• Datore di Lavoro
  • Infortunio sul Lavoro
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

 

Responsabilità del legale rappresentante di una società impegnata nei lavori di realizzazione di impianti meccanici, elettrici e speciali per infortunio ad un proprio dipendente.

Essendosi infatti verificata la necessità di spostare un armadio contenente componente elettrica, di notevoli dimensioni e peso, si procedeva all'operazione utilizzando due carrelli idraulici manuali; nel corso dello spostamento del pesante carico, l'armadio, non debitamente fissato e in equilibrio instabile cominciava ad oscillare e si rovesciava lateralmente travolgendo la fragile barriera laterale e facendo precipitare nel piano sottostante (5mt. sotto) uno degli operai, che stavano procedendo a tale manovra, che riportava plurime e gravi fratture.

 

Ricorso in Cassazione - Rigetto.

 

La Corte, nel confermare la condanna dell'imputato, afferma che essa è la normale conseguenza della posizione di garanzia che gli deriva dalla qualità di datore di lavoro dell'infortunato e per l'inosservanza dei doveri che tale qualità comporta.


"Come ancora di recente ribadito da questa Corte gli obblighi di vigilanza e di controllo che gravano sul datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cui sono demandati dalla legge compiti diversi intesi ad individuare i fattori di rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza relative alle varie attività aziendali.


Nella specie dunque correttamente è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato per non aver fornito, come invece avvenne subito dopo l'incidente allorché venne prevista una apposita "procedura speciale", istruzioni precise e mezzi adeguati allo spostamento di carichi del peso e dimensioni di quello che cagionò l'incidente.

Neppure può utilmente l'imputato invocare a propria scusa la circostanza che egli aveva nominato il responsabile del servizio di prevenzione (il fratello L.C.), e che aveva "delegato" a quest'ultimo gli obblighi di sicurezza.

Impropriamente infatti il ricorrente evoca la nozione di "delega", laddove invece il responsabile per la sicurezza è figura autonoma prevista per legge, con compiti e responsabilità propri e distinti da quelli dell'imprenditore, tenuto a nominarlo.

Ancora questa sezione (10.7.2009 n. 37861 rv. 245276) ha chiarito che "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per la sicurezza, poiché quest'ultimo, destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose"; ovvero che (sez. 4^ 6.12.2007 n. 6277 rv 238659) "La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"."


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1) L.C. N. IL ***;
avverso la sentenza n. 2537/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.



FattoDiritto

 


La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como con cui L.C., nella qualità di amministratore unico della società E. srl, impegnata nei lavori di realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali del Casinò di ***, è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, in relazione all'infortunio sul lavoro avvenuto in data *** al proprio dipendente, D.G.A., riducendo la pena inflitta.


La E. era una delle ditte presenti nel cantiere che stava ristrutturando il Casinò di *** con compiti come sopra specificati.

Essendosi verificata la necessità di spostare un armadio contenente componente elettrica, di notevoli dimensioni e peso, su disposizioni di L.C., responsabile della sicurezza della predetta società, si procedeva all'operazione utilizzando due carrelli idraulici manuali; nel corso dello spostamento del pesante carico, l'armadio, non debitamente fissato e in equilibrio instabile cominciava ad oscillare e si rovesciava lateralmente travolgendo la fragile barriera laterale e facendo precipitare nel piano sottostante (5mt. sotto) uno degli operai, che stavano procedendo a tale manovra, che riportava plurime e gravi fratture.


Entrambi i giudici di merito ravvisavano la responsabilità del L.C. perché, in assenza di delega a terzi delle sue responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, non aveva fornito ai dipendenti attrezzature idonee e istruzioni specifiche per lo spostamento di corpi del peso e della dimensione di quello nella specie movimentato, violando in particolare il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4 che disciplina specificamente le operazioni di sollevamento.

 

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il difensore del L. lamentando i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione.


Vi sarebbe stata interruzione del nesso di causalità per effetto di manovra imprevedibile ed inopinata dell'infortunato e del capocantiere L.C. e difetto di motivazione sul punto.
Sarebbe stata erroneamente apprezzata la presenza di delega di fatto in favore del predetto L. D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 9.

 

Il ricorso non merita accoglimento.

 

Correttamente è stata affermata la responsabilità dell'imputato per l'infortunio di cui si tratta, come conseguenza della posizione di garanzia che gli deriva dalla qualità di datore di lavoro dell'infortunato e per l'inosservanza dei doveri che tale qualità comporta.


É al riguardo il caso di ricordare che, come ancora di recente ribadito da questa Corte (sez. 6^ 20.5.2008 n. 27420 rv. 240886) gli obblighi di vigilanza e di controllo che gravano sul datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cui sono demandati dalla legge compiti diversi intesi ad individuare i fattori di rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza relative alle varie attività aziendali.


Nella specie dunque correttamente è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato per non aver fornito, come invece avvenne subito dopo l'incidente allorché venne prevista una apposita "procedura speciale", istruzioni precise e mezzi adeguati allo spostamento di carichi del peso e dimensioni di quello che cagionò l'incidente.

Neppure può utilmente l'imputato invocare a propria scusa la circostanza che egli aveva nominato il responsabile del servizio di prevenzione (il fratello L.C.), e che aveva "delegato" a quest'ultimo gli obblighi di sicurezza.

Impropriamente infatti il ricorrente evoca la nozione di "delega", laddove invece il responsabile per la sicurezza è figura autonoma prevista per legge, con compiti e responsabilità propri e distinti da quelli dell'imprenditore, tenuto a nominarlo.

Ancora questa sezione (10.7.2009 n. 37861 rv. 245276) ha chiarito che "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per la sicurezza, poiché quest'ultimo, destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose"; ovvero che (sez. 4^ 6.12.2007 n. 6277 rv 238659) "La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".


Resta da osservare che la responsabilità non è esclusa dall'eventuale colpa concorrente del predetto responsabile, essendo ogni soggetto portatore di una specifica posizione di garanzia, e neppure dall'eventuale comportamento imprudente del lavoratore che è il soggetto da proteggere da e contro la sua stessa imprudenza, per cui solo un comportamento abnorme e assolutamente imprevedibile è idoneo a interrompere il nesso di causalità.
Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.

 

P.Q.M.

 


LA CORTE - Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.