Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità del committente e dell'appaltatore per omicidio colposo e incendio colposo.

Era accaduto infatti che presso il reparto tornitura dello stabilimento della "L. s.p.a." si erano verificate due esplosioni: una, nel reparto torneria, l'altra, in uno dei due silos esterni, con conseguente vasto incendio, a seguito del quale C.C., F. P. e D.M.F., dipendenti della "L." avevano riportato gravi ustioni in conseguenza delle quali la C. era deceduta mentre gli altri lavoratori avevano riportato gravi lesioni.

In quella stessa giornata erano presenti nello stabilimento due operai della "D.G. s.r.l." - alla quale era stato commissionato dalla "L." il montaggio di un carroponte - impegnati in lavori di saldatura eseguiti su una guida collocata sopra i due condotti di aspirazione della ditta committente, che entravano nel reparto tornitura; lavori che producevano numerose scintille che ricadevano verso il basso.


Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, le esplosioni, susseguitesi a catena, erano state determinate dall'innesco delle polveri residue di lavorazione del poliestere; innesco ricondotto ai lavori di saldatura che la "D." stava eseguendo in prossimità delle tubazioni di convogliamento delle polveri; più specificamente, nell'accidentale contatto, provocato da un'errata manovra dell'operaio intento alla saldatura, tra l'elettrodo (elemento caldo) e la lamiera delle predette tubazioni.

Proprio nel tubo di aspirazione sopra il quale si stavano eseguendo i lavori di saldatura era stata notata la presenza di un foro.


Del grave incidente sono stati chiamati a rispondere il G. ed il D. quali amministratori e legali rappresentanti, rispettivamente, della "L. s.p.a." e della "D.G. s.r.l.", per la violazione, da parte di ambedue gli imputati, di precise norme antinfortunistiche.

 

Condannati, ricorrono in Cassazione - Rigetto.

 

La Corte afferma che, "nel caso in cui, come di specie, l'attività appaltata debba svolgersi, non in ambiente autonomo e separato, bensì a stretto contatto con le lavorazioni della ditta committente, al punto che ne restino coinvolti anche i dipendenti di quest'ultima, l'uno e l'altro hanno l'obbligo di cooperare anche al fine di predisporre le più idonee misure di protezione e di prevenzione dirette alla eliminazione di ogni rischio connesso con dette lavorazioni.


Di tale necessaria cooperazione, il committente, in quanto titolare dei poteri direttivi ed organizzativi generali inerenti tale sua posizione, assume, per legge, la posizione di coordinatore; di guisa che degli eventi lesivi dipendenti dalla mancata o carente coordinata previsione delle necessarie misure precauzionali, egli, unitamente all'appaltatore, non può non essere chiamato rispondere."


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
Dott. IACOPINO Silvana Giovan - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

  

 

sul ricorso proposto da:
1) G.P., N. IL (OMISSIS);
2) D.P., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2174/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore avv. Limentoni, che ha concluso per l'accoglimento con rinvio della sentenza impugnata ovvero il rinvio della
trattazione del ricorso in attesa della decisione della S.U..

 

 

 

 

FattoDiritto

 


1 - G.P. e D.P. propongono ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori, avvero la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, dell'11 novembre 2009, che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, del 29 gennaio 2008, che li ha ritenuti colpevoli dei delitti di omicidio colposo - commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio della lavoratrice C.C. - e di incendio colposo, riducendo, tuttavia, la pena inflitta dal primo giudice ad un anno e due mesi di reclusione, previo giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata.


I giudici del merito hanno ricostruito i fatti nei seguenti termini.

Il (OMISSIS), intorno alle ore 13, presso il reparto tornitura dello stabilimento di (OMISSIS) della "L. s.p.a." si erano verificati due esplosioni: una, nel reparto torneria, l'altra, in uno dei due silos esterni, con conseguente un vasto incendio, a seguito delle quali C.C., F. P. e D.M.F., dipendenti della "L." avevano riportato gravi ustioni in conseguenza delle quali la C. era deceduta mentre gli altri lavoratori avevano riportato gravi lesioni.

