Categoria: 2010
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 25 ottobre 2010
Validità: 31.12.2012
Parti: Confartigianato Federazione Comunicazione, Cna Comunicazione e Terziario Avanzato, Casartigiani, Claai e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Comunicazione, Artigianato
Fonte: UILCOM-UIL

Sommario:

Durata e scadenza
Premessa
Sfera di applicazione
Nuovo Articolo 2 - Sistema di informazioni
• Osservatori

Nuovo art. 14 - Aggiornamento professionale
Art. 22 - Classificazione professionale unica
• Dichiarazione della parti

Art. 36 - Apprendistato Professionalizzante
2 - Età di assunzione (integrazioni)

6 Bis - Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato
7. - Retribuzione (modifiche)
Nuovo Articolo 38 - Contratto a tempo determinato
Nuovo Art. 63 Trattamento economico per malattie ed infortuni
a) Infortuni e malattie extraprofessionali
b) Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Nuovo articolo - Mobbing
Articolo nuovo - Diritto alle prestazioni della bilateralità
• Stralcio della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente CCNL
• Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo
• Norma transitoria
Articolo nuovo - Assistenza sanitaria integrativa
Parte economica
Conglobamento

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione.

Addì, 25 ottobre 2010 tra le associazioni artigiane: Confartigianato Federazione Comunicazione, Cna Comunicazione e Terziario Avanzato, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori: Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil si è convenuto il seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione del 28 marzo 2007 per i dipendenti delle imprese del settore della Comunicazione.

Premessa
Il testo del CCNL Area Comunicazione, di durata triennale, dovrà essere così composto:
• una "Parte generale" divisa in due sezioni "Relazioni sindacali e Bilateralità" e "Disciplina del rapporto di lavoro";
• una "Parte speciale" nella quale comprendere tutti quegli istituti che per la loro peculiare specificità devono rimanere distinti, in quanto tipici di un determinato settore o di determinate figure professionali;
Sono altresì conglobati in un'unica voce denominata "Retribuzione tabellare" i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (EDR).
Dal 1° luglio 2010 i lavoratori dipendenti delle imprese che non versano alla bilateralità hanno diritto ad un ulteriore elemento retributivo, non assorbibile, pari a 25 euro lordi mensili denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR).

Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica:
- alle imprese artigiane cosi come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi di imprese artigiane;
- alle micro imprese non artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi di queste;
- alle piccole e medie imprese, ai consorzi di imprese, che abbiano e mantengano le caratteristiche delle aziende artigiane;
operanti nei seguenti settori:
- arti grafiche:
- prestampa;
- stampa (tradizionale e digitale);
- legatoria;
- serigrafia;
- editoria;
- cartotecnica;
- grafica pubblicitaria;
- grafinformatica;
- studi di progettazione tecnico-grafica;
- fotografia, videofotografia ed affini;
- eliografie;
- copisterie;
- servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware (rientrano in tale attività quelle nelle quali l'implementazione e manutenzione di hardware risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici);
- la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, web ed affini);
- l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, ICT (rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici);
- i servizi innovativi rientranti nell'ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, direzionale, qualità ed affini), fatta eccezione per quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi professionali;
- le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, cali center, agenzie certificati e disbrigo pratiche, organizzazione eventi, interpretariato;
- la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.

Nuovo Articolo 2 - Sistema di informazioni
Osservatori

Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, ì processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane dell'area della comunicazione.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell’"Osservatorio nazionale" e degli "Osservatori regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente ceni, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica ed industriale. Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema). Compiti degli osservatori saranno:
- l'andamento della produttività ed il livello di efficienza e competitività del settore;
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, con particolare riferimento al Mezzogiorno, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di inserimento, occupazione femminile, lavoro a domicilio, ecc.;
- l'attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti dì enti pubblici, istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle necessità e delle prospettive del sistema di formazione professionale, finalizzato ad un diretto intervento a livello regionale delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro, dei fabbisogni formativi rilevati e delle risorse pubbliche all'uopo destinate;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- ambiente;
- struttura delle imprese e relative strutture tecnologiche;
- struttura occupazionale e fabbisogno di formazione;
- andamento della produttività e redditività delle imprese;
- pari opportunità;
- verifica relativa alle eventuali problematiche eventualmente insorte in merito alla nuova sfera d'applicazione contrattuale;
- l'andamento congiunturale con riferimento alle importazioni ed esportazioni dei prodotti;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici;
- le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine dì favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti dì finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL: esso sarà composto, in termini paritetici, da esponenti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL ed avrà sede in Roma, presso EBNA.
L'Osservatorio sì riunisce con cadenza almeno semestrale.
Nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione dei regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.
A livello regionale le parti si incontreranno per verificare le condizioni per la costituzione degli osservatori regionali.
Le Parti, nel darsi reciprocamente atto dell'importanza che l'Osservatorio Nazionale riveste per il sistema informativo del settore, individuano nell'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA) la sede nella quale avviare le attività del suddetto Osservatorio.

