi ed approfondimenti.
L'attività dell'osservatorio nazionale potrà anche prevedere fasi di informazione\consultazione a livello territoriale, strutturate nei termini seguenti.
Di norma annualmente, a livello territoriale, ciascuna delle Unioni aderenti e l'Intersind per le aziende ad essa associate, forniranno alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle imprese associate, riguardanti le prospettive produttive le previsioni degli investimenti complessivi.
Le predette Associazioni imprenditoriali porteranno a conoscenza delle Organizzazioni territoriali nazionali di categoria dei lavoratori la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età.
In tale sede potranno anche esser esaminati programmi che comportano nuovi insediamenti industriali con riferimento alle prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulla mobilita nel territorio.
Nel corso dell'incontro le parti potranno esaminare congiuntamente gli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni. esprimendo le loro autonome valutazioni.
Potranno costituire altresì oggetto di esame le problematiche concernenti formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, quelle relative all'ambiente e alla sicurezza.
Inoltre gli incontri di cui sopra potranno essere richiesti da una delle parti anche in caso di notevole alterazione dei livelli occupazioni di un settore.
L'Osservatorio e costituito pariteticamente da 6 componenti per ciascuna delle due parti; per la propria attività si avvale di una segreteria tecnica istituita presso l'Anica.

Art. 65. - Innovazioni tecnologiche
Nel caso di attuazione di nuovi procedimenti meccanici o di sistemi di produzione o di riorganizzazione del lavoro che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi relativi ai livelli di occupazione e alla qualificazione professionale, le aziende prima dell'entrata in servizio di tali procedimenti e sistemi tramite l'Anica e l'Intersind, ne daranno tempestiva notizia alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori al fine di esaminare le situazioni derivanti dalle suddette innovazioni.
Gli incontri si svolgeranno in sede associativa con la partecipazione delle parti direttamente interessate.
Le direzioni aziendali e le RSU assistite dalle rispettive Organizzazioni territoriali, esamineranno i programmi che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie o la riorganizzazione lavoro, che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi significativi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, la modifica dei processi produttivi.

Art. 66. - Appalti
In tema di appalti le parti fanno riferimento alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, relativa al divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi.
Le parti stipulanti convengono sulla esigenza di ottimizzare le capacita produttive interne nella logica della migliore utilizzazione delle risorse con specifico riferimento alla qualità e alla quantità della produzione cinematografica.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le aziende provvederanno ad inserire nei contratti di appalto una apposita clausola che preveda l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.

Art. 68. - Contrattazione aziendale
In materia di contrattazione aziendale, le parti riconfermano e fanno propri i principi fissati al punto 3 del capitolo 2 Assetti contrattuali del protocollo 23 luglio 1993.
In proposito si precisa quanto segue:
- la contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL;
- la contrattazione aziendale è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal presente CCNL, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese;
[…]

Accordo particolare di settore distribuzione film
Parte II - Impiegati
Art. 1. - Assicurazione infortuni viaggiatori

Le aziende provvederanno ad assicurare i propri viaggiatori contro gli infortuni da incidenti di viaggio, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4 del T.U. delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (Inail), con una compagnia di assicurazioni di loro scelta e con i massimali di oro mensilità di retribuzione per il caso di morte e di dieci mensilità di retribuzione per il caso di invalidità permanente.

Accordo particolare di settore doppiaggio film
Parte I - Comune
Art. 2. - Orario di lavoro:

Norma transitoria

Le parti nel prendere atto che il normale orario di lavoro degli stabilimenti di sincronizzazione sarà di norma distribuito in parti egualmente ripartite, ravvisano l'esigenza di armonizzare all'interno di tale orario i vari aspetti dell'attività produttiva in una logica di contenimento dei costi di produzione. Pertanto procederanno, in occasione del rinnovo dell'accordo per la regolamentazione degli attori-doppiatori a ricercare la convergenza tra l'orario di otto ore degli stabilimenti di sincronizzazione e quello dei turni dei doppiatori.

Accordo particolare di settore produzione cinematografica (Lavoratori assunti a tempo indeterminato)
Parte I - Comune
Art. 1. - Orario di lavoro

In caso di orario spezzato l'orario giornaliero sarà interrogo da una pausa di almeno un'ora che non sarà retribuita e che normalmente cadrà dopo la quarta ora di lavoro, salvo diverse esigenze delle aziende.
Tra una giornata lavorativa e l'altra dovrà intercorrere una pausa intermedia di almeno 8 ore.
[…]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri, e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dalla azienda.
Nei turni regolari periodici, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 3 della Parte I - Comune della presente regolamentazione di settore
Per l'impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la disposizione stabilita dal normale orario di fabbrica.

Art. 3. - Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
L'effettuazione di lavoro straordinario o festivo dovrà essere preavvisato dall'azienda nella giornata lavorativa precedente a quella in cui sarà effettuato, salvo caso di esigere impreviste o casi eccezionali.
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla Legge n. 653 del 26 aprile 1934 per la tutela del lavoro delle donne e dei minori dovrà essere retribuita.
Sono esclusi dalla maggiorazione per il lavoro notturno i guardiani notturni.

Parte II - Operai
Art. 1. - Abiti da lavoro

I lavoratori di cui all'art. 8 del Testo Unificato Parte I - Comune sono i seguenti: addetti alla riparazione delle macchine sviluppatrici, alle Lanerie, alle caldaie, alla pulizia delle sviluppatrici, ai bagni.
È fatto obbligo a tutte le operaie addette alle lavorazioni o alla pulizia di portare una cuffia che sarà fornita a cura dell'azienda.