 

In quella stessa giornata erano presenti nello stabilimento due operai della "D.G. s.r.l." - alla quale era stato commissionato dalla "L." il montaggio di un carroponte - impegnati in lavori di saldatura eseguiti su una guida collocata sopra i due condotti di aspirazione della ditta committente, che entravano nel reparto tornitura; lavori che producevano numerose scintille che ricadevano verso il basso.


Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, le esplosioni, susseguitesi a catena, erano state determinate dall'innesco delle polveri residue di lavorazione del poliestere; innesco ricondotto ai lavori di saldatura che la "D." stava eseguendo in prossimità delle tubazioni di convogliamento delle polveri; più specificamente, nell'accidentale contatto, provocato da un'errata manovra dell'operaio intento alla saldatura, tra l'elettrodo (elemento caldo) e la lamiera delle predette tubazioni.

Proprio nel tubo di aspirazione sopra il quale si stavano eseguendo i lavori di saldatura era stata notata la presenza di un foro.


Del grave incidente sono stati chiamati a rispondere il G. ed il D. quali amministratori e legali rappresentanti, rispettivamente, della "L. s.p.a." e della "D.G. s.r.l.", ed inoltre P.R., dipendente di quest'ultima azienda, che stava eseguendo i lavori di saldatura.


Assolto quest'ultimo, i giudici del merito, richiamati, in particolare, i pareri espressi dal consulente del PM, hanno affermato la responsabilità del G. e del D., avendo ritenuto che l'incidente fosse stato determinato dalla violazione, da parte di ambedue gli imputati, di precise norme antinfortunistiche.


Il G., hanno sostenuto i giudici del merito, non aveva preso in alcuna considerazione, sia nel documento aziendale relativo alla valutazione dei rischi, sia nella esecuzione dei lavori appaltati alla ditta "D.", il pericolo di esplosione delle polveri residue delle lavorazioni - connesso con il trasporto pneumatico delle stesse attraverso le condotte dell'impianto di aspirazione e del tutto prevedibile (anche perchè un incidente analogo si era verificato nel (OMISSIS))-; inoltre, non aveva fornito alla "D." più precise notizie circa i rischi specifici della lavorazione e le più idonee misure di prevenzione da adottare.

Il G., in sostanza, aveva consentito alla "D." di eseguire lavori di saldatura fortemente rischiosi, poichè i suoi operai lavoravano con fiamme libere in prossimità del punto di esplosione.

Il D., da parte sua, non si era adeguatamente informato sulla natura del materiale contenuto nei tubi di aspirazione, in prossimità dei quali i suoi dipendenti stavano eseguendo i lavori di saldatura, e sulle eventuali situazioni di pericolo che ne potevano derivare.


Ambedue gli imputati, inoltre, non avevano cooperato all'attuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e non avevano coordinato i rispettivi interventi; non avevano adeguatamente informato i dipendenti circa i rischi specifici cui erano esposti a seguito dei lavori in corso; più in generale, non avevano adottato le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica indicano come necessarie ai fini della tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.


Avverso la decisione della Corte territoriale ricorrono, dunque, i due imputati che deducono:

1) G.P.: a) violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità affermata, secondo il ricorrente, a causa dell'errata interpretazione ed applicazione di detta norma in ordine a contenuti ed ai limiti dell'obbligo di cooperazione che la stessa impone al committente nei confronti dell'appaltatore.

A tale obbligo, si sostiene nel ricorso, l'imputato si era correttamente uniformato, avendo informato l'appaltatore delle caratteristiche della lavorazione e della presenza di materiale infiammabile, nonchè i propri dipendenti dei pericoli ad essa connessi; tra i due imputati, inoltre, vi era stato anche un preciso accordo che prevedeva che le operazioni di saldatura fossero eseguite posizionando, tra le saldature e le macchine, dei pannelli di protezione.

Il G., dunque, avrebbe fatto tutto quanto gli competeva per assicurare lo svolgimento in sicurezza dei lavori appaltati e non poteva esser chiamato a rispondere di condotte indebite attribuibili a chi aveva la specifica responsabilità nell'esecuzione delle opere commissionate, sul quale gravavano anche precisi obblighi di sicurezza;

 

b) Violazione dell'art. 183 c.p., comma 2, in relazione alla mancata revoca del condono, applicato dal primo giudice ex L. n. 241 del 2006, con contestuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenuta più favorevole in quanto determina, realizzatesi le condizioni previste dalla legge, l'estinzione del reato, non solo della pena, come nel caso dell'indulto.

