Tipologia: CCNL
Data firma: 12 marzo 2002
Validità: 01.07.2001 - 30.06.2005
Parti: Assolombarda - Gruppo merceologico delle aziende videofonografiche, Afi, Fimi, Univideo e Fistel-Cisl, Slc-Cg, Uil-Comunicazione
Settori: Poligrafici e spettacolo, Industrie videofonografiche.
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Parte generale
Art. 1 - Applicabilità del contratto.
Sezione I - Rapporti sindacali
Art. 2 - Il sistema delle relazioni sindacali.
• Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
• La contrattazione aziendale.
• Consultazione, informazione, esame congiunto.
Art. 3 - Osservatorio nazionale.
Art. 4 - Sistema di informazione.
• Livello nazionale.
• Livello territoriale.
• Livello aziendale e di gruppo.
Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Art. 6 - Pari opportunità.
Art. 7 - Formazione e aggiornamento professionale.
Art. 8 - Lavoro esterno.
Art. 9 - Mobilità interna della manodopera.
Art. 9 bis . Telelavoro.
Art. 10 - Previdenza complementare.
Sezione II - Diritti sindacali
Art. 11 - Assemblea sindacale.
Art. 12 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Art. 13 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.
Art. 14 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 15 - Affissioni.
Art. 16 - Patronati.
Sezione III - Disciplina comune del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione.
Art. 18 - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 19 - Classificazione dei lavoratori.
• Quadri

1) Classificazione.
2) Trattamento economico e normativo.
3) Responsabilità civile legata alla prestazione
Art. 20 - Sviluppo professionale.
Art. 21 - Cumulo di mansioni.
Art. 22 - Orario di lavoro.
• Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Art. 23 - Riduzione dell'orario di lavoro annuo.
Art. 24 - Riposo settimanale.
Art. 25 - Contratto a termine.
Art. 25 bis - Contratto di lavoro temporaneo.
Art. 26 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Art. 27 - Tutela della maternità e della paternità.
Art. 28 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 29 - Premio di risultato.
Art. 30 - Tredicesima mensilità.
Art. 31 - Indennità per disagiata sede.
Art. 32 - Mense aziendali.
Art. 33 - Minimi di retribuzione base mensile.
Art. 34 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 35 - Trasferimenti.
Art. 36 - Diritto allo studio.
Art. 36 bis - Facilitazioni per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 37 - Igiene e sicurezza.
Art. 38 - Portatori di handicap.
Art. 39 - Apprendistato.
• Durata.
• Insegnamento complementare.
• Formazione esterna.
• Trattamento economico.
• Tirocinio.
Art. 40 - Aspettativa.
Art. 41 - Trasferimento di azienda - cessazione di attività.
Art. 42 - Reclami e controversie.
Art. 43 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 44 - Affissione del contratto.
Art. 45 - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa.
Art. 46 - Decorrenza e durata.
Parte speciale Operai

Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Entrata e uscita.
Art. 3 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 4 - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 5 - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 6 - Recuperi.
Art. 7 - Festività.
Art. 8 - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 10 - Forme di retribuzione.
Art. 11 - Regolamentazione lavoro a cottimo.
• Norma transitoria.
Art. 12 - Ferie.
Art. 13 - Indumenti di lavoro.
Art. 14 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 15 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 16 - Congedo matrimoniale.
Art. 17 - Tutela della maternità.
Art. 18 - Servizio militare.
Art. 19 - Disciplina aziendale.
Art. 20 - Rilevazione di presenza al lavoro.
Art. 21 - Assenze.
Art. 22 - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 23 - Consegna e conservazione utensili e materiale.
Art. 24 - Divieti.
Art. 25 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 26 - Multe e sospensioni.
Art. 27 - Licenziamento per mancanze.
Art. 28 - Preavviso.
Art. 29 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 30 - Indennità in caso di morte.
Art. 31 - Visite di inventario e di controllo.
Art. 32 - Trasferte.
Art. 33 - Modalità di corresponsione della retribuzione agli operai.
Parte speciale Quadri - Impiegati
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Trattamento in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 3 - Festività.
Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 5 - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 6 - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 7 - Ferie.
Art. 8 - Retribuzione oraria.
Art. 9 - Trattamento in caso di malattia e infortunio.
Art. 10 - Congedo matrimoniale.
Art. 11 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 12 - Servizio militare.
Art. 13 - Trasferta.
Art. 14 - Doveri dell'impiegato.
Art. 15 - Assenze e permessi.
Art. 16 - Disciplina del lavoro.
Art. 17 - Preavviso.
Art. 18 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 19 - Indennità in caso di morte.
Art. 20 - Elementi e computo della retribuzione.
CCNL Videofonografici
• Aumento del minimo contrattuale
• Norma transitoria.
• Indennità di contingenza
Allegato
Legge 20.5.70 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)
Accordo interconfederale 20.12.93 per la costituzione delle RSU

