Categoria: 2010
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 5 Novembre 2010
Validità: 05.11.2010 - 31.12.2012
Parti: Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Cemento, P.M.I.
Fonte: FENEAL-UIL

Sommario:

Art. 1 Sistema contrattuale
A) Contratto collettivo nazionale di lavoro
B) Contrattazione aziendale
C) Impegni delle parti
Nota a verbale
Art. 2 Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa
Parte I Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale (CPN)

Nota a verbale
Parte II Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa
Art. 33 Orario di lavoro
Art. 51 Premio di risultato
Art. 51 bis Elemento di garanzia retributiva (nuovo articolo)
Art. 61 Previdenza Complementare.
Art. 62 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 44 Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali
Art. 70 Decorrenza e durata
Allegato n. 1 Quota contribuzione una tantum a favore delle organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil

Roma, 5 Novembre 2010 tra l'Aniem - Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 marzo 2008 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Art. 1 Sistema contrattuale
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.
Le parti realizzano e confermano con il presente CCNL una struttura contrattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.

B) Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
[…]
Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le RSU e i sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro, le Direzioni aziendali assistite dalle Organizzazioni territoriali riconosciute dall'Aniem Nazionale. Per i Gruppi la titolarità e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e alle RSU, dall'altra, alle Direzioni aziendali assistite dall' Aniem Nazionale.
[…]

C) Impegni delle parti
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contratto e le norme applicative aziendali da esso previste. A tale fine l'Aniem è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati) gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Nota a verbale
Le Parti nel considerare la contrattazione collettiva esercitata nel rispetto delle regole sopracitate e condivise un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione, concordano di istituire, entro il primo anno di vigenza del presente CCNL, una Commissione paritetica il cui compito sarà quello di sottoporre alla valutazione delle stesse una disciplina compiuta sulla individuazione delle materie di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, quelle della sola contrattazione aziendale, e le materie su cui si esercita una competenza concorrente.

Art. 2 Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa
Parte I Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale (CPN)

(omissis)
Dichiarazione comune
Le Parti nel convenire sull'utilità di procedere ad un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle aziende che applicano il vigente CCNL, attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità, concordano di istituire un "Gruppo di lavoro" entro il 31 Marzo 2011 quale idonea sede di analisi, verifica, confronto e proposta che, nel corso della vigenza del presente CCNL, dovrà presentare alle parti medesime un progetto riguardante la fattibilità di poter attivare un organismo bilaterale nel settore dell'industria del cemento.
Tale Gruppo di lavoro sarà formato da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti l'Aniem. Il progetto elaborato congiuntamente dal citato Gruppo di lavoro paritetico dovrà contenere una proposta da sottoporre alle Parti stipulanti su:
• i presupposti giuridici e gli adempimenti propedeutici all'operatività dell'eventuale organismo bilaterale;
• gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'eventuale organismo bilaterale;
• i compiti e l'individuazione delle materie di attribuzione quali il mercato del lavoro, la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, il welfare integrativo e la responsabilità sociale d'impresa;
• il coordinamento con i compiti e le funzioni oggi attribuite dall'art. 2 del vigente CCNL al Comitato Paritetico Nazionale;
• le misure e le modalità di finanziamento, fermo restando che tutte le cariche dell'eventuale organismo bilaterale in quanto non diversamente previsto dalla legge non potranno che essere a titolo gratuito.

Nota a verbale
Attivazione di un "Gruppo di studio paritetico" in materia di mercato del lavoro e partecipazione dei lavoratori
Le Parti concordano di istituire entro il primo anno di vigenza del presente CCNL, un "Gruppo di studio paritetico", formato da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti l'Aniem, con il compito di monitorare e studiare l'evoluzione legislativa, nazionale ed in ambito UE, riguardante il rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi del mercato del lavoro e delle tipologie contrattuali, del sistema degli ammortizzatori sociali nonché della partecipazione dei lavoratori anche al fine di determinare possibili condivise da sottoporre alle Parti stipulanti.

Parte II Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa
(omissis)

Art. 33 Orario di lavoro
(omissis)
4. Banca ore
È istituita una Banca ore individuale operante dal 1.1.2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno, i permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione relativi a:
• le ore a fronte delle ex festività di cui al punto 3) del presente articolo;
• le riduzione dell'orario di lavoro previste;
• eventuali ore di prestazioni straordinarie di cui al Chiarimento a verbale n. 3) del pt. l, lett. A del presente articolo.
I permessi confluiti nella Banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 2 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di produzione). Su richiesta del singolo lavoratore e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative le predette ore potranno essere fruite entro i 12 mesi dell'anno successivo.
L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.