 

2) D.P., attraverso i difensori, che hanno prodotto separati, ma sostanzialmente conformi, motivi di ricorso, il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermata sussistenza del nesso di causalità tra la condotta attribuita all'imputato e l'evento.

Nel suo argomentare, sostiene il ricorrente, la Corte territoriale - secondo la quale l'innesco dell'esplosione era stato causato da un incidente occorso all'operaio saldatore, che avrebbe inavvertitamente fatto cadere sia la pinza porta elettrodo sia la pinza di terra sopra la condotta di polveri esplodenti causandone la foratura e quindi l'innesco di una deflagrazione - non avrebbe tenuto conto: a) delle dichiarazioni rese dal teste oculare A.I., il quale ha negato che l'incidente, come ricostruito dai giudici del merito, si fosse in realtà mai verificato; b) dell'impossibilità di collocare l'innesco dell'esplosione in corrispondenza del foro rinvenuto nella tubazione dell'impianto di aspirazione delle polveri; essendo stato accertato, sostiene il ricorrente, che la prima esplosione si è verificata nel reparto torneria e la seconda nel silos esterno, non potrebbe ritenersi possibile - dato che al momento dell'esplosione detto impianto era in funzione e che le polveri viaggiavano dal reparto torneria verso il silos - che l'innesco fosse partito in corrispondenza di quel foro, situato a metà strada tra i due punti in cui si sono verificate le esplosioni; in altri termini, se fosse partito in corrispondenza di quel foro, l'innesco avrebbe seguito la corrente dell'impianto di aspirazione e la prima esplosione si sarebbe verificata nel silos, non nel reparto torneria.

A tali obiezioni, il giudice del gravame avrebbe risposto in termini del tutto incoerenti, ovvero riportandosi al parere espresso dal consulente del PM, ignorando le diverse considerazioni opposte dal consulente dell'imputato.

Ulteriore vizio di motivazione viene segnalato laddove la Corte territoriale ha ritenuto di escludere l'ipotesi alternativa - secondo cui l'esplosione potrebbe essere stata causata da una scintilla dovuta all'attrito tra particelle elettrostatiche - essendosi ancora limitandosi a richiamare il parere del consulente del PM, che pure tale ipotesi non aveva escluso nella sua relazione.
Con nota del 7 giugno 2010, il difensore del G. ha segnalato, con riguardo al secondo motivo di ricorso, che è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa ai rapporti tra l'indulto e la sospensione condizionale della pena, ed ha invitato questa Corte a valutare l'opportunità di rinviare la trattazione del ricorso in attesa della decisione delle predette Sezioni.

 

2 - A - Il ricorso di G.P. è fondato nei termini di seguito esposti.


a) Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 - in relazione al quale il PG di legittimità ha avanzato non infondati dubbi di ammissibilità, in quanto proposto in termini diversi rispetto a quelli articolati nei motivi d'appello - è infondato.
In realtà, del tutto legittimamente la Corte territoriale, ribadendo quanto già osservato dal primo giudice, ha individuato precisi profili di responsabilità a carico del G., laddove lo stesso ha omesso di coordinarsi con l'appaltatore D. e di porre in essere i più opportuni interventi diretti ad eliminare il rischio di esplosione e di incendio.

Rischio certamente incombente nel momento in cui le operazioni di saldatura fossero state eseguite mentre erano in corso le attività aziendali; in particolare, mentre era in funzione l'impianto di aspirazione al cui interno si muovevano le polveri combustibili a rischio di esplosione.

La decisione impugnata si presenta del tutto rispettosa delle norme di riferimento e dei principi affermati da questa Corte che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha costantemente affermato che il committente e l'appaltatore mantengono un'esclusiva e precisa posizione di garanzia nei confronti dei rispettivi dipendenti, della cui incolumità sono rispettivamente responsabili.