Addì 12 marzo 2002, in Milano, presso la sede di Assolombarda tra Assolombarda - Gruppo merceologico delle aziende videofonografiche […], Afi […], Fimi […], Univideo […] e Fistel-Cisl, Slc-Cg, Uil-Comunicazione unitamente a una delegazione di Segretari regionali e provinciali e con la partecipazione di una delegazione di lavoratori si è stipulata la seguente ipotesi di accordo del CCNL per i dipendenti delle industrie videofonografiche.

Premessa
Il presente CCNL viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93.
Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle RSA dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti s'impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL e le applicazioni aziendali ad esse coerenti.
Nello specifico, le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi, per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le OOSS s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni o intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli e, tutto ciò, nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

Parte generale
Art. 1 - Applicabilità del contratto.

1) Il presente contratto si applica alle aziende videofonografiche e in particolare a tutte le aziende che svolgono attività di produzione, distribuzione o commercializzazione dei prodotti videofonografici indipendentemente dal supporto videofonografico e/o fonografico utilizzato.

Sezione I - Rapporti sindacali
Art. 2 - Il sistema delle relazioni sindacali.

Il sistema delle relazioni sindacali è costituito:
- dal CCNL;
- dalla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal CCNL;
- da una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale, territoriale e aziendale, aventi finalità di consultazione, di informazione e di esame congiunto secondo quanto dettagliatamente previsto nei diversi articoli.

La contrattazione aziendale.
Sono titolari della contrattazione aziendale le RSU e le strutture territoriali delle OOSS stipulanti il CCNL.
Le Aziende sono assistite e/o rappresentate dalle Associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
La contrattazione aziendale concerne materie delegate dal CCNL e, pertanto, può riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto stesso.
[…]
La contrattazione aziendale di tipo normativo avviene sulle materie demandate a tale livello dal CCNL.

Consultazione, informazione, esame congiunto.
Le motivazioni, le finalità, le modalità e i tempi delle diverse tipologie di rapporti che realizzano l'impostazione partecipativa delle relazioni sindacali, sono disciplinate nei singoli articoli che prevedono le procedure richiamate.

Art. 3 - Osservatorio nazionale.
Le parti, nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle loro esigenze, convengono di costituire un Osservatorio nazionale presso l'Assolombarda.
L'Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti delle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti argomenti:
- andamento e prospettive del mercato dei più rilevanti comparti;
- andamento e prospettive degli investimenti;
- evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione, delle professionalità;
- andamento e prospettive dell'occupazione;
- le problematiche della sicurezza e dell'ecologia, anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni;
- le problematiche della formazione professionale, anche in relazione all'attività degli Organismi paritetici di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93;
- le tematiche inerenti i processi di terziarizzazione e outsourcing;
- i mutamenti dei criteri organizzativi delle aziende in relazione all'evoluzione del mercato, delle tecnologie e dei prodotti multimediali;
- andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei comparti.
I lavori dell'Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in possesso delle Associazioni, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.
Ad esito degli approfondimenti sulle materie elencate e al fine di promuovere interventi ritenuti utili, le parti potranno anche valutare l'opportunità di effettuare azioni congiunte nei confronti delle Amministrazioni competenti..
Le riunioni dell'Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta opportuna dalle parti che, comunque dovranno incontrarsi almeno 2 volte l'anno.
La 1a riunione si terrà entro giugno 2002.

