LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da:
M.M., M.S., eredi di C.
R. e M.N., elettivamente domiciliati in ROMA VIA AREZZO 1, presso lo studio del Dott. DE CESARE LUDOVICO, rappresentati e difesi dall'avvocato DE CESARE Corrado, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA Luigi, FAVATA EMILIA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI in ROMA dell'11 ottobre 2005 rep. n. 69183;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 147/05 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 24/02/05 - R.G.N. 1863/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/12/07 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato PUGLISI per delega LA PECCERELLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 


Fatto

 

Il professor M.N., docente di meccanica all'istituto tecnico industriale statale - (OMISSIS), è deceduto l'(OMISSIS) in un incidente stradale mentre alla guida della propria auto si recava, insieme ad alcuni colleghi, all'istituto tecnico industriale (OMISSIS) per un corso di aggiornamento obbligatorio.
La domanda di rendita ai superstiti proposta dalla vedova C. R. è stata respinta dal giudice del lavoro di Bari, in quanto la partecipazione ad un corso di conversione per docenti non rientrerebbe nello spettro delle attività tutelate.

La Corte d'appello della stessa città, con sentenza 8 gennaio 24 febbraio 2005 n. 147, ha respinto il gravame della C..

Il giudice di appello ha rilevato che il contrasto non verte sulla indennizzabilità dell'incidente in quanto infortunio in itinere, ma sulla inquadrabilità dell'attività svolta dal professore tra le attività protette, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, n. 5.

 

L'insegnamento di materie tecniche non comporta di per sè la inquadrabilità dell'attività tra quelle protette dall'assicurazione obbligatoria, ma può comportarla solo a condizione che il docente svolga esercitazioni ed esperienze pratiche.

L'appellante ha discusso le tematiche dell' infortunio in itinere e della obbligatorietà del corso (che non costituiscono il punto cruciale della controversia) e da invece per scontato la riconducibilità del soggetto all'assicurazione in quanto insegnante di materie tecniche, senza allegare e provare i fatti (esperienze tecnico scientifiche, o esercitazioni pratiche) che danno titolo alla copertura assicurativa.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione M.M. e M.S., eredi di C.R., nelle more defunta, con unico articolato motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo.

 

Diritto

 

Con unico motivo le ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, n. 5, insistono sulla tematica dell'obbligatorietà del corso e sull'uso autorizzato del mezzo proprio.


Il motivo è fuori fuoco rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata.

La tutela dell'infortunio in itinere compete alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa.

Tali persone sono individuate attraverso le coordinate dell'art. 1, che indica le attività protette, e del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, che indica le persone assicurate.

Come attività protetta l'art. 1 indica (per quanto rileva in questa sede), al primo comma, le macchine elettriche, e al comma 3, n. 28, in aggiunta, lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui all'art. 4, n. 5; quest'ultima norma comprende tra le persone tutelate gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che svolgano attività tutelate ai sensi dell'art. 1, n. 28, e cioè attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro.
La definizione delle attività protette dell'art. 1, ha subito una interpretazione evolutiva, in corrispondenza della evoluzione tecnologica delle macchine elettriche, di quella giurisprudenziale sulla nozione di rischio assicurato, nonchè della nozione di esercitazioni pratiche (vedi, ad es. per gli insegnanti di scuola materna, Cass. 30 marzo 1994, n. 3126, Cass. 20 agosto 1996 n. 7671, Cass. 25 agosto 2005 n. 17334).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, recepita dall'Istituto assicuratore (circolare 23 aprile 2003 n. 28) gli insegnanti sono assicurati presso l'Inail se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4 ed in particolare:

a) se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, registratori, mangianastri, proiettori, ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;

b) se come dettato dalle ipotesi particolari previste dall'art. 1, n. 28 e art. 4, n. 5 del T.U. sono direttamente adibiti alle seguenti attività: esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro.

La originaria ricorrente, come rilevato dalla sentenza impugnata, non ha mai dedotto i fatti sopra indicati che danno titolo alla copertura assicurativa dell'attività di insegnamento espletata dal de cujus, che di per sè sola non da luogo alla tutela Inail (Cass. 14 febbraio 2004 n. 2887).
In mancanza di tale presupposto, diventano irrilevanti le deduzioni circa l'obbligatorietà del corso (sulla estensione della tutela esistente per le persone assicurate anche ai corsi obbligatori vedi Cass. 4 luglio 2007 n. 15047, in motivazione) e sull'autorizzazione all'uso del mezzo proprio.

Il ricorso va respinto.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile "ratione temporis"; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del predetto decreto legge) (Cass. 1 marzo 2004 n. 4165; nello stesso senso, in motivazione, S.U. 24 febbraio 2005 n. 3814).

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 20 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008