C87 Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948

San Francisco, 9 luglio 1948, 31 Sessione

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 17 giugno 1948, per la sua trentunesima sessione,
Avendo deciso di adottare sotto forma di una convenzione varie proposte relative alla libertà sindacale e alla protezione del diritto sindacale, questione che costituisce il settimo punto all’ordine del giorno della sessione,
Considerato che il Preambolo dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro enuncia, fra i mezzi idonei a migliorare le condizioni dei lavoratori ed a garantire la pace, « l’affermazione del principio della libertà sindacale »,
Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia ha nuovamente proclamato che « la libertà di espressione e di associazione è una condizione indispensabile di un progresso costante »,
Considerato che la Conferenza Internazionale del Lavoro, alla sua trentesima sessione, ha adottato all’unanimità i principi che devono essere alla base della regolamentazione internazionale,
Considerato che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, alla sua seconda sessione, ha fatto propri questi principi ed ha invitato l’Organizzazione Internazionale del Lavoro a continuare tutti i suoi sforzi per rendere possibile l’adozione di una o più convenzioni internazionali,
adotta, oggi nove luglio millenovecentoquarantotto, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948.

I. – LIBERTÀ SINDACALE

Articolo 1

Ogni Stato membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a dare esecuzione alle disposizioni seguenti.

 

Articolo 2

I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenire membri di queste organizzazioni, alla sola condizione di osservare gli statuti di queste ultime.



Articolo 3

1. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di elaborare i propri statuti e regolamenti amministrativi, di eleggere liberamente i propri rappresentanti, di organizzare la propria gestione e la propria attività, e di formulare il proprio programma di azione.
2. Le autorità pubbliche devono astenersi da ogni intervento tale da limitare questo diritto o da ostacolarne l’esercizio legale.


Articolo 4

Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro non sono soggette a scioglimento o a sospensione per via amministrativa.


Articolo 5

Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di costituire federazioni e confederazioni così come di divenirne membri, e ogni organizzazione, federazione o confederazione ha il diritto di divenire membro di organizzazioni internazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo 6

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 di cui sopra si applicano alle federazioni ed alle confederazioni delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo 7

L’acquisto della personalità giuridica da parte delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle loro federazioni e confederazioni, non può essere subordinato a condizioni tali da limitare l’applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 di cui sopra.

Articolo 8

1. Nell’esercizio dei diritti che sono loro riconosciuti dalla presente convenzione, i lavoratori, i datori di lavoro e le rispettive organizzazioni sono obbligati, come le altre persone o collettività organizzate, a rispettare la legalità.
2. La legislazione nazionale non dovrà ledere né essere applicata in modo da ledere le garanzie previste dalla presente convenzione.

Articolo 9

1. La legislazione nazionale dovrà determinare in quale misura le garanzie previste dalla presente convenzione si applicheranno alle forze armate ed alla polizia.
2. In conformità ai principi stabiliti dal paragrafo 89 dell’articolo 19 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la ratifica della presente convenzione da parte di uno Stato membro non pregiudicherà in alcun modo le leggi, sentenze, consuetudini o accordi già esistenti che concedano ai membri delle forze armate e della polizia garanzie previste dalla presente convenzione.

Articolo 10

Nella presente convenzione, il termine « organizzazione » significa ogni organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro che abbia lo scopo di promuovere e di difendere gli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro.


II. – PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE


Articolo 11

Ogni Stato membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna ad adottare tutte le misure necessarie ed appropriate al fine di garantire ai lavoratori ed ai datori di lavoro il libero esercizio del diritto sindacale.

III. – MISURE DIVERSE


Articolo 1
2

1. Per quanto riguarda i territori menzionati dall’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro quale è stato emendato dallo Strumento di emendamento dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, 1946, ad esclusione dei territori previsti dai paragrafi 4 e 5 di detto articolo così modificato, ogni Stato membro dell’Organizzazione che ratifichi la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, contemporaneamente alla sua ratifica, o nel più breve termine possibile dopo la sua ratifica, una dichiarazione che faccia conoscere:
a. i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate senza modifiche;
b. i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate con modifiche, e la natura di dette modifiche;
c. i territori ai quali la convenzione non è applicabile e, in questi casi, i motivi per cui è inapplicabile;
d. i territori per i quali esso si riserva una decisione.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a. e b. del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante una nuova dichiarazione, totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua precedente dichiarazione in virtù dei capoversi b., c. e d. del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 16, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.

Articolo 13

1. Quando le materie oggetto della presente convenzione sono di competenza delle autorità di un territorio non metropolitano, lo Stato membro responsabile delle relazioni internazionali di questo territorio, d’accordo con il governo di detto territorio, potrà comunicare al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro una dichiarazione di accettazione, a nome di tale territorio, degli obblighi della presente convenzione.
2. Una dichiarazione di accettazione degli obblighi della presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro :
a. da due o più Stati membri dell’Organizzazione per un territorio posto sotto la loro autorità congiunta;
b. disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite o di qualsiasi altra disposizione in vigore, nei confronti di questo territorio.
c. 3. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro in conformità alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
4. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente.
5. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 16, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione della presente convenzione.

IV. – DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 14

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 15

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 16

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 17

1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 18

Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 10
2 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 19

Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e deciderà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 20

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a. la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 16 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b. a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 21

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede

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Traduzione italiana non ufficiale
Entrata in vigore: 4 luglio 1950
Ratifica: Legge 23 marzo 1958, n. 367
Fonte: ILO