Art. 4 - Sistema di informazione.
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazioni, nell'intento di favorire il progresso e lo sviluppo del settore.

Livello nazionale.
Annualmente si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali le Associazioni imprenditoriali nazionali, ciascuna per il settore di competenza, forniranno alle OOSS stipulanti informazioni globali in merito alla linea generale dell'andamento economico-produttivo e alle prevedibili implicazioni occupazionali, anche in riferimento alla situazione internazionale.
All'entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelle esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Livello territoriale.
Annualmente, le Organizzazioni imprenditoriali stipulanti forniranno, congiuntamente alle OOSS territoriali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, gli elementi conoscitivi globali, riferiti alle Aziende video fonografiche associate, circa l'andamento, le prospettive produttive e l'evoluzione tecnologica del settore con riferimento in particolare ai riflessi sulla dinamica della situazione occupazionale.
Inoltre nel corso di tale incontro le Organizzazioni imprenditoriali stipulanti informeranno i Sindacati territoriali di categoria sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso degli incontri di cui sopra, le parti esamineranno i problemi relativi al personale femminile dipendente anche a tutela dei livelli occupazionali e al fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984.
Le parti effettueranno un esame congiunto delle implicazioni di cui al comma precedente nel loro insieme, esprimendo le loro autonome valutazioni.

Livello aziendale e di gruppo.
Annualmente, nel corso di specifici incontri, le Aziende o i Gruppi del settore (intendendosi per tali i complessi industriali con più unità produttive che applicano il presente contratto, situate nel territorio nazionale) che occupano più di 60 dipendenti, assistite dalle Organizzazioni imprenditoriali, forniranno alle RSU, assistite dalle OOSS territoriali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi, all'entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure d'introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche all'organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi dell'attività produttiva che comportano rilevanti ricadute sui livelli di occupazione o estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla RSU e alle OOSS territoriali preventivamente alla loro osservazione e le proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del piano aziendale riguardante i lavoratori saranno in oggetto di appositi incontri, tra Direzione aziendale e RSU finalizzata a disciplinarne l'attuazione.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e s'impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive e degli impianti.
Le parti, pertanto, demandano alle strutture territoriali, per mezzo degli Organismi paritetici, l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori.
I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo, potranno avvalersi dei permessi previsti dall'art. 35, sezione III, parte Comune del presente contratto, secondo la disciplina prevista dall'articolo stesso.

Art. 8 - Lavoro esterno.
Le parti, nel prendere atto del ricorso nell'ambito del settore videofonografico a lavorazioni presso terzi per effettuazione di produzioni presenti nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
A conferma di quanto sopra e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese videofonografiche svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, queste inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impiego all'osservanza delle norme del CCNL di loro pertinenza e di quelle, relative alla tutela del lavoro.

Art. 9 - Mobilità interna della manodopera.
Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente le RSU sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dalla avvenuta informazione.

Art. 9 bis . Telelavoro.
Il telelavoro, nelle varie modalità in cui può articolarsi, è caratterizzato dallo svolgimento in via continuativa della attività in luoghi diversi dalle sedi aziendali mediante l'utilizzo di strumenti di lavoro telematici.
Il telelavoro, costituendo un procedimento di esecuzione della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può contraddistinguere sia il lavoro subordinato che il lavoro autonomo.
Il telelavoro è riconducibile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 CC, quando è svolto nel domicilio del dipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d'intesa tra le parti, con modalità che consentono al datore di lavoro l'esercizio del potere di direzione, d'indirizzo e di controllo della prestazione.
Per i telelavoratori subordinati, in sede aziendale tra Direzione aziendale e RSU vengono concordate le modalità applicative delle norme del presente CCNL tenendo conto della specificità del lavoro a distanza connotato da una dimensione spazio-temporale diversa rispetto a quella tradizionale.
Sempre in sede aziendale e per gli stessi lavoratori vengono definiti le modalità d'utilizzo degli impianti necessari per lo svolgimento del lavoro nonché gli aspetti economici derivanti dal funzionamento degli stessi.
In caso di adozione a livello europeo di una normativa relativa al telelavoro, le parti s'incontreranno per eventualmente valutarne l'armonizzazione con il presente articolo.