Nuovo art. 14 - Aggiornamento professionale
Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito pari a 20 annue, da usufruirsi all'interno dell'orario di lavoro, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro.
Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
Le parti concordano nell’individuare nell'Aggiornamento professionale uno strumento vitale per la crescita dei lavoratori e delle imprese.
Le trasformazioni in atto delle tecnologie, nella competizione di mercato e nell'offerta di prodotti/servizi che investono l'intero settore rendono necessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle professionalità.
Le Parti, nell'individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività, concordano nella necessità di ampliare i relativi piani formativi settoriali relativamente alle materie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla erogazione della formazione dei lavoratori ex art. 37 comma 4 del D. Lgs. 81/08.
Lo stesso, potrà essere arricchito e integrato da intese e accordi siglati dalle parti a livello regionale e/o locale, allo scopo di declinare ulteriormente ed in modo più specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di riferimento, quali sistemi produttivi locali o distretti industriali.

Art. 22 - Classificazione professionale unica
Dichiarazione della parti

Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una apposita Commissione paritetica istituita dalle Parti provvedere ad elaborare un documento tecnico per l'aggiornamento della classificazione del personale, con riferimento specifico alla Polivalenza e Polifunzionalità delle figure professionali di questi settori.

Art. 36 - Apprendistato Professionalizzante
2 - Età di assunzione (integrazioni)

Dopo il punto 2 dell'art. 36 "Età di assunzione" è aggiunto il seguente comma:
"Ai sensi dell'art. 49, c. 2, del D.Lgs. 276/2003 per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età".

6 Bis - Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato
Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 30 giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi di breve durata.
Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali.

Nuovo Articolo 38 - Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti, anche in relazione alla direttiva CE 99/70, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti casistiche:
1) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto (ad esempio malattia, maternità, aspettativa, ferie, ecc.);
2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;
3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato, non di carattere stagionale, cui non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
6) esigenze di professionalità e specializzazioni, diverse da quelle disponibili in forza, per l'esecuzione di commesse particolari.
A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1 e 2, è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U. n. 151/2001, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all’affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
b) Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 30% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lett. a), punti 1 e 2 del presente articolo.
Per fare fronte alle esigenze di cui ai punti 3 e 4 è consentita l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine per le aziende prive di dipendenti.
c) A livello regionale potranno essere individuate tra le parti ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.
[…]

Nuovo articolo - Mobbing
Le parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti convengono di affidare all'Osservatorio nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.

Articolo nuovo - Diritto alle prestazioni della bilateralità
Stralcio della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente CCNL:
5. a partire dal 1° luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalia bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:

a) Rappresentanza Sindacale 0,10% - 12,5 €
b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza 0,15% - 18,75 €
c) Ente Bilaterale Nazionale 0,01% - 1,25 €
d) Rappresentanza Imprese 0,25% - 31,25 €
e) Fondo sostegno al reddito 0,49% - 61,25 €

(questo importo è comprensivo dei 29 € stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione).

Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo:
[…]
• In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ebna della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere dì eventuali problematiche sul punto.
• Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
• La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.
• Le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2011 per la verifica dello stato di attuazione del nuovo sistema.

Norma transitoria
Al fine di consentire la necessaria gradualità per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo meccanismo, le parti concordano che le aziende in regola con in contributi alla bilateralità sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 1° luglio 2010, continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31/12/2010.