Art. 2. - Indennità per lavorazioni nocive, pericolose e svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Nel caso in cui ci fossero lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, il relativo speciale trattamento economico sarà stabilito da apposito accordo aggiuntivo.

Accordo particolare di settore teatri di posa
Parte I - Comune
Art. 1. - Orario di lavoro

L'orario di lavoro giornaliero è diviso di regola in due turni di 4 ore ciascuno: dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.
L'azienda concederà al lavoratore un'ora di riposo intermedio, di regola tra le 12 e le 13 senza retribuzione. Nessuna pausa sarà concessa il sabato nel caso che il lavoro svolto sia solo di 3 ore.
In caso di giustificate esigenze l'azienda potrà modificare il suddetto orario purché lo stesso rientri nei limiti tra le ore 7 antimeridiane e le 19 pomeridiane.

Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva al lavoratore spetta un riposo continuativo non inferiore a otto ore.
Se tale disposizione non viene osservata, al lavoratore spetta una maggiorazione del 100% sulla paga oraria globale per le ore di lavoro che mancano al compimento delle odo ore di riposo.
Al lavoratore chiamato a prestare la sua opera in giornate festive, verrà corrisposta l'intera paga giornaliera od il corrispettivo del mancato riposo.
Nel caso che il turno di lavoro iniziato nella giornata precedente alla giornata festiva si protraesse oltre le 24, verrà usato al Lavoratore il seguente trattamento: le ore di lavoro dalla prima sino all'ottava verranno maggiorate ognuna del 15%; nel caso poi che il lavoro si protraesse oltre l'ottava ora, al lavoratore spetterà anche il mancato riposo.
Per le ore straordinarie il lavoratore non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore a 2 giornaliere o 12 settimanali.
[…]

Parte II - Operai
Art. 2. - Vitto

Per la colazione dovrà essere concessa un'ora di pausa non prima delle ore 11 antimeridiane e non oltre le ore 14. Se il lavoro si protrae oltre le ore 21, dovrà essere concessa una ulteriore pausa per il pasto; qualora non venisse concessa la pausa, al lavoratore spererà il cestino.
Negli stabilimenti sprovvisti di mensa aziendale e in quelli in cui la mensa stessa non funziona durante la pausa, al lavoratore spetterà il cestino.

Art. 3. - Lavoro fuori stabilimento
Per la lavorazione in esterni fuori stabilimento, l'orario avrà inizio e termine al momento dell'arrivo e della partenza sul luogo di lavorazione.
Fermo restando l'orario di lavoro complessivo di otto ore e un'ora di pausa per tutte le località accessibili con i normali mezzi di trasporto pubblici e privati, sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore compenso pari ad un'ora lavorativa a titolo di indennizzo per il tempo stabilito per recarsi sul posto di lavorazione, sempre che questo sia fuori della cinta daziaria.
[…]
Al dipendente che lavori fuori dello stabilimento e non possa usufruire della mensa aziendale, dovrà essere attribuito il cestino.
Qualora il lavoro si svolgesse in zone nelle quali è prevista una speciale indennità determinata dalle locali autorità sanitarie, sarà corrisposta al lavoratore una maggiorazione del 100 per cento della normale paga giornaliera.

Parte III - Intermedi
Art. 4. - Vitto

Per la colazione dovrà essere concessa un'ora di pausa non prima delle ore 11 antimeridiane e non oltre le 14. Se il lavoro si protrae oltre le 21, dovrà essere concessa una ulteriore pausa per il pasto; qualora non venisse concessa la pausa, al lavoratore spetterà il cestino, a meno che non sia stata concordata una indennità sostitutiva di mensa.
Negli stabilimenti sprovvisti di mensa aziendale e in quelli in cui la mensa stessa non funziona durante la pausa, al lavoratore spetterà il cestino.

Art. 5. - Lavoro fuori stabilimento
Per la lavorazione in esterni fuori stabilimento l'orario avrà inizio e termine al momento dell'arrivo e della partenza sul luogo di lavorazione.
Fermo restando l'orario di lavoro complessivo di otto ore e di un'ora di pausa per tutte le località accessibili con i normali mezzi di trasporto pubblici o privati, sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore compenso pari ad un'ora lavorativa a titolo di indennizzo per il tempo stabilito per recarsi sul posto di lavorazione, sempre che questo sia fuori della cinta daziaria. Nel caso in cui il luogo di lavorazione non fosse accessibile con i mezzi suddetti, l'orario avrà inizio al momento della partenza ed avrà fine al rientro in sede.
Al dipendente che lavori fuori dello stabilimento e non possa usufruire della mensa aziendale, dovrà essere attribuito il cestino, sempreché non sia stata concordata, una indennità sostitutiva di mensa.
Qualora il lavoro si svolgesse in zone nelle quali è prevista una speciale indennità determinata dalle locali autorità sanitarie, sarà corrisposta al lavoratore una maggiorazione del 100% della normale paga giornaliera.

Art. 8. - Applicabilità alle categorie speciali o intermedi
Per la regolamentazione delle categorie speciali o intermedi si fa riferimento per quanto da essa non disciplinato, alle nome del testo Unificato - Parte I Comune.