Sezione II - Diritti sindacali
Art. 11 - Assemblea sindacale.

In tutte le unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti il rapporto di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro.
È ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro un limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno avere luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Art. 12 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Le RSU di cui all'Accordo interconfederale 20.12.93, subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella totalità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
Le RSU, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente CCNL, costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale delle materie e con le procedure previste dal presente CCNL.
In sede aziendale le RSU sono, altresì, le destinatarie dell'informazione, dell'esame congiunto e della consultazione, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti.
[…]
A norma dell'Accordo interconfederale 22.6.95, all'atto delle elezioni per la costituzione della RSU, i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra gli altri candidati proposti.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo e per ciò che attiene al regolamento elettorale, si fa rinvio all'Accordo interconfederale riportato in allegato al CCNL.
[…]

Art. 15 - Affissioni.
Le RSU hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all'imprenditore e ai dirigenti dell'azienda.

Sezione III - Disciplina comune del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione.

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.
[…]

Art. 19 - Classificazione dei lavoratori.
Quadri
2) Trattamento economico e normativo.

Al Quadro si applicano il trattamento economico del livello Q e la normativa contrattuale prevista per gli impiegati.

Art. 20 - Sviluppo professionale.
Le parti concordano sull'importanza del riconoscimento e della valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori.
A tal fine le aziende dichiarano la loro disponibilità a favorire, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e di produttività, il miglioramento del livello di professionalità e lavoratori, anche attraverso la intercambiabilità dei compiti e/o delle mansioni ed opportune forme di mobilità, tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche, dell'organizzazione e delle attitudini dei lavoratori interessati.
[…]

Art. 22 - Orario di lavoro.
Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell'orario di lavoro, la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è di 40 ore settimanali e di 6 ore e 40' giornaliere.
La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il 6° giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi d'orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con la RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Nel caso che il lavoro venga distribuito normalmente su più turni giornalieri di 8 ore consecutive, verrà concessa ai lavoratori mezz'ora di sosta retribuita per ciascun turno.
Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta una maggiorazione del 6,5% per il 1° e 2° turno e del 30% per il 3° turno.
[…]

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa (reparti, uffici, ecc.) l'azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 110 ore all'anno.
L'azienda rappresenterà dettagliatamente e preventivamente alle RSU nel corso di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.
Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e le settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettate.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale, le ore di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche per singoli lavoratori.
[…]
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni lavorative previste.

Art. 23 - Riduzione dell'orario di lavoro annuo.
Fermo restando l'orario contrattuale di 40 ore settimanali, in applicazione del Protocollo d'intesa 22.1.83, l'orario di lavoro viene ridotto di 40 ore su base annua.
Inoltre, per i lavoratori giornalieri e su 2 turni, l'orario di lavoro viene ulteriormente ridotto, sempre su base annua, di 32 ore.
Per i lavoratori turnisti su 3 turni avvicendati verrà riconosciuta un'ulteriore riduzione, sempre su base annua, di 4 ore dall'1.1.98, di altre 4 ore dall'1.1.99 e di altre 4 ore dall'1.1.00.
La riduzione di cui sopra potrà essere realizzata o attraverso il godimento di riposi individuali su richiesta del lavoratore previo preavviso di 48 ore e compatibilmente con le esigenze aziendali o attraverso una diversa utilizzazione che si realizzerà previo esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU tenendo conto e fatte salve le esigenze tecnico-produttive aziendali.
[…]

Art. 24 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per i lavoratori turnisti e affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita negli artt. 8, parte Speciale I, e 4, parte Speciale II, per il lavoro festivo.

Art. 25 - Contratto a termine.
Con riferimento alla nuova disciplina legislativa di cui al D.lgs. n. 368/01, le parti concordano di incontrarsi entro 8 mesi, per definire le norme attuative della legge.