Ed ancora, che nel caso in cui, come di specie, l'attività appaltata debba svolgersi, non in ambiente autonomo e separato, bensì a stretto contatto con le lavorazioni della ditta committente, al punto che ne restino coinvolti anche i dipendenti di quest'ultima, l'uno e l'altro hanno l'obbligo di cooperare anche al fine di predisporre le più idonee misure di protezione e di prevenzione dirette alla eliminazione di ogni rischio connesso con dette lavorazioni.
Di tale necessaria cooperazione, il committente, in quanto titolare dei poteri direttivi ed organizzativi generali inerenti tale sua posizione, assume, per legge, la posizione di coordinatore; di guisa che degli eventi lesivi dipendenti dalla mancata o carente coordinata previsione delle necessarie misure precauzionali, egli, unitamente all'appaltatore, non può non essere chiamato rispondere.
Nè può sostenersi che non potesse essere previsto dal G. il rischio di esplosione delle polveri circolanti nel condotto di aspirazione. Ciò non solo perchè, come ha ricordato il giudice del gravame, confortato dai pareri espressi dal consulente del PM, tale rischio è generalmente segnalato nella letteratura scientifica - che dovrebbe esser ben nota all'imputato e che, comunque, certo sapeva che in passato vi era stata un'altra esplosione - in vista della caratteristica del poliestere (oggetto della lavorazione) di produrre polveri che hanno la capacità di rimanere sospese nell'aria e di formare pericolose miscele esplosive, ma anche perchè, secondo quanto affermato dallo stesso giudice, il rischio esplosione era ben noto agli stessi dipendenti dell'odierno ricorrente, avendolo taluno di essi sostenuto.
Mentre lo stesso G., evidentemente consapevole del rischio esplosione, ha dichiarato di avere invitato il D. a non procedere, nel lavoro affidatogli, a saldature elettriche, anche se poi i due si sono accordati per le operazioni di saldatura con l'intesa che fossero posizionati, tra le saldature e le macchine, dei pannelli di protezione per evitare che queste fossero raggiunte dalle scintille prodotte dai lavori di saldatura.
Precauzioni e direttive rivelatesi, tuttavia, insufficienti atteso che, come ha ancora esattamente osservato il giudice del gravame, il G., per eliminare il rischio di esplosione, avrebbe dovuto meglio coordinarsi con il D. e dare disposizioni precise perchè durante le operazioni di saldatura fossero interrotte le lavorazioni aziendali o, quantomeno, fosse arrestato l'impianto di aspirazione.
Del tutto legittimamente, quindi, i giudici del gravame hanno ribadito che l'infortunio oggetto d'esame dovesse ascriversi anche alla condotta dell'imputato al quale, in quanto responsabile dell'impresa committente, spettava il compito di coordinare le diverse lavorazioni in atto e di assumere le iniziative prevenzionali necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori che vi erano impegnati.
Nessun addebito, quindi, neanche sotto il profilo motivazionale, può esser mosso alla sentenza impugnata.

b) Fondato è, viceversa, il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione dell'art. 183 c.p., comma 2, in relazione alla mancata revoca, da parte della Corte territoriale, del condono, applicato dal primo giudice ex L. n. 241 del 2006, con contestuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Decisione che il giudice del gravame ha motivato sul presupposto della piena compatibilità di tali benefici.
Osserva in proposito la Corte che, come segnalato dal difensore del G. con la nota sopra richiamata, con ordinanza della terza sezione penale di questa Corte è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione concernente i rapporti tra indulto e sospensione condizionale della pena, con riguardo alla compatibilità di tali benefici, laddove essi siano contemporaneamente applicabili.
Orbene, la Corte, tenuto anche conto dell'approssimarsi della scadenza dei termini massimi di prescrizione del reato, ritiene opportuno esaminare la censura proposta e di rilevarne, comunque, la fondatezza, in ragione dell'interesse del condannato ad invocare, piuttosto che l'applicazione dell'indulto, il beneficio della sospensione condizionale della pena, posto che questo determina più favorevoli effetti in quanto comporta l'estinzione del reato, non solo della pena, come avviane con l'indulto.