Art. 25 bis - Contratto di lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196 può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti fattispecie:
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo;
- aumento temporaneo delle attività;
- sostituzione di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario, comunque non superiore a 3 mesi, a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione;
- temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al 1° e 2° livello Operai.
In sede aziendale tra Direzione e RSU verranno individuati modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori temporanei.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto per una durata non superiore a quella inizialmente concordata.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OOSS territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate e i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica di lavoratori interessati.
I lavoratori assunti con il contratto di cui sopra non potranno contemporaneamente superare il 10% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa. In situazioni particolari ed eccezionali, in sede aziendale, con accordo tra Direzione e RSU e, in mancanza di queste ultime con le OOSS territoriali, la percentuale del 10% può essere elevata.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 5 resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 5 contratti, purché il numero dei contratti non superi il numero dei dipendenti a tempo indeterminato.
Nota a verbale.
La durata dei contratti di cui al presente articolo stipulati per sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari.

Art. 27 - Tutela della maternità e della paternità.
Ai sensi del D.lgs. 26.3.01 n. 151 le lavoratrici, salve le ipotesi di cui al comma 3, art. 54, D.lgs. 26.3.01 n. 151, non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza, accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo d'interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
[…]
Esse non possono essere adibite al lavoro:
(a) durante 1/2 mesi precedenti la data presunta del parto;
(b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
(c) durante 3/4 mesi dopo il parto;
(d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino 2 periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1 del decreto citato, possono essere utilizzate anche dal padre. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio d'età non superiore a 3 anni.
[…]

Art. 37 - Igiene e sicurezza.
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'aerazione, la pulizia, l'illuminazione e, possibilmente, il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione dei dipendenti i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua, il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda, in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando, altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori su luoghi di lavoro, si richiamano le norme del D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni di attuazione pattuite con l'Accordo interconfederale 22.6.95.
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise e attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) s'impegnano ad adire l'Organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Ai sensi dell'accordo interconfederale citato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito delle RSU nei numeri previsti dall'accordo stesso.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le formazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'accordo interconfederale, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.

Art. 38 - Portatori di handicap.
Le parti convengono sull'obiettivo di ricercare tutte le opportunità per un attivo inserimento dei lavoratori portatori di handicap riconosciuti tali ed operanti nelle aziende. Pertanto le aziende attiveranno adeguati strumenti, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, anche mediante la partecipazione di detti lavoratori a corsi di formazione e riqualificazione professionale per agevolarne la migliore integrazione.
[…]

Art. 39 - Apprendistato.
L'apprendistato è disciplinato dalla legge 19.1.55 n. 25, dal relativo regolamento aggiornato con DPR 30.12.56 n. 16, dall'art. 16, legge 29.6.97 e dalle seguenti disposizioni:

Durata.
Il contratto di apprendistato ha la durata di seguito prevista in relazione alle diverse professionalità e specializzazioni indicate:
- lavoratore inserito nel processo produttivo: 4 anni;
- impiegato amministrativo e tecnico: 3 anni.
L'apprendista che abbia effettuato almeno 2 anni di addestramento in aziende del settore nell'ambito della specializzazione potrà richiedere di essere sottoposto ad una prova di esame teorico-pratico per il passaggio anticipato nel rispettivo livello di acquisizione.

Insegnamento complementare.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, legge 19.1.55 n. 25, il numero delle ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti è fissato in 4 ore settimanali, che sono considerate a tutti gli effetti lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Formazione esterna.
Le parti stipulanti definiscono i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda di 120 ore medie annue in attuazione delle vigenti norme in materia.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere sarà previsto un impegno formativo ridotto.

Tirocinio.
La qualificazione professionale, limitatamente ai casi in cui non sia possibile per legge o per contratto effettuare l'apprendistato, si acquisisce anche mediante tirocinio aziendale della durata di 3 anni, con retribuzione rapportata al livello parametrale del livello 1 della classificazione professionale, al termine del quale il tirocinante viene inserito, come l'apprendista, nell'iter professionale previsto per la sua specializzazione.

Art. 42 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive fra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in 1a istanza tra la Direzione e la RSU e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti OOSS. Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Parte speciale Operai
Art. 3 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15.3.23 n. 692. La durata settimanale dell'orario normale contrattuale viene fissata in 50 ore.
[…]
Resta inteso che le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte continueranno ad essere regolate da accordi particolari.
[…]

Art. 6 - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le OOSS o tra la Direzione e le RSU o anche per i casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 8 - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Il lavoro straordinario, salvo le deroghe e le eccezioni di legge, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattuale di lavoro o quello giornaliero predeterminato.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità obiettive, urgenti e occasionali anche riferite alla peculiarità del settore e nei casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di legge (manutenzione, ecc.). Rientrano, ad esempio in tali ipotesi, la necessità di far fronte a:
- esigenze eccezionali di mercato o legate ad ordini con vincolanti termini di consegna;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze.
Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU.
Su richiesta della RSU l'azienda fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato.
Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le 6 del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di 1 ora giornaliere, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
Si richiamano le disposizioni di legge sul lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
[…]

Art. 10 - Forme di retribuzione.
Gli operai sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione:
(a) a cottimo individuale;
(b) a cottimo collettivo;
(c) con altre forme d'incentivo determinate in relazione alle possibilità tecniche e all'incremento della produzione.

Art. 11 - Regolamentazione lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale.
[…]
Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro.
[…]
L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai sindacati territoriali di categoria dei lavoratori i criteri dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
In caso d'introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra la OS che rappresenta l'azienda e i Sindacati territoriali di categoria dei lavoratori.
Eventuali contestazioni circa l'applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura per la risoluzione delle controversie.

Art. 12 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[…]

Art. 13 - Indumenti di lavoro.
A tutti gli operai, trascorso il periodo di prova, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro.
L'azienda rinnoverà di anno in anno agli operai gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di chiedere la restituzione dell'abito usato.

Art. 14 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
[…] ove per postumi invalidanti l'operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]

Art. 17 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo d'interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di 1 anno d'età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (e ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre il diritto a norma di legge di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al comma 2 del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'Inps un'indennità giornaliera […]

Art. 19 - Disciplina aziendale.
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare i rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
In armonia con la dignità personale dell'operaio i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio e tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 22 - Permessi di entrata e di uscita.
Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione.
[…]
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.

Art. 23 - Consegna e conservazione utensili e materiale.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.

Art. 26 - Multe e sospensioni.
Potrà essere inflitto il provvedimento di multa o sospensione all'operaio che:
(a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(c) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
(d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
(e) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
(g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello;
(h) lavori per conto proprio o per terzi nello stabilimento;
(i) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento;
(l) insubordinazione lieve.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo.
[…]

Art. 27 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
(a) contravvenzione al divieto di fumare, dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
(b) risse all'interno dello stabilimento;
[…]
(d) recidiva in qualunque delle mancanze che abbiano dato luogo a 2 provvedimenti di sospensione;
[…]
(f) insubordinazione grave;
[…]
(h) atti dolosi e implicanti colpa grave che possano arrecare danno all'azienda;
(i) danneggiamenti volontari, […]; lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con grave danno per l'azienda.

Parte speciale Quadri - Impiegati
Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.

È considerato lavoro straordinario, salvo le deroghe e le eccezioni di legge, quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattuale di lavoro o quello giornaliero predeterminato.
La qualificazione legale e relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Si considera lavoro notturno quello compreso tra le ore 22 e le 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità obiettive, urgenti e occasionali anche riferite alla peculiarità del settore e nei casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di legge.
Rientrano, ad esempio in tali ipotesi, la necessità di far fronte a:
- esigenze eccezionali di mercato o legate a ordini con vincolanti termini di consegna;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze.
Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU.
Su richiesta della RSU l'azienda fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato.
[…]

Art. 7 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e in caso di giustificato impedimento il mancante godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
[…]

Art. 11 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, all'impiegata assente, nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi ad esso successivi, sarà corrisposta la normale retribuzione netta, con deduzione di quanto posto a carico degli Istituti assicurativi e previdenziali.
[…]

Art. 14 - Doveri dell'impiegato.
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
(1) osservare l'orario d'ufficio e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
(2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
(4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.

Art. 16 - Disciplina del lavoro.
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
(a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
(b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'azienda;
[…]
(e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
(f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati;
[…]
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
(a) rimprovero verbale;
(b) rimprovero scritto;
(c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
(d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
(e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.