La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, senza rinvio, nei confronti del G., limitatamente all'applicazione dell'indulto, che deve essere escluso, con rigetto, nel resto, del ricorso dallo stesso proposto.

 

2 - B - Certamente infondato è il ricorso proposto da D. P..


Il dedotto vizio motivazionale è, invero, inesistente atteso che il complesso argomentativo che caratterizza la sentenza impugnata si presenta del tutto coerente sotto il profilo logico, è saldamente ancorato alle emergenze probatorie in atti e resiste alle censure del ricorrente, peraltro ripetitive di tematiche già sottoposte all'esame dei giudici del merito che le hanno congruamente esaminate e risolte, di guisa che il ricorso si pone ai limiti della inammissibilità.
In realtà la Corte territoriale, riprendendo le linee argomentative tracciate dal primo giudice, e quindi richiamando anche le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente del PM, ha esaminato ogni questione sottoposta al suo giudizio e, dopo avere brevemente ricostruito i fatti, ha adeguatamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed osservazioni difensive.


In particolare, accertato:

a) che dipendenti della ditta "D." - P.R. e A. I. - stavano eseguendo lavori di saldatura - utilizzando una saldatrice elettrica - proprio sopra i due condotti dell'impianto di aspirazione delle polveri residue della lavorazione: poliestere, acetato ed altro materiale combustibile a costante rischio di esplosione;
b) che sul tubo di aspirazione, proprio in corrispondenza dei lavori di saldatura, è stato individuato un foro ritenuto riconducibile al contatto con un elettrodo;
c) che tali lavori si sono svolti senza il rispetto di elementari misure di sicurezza, posto che non solo non era stato fermato l'impianto di aspirazione, ma non si era neanche provveduto ad isolarne, utilizzando idonee coperture, i condotti, al fine di evitare possibili accidentali contatti con gli strumenti utilizzati per la saldatura, tanto accertato, dunque, giustamente i giudici del merito hanno ravvisato nella condotta dell'imputato precisi e gravi profili di responsabilità per l'incidente che è costato la vita alla C., oltre che il ferimento di altri operai.


Chiaramente inconsistenti sono, del resto, le censure articolate negli atti d'impugnazione, del tutto sovrapponibili, a firma dei due difensori dell'imputato.

Nessuna illogicità, anzitutto, può rinvenirsi nell'iter argomentativo della sentenza impugnata, laddove, nella individuazione delle cause dell'incidente, la Corte territoriale, dopo avere precisato che l'esplosione era stata innescata dall'accidentale contatto tra l'elettrodo ed il tubo dell'impianto di aspirazione, ed avere attributo la responsabilità di tale contatto ad un'errata o poco accorta manovra dell'operaio della "D.", P.R., ha poi formulato due distinte ipotesi in ordine alla individuazione di detta manovra, cioè delle specifiche modalità con le quali quel contatto accidentale, comunque riconducibile al dipendente dell'imputato, si era verificato.
E' solo tale profilo della vicenda che i giudici del merito, nel loro argomentare, hanno ritenuto incerto, senza, tuttavia, porre in discussione le responsabilità del D., in quanto datore di lavoro del P. e responsabile dell'omonima ditta.

E' rimasto incerto, dunque, solo la causa di quel contatto, e cioè, se esso è avvenuto a seguito di caduta accidentale delle pinze elettrostatiche (una delle quali recante l'elettrodo) utilizzate per la saldatura dal P., mossosi in maniera disaccorta, ovvero per un'errata esecuzione, da parte dello stesso, delle operazioni dirette a calare verso il basso, al termine delle operazioni di saldatura, dette pinze, nell'un caso e nell'altro venute fatalmente a contatto con il condotto di aspirazione.

L'indicazione, da parte dei giudici del merito di due diverse, ed ambedue plausibili, ipotesi riguardanti non l'accertamento delle responsabilità, ma le concrete modalità dell'incidente, non presenta alcun profilo di "contraddittorietà interna" nei termini ritenuti dal ricorrente, rispondendo solo all'esigenza di chiarire nei termini più precisi possibili le modalità dell'incidente, dopo averne precisamente accertato le cause ed i responsabili.
Nè possono ritenersi legittimi i dubbi circa l'individuazione del foro quale punto in cui era avvenuto il contatto dell'elettrodo con il condotto di aspirazione che ha innescato l'esplosione "a grappolo", nè è dubbio che tale contatto è avvenuto con le predette "pinze". Emerge, invero, dalla lettura delle sentenze di merito, in particolare di quella di primo grado: a) che intorno al foro in questione è stato notato del nerume, segno evidente del contatto, anche fugace, del condotto con l'elettrodo; b) che in corrispondenza del foro è stato rinvenuto uno spezzone di elettrodo.
Circostanze, non contestate da alcuno, giustamente ritenute significative in tesi d'accusa, poichè da esse è stata legittimamente rinvenuta ulteriore conferma che è stato il richiamato contatto, dovuto alla disaccorta utilizzazione degli strumenti utilizzati dal P. per i lavori di saldatura, a forare la condotta e ad innescare l'esplosione.
A fronte di così pacifiche e significative emergenze probatorie, giustamente irrilevante è stata ritenuta dai giudici del merito, l'incerta testimonianza dell'altro dipendente della "D.", A.I., che partecipava da terra ai lavori di saldatura; mentre la possibilità, prospettata dagli stessi giudici, che l' A., addetto alla macchina saldatrice, posizionata in terra, non si fosse accorto dei movimenti del P. che si trovava, sopra di lui, sul carroponte, si presenta del tutto plausibile.

Non hanno omesso, peraltro, i giudici del gravame di valutare l'obiezione difensiva - supportata dal parere espresso dal consulente dell'imputato - secondo cui il punto d'innesco dell'esplosione non potrebbe essere posto in corrispondenza del foro riscontrato nel condotto poichè la prima esplosione era avvenuta in un punto dello stesso condotto situato a monte rispetto alla direzione con cui avveniva l'aspirazione delle polveri. Tale obiezione già il primo giudice aveva ritenuto infondata, richiamando il parere espresso dal consulente del PM il quale ha sostenuto che, in un condotto come quello oggetto di esame, il succedersi delle esplosioni è del tutto casuale, dipende dalla diversa concentrazione delle polveri ed è indipendente dal deflusso delle stesse, per cui nulla impediva la propagazione della combustione anche in senso contrario a quello di aspirazione. L'argomento è stato, quindi, riproposto all'esame della Corte territoriale che ha sostanzialmente ribadito le valutazioni del primo giudice con motivazione certamente coerente sul piano logico e scientifico, nella quale ha trovato poso anche il diverso parere espresso, sul punto, dal consulente dell'imputato, legittimamente non condiviso dalla stessa Corte, alla stregua dei pareri tecnici forniti dal consulente del PM, ritenuti esaurienti e pienamente condivisibili.
Identiche considerazioni valgono quanto alla possibilità, ancora sostenuta dall'imputato, che l'esplosione possa essere stata cagionata da una scintilla provocata dall'attrito tra particelle elettrostatiche. Ipotesi decisamente respinta, alla stregua di quanto chiarito dal consulente del PM circa l'impossibilità, in presenza di tubazioni in acciaio - come nel caso di specie -, che si crei un accumulo di cariche elettrostatiche tale da provocare delle scintille.


Non risponde al vero, quindi, quanto sostenuto dal ricorrente circa il disinteresse manifestato dai giudici del merito verso i diversi pareri manifestati dal consulente dell'imputato; al contrario, di tali diversi pareri il giudice del gravame ha tenuto conto, pur non avendoli condivisi.

D'altra parte, nessun dovere avevano gli stessi giudici di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione, oltre che dell'esattezza scientifica delle conclusioni rassegnate dal consulente del PM, anche della erroneità degli opposti pareri espressi dal consulente dell'imputato, essendo sufficiente, alla stregua del costante insegnamento di questa Corte, solo che essi, nel loro argomentare, abbiano dimostrato di avere comunque valutato, anche implicitamente, quei diversi pareri.

Inesistenti, sono, dunque, i vizi motivazionali dedotti, di guisa che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

P.Q.M.


 

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di G.P., limitatamente all'applicazione dell'indulto, che esclude; rigetta, nel resto, il ricorso del G.; rigetta il ricorso di D., che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2010